Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.191/2015
Zurück zum Index I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2015
Retour à l'indice I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2015


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_191/2015

Sentenza del 2 luglio 2015

I Corte di diritto sociale

Composizione
Giudici federali Leuzinger, Presidente,
Ursprung, Parrino,
Cancelliere Bernasconi.

Partecipanti al procedimento
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI),
Divisione giuridica,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerna,
ricorrente,

contro

A.________ SA,
patrocinata dall'avv. Vinh Giang,
opponente.

Oggetto
Assicurazione contro gli infortuni (spese ripetibili),

ricorso contro il giudizio del Tribunale amministrativo federale, Corte III,
del 17 febbraio 2015.

Fatti:

A. 
Il 23 settembre 2014 l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli
infortuni (INSAI) ha spiccato una "decisione preventiva ponteggio" nei
confronti di A.________ SA, società anonima avente per scopo fra l'altro la
gestione di una ditta di carpenteria, copertura tetti, e lattoneria. Con questo
provvedimento l'assicuratore ha vietato alla società l'uso di alcune
impalcature di cantiere fino all'eliminazione delle carenze riscontrate.

B.

B.a. A.________ SA ha presentato ricorso al Tribunale amministrativo federale
contro la decisione dell'INSAI, chiedendone l'annullamento. A.________ SA ha
precisato che "per motivi cautelativi la ricorrente ha ritenuto di nondimeno
introdurre il presente ricorso. Sarà tuttavia ben disposta a ritirarlo, qualora
la SUVA dovesse confermare che la querelata decisione non può essere
considerata per eventuali aumenti di premio ai sensi dell'art. 66 OPI".

B.b. Il 4 febbraio 2015 l'INSAI, nel quadro della risposta al ricorso dinanzi
al Tribunale amministrativo federale, ha confermato che la decisione impugnata
non sarebbe stata considerata per eventuali aumenti di premio a norma dell'art.
66 OPI. L'assicuratore, rinviando a precedente corrispondenza con A.________
SA, ha tuttavia sottolineato che quest'ultima sapeva come fosse bastato mettere
in atto i provvedimenti richiesti al fine di scongiurare aumenti di premio.
A.________ SA ha ritirato il ricorso, ma ha ribadito per contro che essa è
stata obbligata a presentarlo, perché l'INSAI non aveva chiarito l'aspetto
dell'aumento dei premi.

B.c. Il Tribunale amministrativo federale con decisione del 17 febbraio 2015 ha
preso atto del ritiro del ricorso e ha stralciato dai ruoli la causa. Non ha
riscosso spese processuali, ma ha condannato l'INSAI a rifondere fr. 1'000.- ad
A.________ SA a titolo di spese ripetibili.

C. 
L'INSAI contro la sua condanna alla rifusione ad A.________ SA di fr. 1'000.- a
titolo di spese ripetibili presenta un ricorso in materia di diritto pubblico
al Tribunale federale, chiedendo che il giudizio precedente sia annullato su
tale aspetto. Pretende inoltre che A.________ SA si faccia carico delle spese e
delle ripetibili per la procedura dinanzi al Tribunale federale.
L'opponente chiede di respingere il ricorso, mentre il Tribunale amministrativo
federale rinuncia a presentare osservazioni.

Diritto:

1. 
ll ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione
del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale
applica d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF; cfr. tuttavia l'eccezione
del cpv. 2), non essendo vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né
dai motivi addotti dall'autorità precedente. Benché la controversia riguarda
l'assicurazione contro gli infortuni, ma non l'assegnazione o il rifiuto di
prestazioni pecuniarie dell'assicurazione contro gli infortuni (art. 105 cpv. 3
LTF e contrario; cfr. sentenza 8C_256/2009 dell'8 giugno 2009 consid. 2.2.2),
il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità
inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può scostarsi da questo accertamento solo
qualora esso sia avvenuto in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario (
DTF 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62), oppure in violazione del diritto ai sensi
dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF). Salvo i casi in cui tale inesattezza
sia lampante, la parte ricorrente che intende contestare i fatti accertati
dall'autorità inferiore deve spiegare, in maniera circostanziata, per quale
motivo ritiene che le condizioni di una delle eccezioni previste dall'art. 105
cpv. 2 LTF sarebbero realizzate (cfr. DTF 133 II 249 consid. 1.4.3 pag. 254 con
riferimento).

2.

2.1. Il Tribunale amministrativo federale, dopo aver esposto le norme
applicabili, ha precisato che per determinare la parte che ha reso il
procedimento privo di oggetto occorre fondarsi su criteri materiali, essendo
irrilevante chi esegue l'azione processuale formale di desistenza. La Corte di
prime cure ha concluso che il ricorso è divenuto senza interesse per il
comportamentodell'INSAI, il quale solo in sede ricorsuale ha confermato che con
la decisione preventiva non ci sarebbero state conseguenze sui premi. L'INSAI
ha peraltro confermato in una lettera successiva all'opponente che non vi è
stata alcuna violazione delle disposizioni in materia di sicurezza. Le
comunicazioni risalenti al 2010 e 2011 poiché "datate" sono state oltretutto
ritenute irrelevanti ai fini del giudizio.

