Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.83/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_83/2015

Sentenza del 23 febbraio 2015

Corte di diritto penale

Composizione
Giudici federali Denys, Presidente,
Eusebio, Oberholzer,
Cancelliere Gadoni.

Partecipanti al procedimento
1. A.________,
2. B.________,
patrocinati dall'avv. Fabio Bacchetta Cattori,
ricorrenti,

contro

Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16,
6901 Lugano,
opponente.

Oggetto
Danneggiamento ripetuto,

ricorso contro la sentenza emanata il 18 dicembre 2014 dalla Corte di appello e
di revisione penale del Cantone Ticino.

Fatti:

A. 
Con decreti di accusa dell'11 aprile 2011 il Procuratore pubblico del Cantone
Ticino (PP) ha ritenuto A.________ e la moglie B.________ autori colpevoli di
ripetuto danneggiamento per avere, in correità, fra il 15 settembre 2006 e il
29 settembre 2010, a X.________, servendosi generalmente di un punteruolo, in
39 casi intenzionalmente deteriorato veicoli parcheggiati, provocando danni per
complessivi fr. 34'900.--.

B. 
Statuendo sulle opposizioni degli imputati ai decreti di accusa, con sentenza
del 4 luglio 2013 il Giudice della Pretura penale li ha riconosciuti autori
colpevoli unicamente di 24 dei 39 danneggiamenti addebitati loro dal PP.
A.________ è stato condannato alla pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere
di fr. 120.-- ciascuna, per un totale di fr. 7'200.--, sospesa condizionalmente
per un periodo di prova di due anni, e alla multa di fr. 1'400.--. B.________ è
invece stata condannata alla pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere di fr.
30.-- ciascuna, per complessivi fr. 1'800.--, pure sospesa condizionalmente per
un periodo di prova di due anni, e alla multa di fr. 400.--. Il Giudice della
Pretura penale ha rinviato al foro civile le pretese di risarcimento dei
danneggiati.

C. 
Adita dagli imputati, con sentenza del 18 dicembre 2014 la Corte di appello e
di revisione penale (CARP) ha parzialmente accolto l'appello, limitatamente
all'entità di un danneggiamento, per il quale è stato rimproverato loro di
avere scalfito soltanto la fiancata sinistra della vettura e non anche quella
destra, come ritenuto a torto dal primo giudice. Per il resto, ha
sostanzialmente confermato le imputazioni oggetto di condanna. La CARP ha
inoltre ridotto a fr. 360.-- l'ammontare della multa inflitta a B.________,
confermando per il rimanente le pene inflitte dal Giudice della Pretura penale.

D. 
A.________ e B.________ impugnano questa sentenza con un ricorso al Tribunale
federale, chiedendo di essere riconosciuti colpevoli di danneggiamento soltanto
per due reati, da loro ammessi.
Non sono state chieste osservazioni sul gravame.

Diritto:

1. 
Presentato dagli imputati, che hanno partecipato alla procedura dinanzi alla
precedente istanza, le cui conclusioni sono state disattese (art. 81 cpv. 1
lett. a e b n. 1 LTF), e diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF) resa
in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) da un'autorità di ultima istanza
cantonale (art. 80 cpv. 1 LTF), il ricorso (in materia penale) è tempestivo
(art. 100 cpv. 1 LTF) e sotto i citati aspetti ammissibile.

2.

