Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.361/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_361/2015

Sentenza del 19 gennaio 2016

I Corte di diritto sociale

Composizione
Giudici federali Maillard, Presidente,
Ursprung, Wirthlin,
Cancelliere Grunder

Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinata dall'avv. Fiorenzo Cotti,
ricorrente,

contro

Istituto nazionale svizzero di assicurazione
contro gli infortuni, Divisione giuridica,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerna,
opponente.

Oggetto
Assicurazione contro gli infortuni (nesso causale),

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
del 15 aprile 2015.

Fatti:

A. 
Il 1° febbraio 2005, A.________ (1974) è entrata alle dipendenze della ditta
B.________ SA, in qualità di addetta al controllo della produzione e, in questo
contesto, è stata obbligatoriamente assicurata contro gli infortuni presso
l'Istituto nazionale di assicurazione contro gli infortuni (INSAI/SUVA). Il 17
agosto 2007 A.________ stava circolando all'interno di una rotonda in sella al
proprio scooter allorquando è stata urtata da un'automobile su cui aveva la
precedenza ed è caduta a terra, picchiando la parte sinistra del corpo
(Rapporto della Polizia del Cantone Ticino, Reparto Mobile C.________ del 6
settembre 2007). Giunta all'Ospedale D.________ le è stata diagnosticata una
frattura minimamente dislocata del capitello radiale sinistro, che è stata
trattata in modo conservativo (Rapporti medici del 17 agosto e 19 septembre
2007). La SUVA ha quindi riconosciuto le prestazioni previste dalla legge (cure
mediche e indennità giornaliere) ed ha eseguito ulteriori accertamenti medici
in merito all'accaduto. Secondo la valutazione eseguita il 6 marzo 2009 dal Dr.
med. E.________, specialista FMH in chirurgia del dipartimento di medicina
assicurativa SUVA, Lucerna, la frattura del gomito sinistro era guarita senza
complicazioni o conseguenze.

Con decisione su opposizione del 24 giugno 2009, che confermava l'originaria
decisione del 18 maggio precedente, la SUVA ha sospeso le proprie prestazioni a
far tempo dal 1° giugno 2009, siccome i disturbi ancora lamentati
dall'assicurata non erano più in relazione di causalità con l'infortunio del 17
agosto 2007 e con le conseguenze immediate dello stesso. Con sentenza del 29
marzo 2010 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, la decisione
su opposizione è stata poi però annullata e l'incarto rinviato alla SUVA per
nuovi accertamenti.
A conferma di un'ulteriore decisione, emessa il 9 settembre 2009, e sulla base
di una perizia del 16 ottobre 2009 del Dr. med. F.________, medico specialista
in otorinolaringoiatria, chirurgia maxilo-facciale e medicina del lavoro presso
la SUVA, Lucerna, con decisione su opposizione del 21 ottobre 2009 la SUVA ha
ribadito che i disturbi alla mascella inferiore non erano riconducibili
all'incidente del 17 agosto 2007. Con sentenza del 29 marzo 2010, la decisione
su opposizione è stata poi però annullata e l'incarto rinviato alla SUVA,
affinché accertasse l'eziologia dei nuovi disturbi denunciati, localizzati alla
mascella inferiore, e si pronunciasse nuovamente sulla fattispecie.
I risultati della perizia fatta eseguire in seguito alle citate pronunce del
Tribunale cantonale delle assicurazioni dal Prof. Dr. med. G.________, FMH in
anestesiologia, Losanna, sono stati messi in dubbio dal Dr. med. E.________,
del dipartimento di medicina assicurativa della SUVA, Lucerna, ragione per la
quale la SUVA ha poi richiesto il parere basato su accertamenti di carattere
ortopedico-reumatologico, neurologico e psichiatrico reso dall'ospedale
H.________ il 31 gennaio 2013. A proposito di quest'ultimo, la ricorrente ha
quindi prodotto la presa di posizione del Prof. Dr. med. G.________ del 1°
novembre 2013. Proceduto nel senso indicato, con decisione del 20 maggio 2014,
confermata su opposizione il 1° giugno successivo, la SUVA ha ribadito che i
disturbi lamentati dall'assicurata dopo il 31 maggio 2009 non erano più in
relazione di causalità con l'infortunio del 17 agosto 2007.