2.2. Il ricorrente censura una violazione dell'art. 5 del regolamento sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale (TS-TAF; RS 173.320.2). Il ricorrente sostiene che la decisione
preventiva impugnata dinanzi al Tribunale amministrativo federale non potesse
avere influenza sui premi perché emessa ad uno stadio anticipato rispetto al
loro possibile aumento, perché la stessa decisione non menziona alcunché
relativamente ai premi e perché già in passato l'INSAI ha confermato
all'opponente che la messa in atto delle misure richieste non comporta aumenti
di premio. Il ricorrente conclude quindi che è la parte opponente ad aver
provocato del tutto inutilmente la procedura dinanzi al Tribunale
amministrativo federale. Non compete quindi all'INSAI risarcire tali spese di
parte.

3.

3.1. A norma dell'art. 5 TS-TAF se una causa diviene priva d'oggetto, di regola
le spese processuali sono addossate alla parte il cui comportamento rende priva
d'oggetto la causa. Se una causa diviene priva d'oggetto senza che ciò sia
imputabile ad una parte, le spese sono fissate tenuto conto dello stato delle
cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite. Tale normativa tende
innanzitutto a ricercare materialmente se possa essere imputata a una parte la
circostanza che la controversia sia divenuta priva d'oggetto, solamente se non
possa essere imputata a nessuno diventano decisive le probabilità di successo
del ricorso (André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, 2008, n. 4.72). Giova oltretutto ricordare che il
giudice valuta sommariamente tali circostanze (Moser/ Beusch/Kneubühler, n.
4.73). La norma è aperta e il giudice dispone infatti di un ampio margine di
apprezzamento, che il Tribunale federale riesamina soltanto sotto il profilo
dell'eccesso o dell'abuso di apprezzamento (cfr. sentenza 8C_329/2011 del 29
luglio 2011 consid. 6.1 con riferimenti).

3.2. L'art. 5 TS-TAF riprende in buona sostanza la normativa applicabile
dinanzi al Tribunale federale, il quale quando una lite diventa senz'oggetto o
priva d'interesse giuridico per le parti, udite le parti, ma senz'ulteriore
dibattimento, dichiara il processo terminato e statuisce, con motivazione
sommaria, sulle spese, tenendo conto dello stato delle cose prima del
verificarsi del motivo che termina la lite (art. 71 LTF combinato con l'art. 72
PC). Il giudice dell'istruzione (art. 32 cpv. 2 LTF) nel giudizio sulle spese
prende innanzitutto in considerazione l'esito prevedibile del processo (DTF 125
V 373 consid. 2a pag. 374). Non si tratta di esaminare puntualmente le
probabilità di successo, quanto piuttosto di porre termine alla procedura alla
luce di un giudizio celere e sommario degli atti. Dal giudizio sulle spese non
ne deve derivare una sentenza con considerazioni materiali né tantomeno
dev'essere pregiudicata una questione giuridica magari complessa. Se non
dovesse essere possibile sincerarsi del prevedibile esito del procedimento,
conviene rifarsi ai concetti generali della procedura civile. È soccombente
quindi in linea di principio la parte che ha indotto il procedimento poi
divenuto privo d'oggetto o che ha provocato i motivi per cui la procedura è
divenuta senza interesse (decreto 2C_201/2008 del 14 luglio 2008 consid. 2.3
con riferimento).

3.3. I controlli relativi alle prescrizioni concernenti la sicurezza sul
lavoro, in esecuzione degli art. 81-88 LAINF, sono retti dagli art. 60 segg.
dell'ordinanza del 19 dicembre 1983 sulla prevenzione degli infortuni e delle
malattie professionali (OPI; RS 832.30). A norma dell'art. 62 OPI l'organo
d'esecuzione competente, se, durante un'ispezione, accerta un'infrazione alle
prescrizioni concernenti la sicurezza sul lavoro, ne avverte il datore di
lavoro e gli fissa un congruo termine per ovviarvi. L'avvertimento deve essere
confermato per scritto al datore di lavoro (cpv. 1). In caso d'urgenza,
l'organo d'esecuzione rinuncia all'avvertimento e prende una decisione secondo
l'art. 64 OPI. Se sono necessari provvedimenti provvisionali, dev'essere
informata l'autorità cantonale incaricata dell'assistenza giudiziaria (cpv. 2).
Giusta l'art. 64 OPI se non è dato seguito a un avvertimento, l'organo
d'esecuzione competente, dopo aver consultato il datore di lavoro e i
lavoratori direttamente interessati, ordina i provvedimenti necessari mediante
decisione e fissa al datore di lavoro un congruo termine per eseguirli (cpv.
1). Il datore di lavoro deve informare i lavoratori o i loro rappresentanti
nell'azienda sulle disposizioni degli organi d'esecuzione (cpv. 2). Secondo
l'art. 65 OPI il datore di lavoro deve dare pronta conferma dell'esecuzione dei
provvedimenti. In virtù dell'art. 66 cpv. 1 OPI se il datore di lavoro non dà
seguito a una decisione esecutiva o se viola in altro modo le prescrizioni
concernenti la sicurezza sul lavoro, la sua azienda può venir attribuita a un
grado superiore della tariffa dei premi (aumento di premio). L'aumento di
premio, la cui applicazione può essere anche retroattiva (art. 92 cpv. 3
LAINF), in tale contesto ha una valenza sostanzialmente sanzionatoria verso
l'azienda che non rispetta le prescrizioni di sicurezza e di prevenzione degli
infortuni (DTF 116 V 255 consid. 2c pag. 260). L'aumento di premio non è
subordinato alla gravità dell'inosservanza di tali normative. In altre parole è
sufficiente che l'azienda violi le prescrizioni perché di principio si faccia
luogo a un aumento di premio di regola di almeno il 20% (art. 113 cpv. 2 OAINF
e 66 cpv. 2 OPI; DTF 116 V 255 consid. 4b pag. 263 seg.).