2.1. Conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF, il ricorso in
materia penale al Tribunale federale può essere presentato per violazione del
diritto, nel quale rientra pure il diritto costituzionale, con riserva delle
esigenze di motivazione imposte dall'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 136 II 101
consid. 3; 134 IV 36 consid. 1.4.1). Secondo l'art. 42 cpv. 2 LTF, nel ricorso
occorre spiegare per quali ragioni l'atto impugnato viola il diritto. Il
ricorrente deve quindi almeno concisamente confrontarsi con le considerazioni
esposte nella decisione impugnata (DTF 134 II 244 consid. 2.1). Le esigenze di
motivazione sono inoltre accresciute laddove è censurato l'arbitrio
nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, dato che ciò
equivale a sostenere che i fatti sono stati accertati in violazione dell'art. 9
Cost. e del diritto federale (DTF 134 IV 36 consid. 1.4.1). Trattandosi di
garanzie di rango costituzionale, a norma dell'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale
federale esamina infatti le relative censure soltanto se sono motivate in modo
chiaro e preciso, conformemente alla prassi precedentemente in vigore in
materia di ricorso di diritto pubblico (cfr. DTF 137 V 57 consid. 1.3; 136 I 49
consid. 1.4.1; 134 I 83 consid. 3.2; 134 II 244 consid. 2.2; 133 IV 286 consid.
1.4). In questa misura, argomentazioni vaghe o meramente appellatorie e
semplici rinvii agli atti cantonali sono quindi inammissibili (DTF 134 I 83
consid. 3.2; 129 I 113 consid. 2.1).

2.2. Il gravame disattende le citate esigenze di motivazione ed è pertanto
inammissibile. I ricorrenti infatti non si confrontano puntualmente con i
considerandi della sentenza impugnata e non spiegano con una motivazione
conforme alle esigenze degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, per quali ragioni
violerebbero il diritto o si fonderebbero su accertamenti di fatto
manifestamente insostenibili e pertanto arbitrari.
Essi si limitano ad addurre che la loro condanna sarebbe unicamente fondata
sull'indizio del medesimo  "modus operandi"e sul fatto che la maggior parte dei
proprietari dei veicoli danneggiati sarebbero dipendenti del bar C.________,
verso cui i ricorrenti nutrivano avversione. Sostengono che la tesi delle
precedenti istanze contrasterebbe con il proscioglimento relativo a un caso,
per il quale, pur essendo dato l'identico  "modus operandi", essi avevano
dimostrato la loro estraneità al reato, siccome quel giorno si trovavano a
Y.________. Adducono inoltre che negli anni 2009 e 2010 nella regione del
Locarnese sarebbero stati commessi ben 409 atti di vandalismo ad autoveicoli,
di cui 152 nella sola città di X.________. Con tali generiche argomentazioni, i
ricorrenti non si confrontano tuttavia con l'insieme degli elementi considerati
dai giudici cantonali e non sostanziano arbitrio alcuno. Disattendono in
particolare che il giudizio di colpevolezza è fondato anche dell'esistenza di
riprese video e di dichiarazioni testimoniali, di cui le istanze cantonali
hanno pure tenuto conto dell'ambito di una valutazione complessiva degli
elementi raccolti. I ricorrenti omettono poi di considerare che, a differenza
dell'accennata imputazione da cui sono stati prosciolti perché quel giorno
assenti da X.________, per i danneggiamenti oggetto di condanna, non erano
ravvisabili motivi tali da fare sussistere ragionevoli dubbi sulla loro
colpevolezza. Nell'ambito della valutazione delle prove nella procedura dinanzi
al Tribunale federale il principio "in dubio pro reo", richiamato nel gravame,
non assume una portata che travalica quella del divieto dell'arbitrio. Sarebbe
quindi spettato ai ricorrenti spiegare, in modo conforme alle esposte esigenze,
perché i giudici cantonali avrebbero manifestamente disatteso il senso e la
rilevanza di un mezzo probatorio, perché avrebbero omesso, senza fondati
motivi, di tenere conto di una prova importante, idonea a influire sulla
decisione presa, oppure ancora perché, sulla base degli elementi raccolti,
avrebbero fatto delle deduzioni insostenibili (DTF 137 III 226 consid. 4.2 e
rinvii).

3. 
Ne segue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono
la soccombenza e sono pertanto poste a carico dei ricorrenti (art. 66 cpv. 1
LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
Il ricorso è inammissibile.

2. 
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti.

3. 
Comunicazione al patrocinatore dei ricorrenti, al Ministero pubblico e alla
Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.

Losanna, 23 febbraio 2015

In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Denys

Il Cancelliere: Gadoni

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