Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.278/2015
Zurück zum Index Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2015
Retour à l'indice Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2015


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_278/2015

Sentenza del 28 aprile 2015

Corte di diritto penale

Composizione
Giudici federali Denys, Presidente,
Eusebio, Oberholzer,
Cancelliere Gadoni.

Partecipanti al procedimento
A.________ e B.________,
ricorrenti,

contro

Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16,
6901 Lugano,
opponente.

Oggetto
Decreto di non luogo a procedere,

ricorso contro la sentenza emanata il 9 febbraio 2015 dalla Corte dei reclami
penali del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino.

Fatti:

A. 
Il 31 maggio 2014 B.________ e A.________ hanno presentato una denuncia penale
contro il Municipio di Lugano, segnatamente nei confronti di C.________,
segretario comunale, e di D.________, comandante della polizia comunale. I
denuncianti hanno prospettato i reati di disobbedienza a decisioni
dell'autorità, falsità in documenti, falsità in certificati, conseguimento
fraudolento di una falsa attestazione, soppressione di documenti, abuso di
autorità, infedeltà nella gestione pubblica e falsità in atti formati da
pubblici ufficiali o funzionari.

B. 
Con decisione dell'8 ottobre 2014, il Procuratore pubblico ha decretato il non
luogo a procedere, siccome ha ritenuto non adempiuti gli elementi costitutivi
dei reati.

C. 
Contro il decreto di non luogo a procedere, i denuncianti hanno adito la Corte
dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP), che con sentenza del 9
febbraio 2015 ha respinto il reclamo. La Corte cantonale ha in sostanza
confermato la decisione del magistrato inquirente.

D. 
B.________ e A.________ impugnano questa sentenza con un ricorso al Tribunale
federale, chiedendo di annullarla.
Non sono state chieste osservazioni sul gravame.

Diritto:

1. 
Il Tribunale federale esamina d'ufficio l'ammissibilità dei ricorsi
sottopostigli (DTF 140 IV 57 consid. 2 e rinvii).

1.1. Secondo l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, l'accusatore privato che ha
partecipato alla procedura dinanzi all'istanza precedente è abilitato ad adire
il Tribunale federale, se la decisione impugnata può influire sul giudizio
delle sue pretese civili. Spetta di principio al ricorrente addurre i fatti a
sostegno della sua legittimazione. In particolare, gli incombe il compito di
spiegare quali pretese intenda fare valere e in quale misura la decisione
impugnata potrebbe avere un'incidenza sul loro giudizio. Ciò in particolare
laddove, tenendo conto della natura del reato perseguito, l'influenza sulla
decisione relativa alle pretese civili non sia facilmente deducibile dagli atti
(DTF 138 IV 86 consid. 3 e rinvii).
Non costituiscono pretese civili ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF
quelle fondate sul diritto pubblico. La persona danneggiata che dispone
esclusivamente di una pretesa di diritto pubblico nei confronti del Cantone e
non può fare valere pretese di diritto civile contro il funzionario o l'agente
pubblico asseritamente manchevole difetta infatti della legittimazione a
ricorrere in questa sede (sentenza 6B_913/2014 del 24 dicembre 2014 consid.
2.3.1 e rinvii; sentenza 1B_355/2012 del 12 ottobre 2012 consid. 1.2.1, in Pra
2013 n. 1 pag. 1 segg.; DTF 131 I 455 consid. 1.2.4 e rinvii). Nel Cantone
Ticino, la legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti
pubblici, del 24 ottobre 1988 (LResp/TI), applicabile anche agli agenti
comunali (art. 1 cpv. 1 lett. b LResp/TI), regola la responsabilità degli enti
pubblici per il danno cagionato a terzi con atti od omissioni commessi dai loro
agenti (art. 3 lett. a LResp/TI). Di principio, l'ente pubblico risponde del
danno cagionato illecitamente a terzi da un agente pubblico nell'esercizio
delle sue funzioni, senza riguardo alla colpa dell'agente (art. 4 cpv. 1 LResp/
TI); il danneggiato non ha invece alcuna azione contro l'agente pubblico (art.
4 cpv. 3 LResp/TI).

1.2. In concreto, eventuali pretese di risarcimento nei confronti dei
funzionari comunali, segnatamente nei confronti del segretario comunale e del
comandante della polizia comunale, sono quindi rette dal diritto pubblico
cantonale, che come visto esclude un'azione diretta del danneggiato nei
confronti dell'agente pubblico. Non si tratta pertanto di pretese civili ai
sensi dell'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF. Ai ricorrenti non può di
conseguenza essere riconosciuta la legittimazione a ricorrere nel merito in
questa sede (cfr. sentenza 6B_130/2013 del 3 giugno 2013 consid. 2, in: RtiD
I-2014 pag. 85 segg.).

2.

2.1. Indipendentemente dalla carenza di legittimazione nel merito, quali parti
nella procedura, i ricorrenti sono abilitati a censurare la violazione di
garanzie procedurali, che il diritto conferisce loro in tale veste (cfr. DTF
138 IV 248 consid. 2; 136 IV 29 consid. 1.9).

2.2. I ricorrenti criticano il fatto che il Procuratore pubblico ha indicato
nel decreto di non luogo a procedere quale accusatore privato soltanto
B.________, omettendo per contro A.________. Lamentano inoltre la violazione
del loro diritto di essere sentiti, invocando una disparità di trattamento
rispetto ad un altro procedimento penale, oggetto di una sentenza del Tribunale
federale citata in un quotidiano ticinese il 23 dicembre 2014.
Sollevando queste argomentazioni, i ricorrenti non sostanziano, con una
motivazione conforme alle esigenze dell'art. 42 cpv. 2 LTF, una violazione di
specifiche norme giuridiche che conferiscono loro garanzie processuali (cfr.,
sulle esigenze di motivazione, DTF 136 I 49 consid. 1.4.1; 134 II 244 consid.
2.1). In ogni caso, essi non hanno subito pregiudizio processuale alcuno per il
fatto che il decreto di non luogo a procedere indicava quale accusatore privato
unicamente uno dei due denuncianti, giacché il magistrato inquirente è comunque
entrato nel merito della denuncia, esaminandola e dando atto delle sue
valutazioni nella decisione di non luogo a procedere. Anche la Corte cantonale
è del resto entrata nel merito del reclamo, indicando esplicitamente entrambi i
ricorrenti quali parti nella procedura.
Quanto al procedimento penale da loro richiamato, sfociato nella sentenza
6B_835/2014 dell'8 dicembre 2014 di questa Corte, esso riguardava un decreto di
abbandono, pronunciato quindi dal Procuratore pubblico dopo avere eseguito
un'istruzione, alla quale le parti avevano di principio il diritto di
partecipare (cfr. art. 318 cpv. 1 CPP). La presente causa concerne invece un
decreto di non luogo a procedere emanato dal magistrato inquirente già sulla
base della denuncia, in considerazione del fatto che manifestamente non erano
adempiuti gli elementi costitutivi di reato (cfr. art. 310 cpv. 1 lett. a CPP).

3. 
Ne segue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese
giudiziarie seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico dei
ricorrenti (art. 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
Il ricorso è inammissibile.

2. 
Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico dei ricorrenti.

3. 
Comunicazione ai ricorrenti, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami
penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 28 aprile 2015

In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Denys

Il Cancelliere: Gadoni

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben