Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.1133/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_1133/2015

Sentenza del 20 novembre 2015

Corte di diritto penale

Composizione
Giudice federale Eusebio, in qualità di Giudice unico,
Cancelliere Gadoni.

Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Sabrina Aldi,
ricorrente,

contro

1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio
16, 6901 Lugano,
2. B.________,
opponenti.

Oggetto
Decreto di abbandono (diffamazione, calunnia, ingiuria, denuncia mendace),

ricorso contro la sentenza emanata il 24 settembre 2015 dalla Corte dei reclami
penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Fatti:

A. 
Il 13 dicembre 2013 l'avv. A.________ ha presentato una denuncia penale nei
confronti del collega avv. B.________ per i reati di diffamazione, calunnia,
ingiuria e denuncia mendace, in relazione al contenuto di uno scritto prodotto
da quest'ultimo nell'ambito di una causa civile pendente presso la Pretura di
Bellinzona.

B. 
Dopo una serie di atti che non occorre qui evocare, con decisione del 27 maggio
2015 il Procuratore pubblico ha decretato l'abbandono del procedimento penale.

C. 
Con sentenza del 24 settembre 2015, la Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello (CRP) ha respinto un reclamo presentato da A.________ contro il
decreto di abbandono.

D. 
A.________ impugna questa sentenza con un ricorso al Tribunale federale,
chiedendo di annullarla. Chiede contestualmente di annullare il decreto di
abbandono e di rinviare gli atti al magistrato inquirente perché proceda nei
suoi incombenti emanando un decreto di accusa nei confronti dell'imputato. Il
ricorrente fa sostanzialmente valere la violazione del diritto federale.
Non sono state chieste osservazioni al ricorso.

Diritto:

1. 
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità
dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 140 I 90 consid. 1 e rinvio).

1.1. La sentenza impugnata conferma il decreto di abbandono e pone quindi fine
al procedimento penale. Si tratta di una decisione finale pronunciata in
materia penale da un'autorità cantonale di ultima istanza, contro la quale è di
principio aperta la via del ricorso in materia penale (art. 78 cpv. 1, 80 cpv.
1 e 90 LTF). Il ricorso è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF).

1.2.

1.2.1. Giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, l'accusatore privato che ha
partecipato alla procedura dinanzi all'istanza precedente è abilitato ad adire
il Tribunale federale, se la decisione impugnata può influire sul giudizio
delle sue pretese civili. Secondo l'art. 42 cpv. 2 LTF, spetta di principio al
ricorrente addurre i fatti a sostegno della sua legittimazione. In particolare,
gli incombe il compito di spiegare quali pretese intenda fare valere nei
confronti della controparte e in quale misura la decisione impugnata potrebbe
avere un'incidenza sul loro giudizio. Ritenuto che la pretesa punitiva spetta
allo Stato e che non compete al denunciante sostituirsi al Ministero pubblico
nel perseguimento penale, la giurisprudenza è restrittiva e il Tribunale
federale entra nel merito solo quando dalla motivazione del ricorso risulta in
modo sufficientemente preciso che le esposte condizioni sono adempiute. Rimane
riservato il caso in cui l'influenza sulla decisione relativa alle pretese
civili sia deducibile direttamente e senza ambiguità dagli atti tenendo conto
della natura del reato perseguito (DTF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 86 consid.
3 e rinvii).

1.2.2. Il ricorrente non si esprime minimamente sulla sua legittimazione
ricorsuale ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF. In particolare non
spiega, con riferimento alla fattispecie concreta, quali pretese intende fare
valere e in quale misura la decisione impugnata può avere influenza sul loro
giudizio. L'esposta giurisprudenza è infatti applicabile pure in materia di
reati contro l'onore, sicché gli sarebbe spettato sostanziare il pregiudizio
che avrebbe subito e le pretese di risarcimento del danno o di riparazione del
torto morale giusta l'art. 41 segg. CO che sarebbe intenzionato ad avanzare
(cfr. sentenza 6B_94/2013 del 3 ottobre 2013 consid. 1.1). Non tutte le offese
lievi della reputazione professionale, economica o sociale di una persona
giustificano una riparazione. Il riconoscimento di un'indennità a titolo di
riparazione morale fondata sull'art. 49 cpv. 1 CO presuppone che la lesione
alla personalità sia oggettivamente di una certa gravità e sia soggettivamente
percepita dal danneggiato come sufficientemente grave da fare apparire
legittimo che una persona, in simili circostanze, si rivolga al giudice per
ottenere un risarcimento (cfr. sentenza 6B_185/2013 del 22 gennaio 2014 consid.
2.2 e rinvii). In concreto, l'assenza di qualsiasi spiegazione riguardo
all'adempimento delle condizioni poste dall'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF
comporta l'inammissibilità del gravame per quanto concerne le contestazioni
relative al merito del giudizio impugnato. Il ricorrente non fa poi valere la
violazione di garanzie procedurali, che il diritto gli conferisce quale parte
nella procedura (cfr. DTF 141 IV 1 consid. 1.1), sicché il ricorso non deve
essere esaminato oltre.

2. 
Da quanto precede discende che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile
e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv.
1 lett. a LTF. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono pertanto
poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:

1. 
Il ricorso è inammissibile.

2. 
Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. 
Comunicazione alla patrocinatrice del ricorrente, all'opponente, al Ministero
pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino.

Losanna, 20 novembre 2015

In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero

Il Giudice unico: Eusebio

Il Cancelliere: Gadoni

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