Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.305/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_305/2015

Sentenza dell'8 giugno 2015

I Corte di diritto sociale

Composizione
Giudice federale Leuzinger, Presidente,
Cancelliere Bernasconi.

Partecipanti al procedimento
A.________, Italia, patrocinato dall'avv. Giovanni Cianni,
ricorrente,

contro

Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Divisione
giuridica, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerna,
opponente.

Oggetto
Assicurazione contro gli infortuni (presupposto processuale),

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
del 18 marzo 2015.

Visto:
il ricorso del 6 maggio 2015 (timbro postale) contro il giudizio del Tribunale
delle assicurazioni del Cantone Ticino emanato il 18 marzo 2015,

considerando:
che giusta l'art. 42 cpv. 1 LTF il ricorso deve tra l'altro contenere delle
conclusioni e la loro motivazione,
che a norma dell'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi occorre spiegare in modo conciso
perché l'atto impugnato viola il diritto,
che per adempiere tali esigenze il ricorrente non deve limitarsi a presentare o
ribadire la propria opinione (rinviando magari ad atti della procedura
cantonale), bensì deve confrontarsi con i considerandi del giudizio impugnato (
DTF 139 I 306 consid. 1.2 pag. 308 seg.; 134 II 244 consid. 2.3 pag. 246) e
indicare per lo meno succintamente in quale misura l'atto impugnato violerebbe
il diritto (art. 95 e 96 LTF) o conterrebbe accertamenti manifestamente
inesatti (art. 97 cpv. 1 LTF),
che il ricorrente non si confronta con le motivazioni del Tribunale delle
assicurazioni, il quale ha spiegato diffusamente le ragioni per cui dovesse
essere negata la sussistenza di un nesso di causalità,
che peraltro il ricorrente fonda le sue censure in maniera apodittica e
improponibile (art. 99 cpv. 1 LTF) su di un parere medico posteriore
all'emanazione del giudizio impugnato,
che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e può essere
deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF,
che si prescinde dalla riscossione di spese (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),
che in simili circostanze la domanda di assistenza giudiziaria è priva di
oggetto.

per questi motivi, la Presidente pronuncia:

1. 
Il ricorso è inammissibile.

2. 
Non si prelevano spese giudiziarie.

3. 
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e
all'Ufficio federale della sanità pubblica.

Lucerna, 8 giugno 2015

In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Leuzinger

Il Cancelliere: Bernasconi

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