Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.641/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_641/2015

Sentenza del 10 luglio 2015

Corte di diritto penale

Composizione
Giudici federali Denys, Presidente,
Eusebio, Oberholzer,
Cancelliere Gadoni.

Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Stefano Camponovo,
ricorrente,

contro

Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16,
6901 Lugano,
opponente.

Oggetto
Decreto di abbandono (danneggiamento, diffamazione e violazione di domicilio),

ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
il 18 maggio 2015 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.

Fatti:

A. 
A.________ è proprietario del fondo part. xxx di X.________, confinante con il
fondo part. yyy. Su quest'ultimo sorge un immobile amministrato dalla
B.________ SA, di cui è amministratore unico C.________. A seguito di accordi
intercorsi con gli allora proprietari dei fondi, nel 1962 la particella xxx è
stata gravata con un diritto di superficie a favore del fondo part. yyy per la
costruzione di garages, poi realizzati. Nel 1989 è inoltre stata eseguita una
rettifica dei confini mediante una permuta.

B. 
Con esposto del 19 gennaio 2014, A.________ ha denunciato C.________ e il di
lui padre D.________ per i titoli di danneggiamento, diffamazione e violazione
di domicilio, in relazione a pretesi abusi commessi nell'ambito dei rapporti di
vicinato. Dopo una serie di atti che non occorre qui evocare, con decisione del
13 febbraio 2015 il Procuratore pubblico ha decretato l'abbandono del
procedimento, rinviando l'accusatore privato a fare valere l'eventuale pretesa
di risarcimento davanti al foro civile.

C. 
Con sentenza del 18 maggio 2015, la Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello (CRP) ha respinto, in quanto ricevibile, un reclamo del denunciante
contro il decreto di abbandono.

D. 
A.________ impugna questa sentenza con un ricorso in materia penale al
Tribunale federale, chiedendo di riformarla nel senso di rinviare gli atti al
Procuratore pubblico perché, dopo eventuali atti istruttori, promuova l'accusa
nei confronti di C.________ per i reati di danneggiamento e di violazione di
domicilio.
Non sono state chieste osservazioni al ricorso.

Diritto:

1. 
La decisione impugnata conferma il decreto di abbandono e pone quindi fine al
procedimento penale. Si tratta di una decisione finale pronunciata in materia
penale dall'autorità cantonale di ultima istanza, contro la quale è ammissibile
il ricorso in materia penale (art. 78 cpv. 1, 80 cpv. 1 e 90 LTF). Il ricorso è
tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF).

2.

2.1. Giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, l'accusatore privato che ha
partecipato alla procedura dinanzi all'istanza precedente è abilitato ad adire
il Tribunale federale, se la decisione impugnata può influire sul giudizio
delle sue pretese civili. Secondo l'art. 42 cpv. 2 LTF, spetta di principio al
ricorrente addurre i fatti a sostegno della sua legittimazione. In particolare,
gli incombe il compito di spiegare quali pretese intenda fare valere nei
confronti della controparte e in quale misura la decisione impugnata potrebbe
avere un'incidenza sul loro giudizio. Ritenuto che la pretesa punitiva spetta
allo Stato e che non compete al denunciante sostituirsi al Ministero pubblico
nel perseguimento penale, la giurisprudenza è restrittiva e il Tribunale
federale entra nel merito solo quando dalla motivazione del ricorso risulta in
modo sufficientemente preciso che le esposte condizioni sono adempiute. Rimane
riservato il caso in cui l'influenza sulla decisione relativa alle pretese
civili sia deducibile direttamente e senza ambiguità dagli atti tenendo conto
della natura del reato perseguito (DTF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 86 consid.
3 e rinvii).

2.2. Il ricorrente richiama il contenuto dell'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF,
ma non si esprime sulla sua legittimazione ricorsuale, spiegando con
riferimento alla fattispecie concreta quali pretese intende fare valere e in
quale misura la decisione impugnata può avere influenza sul loro giudizio. Ciò
in particolare ove si consideri che in questa sede la sentenza della Corte
cantonale è contestata solo per quanto riguarda la posizione di C.________ e
limitatamente alla questione del taglio di parte delle canne di bambù
sovrastanti i garages. Il ricorrente non sostanzia, con una motivazione
conforme alle esigenze dell'art. 42 cpv. 2 LTF, determinate pretese civili in
relazione con la criticata potatura della vegetazione e non ne quantifica
l'ammontare. In tali circostanze, egli non rende plausibile l'esistenza di un
danno a seguito del comportamento del denunciato, sicché la sua legittimazione
ricorsuale in questa sede non può essere ammessa.

3.

3.1. Indipendentemente dalle esposte condizioni, il ricorrente è abilitato,
quale parte nella procedura, a censurare la violazione di garanzie procedurali
che il diritto gli conferisce in tale veste. Questa facoltà di invocare i suoi
diritti di parte non gli permette tuttavia di rimettere indirettamente in
discussione il giudizio di merito (DTF 141 IV 1 consid. 1.1 pag. 5; 138 IV 248
consid. 2).

3.2. Il ricorrente accenna al mancato svolgimento di un confronto con
l'imputato riguardo alla portata del taglio della vegetazione. Sollevando
questa censura, non fa tuttavia valere la violazione dei suoi diritti di parte
con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 42 cpv. 2 LTF, ma contesta
in sostanza l'accertamento relativo ad una semplice potatura di piante che
sporgevano sulla proprietà altrui. Così facendo, rimette in discussione il
merito della sentenza impugnata, ciò che è inammissibile. In tale circostanza,
il gravame non deve essere esaminato oltre.

4. 
Da quanto precede discende che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico del
ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).

 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
Il ricorso è inammissibile.

2. 
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. 
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico e alla
Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 10 luglio 2015

In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Denys

Il Cancelliere: Gadoni

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