Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.915/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_915/2015

Sentenza del 6 luglio 2016

II Corte di diritto civile

Composizione
Giudici federali von Werdt, Presidente,
Marazzi, Herrmann,
Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,

contro

Società svizzera di radiotelevisione, 3000 Berna, patrocinata dall'avv. Luigi
Mattei,
opponente.

Oggetto
protezione della personalità, provvedimenti cautelari,

ricorso contro la sentenza emanata il 6 ottobre 2015 dalla I Camera civile del
Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.

Fatti:

A. 
Preavvisata da un collaboratore della RSI Radiotelevisione svizzera di lingua
italiana che quella stessa sera sarebbe stato diffuso un servizio sul suo
rinvio a giudizio per vari reati, il medesimo 6 marzo 2014 l'avv. A.________ si
è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano affinché ordinasse in via
cautelare alla "RSI Radio Televisione Svizzera Italiana, Comano" di "sospendere
ogni attività di trasmissione televisiva in relazione a A.________ e il
contestato procedimento penale". Il Pretore ha accolto l'istanza il medesimo
giorno a titolo supercautelare  inaudita altera pars, ma l'ha respinta dopo
l'audizione delle parti con decreto 2 aprile 2014, condannando A.________ al
pagamento di spese giudiziarie e di ripetibili. Il successivo 3 aprile, il
servizio è stato trasmesso durante la trasmissione televisiva serale di cronaca
locale "Il Quotidiano".

B. 
Con decisione 6 ottobre 2015 la I Camera civile del Tribunale di appello del
Cantone Ticino ha respinto, in quanto ammissibile, l'appello di A.________,
ponendo le spese processuali a suo carico e condannandola al versamento di
ripetibili.

C. 
Con allegato 16 novembre 2015, A.________ (di seguito: ricorrente) si è rivolta
al Tribunale federale formulando un ricorso in materia civile contro la
predetta decisione del Tribunale di appello e chiedendo la congiunzione del
nuovo incarto con "il procedimento rubricato Incarto n. 5A_701/2015". In data 7
dicembre 2015, ella ha pure formulato istanza di assistenza giudiziaria.

Non sono state chieste determinazioni.

Diritto:

1.

1.1. Il presente ricorso è stato proposto tempestivamente (art. 100 cpv. 1 LTF)
contro una sentenza finale (art. 90 LTF) pronunciata su ricorso (art. 75 cpv. 2
LTF) dall'ultima istanza cantonale (art. 75 cpv. 1 LTF) in una vertenza in
materia civile (art. 72 cpv. 1 LTF) di natura non pecuniaria (sentenza 5A_104/
2015 del 10 agosto 2015 consid. 1 con rinvii). La parte ricorrente ha
partecipato alla procedura in ultima istanza cantonale ed ha visto le proprie
conclusioni respinte; la sua legittimazione a ricorrere non fa dubbio (art. 76
cpv. 1 LTF). Dal punto di vista delle condizioni formali, il ricorso in materia
civile è ricevibile.

1.2. La sentenza di appello è stata pronunciata in materia di misure cautelari,
motivo per cui il ricorrente può unicamente prevalersi della violazione di
diritti costituzionali (art. 98 LTF; DTF 133 III 393 consid. 5.1). Secondo
l'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di questi
diritti soltanto se tale censura è stata sollevata e motivata. Ciò significa
che il ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato con riferimento ai
motivi della decisione impugnata in che modo sarebbero stati violati i suoi
diritti costituzionali (DTF 135 III 232 consid. 1.2; 133 III 393 consid. 6).

1.3. Il Tribunale federale fonda inoltre la sua sentenza sui fatti accertati
dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e nell'ambito dei ricorsi
sottoposti alle limitazioni dell'art. 98 LTF il ricorrente può unicamente
ottenere la rettifica o il complemento degli accertamenti di fatto se dimostra
una violazione dei suoi diritti costituzionali da parte dell'autorità
cantonale. Gli art. 95, 97 e 105 cpv. 2 LTF non si applicano dunque
direttamente, poiché non sono dei diritti costituzionali (DTF 133 III 393
consid. 7.1; 133 III 585 consid. 4.1). Tuttavia l'applicazione dell'art. 9
Cost. porta praticamente al medesimo risultato: il Tribunale federale corregge
gli accertamenti di fatto unicamente se sono arbitrari e hanno un'influenza
sull'esito della causa (sentenza 5A_160/2014 del 26 marzo 2014 consid. 2.1).

2. 
L'istanza di congiunzione del presente incarto con l'incarto 5A_701/2015 del
Tribunale federale è divenuta priva d'oggetto a seguito dell'evasione del
secondo con decreto 6 novembre 2015.

3. 
Come già nel parallelo incarto 5A_702/2015, evaso con sentenza di odierna data,
la ricorrente solleva in primo luogo "l'eccezione della carenza di
legittimazione del rappresentante della controparte".

