Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.489/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_489/2015

Sentenza del 10 luglio 2015

Corte di diritto penale

Composizione
Giudici federali Denys, Presidente,
Eusebio, Jacquemoud-Rossari,
Cancelliera Ortolano Ribordy.

Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Athos Mecca,
ricorrente,

contro

Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16,
6901 Lugano,
opponente.

Oggetto
Infrazione alla LStr, arbitrio,

ricorso in materia penale contro la sentenza emanata il
2 aprile 2015 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.

Fatti:

A. 
Con sentenza dell'8 luglio 2014, il Giudice della Pretura penale ha dichiarato
A.________ autore colpevole di impiego di stranieri sprovvisti di permesso,
condannandolo alla pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere di fr. 120.--
ciascuna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, alla
multa di fr. 300.--, nonché al pagamento della tassa di giustizia e delle spese
giudiziarie.

B. 
Adita da A.________, con sentenza del 2 aprile 2015 la Corte di appello e di
revisione penale del Cantone Ticino (CARP) ne ha respinto l'appello,
confermando sia la condanna sia la pena inflittagli in prima istanza. La CARP
ha ritenuto che il 31 maggio e il 3 giugno 2013 A.________, in qualità di
datore di lavoro, ha impiegato B.________, cittadino bulgaro sprovvisto dei
necessari permessi all'uopo, per attività da giardiniere sul fondo di proprietà
di C.________.

C. 
Avverso questo giudizio A.________ insorge al Tribunale federale con un ricorso
in materia penale, postulando il suo proscioglimento.

Diritto:

1. 
Inoltrato dall'imputato (art. 81 cpv. 1 LTF) e diretto contro una decisione
finale (art. 90 LTF), resa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) da
un'autorità cantonale di ultima istanza che ha statuito su ricorso (art. 80
LTF), il gravame è di massima ammissibile, in quanto presentato tempestivamente
(art. 100 cpv. 1 unitamente all'art. 46 cpv. 1 lett. a LTF) e nelle forme
richieste (art. 42 cpv. 1 LTF).

2. 
Il ricorrente lamenta arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione
delle prove, una carente motivazione della decisione impugnata, nonché la
violazione del principio in dubio pro reo.

2.1. Il Tribunale federale esamina l'accertamento dei fatti e la valutazione
delle prove sotto il profilo ristretto dell'arbitrio. Per sostanziare una
censura di arbitrio, subordinata alle elevate esigenze di motivazione di cui
all'art. 106 cpv. 2 LTF, non basta criticare semplicemente la decisione
impugnata contrapponendole una versione propria. Occorre piuttosto dimostrare
per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sono
manifestamente insostenibili, si trovano in chiaro contrasto con la
fattispecie, si fondano su una svista manifesta o contraddicono in modo urtante
il sentimento della giustizia e dell'equità. La decisione deve inoltre essere
arbitraria nel suo risultato e non solo nella motivazione (DTF 138 I 49 consid.
7.1 e rinvii). Un accertamento dei fatti o un apprezzamento delle prove è
arbitrario soltanto quando l'autorità ha manifestamente disatteso il senso e la
rilevanza di un mezzo probatorio, omesso, senza fondati motivi, di tenere conto
di una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa, oppure
quando, sulla base degli elementi raccolti, essa ha fatto delle deduzioni
insostenibili (DTF 137 III 226 consid. 4.2 e rinvii). Nell'ambito della
valutazione delle prove nella procedura dinanzi al Tribunale federale, il
principio in dubio pro reo non assume una portata che travalica quella del
divieto dell'arbitrio. Il principio può ritenersi violato unicamente qualora il
giudice condanni l'imputato nonostante che una valutazione oggettiva delle
risultanze probatorie implichi la sussistenza di manifesti, rilevanti e
insopprimibili dubbi sulla sua colpevolezza (DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86
consid. 2a).

