Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.965/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_965/2015

Sentenza del 7 ottobre 2015

Corte di diritto penale

Composizione
Giudici federali Denys, Presidente,
Eusebio, Jametti,
Cancelliera Ortolano Ribordy.

Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,

contro

1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio
16, 6901 Lugano,
2. Sezione della circolazione, Ufficio giuridico,
6528 Camorino
opponenti.

Oggetto
Infrazione alle norme della circolazione, arbitrio,
diritto di essere sentito,

ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
il 5 agosto 2015 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone
Ticino.

Fatti:

A. 
Con sentenza del 16 aprile 2015 il Presidente della Pretura penale, su
opposizione a un decreto d'accusa emanato dalla Sezione della circolazione, ha
riconosciuto A.________ autore colpevole di infrazione alle norme della
circolazione stradale, per aver impiegato, il 3 aprile 2014 a Lugano, durante
la guida della propria autovettura, un telefono senza il dispositivo "mani
libere". Lo ha quindi condannato alla multa di fr. 100.--, fissando a 1 giorno
la pena detentiva sostitutiva in caso di mancato pagamento, nonché a sostenere
le tasse e spese giudiziarie.

B. 
Adita da A.________, con sentenza del 5 agosto 2015 la Corte di appello e di
revisione penale del Cantone Ticino (CARP) ha respinto il relativo appello,
ponendo a suo carico gli oneri processuali.

C. 
A.________ si aggrava al Tribunale federale con un ricorso in materia penale,
postulando, previo annullamento del giudizio della CARP, in via principale il
suo proscioglimento, subordinatamente il rinvio dell'incarto al giudice di
prime cure per nuova decisione.

Invitato a fornire l'anticipo delle spese giudiziarie presunte, A.________ ha
chiesto il beneficio dell'assistenza giudiziaria.

Diritto:

1. 
Presentato dall'imputato (art. 81 cpv. 1 LTF) e diretto contro una decisione
finale (art. 90 LTF), resa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) da
un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 LTF), il ricorso appare in
linea di massima ammissibile, in quanto tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) e
inoltrato nelle forme richieste (art. 42 cpv. 1 LTF).

2. 
Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità
inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). La parte ricorrente che intende scostarsene
deve dimostrare che il loro accertamento è stato svolto in modo manifestamente
inesatto, ovvero arbitrario (DTF 137 III 226 consid. 4.2 pag. 234), o in
violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF, spiegando inoltre in che
misura l'eliminazione dell'invocato vizio è determinante per l'esito del
procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF). In caso contrario, non è possibile tener
conto di uno stato di fatto diverso da quello posto a fondamento della
decisione impugnata (DTF 135 II 313 consid. 5.2.2 pag. 322; 134 I 65 consid.
1.5).

L'insorgente dedica la prima parte della sua impugnativa a un'esposizione dei
fatti di causa, che non risultano dalla sentenza della CARP, senza dimostrare
l'adempimento dei presupposti di cui all'art. 97 cpv. 1 LTF. Non v'è pertanto
motivo di prenderli in considerazione.

3. 
Il ricorrente lamenta poi arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella
valutazione delle prove, nonché la violazione del diritto di essere sentito.

3.1. Occorre in primo luogo rilevare che le critiche di arbitrio, come quelle
di violazione di garanzie di rango costituzionale, devono adempiere accresciute
esigenze di motivazione. A norma dell'art. 106 cpv. 2 LTF, il Tribunale
federale esamina infatti tali censure solo se motivate in modo chiaro e
preciso. L'allegato ricorsuale deve dunque indicare chiaramente i diritti che
si pretendono violati e precisare altresì in che consista tale violazione:
critiche appellatorie, argomentazioni vaghe e semplici rinvii agli atti
cantonali non sono quindi ammissibili (DTF 139 I 229 consid. 2.2). Giova poi
ricordare che per giurisprudenza invalsa in relazione all'accertamento dei
fatti e alla valutazione delle prove, il giudice incorre nell'arbitrio se
misconosce manifestamente il senso e la portata di un mezzo di prova, se omette
senza valida ragione di tener conto di un elemento di prova importante
suscettibile di modificare l'esito della vertenza, oppure se ammette o nega un
fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in
modo insostenibile (DTF 140 III 264 consid. 2.3 pag. 266).

3.2. In merito al rapporto di contro-osservazioni dell'agente di polizia che ha
constatato l'infrazione in giudizio, l'insorgente rimprovera la CARP per aver
ritenuto che l'agente si trovasse in pattuglia in compagnia di un collega, ciò
che non risulterebbe da nessun documento agli atti e sarebbe dunque arbitrario.
Orbene, non si scorge, né è spiegato nel gravame, quale incidenza possa avere
nella valutazione di suddetto rapporto determinare se l'agente in questione si
trovasse o meno in compagnia di un collega, motivo per cui la critica si
appalesa inammissibile. Il Tribunale federale annulla la sentenza impugnata
unicamente quando appare arbitraria non solo nella sua motivazione, ma anche
nell'esito (DTF 141 I 49 consid. 3.4), ciò che spetta al ricorrente dimostrare
conformemente al suo obbligo di motivazione: dimostrazione in concreto
completamente assente. Abbondanzialmente rilevasi che, come già osservato dalla
CARP, senza che al riguardo siano sollevate censure di sorta, la valenza di una
prova non dipende dal numero di agenti che ha constatato l'infrazione, la
dichiarazione di uno di essi, se credibile, rendendo superflue quelle degli
altri.

