Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.634/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_634/2015

Sentenza del 21 luglio 2015

Corte di diritto penale

Composizione
Giudici federali Denys, Presidente,
Eusebio, Rüedi,
Cancelliera Ortolano Ribordy.

Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,

contro

Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16,
6901 Lugano,
opponente.

Oggetto
Atti sessuali con una fanciulli, arbitrio,

ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
il 13 maggio 2015 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone
Ticino.

Fatti:

A. 
Con sentenza del 14 ottobre 2014, il Giudice della Pretura penale ha
riconosciuto A.________ autore colpevole di atti sessuali con fanciulli e lo ha
condannato alla pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere di fr. 170.--
ciascuna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, alla
multa di fr. 2'000.--, fissando a 20 giorni la pena detentiva sostitutiva in
caso di mancato pagamento, nonché al pagamento delle tasse e spese giudiziarie.

B. 
L'appello inoltrato dall'imputato è stato respinto dalla Corte di appello e di
revisione penale del Cantone Ticino (CARP) con sentenza del 13 maggio 2015.

C. 
A.________ si aggrava al Tribunale federale con un ricorso in materia penale,
postulando, in via principale, l'annullamento delle sentenze di condanna di
primo e di secondo grado e, subordinatamente, il rinvio dell'incarto alla CARP
per nuovo giudizio.

Diritto:

1.

1.1. Presentato tempestivamente (art. 100 cpv. 1 LTF) dall'imputato (art. 81
cpv. 1 LTF) e diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF), resa in
materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) da un'autorità cantonale di ultima istanza
(art. 80 LTF), il ricorso in materia penale appare sotto i citati aspetti
ammissibile.

1.2. Il ricorso in materia penale al Tribunale federale è un rimedio di diritto
anche di natura riformatoria (art. 107 cpv. 2 LTF). Il ricorrente non può
pertanto limitarsi a chiedere l'annullamento della decisione impugnata, ma in
linea di principio deve formulare delle conclusioni sul merito della vertenza.
La mancata ottemperanza a tali esigenze conduce all'inammissibilità del
gravame, a meno che la motivazione dello stesso, eventualmente letta unitamente
alla decisione impugnata, permetta senz'altro di comprendere ciò che il
ricorrente voglia ottenere nel merito (DTF 137 II 313 consid. 1.3).

L'insorgente si limita a postulare l'annullamento della sentenza della CARP.
Dalla motivazione ricorsuale risulta però che intende ottenere il suo
proscioglimento, ciò che nel caso in esame appare sufficiente per adempiere le
esigenze dell'art. 42 cpv. 1 LTF.

2.

2.1. Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF).
Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione imposto
dall'art. 42 cpv. 2 LTF, di regola esamina unicamente le censure sollevate e
debitamente motivate. La parte ricorrente deve spiegare, confrontandosi con i
considerandi dell'autorità precedente, perché l'atto impugnato viola il diritto
nei limiti degli art. 95 segg. LTF (DTF 140 III 86 consid. 2). Le esigenze di
motivazione sono inoltre accresciute in presenza di censure afferenti garanzie
di rango costituzionale o convenzionale che, a norma dell'art. 106 cpv. 2 LTF,
il Tribunale federale esamina solo se sollevate e motivate in modo chiaro e
preciso (DTF 138 I 171 consid. 1.4) : argomentazioni vaghe o meramente
appellatorie e semplici rinvii agli atti cantonali sono quindi inammissibili (
DTF 136 II 101 consid. 3).

2.2. D'acchito inammissibili risultano le censure ricorsuali sulla decisione
della pubblica accusa di presenziare al dibattimento di primo grado, benché in
un primo momento avesse comunicato di non parteciparvi, nonché
sull'interrogatorio dei genitori della vittima, avvenuto posteriormente alla
visione da parte loro della registrazione dell'audizione della figlia. Infatti,
oltre a non far valere, nemmeno implicitamente, alcuna violazione del diritto,
l'insorgente non spiega minimamente cosa intenderebbe dedurre da quanto
esposto.