B. 
La citata decisione è stata confermata dal Tribunale delle assicurazioni del
Cantone Ticino, con sentenza del 15 aprile 2015.

C. 
Con ricorso del 20 maggio 2015, A.________ chiede: in via principale, che la
sentenza della Corte cantonale venga annullata, e che vengano riconosciuti
un'incapacità lavorativa e il diritto a un'indennità giornaliera completi anche
dopo il 17 agosto 2007; in via subordinata, che l'incarto sia rinviato alla
Corte cantonale, affinché proceda a ulteriori accertamenti e renda una nuova
decisione; in via ancor più subordinata, che l'incarto sia rinviato alla SUVA,
affinché proceda a ulteriori accertamenti e renda una nuova decisione.

Il Tribunale federale non ha ordinato nessuno scambio di scritti.

Diritto:

1. 
Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione
del diritto, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF.
L'accertamento dei fatti può venir censurato solo se è stato svolto in modo
manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e
se l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del
procedimento (art. 97 cpv. 1 e 105 cpv. 1 e 2 LTF). Se, tuttavia, il ricorso è
presentato contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni
pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli
infortuni - come nel caso concreto - può essere censurato qualsiasi
accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 97
cpv. 2 LTF); in tal caso, il Tribunale federale non è vincolato
dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 3
LTF). Per questa ragione, la critica della ricorrente secondo cui il Tribunale
cantonale avrebbe proceduto ad un apprezzamento arbitrario delle prove non
assume portata propria.

2. 

2.1. Litigiosa e da esaminare è la questione a sapere se, a causa delle
conseguenze dell'infortunio del 17 agosto 2007, la ricorrente aveva diritto a
prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni oltre la data
del 31 maggio 2009.

2.2. Il Tribunale cantonale ha descritto correttamente i principi in materia di
prove e di nesso causale determinanti per rispondere alla domanda posta in
giudizio. In questa sede, basta ribadire che il diritto a prestazioni causato
da un infortunio presuppone l'esistenza di un nesso di causalità naturale e di
un nesso di causalità adeguato fra l'evento infortunistico e il danno alla
salute (DTF 129 V 177 consid. 3.1 e 3.2 pag. 181). Nelle assicurazioni sociali,
e segnatamente in ambito di responsabilità dell'assicuratore contro gli
infortuni con conseguenze organiche oggettivabili, il concetto di causalità
adeguata si confonde ampiamente con quello di causalità naturale. Diversa è
invece la situazione nel caso di disturbi in relazione di causalità naturale
con l'infortunio, ma senza affezioni funzionali organiche oggettivabili. In
queste fattispecie dev'essere in effetti compiuto anche un esame particolare
del criterio dell'adeguatezza. In un simile contesto, occorre partire dalla
constatazione di come si sono svolti i fatti, e considerare, a seconda del
caso, le ulteriori circostanze legate all'incidente. Sulla base della prassi
sviluppata in presenza di un'evoluzione psichica abnorme dovuta a infortunio (
DTF 115 V 133), i criteri d'adeguatezza vengono esaminati escludendo gli
aspetti psichici; in base alla prassi "relativa ai colpi di frusta",
applicabile in caso di infortunio con "colpo di frusta", lesione equivalente
della colonna cervicale o traumatismo cranio-cerebrale, una distinzione tra
componenti fisiche e psichiche non viene invece fatta (al riguardo, cfr. DTF
134 V 109 consid. 2.1 pag. 112 con rinvii).

2.3. La Corte cantonale ha pure a ragione rammentato che, secondo
giurisprudenza, è possibile parlare di affezioni funzionali organiche
oggettivabili solo quando i risultati ottenuti sono stati confermati da
indagini effettuate per mezzo di apparecchiature diagnostiche o di immagine
radiologica e che i metodi di indagine utilizzati sono riconosciuti
scientificamente (cfr. anche DTF 138 V 248 consid. 1 pag. 251 con rinvii).

