Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.902/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_902/2015

Sentenza dell'11 agosto 2016

II Corte di diritto civile

Composizione
Giudici federali von Werdt, Presidente,
Marazzi, Schöbi,
Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento
1. A.________,
2. B.________,
patrocinate dall'avv. Stefano Pizzola,
ricorrenti,

contro

Autorità regionale di protezione 6 sede di Agno, Contrada nuova 3, casella
postale 256, 6982 Agno.

Oggetto
curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni,

ricorso contro la sentenza emanata il 9 ottobre 2015
dal Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino.

Fatti:

A.

A.a. B.________ è figlia di A.________ e C.________. B.________ è affetta da
anomalia cromosomica con vizio congenito e grave ritardo psichico; è al
beneficio di una rendita intera AI e vive con la madre. La famiglia di
A.________ è seguita dai servizi sociali sin dal 1991. In particolare
l'educazione e la cura dei figli (B.________ ha due fratelli minori) hanno
fatto oggetto nel tempo di numerose misure; con riferimento a B.________,
divenuta maggiorenne ella è stata prima interdetta, ed in seguito posta sotto
l'autorità parentale della madre ai sensi del vecchio art. 385 cpv. 3 CC.

A.b. Il mese di maggio 2003, A.________ ed i figli si sono trasferiti a
X.________. Attualmente, madre e figlia risiedono a Y.________. A seguito di
varie segnalazioni, fra ottobre 2013 e agosto 2014 A.________ è stata convocata
dall'Autorità regionale di protezione 6 sede di Agno (di seguito: Autorità di
protezione) a tre udienze per discutere della situazione della figlia
B.________. In data 4 dicembre 2014, l'Autorità di protezione ha revocato alla
madre l'esercizio dell'autorità parentale (vecchio art. 385 cpv. 3 CC) e ha
istituito una curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni in favore
di B.________. A sua volta, A.________ medesima è dal 12 febbraio 2015
sottoposta ad una curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni.

B. 
In data 19 gennaio 2015, A.________ e B.________ hanno inoltrato al Tribunale
di appello del Cantone Ticino reclamo contro la risoluzione 4 dicembre 2014
dell'Autorità di protezione, chiedendo essenzialmente una riduzione della
portata della curatela a compiti di sostegno sociale. Con la qui impugnata
sentenza 9 ottobre 2015, il Presidente della Camera di protezione del Tribunale
d'appello ha respinto il gravame.

C. 
Con allegato 12 novembre 2015, A.________ e B.________ (di seguito: ricorrenti)
insorgono dinanzi al Tribunale federale, chiedendo l'annullamento della
decisione cantonale e la riformulazione dei compiti da conferire al curatore.
Con decreto 2 dicembre 2015 è stato negato al gravame l'effetto sospensivo. Non
sono state chieste determinazioni nel merito.

Diritto:

1.

1.1. Il ricorso in materia civile, interposto entro i termini di legge (art.
100 cpv. 1 LTF) contro una decisione finale (art. 90 LTF) in materia di
protezione degli adulti (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 6 LTF) pronunciata da
un'autorità cantonale suprema in qualità di istanza di ricorso (art. 75 cpv. 1
e 2 LTF), è senz'altro ammissibile dal punto di vista delle esigenze
menzionate.

1.2.

