Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.284/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]          
8C_284/2015 {T 0/2}     

Sentenza del 10 novembre 2015

I Corte di diritto sociale

Composizione
Giudici federali Leuzinger, Presidente,
Ursprung, Frésard,
Cancelliere Bernasconi.

Partecipanti al procedimento
 A.________, Italia, patrocinato dall'avv. Ylenia Baretta Mazzoni,
ricorrente,

contro

Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Divisione
giuridica, 6002 Lucerna,
opponente.

Oggetto
Assicurazione contro gli infortuni (indennità giornaliera),

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
del 26 marzo 2015.

Fatti:

A.

A.a. Il 16 febbraio 2012 A.________, nato nel 1969, attivo come autista/
accompagnatore, è scivolato sulle scale coperte di neve durante la sua attività
professionale, riportando un infortunio alla spalla destra. Il 2 marzo 2012
l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI) ha
comunicato informalmente a A.________ che gli avrebbe versato un'indennità
giornaliera di fr. 89.45 dal 21 febbraio 2012.

A.b. Con decisione del 16 luglio 2014 l'INSAI, confermata su opposizione il 13
novembre 2014, ha ribadito la correttezza del proprio calcolo delle indennità
giornaliere.

B. 
Il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino con giudizio del 26 marzo
2015 ha respinto il ricorso presentato da A.________ contro la decisione su
opposizione.

C. 
A.________ insorge al Tribunale federale con un ricorso in materia di diritto
pubblico, chiedendo l'annullamento del giudizio cantonale e il riconoscimento
di un'indennità giornaliera di fr. 128.90 dal 21 febbraio 2012, in via
subordinata il rinvio all'amministrazione per l'esperimento di una perizia per
stabilire lo stipendio effettivo. Sollecita la concessione dell'assistenza
giudiziaria per la sede cantonale e federale.

Non sono state chieste osservazioni al ricorso.

Diritto:

1. 
ll ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione
del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Se il ricorso è
diretto, come in concreto, contro una decisione di assegnazione o rifiuto di
prestazioni pecuniarie dell'assicurazione contro gli infortuni può essere
censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente
rilevanti (art. 97 cpv. 2 LTF); il Tribunale federale in tal caso non è
vincolato dall'accertamento dei fatti operati dall'autorità (art. 105 cpv. 3
LTF).

2. 
Oggetto del contendere è l'ammontare (e l'eventuale riesame) dell'indennità
giornaliera erogata all'assicurato.

3.

3.1. Il Tribunale delle assicurazioni ha ricordato come l'assicuratore
infortuni possa emanare informalmente le decisioni di assegnazione di indennità
giornaliere e, richiamata la giurisprudenza, in tale evenienza il termine per
contestare la decisione sia di tre mesi. La Corte cantonale ha accertato che
soltanto il 24 aprile 2013 il ricorrente ha chiesto lumi sulle modalità di
calcolo. Ne ha concluso che la comunicazione del 2 marzo 2012 era ormai
divenuta una decisione passata in giudicato. Gli estremi per ammettere una
revisione sono stati negati, non presentandosi alcun fatto nuovo rilevante.
Anche le condizioni per procedere a una riconsiderazione non sono state
ritenute adempiute, siccome, alla luce degli atti, un calcolo basato su di un
salario mensile di fr. 3'000.- (più fr. 400.- di assegni familiari) non è stato
considerato manifestamente errato. Infine i primi giudici hanno negato che
l'attività lavorativa del ricorrente non fosse esercitata regolarmente, così da
dover giustificare l'applicazione dell'art. 23 cpv. 3 OAINF.

3.2. Il ricorrente dà atto che la comunicazione del 2 marzo 2012 sia da
trattare alla stregua di una decisione passata in giudicato e che la
controversia sia circoscritta sotto il profilo della riconsiderazione.
Rimprovera al Tribunale delle assicurazioni di aver letto solo parzialmente le
dichiarazioni espresse dal datore di lavoro del ricorrente, il quale non ha mai
quantificato precisamente il salario. Emergerebbe piuttosto che l'assicurato
lavorasse a cottimo, essendo il suo salario variabile a seconda dei trasporti
effettuati. Alla luce della grande attività durante il periodo natalizio non si
possono escludere fluttuazioni maggiori. Il ricorrente sottolinea la necessità
di applicare l'art. 23 cpv. 3 OAINF, la cui disposizione è stata ritenuta
pertinente per autisti di taxi. Se non vi fossero state fluttuazioni di
salario, a mente del ricorrente, il datore di lavoro avrebbe inserito
direttamente l'importo di fr. 3'000.- nel contratto di impiego, che indicava
un'occupazione fluttuante tra le 36 e le 40 ore settimanali. Atteso che
l'assicuratore non contesta in sé un salario di fr. 4'500.- per un lavoratore a
cottimo nel settore dei trasporti del B.________, il ricorrente ritiene che
bisogna riferirsi a tale introito per giungere a un'indennità giornaliera di
almeno fr. 128.90. Le condizioni per una riconsiderazione sono secondo il
ricorrente chiaramente date.

4.