3.1. Con riferimento a tale eccezione, il Tribunale di appello ha constatato
che l'opponente ha prodotto, il 10 settembre 2014, una procura in favore dello
studio legale che la rappresenta, e che tale procura ratifica espressamente
tutto l'operato del mandatario, con conseguente validità degli atti processuali
sinora intrapresi. Quanto alla legittimazione dei rappresentanti della parte
intimata a rilasciare la procura allo studio legale, i Giudici cantonali hanno
rammentato che essi sono iscritti a registro di commercio con facoltà di firma
a due, ciò che basta.

3.2. Per quanto riguarda la capacità processuale di "RSI Radio Televisione
Svizzera, succursale di Comano", la ricorrente si limita a ribadire - per ampi
tratti, testualmente - quanto già esposto avanti ai Giudici cantonali e nel
parallelo incarto 5A_702/2015. Contesta, in particolare, che la succursale di
Comano abbia agito in virtù di un potere di rappresentanza speciale. Tuttavia,
a sostegno delle sue censure, ella non adduce la violazione di alcun diritto
costituzionale oppure, laddove lo fa, ella si limita ad elencarne una serie,
senza spiegarne compiutamente la pertinenza nel quadro del suo ragionamento
giuridico, limitandosi a lasciar intravedere un unico vago nesso con la
fondatezza nel merito della decisione impugnata, comunque non con la questione
della legittimazione del legale dell'opponente. Questo capitolo della sua
censura si appalesa pertanto inammissibile (supra consid. 1.2).

Riguardo alla pretesa insufficienza del diritto di firma dei funzionari
dell'opponente, la ricorrente si limita ad una perentoria quanto confusa
contestazione, priva di ogni e qualsiasi riferimento dottrinale o di
giurisprudenza. Nemmeno afferma di essere confrontata con un'applicazione
insostenibile, ovvero arbitraria, del CC. Abbondanzialmente, l'assunto
ricorsuale secondo il quale solo gli organi possono obbligare la persona
giuridica è errato: la soluzione presentata dal Tribunale di appello è corretta
(v. in proposito DTF 141 III 80 consid. 1.3).

3.3. In conclusione, le censure ricorsuali sono inammissibili.

4. 
Nel merito, la vertenza è incentrata sulla questione a sapere se siano
realizzate le condizioni per l'ordine di un provvedimento cautelare nei
confronti di un mass media periodico, in applicazione dell'art. 266 CPC.
Controversa è la realizzazione (cumulativa, v. THOMAS SPRECHER, in Basler
Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2a ed. 2013, n. 21 ad art. 266
CPC) delle tre condizioni: particolare gravità del pregiudizio incombente (art.
266 lett. a CPC; SPRECHER, op. cit., n. 22-25 ad art. 266 CPC; JOHANN ZÜRCHER,
in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO] Kommentar, 2a ed. 2016, n. 12-15 ad
art. 266 CPC; FRANCESCO TREZZINI, in Commentario al Codice di diritto
processuale civile svizzero, 2011, pag. 1213 seg.), l'assenza manifesta di un
motivo che giustifichi la lesione della personalità (art. 266 lett. b CPC;
SPRECHER, op. cit., n. 26-33 ad art. 266 CPC; ZÜRCHER, op. cit., n. 16-21 ad
art. 266 CPC; TREZZINI, op. cit., pag. 1214 seg.), infine la proporzionalità
della misura (art. 266 lett. c CPC; SPRECHER, op. cit., n. 34-37 ad art. 266
CPC; ZÜRCHER, op. cit., n. 22 ad art. 266 CPC; TREZZINI, op. cit., pag. 1215
seg.).

4.1. Il Tribunale di appello ha preliminarmente lasciata indecisa la questione
a sapere se la ricorrente, data l'intervenuta diffusione del servizio
televisivo, potesse mutare l'azione ai sensi dell'art. 317 cpv. 2 CPC chiedendo
"misure provvisionali tese all'inaccessibilità al pubblico della trasmissione
RSI archiviata sul suo sito WEB", poiché il suo appello era comunque destinato
all'insuccesso.