1.2.1. La legittimazione ricorsuale di A.________ fa difetto. Avanti al
Tribunale federale, infatti, la legittimazione ricorsuale si determina
esclusivamente sulla base dei requisiti posti dall'art. 76 cpv. 1 LTF. Se da un
lato è pacifica la partecipazione di lei alla procedura nel Cantone, non
discussa dal Tribunale di appello ma fondata sull'art. 450 cpv. 2 n. 2 CC (v.
in proposito sentenze 5A_663/2013 del 5 novembre 2013 consid. 3; 5A_112/2015
del 7 dicembre 2015 consid. 2.5), appare d'altro lato che A.________ non
dispone di un interesse proprio, personale, al ricorso; in ogni caso, non lo
tematizza, ed ancor meno lo spiega. Né appare, a prima vista, che un eventuale
accoglimento del ricorso sarebbe suscettibile di modificare la sua posizione
fattuale o giuridica (sentenza 5A_295/2015 del 29 giugno 2015 consid. 1.2.1).
Dalla motivazione del gravame si evince, al contrario, che ella intende
difendere gli interessi presunti della figlia: ora, la giurisprudenza recente
ha riaffermato che, nell'ottica dell'art. 76 cpv. 1 LTF, è indispensabile un
interesse personale al ricorso, e che la difesa di interessi altrui,
quand'anche si tratti di un parente, non basta a legittimare un terzo a
ricorrere al Tribunale federale (sentenza 5A_295/2015 cit. consid. 1.2.3). Il
suo ricorso si appalesa dunque di primo acchito inammissibile.

1.2.2. La legittimazione ricorsuale di B.________ avanti al Tribunale federale
è pacifica, avendo ella preso parte alla procedura nell'istanza inferiore, ed
essendo risultata soccombente (art. 76 cpv. 1 LTF).

1.3. Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv.
1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto
dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, la cui mancata ottemperanza conduce
all'inammissibilità del gravame, il Tribunale federale esamina di regola solo
le censure sollevate (DTF 140 III 86 consid. 2 con rinvii). Nei motivi del
ricorso l'insorgente deve pertanto spiegare, in modo conciso e confrontandosi
con i considerandi della sentenza impugnata, perché l'atto impugnato viola il
diritto (DTF 134 II 244 consid. 2.1). Le esigenze di motivazione sono più
rigorose quando è fatta valere la violazione di diritti fondamentali. II
Tribunale federale esamina queste censure solo se la parte ricorrente le ha
debitamente sollevate e motivate, come prescritto dall'art. 106 cpv. 2 LTF. Ciò
significa che il ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato con
riferimento ai motivi della decisione impugnata in che modo sarebbero stati
violati i suoi diritti costituzionali (DTF 134 II 244 consid. 2.2).

1.4. Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico
sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1
LTF); può scostarsene o completarlo d'ufficio solo se è stato svolto in
violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente
inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella
sentenza impugnata può essere censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre
che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante
sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Se rimprovera all'autorità
cantonale un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - ossia arbitrario
(DTF 137 III 226 consid. 4.2; 133 II 249 consid. 1.2.2) - il ricorrente deve
motivare la censura conformemente alle esigenze poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF
(DTF 136 II 304 consid. 2.5).

2. 
Il bisogno d'aiuto di B.________ è apparso evidente al Tribunale di appello e
non è contestato che ella necessiti di una curatela. Controversa è
l'istituzione di una curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni (a
norma degli art. 394 e 395 CC) a suo favore; B.________ chiede l'istituzione di
una curatela limitata all'incentivazione del suo benessere sociale.

2.1. Il nuovo diritto di protezione dell'adulto si fonda sul principio
dell'autodeterminazione. La legge non prevede misure di protezione dell'adulto
precostituite e rigide; l'autorità deve piuttosto offrire alla persona
bisognosa d'aiuto soluzioni confezionate "su misura", concepite in maniera che
l'ingerenza dello Stato nella vita privata della persona assistita sia ridotta
al minimo indispensabile (Messaggio del 28 giugno 2006 concernente la modifica
del Codice civile svizzero [Protezione degli adulti, diritto delle persone e
diritto della filiazione], FF 2006 6406 seg. n. 1.3.4, 6433 ad art. 391 D-CC).
La misura meno invasiva consiste nell'amministrazione di sostegno dell'art. 393
cpv. 1 CC: previo accordo della persona bisognosa di assistenza, permette di
offrire alla medesima un sostegno per provvedere a determinati affari. La
curatela di rappresentanza giusta l'art. 394 cpv. 1 CC è per contro concepita a
beneficio di quella persona che non può (più) provvedere a determinati affari e
deve pertanto essere rappresentata (sentenza 5A_795/2014 del 14 aprile 2015
consid. 4.1.2). La scelta della misura appropriata deve rispondere in primo
luogo ai criteri della sussidiarietà e della proporzionalità. Non solo va
scelta, fra quelle disponibili, la misura meno invasiva, ma anzi: se la persona
bisognosa può essere altrimenti aiutata - ad esempio facendo capo alla famiglia
o ad altre persone a lei prossime - l'autorità di protezione degli adulti deve
del tutto prescindere dall'adottare una misura (art. 389 cpv. 1 n. 1 CC; DTF
140 III 49 consid. 4.3.1; sentenza 5A_795/2014 cit. consid. 4.2.1). La scelta
della misura appropriata è un tipico giudizio fondato sull'apprezzamento del
giudice di merito (art. 4 CC), che il Tribunale federale riesamina con riserbo
(sentenze 5A_795/2014 cit. consid. 4.2.2; 5A_667/2013 del 12 novembre 2013
consid. 6.2).

2.2. Il Tribunale di appello ha confermato l'adozione della curatela di
rappresentanza con amministrazione dei beni in favore di B.________, in vece di
una misura meno incisiva. Premesso che l'adeguamento delle misure in essere
richiesto dal nuovo diritto di protezione dell'adulto (art. 14 cpv. 2 tit. fin.
CC) avrebbe dovuto condurre alla mutazione del ripristino dell'autorità
parentale (vecchio art. 385 cpv. 3 CC) in essere in una curatela generale (art.
398 CC), esso ha ritenuto la misura adottata dall'Autorità di protezione
sufficiente, ma anche necessaria. Ha in particolare considerato che B.________
ha effettivamente difficoltà nel gestire il proprio patrimonio ed i propri
redditi, difficoltà alle quali non può supplire la madre A.________. Ella,
infatti, è a sua volta sottoposta a curatela di rappresentanza con
amministrazione dei propri beni: nella risoluzione 12 febbraio 2015 che ha
adeguato la curatela volontaria sino a quel momento in essere, rimasta
inoppugnata e cresciuta in giudicato, l'Autorità di protezione ha constatato
che la madre "appare al momento in uno stato di debolezza che comporta
difficoltà di gestione del proprio patrimonio, dei propri redditi nonché della
burocrazia in generale [...]". Incapace di provvedere ai propri affari, la
madre è stata considerata evidentemente incapace di provvedere a quelli della
figlia.

Il Tribunale di appello ha peraltro considerato la curatela di rappresentanza
con amministrazione dei beni rispettosa dei principi di sussidiarietà e di
proporzionalità, nessun'altra misur a meno incisiva essendo a disposizione.
Esso ha infine sottolineato che la misura adottata non toglie alla madre -
della quale è espressamente riconosciuta l'adeguata attenzione che porta alla
figlia - la facoltà di occuparsi di tutte le questioni legate alle esigenze
personali di quotidianità che esulano dalle limitate mansioni amministrative e
gestionali affidate al curatore.

3. 
Le obiezioni sollevate nel ricorso in materia civile non sono atte a sovvertire
le conclusioni alle quali è giunto il Tribunale di appello.

3.1. La ricorrente B.________ sottolinea che le segnalazioni secondo le quali
ella non sarebbe seguita adeguatamente non concernono questioni finanziarie o
amministrative; peraltro, ella lascia trasparire che dette segnalazioni siano
piuttosto la conseguenza del comportamento talvolta "un poco sopra le righe"
della madre.

Va tuttavia rilevato, in proposito, che il Tribunale di appello non fa alcuna
menzione di comportamenti discutibili della madre, ed anzi sottolinea - come si
è già detto - l'attenzione premurosa che ella dedica alla figlia. Fondata su
fatti nuovi, che non possono essere presi in considerazione dal Tribunale
federale (art. 99 cpv. 1 LTF), l'obiezione è pertanto inammissibile.

3.2.