3.3. Invocando la violazione del suo diritto di essere sentito, rispettivamente
del suo diritto di interrogare i testimoni a carico, l'insorgente critica la
CARP per aver tutelato l'operato del giudice di prime cure, che non avrebbe
convocato a testimoniare l'agente di polizia estensore del rapporto.

3.3.1. I giudici precedenti non hanno ravvisato alcuna violazione del diritto
di essere sentito del ricorrente. Nonostante compiutamente informato dal
Presidente della Pretura penale della possibilità di presentare delle istanze
probatorie, egli non ha richiesto la deposizione dell'agente di polizia. Non
avendo approfittato di tale facoltà, non poteva poi criticare il giudice di
prima istanza, che ha ritenuto il materiale in atti sufficiente per il
giudizio, per non avere di sua iniziativa convocato l'agente in questione.

3.3.2. Il diritto di essere sentito, garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., ed
espressamente riconosciuto alle parti del procedimento penale dall'art. 107
cpv. 1 CPP, comprende in particolare il diritto di offrire mezzi di prova su
punti rilevanti e di esigerne l'assunzione (DTF 140 I 99 consid. 3.4 pag. 102).
Una componente di questo diritto, a cui si può rinunciare, quella di
interrogare o far interrogare testimoni a carico, è esplicitamente sancita
dall'art. 6 n. 3 lett. d CEDU e risulta pure dall'art. 32 cpv. 2 Cost. In linea
di principio, l'imputato non può criticare le autorità per non aver invitato un
teste a un confronto, laddove ha omesso di formulare, nelle forme e nei termini
previsti, un'istanza probatoria in tal senso (sentenza 6B_1160/2014 del 19
agosto 2015 consid. 4.3 con rinvii).

3.3.3. In concreto, l'insorgente non pretende di aver postulato
l'interrogatorio dell'agente di polizia scontrandosi con un rifiuto
ingiustificato delle autorità penali. Adduce invero di non averlo fatto perché
si aspettava di trovare l'interessato in aula al dibattimento, per cui non
sarebbe possibile concludere che egli abbia rinunciato a esercitare i suoi
diritti. L'obiezione non ha alcun pregio, anche volendo ammettere che fosse
portato a presumere la presenza di detto agente al dibattimento. Del resto
nemmeno si vede bene su quali basi egli abbia potuto ipotizzare tale presenza,
ricordato che giusta l'art. 331 cpv. 1 CPP chi dirige il procedimento comunica
alle parti quali prove dovranno essere assunte e che agli atti non sussiste la
comunicazione dell'interrogatorio dell'agente al dibattimento. Dal relativo
verbale non risulta che, notata la sua mancata convocazione, egli abbia
formulato un'istanza probatoria volta alla sua audizione. Richiamandosi a una
sentenza cantonale (sentenza della CARP 17.2011.70 del 16 gennaio 2012 ), che
imporrebbe alle autorità penali di procedere all'interrogatorio dell'estensore
di un rapporto scritto tutte le volte che ciò sia necessario, invano poi il
ricorrente ritiene che in concreto la CARP avrebbe contraddetto la propria
giurisprudenza. Precisato che nemmeno implicitamente adduce una violazione
delle norme di procedura del CPP, l'insorgente, oltre a non dimostrare che la
citata giurisprudenza cantonale enunci un principio chiaro e indiscusso,
neppure pretende che nella fattispecie sarebbero adempiute le condizioni per la
sua applicazione. La citata decisione non sancisce infatti un obbligo
sistematico e incondizionato, come parrebbe intendere il ricorrente.

4. 
Infine l'insorgente censura una violazione del principio in dubio pro reo,
riferito sia alla valutazione delle prove sia alla ripartizione dell'onere
probatorio.

In relazione alla valutazione delle prove, detto principio si confonde con il
divieto generale dell'arbitrio di cui all'art. 9 Cost. (DTF 138 V 74 consid. 7
pag. 82). Sennonché nella fattispecie il ricorrente non adduce, né sostanzia
l'arbitrio nella valutazione del rapporto dell'agente di polizia su cui si
fonda l'accertamento dell'infrazione.

Neppure si scorge una violazione dell'invocato principio quanto alla
ripartizione dell'onere probatorio. Infatti la CARP non ha preteso che
l'insorgente provasse la sua innocenza. Al contrario, ha rilevato che la sua
condanna si fonda sull'art. 6 cpv. 1 della legge del 24 giugno 1970 sulle multe
disciplinari (LMD; RS 741.03), che permette, laddove l'autore dell'infrazione è
sconosciuto, di infliggere la multa al detentore del veicolo riportato sulla
licenza di circolazione. Al riguardo però, l'insorgente non eccepisce alcunché,
di modo che non si giustifica attardarsi oltre sull'argomento.

5. 
Ne segue che, in quanto ammissibile, il ricorso si rivela infondato e va
pertanto respinto.

La domanda di assistenza giudiziaria non può trovare accoglimento, essendo le
conclusioni ricorsuali d'acchito sprovviste di probabilità di successo (art. 64
cpv. 1 LTF). Tuttavia, alla luce dell'oberata situazione finanziaria del
ricorrente, si rinuncia eccezionalmente ad addossargli le spese giudiziarie
(art. 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2. 
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

3. 
Non si prelevano spese giudiziarie.

4. 
Comunicazione alle parti e alla Corte di appello e di revisione penale del
Cantone Ticino.

Losanna, 7 ottobre 2015

In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Denys

La Cancelliera: Ortolano Ribordy

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