I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.221/2015
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Wichtiger Hinweis: Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren. Zurück zur Einstiegsseite Drucken Grössere Schrift Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal [8frIR2ALAGK1] 8C_221/2015 {T 0/2} Sentenza del 23 aprile 2015 I Corte di diritto sociale Composizione Giudice federale Leuzinger, Presidente, Cancelliere Bernasconi. Partecipanti al procedimento A.________, ricorrente, contro Cassa Disoccupazione UNIA, Piazza Giuseppe Buffi 6, 6500 Bellinzona, opponente. Oggetto Assicurazione contro la disoccupazione (presupposto processuale), ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino dell'11 marzo 2015. Visto: il ricorso del 30 marzo 2015 (timbro postale) contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino emanato l'11 marzo 2015, lo scritto del 31 marzo 2015 con il quale, per ordine della Presidente della I Corte di diritto sociale, il ricorrente è stato informato che l'atto di ricorso, per essere ricevibile, deve contenere le conclusioni e i motivi per i quali ritiene di poter chiedere un altro giudizio, l'indicazione in detto scritto secondo cui queste condizioni di ricevibilità non sembravano essere soddisfatte e l'avviso che il vizio poteva essere sanato entro il termine, non prorogabile, di ricorso indicato nel querelato giudizio, lo scritto del ricorrente del 10 aprile 2015, con cui sollecita peraltro la concessione dell'assistenza giudiziaria, considerando: che giusta l'art. 42 cpv. 1 LTF il ricorso deve tra l'altro contenere delle conclusioni e la loro motivazione, che a norma dell'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto, che per adempiere tali esigenze il ricorrente non deve limitarsi a presentare o ribadire la propria opinione (rinviando magari ad atti della procedura cantonale), bensì deve confrontarsi con i considerandi del giudizio impugnato ( DTF 139 I 306 consid. 1.2 pag. 308 seg.; 134 II 244 consid. 2.3 pag. 246) e indicare per lo meno succintamente in quale misura l'atto impugnato violerebbe il diritto (art. 95 e 96 LTF) o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti (art. 97 pcv. 1 LTF), che il ricorrente non critica le motivazioni del Tribunale delle assicurazioni, il quale ha spiegato come il suo ruolo fosse da ritenere dirigenziale non tanto alla luce dell'iscrizione a registro di commercio, bensì sulla base delle prove agli atti, in modo particolare delle testimonianze, che nemmeno lo scritto complementare inviato dal ricorrente il 10 aprile 2015 censura un accertamento manifestamente errato dei fatti, nella forma dell'apprezzamento delle prove operato dalla Corte cantonale, che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e può essere deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, che si prescinde dalla riscossione di spese (art. 66 cpv. 1 LTF seconda frase), che in simili circostanze la domanda di assistenza giudiziaria è priva di oggetto, per questi motivi, la Presidente pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Non si prelevano spese giudiziarie. 3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO). Lucerna, 23 aprile 2015 In nome della I Corte di diritto sociale del Tribunale federale svizzero La Presidente: Leuzinger Il Cancelliere: Bernasconi Navigation Neue Suche ähnliche Leitentscheide suchen ähnliche Urteile ab 2000 suchen Drucken nach oben