Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.84/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_84/2015

Sentenza del 2 marzo 2015

Corte di diritto penale

Composizione
Giudice federale Denys, Presidente,
Cancelliere Gadoni.

Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,

contro

1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio
16, 6901 Lugano,
2. B.________,
patrocinato dall'avv. Enrico Bonfanti,
opponenti.

Oggetto
Decreto di non luogo a procedere,

ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
il 9 gennaio 2015 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.

Considerando:
che il 15 aprile 2013 A.________ ha sporto una denuncia penale contro
B.________ per i titoli di appropriazione indebita ed amministrazione infedele,
nonché per un'asserita infrazione alla legge notarile, reati che sarebbero
stati commessi dal denunciato nell'ambito della sua attività di notaio;
che, con decisione del 22 settembre 2014, il Procuratore pubblico (PP) ha
decretato il non luogo a procedere in mancanza degli elementi costitutivi dei
reati ipotizzati;
che secondo il PP la controversia rivestirebbe natura esclusivamente civile;
che contro il decreto di non luogo a procedere il denunciante ha presentato il
30 settembre 2014 un reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello (CRP);
che, siccome l'allegato non adempiva i requisiti degli art. 396 cpv. 1, 390 e
385 CPP, il 1° ottobre 2014 la CRP ha invitato il reclamante ad emendarlo;
ch'egli ha dato seguito alla richiesta, presentando un allegato l'8 ottobre
2014;
che, con giudizio del 9 gennaio 2015, la CRP ha dichiarato irricevibile il
reclamo, siccome, anche emendato, non adempiva le esigenze di motivazione;
che i giudici cantonali hanno comunque confermato, a titolo abbondanziale, la
conclusione del magistrato inquirente;
che avverso questa sentenza A.________ presenta un ricorso in materia penale al
Tribunale federale, chiedendo in particolare di annullarla e di ordinare la
completazione degli accertamenti allo scopo di chiarire la fattispecie;
che, in via subordinata, chiede di imporre alla Corte cantonale la sospensione
del procedimento penale in attesa dell'esito di un'azione civile;

che il ricorrente postula inoltre, con domanda del 5 febbraio 2015, di essere
ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio;
che non sono state chieste osservazioni sul ricorso, ma è stato richiamato
l'incarto della CRP;
che, secondo l'art. 54 cpv. 1 LTF, il procedimento si svolge di regola nella
lingua ufficiale della decisione impugnata, che nella fattispecie è quella
italiana, anche se il ricorso è legittimamente steso in un'altra lingua
ufficiale, quale in concreto il tedesco;
che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può
essere esaminato nel merito (DTF 137 I 371 consid. 1);
che, secondo l'art. 42 LTF, il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi
e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo
sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto
(cpv. 2; DTF 134 II 244 consid. 2.1);
che queste esigenze di motivazione, a prescindere dalla giustificazione della
legittimazione, sono del tutto disattese, visto che il ricorrente non si
confronta con i motivi posti a fondamento del criticato giudizio della Corte
cantonale e nemmeno tenta di dimostrare perché l'impugnata decisione violerebbe
il diritto;
che la Corte cantonale ha infatti dichiarato irricevibile il reclamo per
carenze formali sotto il profilo della motivazione ed ha ritenuto che non erano
comunque dati indizi di reato a carico del denunciato, tali da giustificare
l'apertura dell'istruzione;
che perciò la sentenza impugnata poggia su due diverse motivazioni indipendenti
e di per sé sufficienti per definire l'esito della causa;
che in tale circostanza il ricorrente è tenuto, pena l'inammissibilità, a
dimostrare che ognuna di esse viola il diritto (DTF 138 I 97 consid. 4.1.4 e
riferimenti);
che spettava quindi al ricorrente spiegare perché la CRP avrebbe violato il
diritto sia accertando l'assenza dei presupposti formali sia negando
l'esistenza di indizi di reato a carico del denunciato;
che in concreto il ricorrente non si confronta puntualmente con le
argomentazioni della Corte cantonale, in particolare in relazione alle esigenze
di forma e di motivazione del reclamo (cfr. art. 385 CPP) e si limita in
sostanza ad addurre, in modo generico, che la possibile esistenza di un
comportamento scorretto delle parti coinvolte nella controversia civile non
potrebbe essere esclusa, non motivando quindi alcuna violazione del diritto;
che pertanto il ricorso, non motivato in modo sufficiente, può essere deciso
sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;
che la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio non può essere
accolta essendo il gravame fin dall'inizio privo di possibilità di successo
(art. 64 cpv. 1 LTF);
che la richiesta del ricorrente di designargli un patrocinatore è infatti
formulata nel contesto di tale domanda ed è quindi fondata sulla mancanza di
mezzi finanziari e non su una sua eventuale incapacità di stare direttamente in
giudizio (cfr. art. 41 LTF);
che, del resto, un'incapacità di stare direttamente in giudizio ai sensi
dell'art. 41 cpv. 1 LTF può essere ammessa soltanto a condizioni restrittive,
segnatamente quando una parte appare del tutto sprovveduta nella procedura
interessata (cfr. sentenza 1B_163/2012 del 28 marzo 2012 consid. 3);
che un allegato ricorsuale lacunoso non è di per sé sufficiente per riconoscere
un'incapacità di stare in giudizio, ogni parte in causa essendo di principio
responsabile del fatto che i propri allegati adempiano le esigenze legali (cfr.
sentenza 5A_618/2012 del 27 maggio 2013 consid. 3.1);
che il ricorrente risulta avere compreso la portata del decreto di non luogo a
procedere e della sentenza della Corte cantonale e che non sono ravvisabili
motivi per ammettere una sua incapacità di stare direttamente in giudizio;
che alla luce di quanto esposto, le spese giudiziarie dovrebbero essere
accollate al ricorrente, in considerazione della sua soccombenza (art. 66 cpv.
1 LTF);
che tuttavia, vista la sua situazione finanziaria, si giustifica di rinunciare
a prelevare spese giudiziarie a suo carico (art. 65 cpv. 2 LTF);

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1. 
Il ricorso è inammissibile.

2. 
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

3. 
Non si prelevano spese giudiziarie.

4. 
Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 2 marzo 2015

In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Denys

Il Cancelliere: Gadoni

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