2.4. La giurisprudenza permette di negare un obbligo di prestazione
dell'assicurazione infortuni e di lasciare aperta la questione del sussistere
di un nesso causale naturale tra un infortunio e i disturbi non oggettivabili
lamentati, quando un eventuale nesso causale naturale non potrebbe comunque
essere considerato adeguato, e quindi sufficiente, dal profilo giuridico. Una
conclusione diversa si impone solo nei casi in cui i fatti necessari ad un
corretto esame della causalità adeguata non risultano adeguatamente accertati (
DTF 135 V 465 consid. 5.1 pag. 472).

3. 

3.1. Riguardo alla questione a sapere se i problemi di salute denunciati siano
oggettivabili ai sensi della giurisprudenza, la ricorrente rileva soprattutto
come la perizia dell'ospedale H.________ del 31 gennaio 2014 non sia
convincente e come il Prof. Dr. med. G.________ abbia spiegato - sulla base di
propri esami e di pertinenti opinioni dottrinali in materia - che la
problematica relativa ai dolori accusati dall'assicurata poteva essere
descritta in maniera oggettiva.

3.2. La giurisprudenza relativa all'obbligo di motivazione impone al Tribunale
(cantonale) di constatare su quali aspetti e in che misura le opinioni espresse
riguardo a questioni di rilevanza giuridica in differenti perizie divergano tra
loro e per quali ragioni esso segua un parere piuttosto che un altro (sentenza
U 139/98 del 14 giugno 1999 consid. 4, non pubblicato in DTF 125 V 351). Dopo
un'esaustiva presentazione della documentazione medica, e con una motivazione
che non presta il fianco a critiche, l'istanza precedente ha riconosciuto che
il Prof. Dr. med. G.________ faceva dipendere la prova obiettiva dei disturbi
cervico-cefalici e miofasciali in questione da ulteriori misure terapeutiche
anche invasive nella zona della colonna cervicale, che la ricorrente aveva
rifiutato. Il Tribunale cantonale ha per il resto fatto rinvio alla prassi,
secondo cui miogelosi constatabili clinicamente, dolenzia alla palpazione del
collo, limitazioni della mobilità della colonna cervicale o dolori alla testa
non sono automaticamente da ricondurre a un chiaro substrato organico
condizionato da un incidente (cfr. anche il riassunto della giurisprudenza in:
RUMO-JUNGO/HOLZER, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zürich/Basel/Genf
2012, pag. 59). Stando così le cose, non è dato di capire in che misura gli
ulteriori accertamenti medici richiesti avrebbero potuto fornire nuove
informazioni sull'organicità dei disturbi cervico-cefalici e miofasciali fatti
valere. Per questi motivi, la Corte cantonale ha a ragione esaminato la
questione del nesso causale adeguato senza ulteriori accertamenti di natura
medica (cfr. precedente consid. 2.4).

3.3. La ricorrente non si confronta con le puntuali considerazioni relative al
nesso causale adeguato sviluppate dal Tribunale cantonale, di modo che, su
questo punto, può essere fatto integrale rinvio al giudizio impugnato. Ai
corretti rilievi della Corte cantonale va unicamente aggiunto che l'insorgente
stessa definisce banale l'infortunio capitatole.   Riassumendo, occorre
pertanto rilevare che il diniego di un nesso causale giuridicamente rilevante
tra l'infortunio del 17 agosto 2007 e le pretese fatte valere per il periodo
successivo al blocco delle prestazioni, il 31 maggio 2009, dev'essere
considerato corretto.

4. 
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e devono essere poste a carico
della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). 

 

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
Il ricorso è respinto.

2. 
Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico della ricorrente.

3. 
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e
all'Ufficio federale della sanità pubblica. 

Lucerna, 19 gennaio 2016

In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Maillard

Il Cancelliere: Grunder

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