3.4. Nella propria decisione del 23 settembre 2014 il ricorrente ha accertato
che in un cantiere dell'azienda opponente, pur riconoscendo che al momento del
controllo il personale non lavorava nelle zone esposte a pericolo, non sono
state attuate alcune misure di sicurezza a tutela dei lavoratori. In modo
particolare nell'impalcatura sono stati riscontrati sei aspetti non conformi
alle prescrizioni. Il provvedimento ha indicato esplicitamente il proprio
carattere decisionale a norma degli art. 62 cpv. 2 e 64 cpv. 1 OPI. L'azienda
opponente nel suo ricorso al Tribunale amministrativo federale non ha
contestato le carenze all'impalcatura, apparentemente già riscontrate dalla
stessa azienda e poi sanate, ma ha messo in luce che la decisione potesse
essere relativa all'attribuzione alle classi o ai gradi di premi o comunque
suscettibile di influire sui premi. Nel merito ha sottolineato che non potesse
essere rinfacciato alcun rimprovero all'azienda poiché nessun operaio ha fatto
uso dell'impalcatura finché non è stata messa a norma. Nel quadro della
procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale, dopo che l'assicuratore
ha confermato per iscritto come non vi sarebbero stati aumenti di premio,
l'azienda interessata ha ritirato il ricorso.

3.5. Il giudice di primo grado, nel quadro dell'esame sommario a cui si procede
nell'evenienza di un ricorso ritirato o privo d'oggetto (consid. 3.2), avrebbe
dovuto rendersi conto che le irregolarità tecniche riscontrate nell'impalcatura
non erano in sé contestate, tanto che la stessa azienda ha dato seguito
immediatamente all'invito rivolto dall'assicuratore. A ragione quindi, a tutela
della sicurezza dei lavoratori sul cantiere, la ricorrente ha emanato una
decisione preventiva, richiamando dettagliatamente tutti gli aspetti e le norme
violate. Certo, la decisione amministrativa emessa a norma degli art. 62 cpv. 2
e 64 cpv. 1 OPI non ha tematizzato la questione dell'aumento dei premi, ma tale
aspetto si sarebbe semmai dovuto trattare in una successiva decisione fondata
sull'art. 66 OPI. A tutela del proprio agire il ricorrente richiama una
precedente corrispondenza da cui l'azienda avrebbe potuto percepire che i premi
non sarebbero stati oggetto di aumento. Ci si potrebbe chiedere se
l'assicuratore, alla luce della sua prassi, fosse tenuto (art. 1 LAINF e 27
LPGA) ad informare per lo meno sommariamente l'azienda sulla sorte dei premi,
in caso di ottemperanza o no delle relative ingiunzioni, già in occasione della
decisione del 23 settembre 2014. Tuttavia l'assenza di tale questione, che
esula dall'oggetto del contendere della cosiddetta decisione preventiva, non
poteva chiaramente far ritenere che l'assicuratore avesse in un qualche modo e
senza motivo indotto l'azienda opponente a ricorrere dinanzi al Tribunale
amministrativo federale. In tali condizioni, la condanna del ricorrente al
pagamento di un'indennità per ripetibili, seppur ridotta, lede il diritto
federale.

4. 
Ne segue che il ricorso dev'essere accolto e il dispositivo n. 3 della
decisione impugnata va annullato. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e
sono poste a carico dell'opponente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si attribuiscono
ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).

 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
Il ricorso è accolto e il dispositivo n. 3 della decisione del Tribunale
amministrativo federale, Corte III, del 17 febbraio 2015 è annullato.

2. 
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico dell'opponente.

3. 
Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale, Corte III, e
all'Ufficio federale della sanità pubblica.

Lucerna, 2 luglio 2015
In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Leuzinger

Il Cancelliere: Bernasconi

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben