II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.909/2015
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Wichtiger Hinweis: Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren. Zurück zur Einstiegsseite Drucken Grössere Schrift Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal [8frIR2ALAGK1] {T 0/2} 5A_909/2015 Decreto del 2 dicembre 2015 II Corte di diritto civile Composizione Giudice federale Escher, Giudice presidente, Cancelliera Antonini. Partecipanti al procedimento A.________, patrocinata dall'avv. Rossano Pinna, ricorrente, contro B.________ SA, patrocinata dall'avv. Roy Bay, opponente, Ufficio di esecuzione di Locarno, via della Posta 9, 6601 Locarno. Oggetto avviso d'incanto, ricorso contro la sentenza emanata il 9 novembre 2015 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. Considerando: che con scritto 26 novembre 2015 A.________ ha dichiarato di ritirare il ricorso in materia civile da lei introdotto in data 13 novembre 2015 contro la sentenza 9 novembre 2015 della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, postulando lo stralcio della procedura senza emissione di spese giudiziarie; che la Giudice presidente, competente in virtù dell'art. 32 cpv. 2 LTF, non può far altro che prendere atto del ritiro del ricorso e disporre lo stralcio della causa dai ruoli (art. 71 LTF in relazione con l'art. 73 cpv. 1 PC); che in seguito al ritiro del ricorso l'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo contenuta nel gravame diviene priva di oggetto; che le spese giudiziarie, alle quali non si giustifica in concreto rinunciare, sono ridotte in applicazione dell'art. 66 cpv. 2 LTF e poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF; art. 71 LTF in relazione con l'art. 5 cpv. 2 PC); che, contrariamente a quanto richiesto da B.________ SA, non si giustifica assegnare ripetibili all'opponente (né per lo scritto con il quale ha dichiarato che, considerato il ritiro del ricorso, rinunciava a presentare le sue osservazioni in merito all'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo, né per l'asserita preparazione di tali osservazioni); per questi motivi, la Giudice presidente decreta: 1. La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso. 2. Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente. 3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti, all'Ufficio di esecuzione di Locarno e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. Losanna, 2 dicembre 2015 In nome della II Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero La Giudice presidente: Escher La Cancelliera: Antonini Navigation Neue Suche ähnliche Leitentscheide suchen ähnliche Urteile ab 2000 suchen Drucken nach oben