2.2. La CARP ha esaminato le dichiarazioni delle tre persone coinvolte nella
fattispecie: il ricorrente, il proprietario del fondo, nonché il cittadino
bulgaro. Dopo avere esposto le diverse versioni, la Corte ha rilevato una serie
di incoerenze, contraddizioni e nebulosità nel racconto fornito dai primi due
in relazione ad aspetti sui quali avrebbero dovuto essere coerenti e sui quali
avrebbe dovuto basarsi una seria alternativa alla versione dei fatti fornita
dallo straniero. Non li ha quindi ritenuti credibili laddove hanno affermato
che quest'ultimo avrebbe, senza alcun ordine o accordo, effettuato lavori di
recinzione per dimostrare la sua perizia e che ciò sia avvenuto non solo il 31
maggio 2013, ma anche, in loro assenza, il lunedì successivo. Oltre che non
credibile, la CARP ha definito tale esposizione pure inverosimile. Per contro,
i giudici cantonali hanno creduto al giardiniere, in quanto le sue
dichiarazioni sono state lineari, scevre di particolari contraddizioni e
ragionevolmente compatibili con l'esperienza generale secondo cui nessuno di
regola fornisce prestazioni lavorative senza un previo accordo, non sussistendo
peraltro motivi per ritenere che egli abbia mentito nel coinvolgere
l'insorgente. Sulla base di dette dichiarazioni, la Corte ha quindi accertato
che B.________ ha svolto, venerdì 31 maggio e lunedì 3 giugno 2013, lavori di
giardinaggio, piantando paletti di recinzione, secondo accordi presi con il
ricorrente, per i quali, benché non esplicitamente quantificata, egli si
aspettava una retribuzione. L'insorgente, che è imprenditore, sapeva che
B.________ è un cittadino straniero non domiciliato in Svizzera.

2.3. A fronte di questo articolato esame, il ricorrente propone la sua
personale e parziale valutazione delle dichiarazioni agli atti. Si limita ad
affermare apoditticamente che sarebbe acclarato, in quanto riferito sia da lui
sia dal proprietario del fondo, che B.________ ha agito spontaneamente,
intendendo mostrare le modalità di lavoro di recinzione. Sorvola completamente
sulle incoerenze e contraddizioni, nonché sulle inverosimiglianze rilevate nel
loro racconto dalla CARP. Quanto poi alla valutazione di credibilità delle
dichiarazioni del lavoratore straniero, l'insorgente sostiene che urterebbe il
senso di giustizia, in quanto non sarebbero lineari né scevre di
contraddizioni, non illustrando minimamente il suo asserto. Le censure
ricorsuali, lungi dal sostanziare arbitrio alcuno, hanno carattere meramente
appellatorio e risultano quindi inammissibili.

2.4. D'acchito infondate appaiono poi le critiche di assenza di congrua
motivazione e di violazione della presunzione d'innocenza. L'autorità cantonale
ha infatti minuziosamente esposto le ragioni che l'hanno condotta a dar credito
alle dichiarazioni del lavoratore e non a quelle del ricorrente e del
proprietario del fondo. Essa peraltro non ha posto a carico del ricorrente
l'onere di provare la sua innocenza, bensì ha ritenuto provati, in esito alla
valutazione dei mezzi probatori, i fatti addebitati all'insorgente, senza che
sussistano ragionevoli e insopprimibili dubbi al riguardo.

3. 
Il ricorrente censura infine la violazione dell'art. 117 LStr. Sennonché, la
sua motivazione parte dal presupposto che B.________ abbia lavorato
spontaneamente e a titolo dimostrativo. Si scosta così dai fatti accertati,
sfuggiti alle critiche d'arbitrio, in modo inammissibile (art. 105 cpv. 1 e 2
LTF). Per quanto concerne l'adempimento dei presupposti oggettivi e soggettivi
del reato, basti qui rinviare alle pertinenti considerazioni della sentenza
impugnata (art. 109 cpv. 3 LTF).

4. 
Ne segue che il ricorso deve essere respinto nella misura della sua
ammissibilità. Le spese seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico del
ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2. 
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. 
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico e alla
Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.

Losanna, 10 luglio 2015

In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Denys

La Cancelliera: Ortolano Ribordy

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