3.2.1. Per l'essenziale, la ricorrente B.________ contesta una valutazione
della situazione di fatto effettuata "in modo unicamente teorico, senza tenere
presente le particolarità della fattispecie". Ammette che il ragionamento del
Tribunale di appello, secondo la quale la madre non sia atta ad occuparsi
dell'amministrazione degli averi della figlia poiché ella stessa a beneficio di
una curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni, possa apparire, da
un profilo prettamente teorico, corretto. Tuttavia, B.________ ritiene debba
essere presa in considerazione la situazione del nucleo famigliare e non
unicamente la sua. Pone in evidenza come gli scontri fra la madre e l'Autorità
di protezione siano ormai un ricordo del passato, e che la situazione sia ormai
"molto più tran quilla ", anche grazie all'aiuto del legale che la assiste.
L'intervento deciso dall'Autorità di protezione verrebbe a turbare il delicato
equilibrio venutosi a creare. Peraltro, la situazione finanziaria di madre e
figlia " appare essere gestita attualmente in modo accettabile ".

3.2.2. L'adozione di una determinata misura di protezione dell'adulto piuttosto
che un'altra non può farsi sulla scorta di criteri altri che quelli ritenuti
dalla legge e sviluppati dalla giurisprudenza, correttamente esposti dal
Tribunale di appello, come ammette B.________ medesima. Il gradimento della
misura può influenzarne le probabilità di successo, ma non autorizza certo
l'autorità di protezione degli adulti a rinunciare alla misura meglio atta a
far fronte alla necessità della persona bisognosa d'aiuto.

Per contro, l'argomento principale a fondamento della sentenza impugnata appare
corretto non solo a livello teorico, ma anche adeguato alle circostanze del
caso concreto: B.________ non spiega, in ogni caso, quali ragioni le facciano
dire perché la madre, che ha accettato la curatela a proprio favore,
dimostrando così in modo concludente di condividere l'opinione dell'Autorità di
protezione secondo la quale ella non sarebbe in g rado di provvedere alla
gestione delle proprie risorse finanziarie, dovrebbe essere in grado di gestire
quelle della figlia. Il modo in cui il Tribunale di appello ha fatto uso del
proprio ampio margine d'apprezzamento appare pertanto senz'altro conforme al
diritto federale, a maggior ragione considerato il riserbo che si impone il
Tribunale federale nel suo riesame (supra consid. 2.1).

Nella misura in cui è ammissibile, l'argomento ricorsuale è infondato.

3.2.3. La constatazione che B.________ necessiti di aiuto non può essere
controbattuta pretendendo in modo del tutto generico che l'attuale gestione sia
accettabile. Ella avrebbe, semmai, dovuto esporre in qual modo la madre
gestisce i propri beni e le proprie entrate, e come ella disbrighi le questioni
amministrative che la concernono, spiegando perché tale aiuto sia sufficiente e
la misura della curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni sia, di
fatto, superflua.

Quest'argomento ricorsuale si rivela pertanto di primo acchito inammissibile
per carenza di motivazione, come lo è peraltro la censura di violazione
dell'art. 97 LTF, non bastando l'invito ad esaminare la sentenza impugnata
"sotto questo profilo" per soddisfa re le accresciute esigenze di motivazione
in tema (supra consid. 1.4).

3.3. In quanto ammissibili, le censure ricorsuali devono pertanto essere
respinte.

4. 
Ne discende che il ricorso di A.________ va dichiarato inammissibile, mentre
quello di B.________ va respinto nella misura della sua ammissibilità, con
conseguenza di tassa e spese a carico delle ricorrenti soccombenti (art. 66
cpv. 1 LTF). Non sono dovute ripetibili all'Autorità di protezione, che si è
espressa sulla domanda di concessione dell'effetto sospensivo nell'esercizio
delle proprie funzioni (art. 68 cpv. 3 LTF).

 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
Il ricorso di A.________ è inammissibile.

2. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso di B.________ è respinto.

3. 
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico delle ricorrenti in
solido.

4. 
Comunicazione al patrocinatore delle ricorrenti, all'Autorità regionale di
protezione 6 sede di Agno e al Presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 11 agosto 2016

In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: von Werdt

La Cancelliera: Antonini

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