3. 
Adducendo una violazione dei suoi diritti di difesa, il ricorrente lamenta
l'assenza di un adeguato contraddittorio con l'accusatrice privata. In
particolare, si duole di non aver potuto visionare la registrazione del primo
interrogatorio della giovane nel corso dell'istruzione. Ritiene inoltre irrita
la seconda audizione dell'accusatrice privata, in quanto, da un lato, non
sarebbe stata videoregistrata e, dall'altro, non sarebbe stata effettuata dalla
stessa persona che ha proceduto al primo interrogatorio.

3.1. All'imputato dev'essere garantito il diritto di essere sentito (art. 3
cpv. 2 lett. c CPP), che comprende anche il diritto di porre domande agli
interrogati (art. 147 cpv. 1 CPP; art. 6 n. 3 lett. d CEDU). In determinati
casi, segnatamente in presenza di una vittima minorenne di reati contro
l'integrità sessuale (art. 116 seg. CPP), come nella fattispecie, il diritto a
un confronto diretto può subire restrizioni (v. art. 152 cpv. 3 e art. 154 cpv.
4 CPP). Ciò presuppone però la predisposizione da parte delle autorità penali,
cui spetta un certo margine di apprezzamento, di valide alternative (v.
sentenze 6B_1162/2013 dell'8 maggio 2014 consid. 1.4; 1B_445/2012 dell'8
novembre 2012 consid. 3.1).

3.2. Dall'incarto risulta che prima del dibattimento la difesa ha potuto
visionare il DVD della prima audizione dell'accusatrice privata . Il ricorrente
ha quindi potuto esercitare il suo diritto di essere sentito al riguardo. A
seguito dei dubbi formulati dalla difesa sulla credibilità della vittima, il
giudice di primo grado ha proceduto personalmente a una seconda audizione, le
cui modalità sono state descritte nel decreto sulle prove del 20 maggio 2014
(v. incarto cantonale n. 32 ). Agli atti figura il verbale di tale audizione,
ma nessuna videoregistrazione. Se è vero che l'art. 154 cpv. 4 lett. d CPP
impone la registrazione su supporto audiovisivo dell'interrogatorio delle
vittime minorenni effettuato, come in concreto, senza confronto (v. al riguardo
Messaggio concernente l'unificazione del diritto processuale penale del 21
dicembre 2005, FF 2006 1097), l'insorgente non pretende di aver contestato tale
modo di procedere in sede cantonale. Avvalersene per la prima volta dinanzi al
Tribunale federale, oltre che non compatibile con il principio dell'esaurimento
delle istanze ricorsuali cantonali di cui all'art. 80 LTF, appare anche
contrario al principio della buona fede, che impone alla parte di sollevare
censure sullo svolgimento del procedimento non appena possibile e che le vieta
di prevalersi di un argomento giuridico essenziale solo nell'ambito di un
ricorso al Tribunale federale contro una sentenza a lei sfavorevole (DTF 133
III 638 consid. 2 pag. 640, v. anche sentenza 6B_547/2012 del 26 marzo 2013
consid. 3.1). La censura non merita pertanto ulteriore disamina.

4. 
Invocando il principio  in dubio pro reoe il divieto dell'arbitrio, il
ricorrente critica l'accertamento dei fatti operato dalla CARP e la valutazione
delle prove. Contesta di aver fornito differenti versioni di quanto accaduto e
ritiene che la descrizione degli eventi fatta dall'accusatrice privata non
possa essere ritenuta lineare, né costante né coerente.

