Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.276/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_276/2015

Sentenza dell'8 marzo 2016

I Corte di diritto sociale

Composizione
Giudici federali Maillard, Presidente,
Ursprung, Frésard, Heine, Wirthlin,
Cancelliere Bernasconi.

Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dallo Studio Legale Avv. Silvio Pestelacci,
ricorrente,

contro

Helsana Assicurazioni SA, Diritto dei sinistri, Svizzera tedesca/Ticino -
Infortuni, viale Portone 2, 6500 Bellinzona,
opponente.

Oggetto
Assicurazione contro gli infortuni (nozione di infortunio; lesione corporale
assimilabile a infortunio),

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
del 9 marzo 2015.

Fatti:

A.

A.a. Il 28 febbraio 2011 è stata impiantata ad A.________, geologo
indipendente, una protesi nell'anca sinistra. Il 7 marzo 2012, in seguito a
complicazioni derivanti dal precedente intervento, è stata inserita quella che
sarebbe dovuta essere la protesi definitiva.

A.b. Successivamente A.________, secondo le sue dichiarazioni, ha subito la
rottura della protesi, mentre stava uscendo dal suo autoveicolo. Il 12
settembre 2013 egli ha dovuto effettuare un nuovo intervento.

A.c. Il 22 aprile 2014 mediante decisione formale Helsana Assicurazioni SA,
come assicuratore contro gli infortuni, ha negato il proprio obbligo a versare
prestazioni: l'assicuratore ha considerato che la rottura della protesi era
dovuta a malattia o meglio a un fenomeno degenerativo, difettando quindi la
presenza di un evento esterno straordinario. Analogamente è stata esclusa la
possibilità di far ricadere il disturbo fra le lesioni corporali parificate,
non figurando tale aspetto sull'elenco di cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF. Il 30
giugno 2014 l'assicuratore ha confermato su opposizione il proprio
provvedimento.

B. 
Con giudizio del 9 marzo 2015 il Tribunale delle assicurazioni del Cantone
Ticino ha respinto il ricorso contro la decisione su opposizione.

C. 
A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, chiedendo che il giudizio sia riformato nel senso di accertare un
obbligo di Helsana Assicurazioni SA a erogare le prestazioni.

Non sono state chieste osservazioni.

Diritto:

1. 
Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione
del diritto (art. 95 e 96 LTF). Se il ricorso riguarda, come in concreto, una
decisione d'assegnazione o di rifiuto di prestazioni pecuniarie
dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni può
essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti
giuridicamente rilevanti (art. 97 cpv. 2 LTF); il Tribunale federale in tal
caso non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità
inferiore (art. 105 cpv. 3 LTF).

2. 
Nella misura in cui il ricorrente fonda le sue argomentazioni su una procedura
civile avviata dopo l'emanazione del giudizio cantonale, il ricorso si rivela
inammissibile. Infatti, la presentazione di nova in senso proprio è esclusa
dinanzi al Tribunale federale (art. 99 cpv. 1 LTF; cfr. sentenza 2C_94/2009 del
16 giugno 2009 consid. 2.2). Nemmeno si giustifica la sospensione della
procedura federale, non essendo il giudice delle assicurazioni sociali di
massima vincolato da decisioni emanate dal giudice civile (cfr. sentenze 8C_242
/2015 del 19 gennaio 2016 consid. 4.3 e 4A_683/2014 del 17 febbraio 2015
consid. 2.1).

3. 
Anche in sede federale l'oggetto del contendere è la questione se la rottura
della protesi all'anca sinistra possa essere oggetto di prestazioni
dell'assicurazione contro gli infortuni, segnatamente se si tratta di un
infortunio (consid. 4) o di una lesione corporale parificabile ai postumi di
infortunio (consid. 5).

4.

4.1. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni, dopo aver illustrato lo
svolgimento della procedura e presentato le disposizioni legali ritenute
applicabili, senza addentrarsi nei dettagli della dinamica dell'evento, ha
escluso in ogni modo la presenza di un fattore causale esterno, elemento
costitutivo per un infortunio. E a questo risultato è giunto, pur considerando
lo svolgimento dei fatti espresso dal ricorrente, secondo cui la frattura della
protesi sarebbe da situare temporalmente al momento in cui ha compiuto un
movimento insolito mentre stava scendendo dal suo autoveicolo, non potendo
aprire completamente la portiera per il forte traffico. Parimenti è stata
scartata l'ipotesi di uno sforzo straordinario, poiché il gesto dell'uscire da
un'automobile è parificabile a un gesto quotidiano che non sollecita
oltremisura il corpo. La circostanza che l'assicurato fosse portatore di una
protesi è stato definito irrilevante. Non è stata ammessa per finire nemmeno la
realizzazione di un movimento scombinato.

4.2. Il ricorrente, dopo aver riassunto le tappe principali della procedura,
sostiene che il suo caso debba risolvere il quesito a sapere se la rottura di
una protesi (apparentemente difettosa) sia da trattare come infortunio o
malattia. Proprio la difettosità della protesi, secondo il ricorrente, deve
essere considerata quale fattore esterno, peraltro di natura repentina. Ad ogni
modo, proprio perché le protesi sono prodotti di altissima qualità, sarebbe
sicuramente inabituale e straordinaria la costruzione di un impianto difettoso.
Tale aspetto comporterebbe inoltre la realizzazione di uno sforzo eccessivo,
essendosi fratturata la protesi. A torto la Corte cantonale parlerebbe pertanto
di malattia o infortunio pregresso all'anca.

4.3.

4.3.1. A norma dell'art. 4 LPGA, per infortunio si intende qualsiasi influsso
dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore
esterno straordinario che comprometta la salute fisica, mentale o psichica o
provochi la morte. Gli elementi costitutivi dell'infortunio - i quali sono
l'involontarietà, la repentinità, il danno alla salute (fisica o psichica), un
fattore causale esterno e la straordinarietà di tale fattore - devono essere
realizzati cumulativamente. Discende dalla definizione stessa di infortunio che
il carattere straordinario del danno non riguarda gli effetti del fattore
esterno, ma unicamente il fattore esterno in quanto tale, il quale deve
eccedere il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono,
oggettivamente, considerare quotidiani o usuali (DTF 134 V 72 consid. 2.2 pag.
74 seg.; 129 V 402 consid. 2.1 pag. 404; 122 V 230 consid. 1 pag. 233; 121 V 35
consid. 1a pag. 38 e riferimenti). Irrilevante risulta pertanto che il fattore
esterno abbia provocato, se del caso, gravi ed inaspettate conseguenze (DTF 134
V 72 consid. 4.3.1 pag. 79 seg.; 129 V 402 consid. 2.1 pag. 404).

4.3.2. In maniera impropria il ricorrente tenta di spostare l'adempimento del
fattore esterno sulle conseguenze del suo movimento, discostandosi dai principi
sovraesposti. Decisiva al riguardo, come accertato dalla Corte cantonale, è
soltanto la rottura della protesi mentre il ricorrente compiva un movimento in
una situazione del tutto usuale, come l'uscire dall'automobile, ancorché con la
portiera non aperta completamente a causa del forte traffico. Certo, è
possibile che il ricorrente abbia dovuto prestare attenzione alla viabilità,
tuttavia non si può nemmeno concludere che si sia trattato di un movimento
insolito e scomposto, dato che la situazione è assimilabile alla sosta in un
parcheggio stretto. Del resto, la rottura in quanto tale di una protesi
difettosa, aspetto sottolineato dal ricorrente, è un mero fattore interno al
corpo umano, che difetta sia del carattere causale esterno sia di quello
straordinario (già in tal senso STFA 1936 pag. 69 seg. e sentenza del Tribunale
federale delle assicurazioni del 29 ottobre 1918 in re P. consid. 3; KURT
SCHOCH, Der Unfallbegriff in der schweizerischen privaten
Einzel-Unfall-Versicherung, 1930, pagg. 76-79; ANDRÉ GHÉLEW/OLIVIER RAMELET/
JEAN-BAPTISTE RITTER, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents, 1992,
pag. 77). Sotto questo profilo le critiche del ricorrente non sono fondate.

5.

5.1. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni, dopo aver presentato le
disposizioni legali considerate pertinenti, la prassi e la raccomandazione n. 2
/86 della Commissione ad hoc sinistri LAINF, ha negato che si potesse
concludere per una lesione corporale parificabile ai postumi di infortunio
(art. 9 cpv. 2 OAINF). A parer suo, ricordato l'art. 9 cpv. 3 OAINF, la Corte
cantonale ha sottolineato che in concreto è stata provocata proprio la rottura
del tratto prossimale del moncone diafisario della protesi sinistra.

5.2. Il ricorrente contesta l'interpretazione data dai giudici ticinesi
all'art. 9 OAINF. Ritiene che la circostanza determinante su cui ci si debba
fondare sia il difetto alla protesi e non la rottura della stessa in quanto
tale. L'art. 9 cpv. 3 OAINF troverebbe applicazione solo quando una protesi non
sia difettosa. Ricorda altresì che l'evento gli ha fatto comunque subire
fratture ossee, essendo la protesi innestata all'interno dell'osso.

5.3. Contrariamente all'argomentazione del ricorrente, in maniera inconstata
nel caso concreto, è stata la protesi a fratturarsi, ancorché ancorata in un
osso. Non si è quindi in presenza di una lesione a norma dell'art. 9 cpv. 2
OAINF. Infatti, lo stesso art. 9 cpv. 3 OAINF disciplina in modo chiaro le
strutture applicate in seguito a malattia che sostituiscono una parte del corpo
o una funzione fisioligica. Una presa a carico dell'assicurazione contro gli
infortuni potrebbe verificarsi soltanto nell'ipotesi in cui sia stato
un'infortunio ad aver provocato un danno a una protesi (art. 12 e 36 LAINF;
Messaggio del Consiglio federale del 18 agosto 1976 per una legge federale
sull'assicurazione contro gli infortuni, ad art. 12 LAINF, FF 1976 III 191; DTF
105 V 300 consid. 4c pag. 303; DTFA 1936 pag. 69 seg. e sentenza U 44/95 del 12
dicembre 1995 consid. 4, in SVR 1997 UV n. 74 pag. 257), eventualità non
realizzata in concreto (consid. 4.3.2). Per contro, la rottura a causa di un
(asserito) difetto dell'impianto non può entrare in linea di conto per
adempiere un obbligo prestativo dell'assicuratore contro gli infortuni. Anche
sotto questo profilo il giudizio impugnato non lede il diritto federale.

6. 
Ne segue che il ricorso deve essere respinto. Le spese giudiziarie seguono la
soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
Il ricorso è respinto.

2. 
Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico del ricorrente.

3. 
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e
all'Ufficio federale della sanità pubblica.

Lucerna, 8 marzo 2016

In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Maillard

Il Cancelliere: Bernasconi

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