I Giudici cantonali hanno dichiarato inammissibile siccome tardiva (art. 317
cpv. 1 CPC) la contestazione della ricorrente sull'esistenza di un atto
d'accusa del 27 febbraio 2014 nei suoi confronti, esistenza comunque dimostrata
dal fatto che la ricorrente medesima aveva presentato un'istanza di
accertamento di nullità dell'atto d'accusa. Il Tribunale di appello ha indi
ammesso nel principio che la notizia che la ricorrente ha cercato di rendere
inaccessibile al pubblico potrebbe avere un impatto particolarmente grave sulla
personalità di una persona attiva quale avvocato, ma ha ritenuto di potersi
esimere da una presa di posizione definitiva in merito, posto che le ulteriori
condizioni, cumulative, di applicazione dell'art. 266 CPC non sarebbero
comunque soddisfatte: i Giudici cantonali hanno negato che l'assenza di ogni
interesse alla pubblicazione della notizia in questione fosse assolutamente
evidente, come esatto da dottrina e giurisprudenza. In particolare, la menzione
dell'identità del prevenuto o condannato può apparire giustificata quando
questi benefici di una fiducia particolare e l'infrazione si trovi in relazione
con questa posizione, segnatamente per medici, avvocati e notai. La ricorrente
non avrebbe contestato che la notizia dell'esistenza di un atto d'accusa a suo
carico per determinati reati commessi nell'esercizio della professione di
avvocato fosse vera, limitandosi a criticare il titolare dell'inchiesta penale.
L'introduzione dell'istanza di accertamento di nullità dell'atto d'accusa da
parte della ricorrente non era atta a togliere "manifestamente" ogni interesse
pubblico alla diffusione della notizia, tanto più che gli argomenti ivi
sollevati non riguardavano evidenti lacune formali. I Giudici cantonali hanno
infine considerato che altre circostanze avanzate della ricorrente non erano
suscettibili di inficiare la veridicità della notizia in questione, quella
dell'esistenza di un atto d'accusa nei suoi confronti. In assenza di almeno uno
dei requisiti necessari per l'adozione di misure provvisionali sulla base
dell'art. 266 CPC, il Tribunale di appello ha respinto il gravame nella misura
della sua ammissibilità, senza entrare nel merito della richiesta della
ricorrente di poter esercitare il proprio diritto di replica, recte il suo
diritto di risposta dell'art. 28g CC, poiché esulante dall'oggetto litigioso
definito dalla decisione impugnata.

4.2. Alla motivazione appena descritta, la ricorrente oppone un coacervo di
luoghi comuni e di accuse nei confronti dei Magistrati attivi sulle sue
vertenze: così, i Giudici cantonali farebbero "finta di non capire dove sarebbe
la grave lesione dei [suoi] diritti" sostenendo una visione "soggettiva,
discrezionale, distorta e partigiana"; il Vicepresidente della I Camera civile
del Tribunale di appello farebbe "finta di non capire" e trarrebbe beneficio da
"un ripasso dei rudimenti del diritto penale come pure di quello
costituzionale"; e così via. Conclude con considerazioni generiche sul senso
del "diritto di rettifica sancito dall'art. 28 segg. CC" (riferendosi con ciò,
verosimilmente, al diritto di risposta dell'art. 28g CC), che l'autorità
inferiore avrebbe "dolosamente ignorato [...] trincerandosi dietro torbide e
scorrette elucubrazioni che solo dimostrano la insussistenza della sua
arbitraria ed illegale decisione".

4.3. Considerazioni di questo genere sono lungi dal soddisfare le esigenze di
motivazione poste dalla LTF, soprattutto quando le censure ammissibili sono
limitate a quelle di rango costituzionale (art. 106 cpv. 2 LTF; supra consid.
1.2). Va da sé che l'apodittica critica che si esaurisce nel definire un
giudizio impugnato arbitrario ed illegale si rivela, semplicemente, del tutto
inammissibile.

5. 
Si è detto del tono sprezzante e di dileggio adottato dalla ricorrente nei
confronti dei Giudici di appello. Già un tale atteggiamento configura, a non
dubitarne, un'offesa alle convenienze ai sensi dell'art. 33 cpv. 1 LTF. Ben più
gravi sono le accuse che la ricorrente profferisce nei confronti del
Procuratore pubblico, che ella non esita ad accusare di avere "le mani sporche
di sangue per ben due omicidi", di "assiste[re] i riciclatori", addirittura di
aver coperto e partecipato all'omicidio di un notaio e di essere corrotto.
Impregiudicate le procedure giudiziarie che la parte lesa da tali accuse vorrà
prendere in considerazione, a giudizio di questa Corte un tale comportamento
esige la condanna della ricorrente al pagamento di una multa disciplinare di
fr. 1'000.-- conformemente all'art. 33 cpv. 1 LTF.

6. 
Il gravame si rivela, in conclusione, integralmente inammissibile e come tale
va respinto in ordine, con conseguenza di tassa e spese a carico della
ricorrente soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF). La concessione della postulata
assistenza giudiziaria non entra in linea di conto, posto che il gravame
appariva sin dall'inizio manifestamente privo di possibilità di esito
favorevole (art. 64 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
La domanda di congiunzione delle cause 5A_701/2015 e 5A_915/2015 è priva
d'oggetto.

2. 
Il ricorso è inammissibile.

3. 
La ricorrente è condannata al pagamento di una multa disciplinare di fr.
1'000.--.

4. 
La domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente è respinta.

5. 
Le spese giudiziarie di fr. 2'500.-- sono poste a carico della ricorrente.

6. 
Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.

Losanna, 6 luglio 2016

In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: von Werdt

La Cancelliera: Antonini

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