4.1. A fronte delle difficoltà probatorie riscontrabili in caso di reati contro
l'integrità sessuale, la CARP ha indicato che ai fini del giudizio diventano
decisive le dichiarazioni delle diverse persone coinvolte nei fatti. Ha quindi
vagliato la credibilità del ricorrente e dell'accusatrice privata, trattando
punto per punto le varie imputazioni e rilevando anche i diversi riscontri
oggettivi delle dichiarazioni di quest'ultima. Ha esaminato il contesto nel
quale si sono svolti i fatti rimproverati al ricorrente, la genesi e le ragioni
della denuncia. I giudici della Corte cantonale hanno evidenziato la costanza,
la linearità e la sostanziale coerenza della descrizione dei fatti fornita
senza enfatizzazione dalla vittima, viepiù confortata da indizi esterni. Non
hanno poi ravvisato motivi che avrebbero potuto spingere l'accusatrice privata
ad allegare fatti non accaduti. Nella versione dell'insorgente hanno invece
riscontrato notevoli incongruenze, incostanze e inverosimiglianze.

4.2. Il ricorrente omette completamente di confrontarsi con le ragioni esposte
dalla CARP in merito alla credibilità dei diversi protagonisti e nemmeno si
esprime sui singoli episodi oggetto di accusa, spiegando dove sarebbe
ravvisabile l'arbitrio. Le censure si limitano a esporre il parere
dell'insorgente, diverso da quello della CARP. L'accertamento dei fatti e la
valutazione delle prove, contestati nel gravame, sono questioni che il
Tribunale federale esamina sotto il ristretto profilo dell'arbitrio. Per
motivare quest'ultimo, non basta tuttavia criticare semplicemente la decisione
impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per
quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero
manifestamente insostenibili, si troverebbero in chiaro contrasto con la
fattispecie, si fonderebbero su una svista manifesta o contraddirebbero in modo
urtante il sentimento della giustizia e dell'equità. La decisione deve inoltre
essere arbitraria nel suo risultato e non solo nella sua motivazione (DTF 138 I
49 consid. 7.1 e rinvii). Un accertamento dei fatti o un apprezzamento delle
prove è arbitrario solo quando l'autorità abbia manifestamente disatteso il
senso e la rilevanza di un mezzo probatorio o abbia omesso, senza fondati
motivi, di tenere conto di una prova importante, idonea a influire sulla
decisione presa; oppure quando, sulla base degli elementi raccolti, essa abbia
fatto delle deduzioni insostenibili (DTF 137 III 226 consid. 4.2 e rinvii).
Nell'ambito della valutazione delle prove nella procedura dinanzi al Tribunale
federale, il principio  in dubio pro reo, pure invocato dal ricorrente, non
assume una portata che travalica quella del divieto dell'arbitrio. Il principio
può ritenersi violato soltanto qualora il giudice condanni l'imputato,
nonostante che una valutazione oggettiva delle risultanze probatorie implichi
la sussistenza di manifesti, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla sua
colpevolezza (DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a). Le apodittiche
critiche del ricorrente sono lungi dal dimostrare arbitrio e si palesano
inammissibili.

5. 
Secondo l'insorgente i fatti rimproveratigli costituirebbero tutt'al più delle
molestie sessuali a norma dell'art. 198 CP, perseguibili unicamente a querela
di parte entro il termine di tre mesi, termine in concreto non ossequiato.

Anche questa censura sfugge a un esame di merito. Il ricorrente infatti omette
di confrontarsi con le motivazioni della sentenza impugnata (v. consid. 2.1).
Non spiega come e in che misura la CARP abbia violato il diritto nel
qualificare, con numerosi richiami dottrinali e abbondanti rinvii alla
giurisprudenza del Tribunale federale (fra molte v. sentenza 6B_103/2011 del 6
giugno 2011 consid. 1.1), i fatti in giudizio quali atti sessuali con fanciulli
giusta l'art. 187 CP. La critica, non motivata, risulta quindi inammissibile.

6. 
Ne segue che, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso dev'essere
respinto.

Le spese giudiziarie sono poste a carico del ricorrente, secondo soccombenza
(art. 66 cpv. 1 LTF).

 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2. 
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. 
Comunicazione alle parti e alla Corte di appello e di revisione penale del
Cantone Ticino, nonché per conoscenza alla patrocinatrice delle accusatrici
private.

Losanna, 21 luglio 2015

In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Denys

La Cancelliera: Ortolano Ribordy

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