4.1. Non è contestato il passaggio in giudicato della comunicazione del 2 marzo
2012 relativo all'ammontare delle indennità giornaliere (DTF 134 V 145 consid.
5.3.1 pag. 151 seg.; cfr. anche sentenza 8C_789/2012 del 16 settembre 2013
consid. 4.1 con riferimenti). Prescindendo dall'ipotesi della revisione
processuale (art. 53 cpv. 1 LPGA), non pretesa nemmeno dal ricorrente, la
controversia può essere esaminata innanzitutto sotto il ristretto profilo della
riconsiderazione, secondo cui l'assicuratore può tornare sulle decisioni o
sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato
che erano manifestamente errate o se la loro rettifica ha una notevole
importanza (art. 53 cpv. 2 LPGA). Perché vi sia una riconsiderazione, oltre
all'importanza della rettifica, è necessario fondarsi sulla situazione
giuridica esistente al momento della sua pronuncia, prendendo in considerazione
anche la prassi allora in vigore (DTF 140 V 77 consid. 3.1 pag. 79 seg. con
riferimenti).

4.2. Per motivi legati alla sicurezza giuridica e per evitare che la
riconsiderazione diventi uno strumento che consenta di riesaminare liberamente
e i presupposti del diritto a prestazioni (di lunga durata), l'irregolarità
deve essere manifesta. In particolare non vi è inesattezza manifesta se
l'assegnazione della prestazione dipende dall'adempimento di condizioni
materiali il cui esame presuppone un certo margine di apprezzamento riguardo a
certi aspetti o elementi, e se la decisione iniziale appare sostenibile alla
luce della situazione di fatto e di diritto. In altre parole, la via della
riconsiderazione è adempiuta soltanto se non si presenta alcun dubbio
sull'erroneità della decisione iniziale e se tale assunto configura la sola
soluzione possibile alla luce dei fatti e delle disposizioni legali applicabili
(DTF 138 V 324 consid. 3.3 pag. 328 con riferimenti). Per le prestazioni di
corta durata, come in concreto, l'assicurato, analogamente all'assicuratore, ha
la possibilità di rimettere in discussione con effetto ex nunc et pro futuro,
senza che sia adempiuto un motivo di riconsiderazione, l'ammontare
dell'indennità giornaliera (DTF 138 V 140 consid. 5.3.2 pag. 144; 130 V 380
consid. 2.3.1 pag. 384 seg. entrambe con riferimenti).

4.3. Il ricorrente nelle sue conclusioni e nel ricorso si limita a pretendere
la riconsiderazione dell'importo delle indennità giornaliere ex tunc ossia dal
21 febbraio 2012. Ci si può chiedere se tale richiesta di giudizio possa
implicitamente includere anche una modifica ex nunc delle prestazioni. A ben
vedere la questione non merita di essere approfondita ulteriormente. Infatti,
il Tribunale delle assicurazioni si è fondato su tutta una serie di elementi
oggettivi per emanare il suo giudizio. Innanzitutto l'annuncio di infortunio
indicava un salario di fr. 3'000.-. Il datore di lavoro poi nel suo messaggio
di posta elettronica del 25 giugno 2013 ha affermato che il salario non fosse
superiore a quell'importo. In un ulteriore messaggio di posta elettronica del
25 ottobre 2013 il datore di lavoro ha precisato, allegando l'elencazione
dell'attività giornaliera del ricorrente, che il salario non potesse superare i
fr. 3'000.-. Tale assunto è stato confermato una volta di più dal datore di
lavoro nel messaggio di posta elettronica del 27 novembre 2014. La Corte
cantonale ha altresì richiamato il saldo del conto individuale AVS/AI/IPG. Le
critiche del ricorrente non permettono di concludere che l'importo stabilito di
fr. 3'000.- non sia affidabile e che il solo salario determinante ipotizzabile,
espresso in maniera apodittica nel ricorso, per il suo caso debba ammontare a
fr. 4'500.-. In modo particolare, l'asserita errata applicazione dell'art. 23
cpv. 3 OAINF cade nel vuoto. Questa disposizione disciplina un caso speciale di
natura eccezionale (cfr. DTF 139 V 464 con riferimenti) e non il caso abituale,
secondo cui l'indennità giornaliera è calcolata in base all'ultimo salario
ricevuto dall'assicurato prima dell'infortunio (art. 22 cpv. 3 OAINF). Se ne
deve concludere pertanto che la comunicazione del 2 marzo 2012 non è errata e
non necessita nemmeno una modifica per il futuro.

5. 
Ne segue che il ricorso dev'essere respinto. La domanda di assistenza
giudiziaria non può trovare accoglimento, poiché il ricorso era sprovvisto di
esito favorevole sin dall'inizio (art. 64 cpv. 1 LTF), limitandosi il
ricorrente a riproporre sostanzialmente quanto già affermato dalla Corte
cantonale e da quest'ultima dettagliatamente rigettato. Le spese giudiziarie
seguono pertanto la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
Il ricorso è respinto.

2. 
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

3. 
Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico del ricorrente.

4. 
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e
all'Ufficio federale della sanità pubblica.

Lucerna, 10 novembre 2015

In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Leuzinger

Il Cancelliere: Bernasconi

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