Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.869/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_869/2015

Sentenza del 18 marzo 2016

II Corte di diritto civile

Composizione
Giudici federali von Werdt, Presidente,
Marazzi, Herrmann,
Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento
B.________,
patrocinato dall'avv. Romina Biaggi,
ricorrente,

contro

A.________,
patrocinata dall'avv. Silvio Pestelacci,

Autorità regionale di protezione 1, sede di Chiasso, via Lavizzari 11b, 6830
Chiasso.

Oggetto
nomina del curatore educativo,

ricorso contro la sentenza emanata il 29 settembre 2015 dalla Vicepresidente
della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Fatti:

A. 
Dalla relazione tra B.________ ed A.________ è nato nel 2003 C.________. Tra i
genitori vi è una situazione di forte conflitto, con coinvolgimento del figlio,
che ha dato luogo a numerose procedure, segnatamente relative al diritto di
visita del padre. Per quanto qui di rilievo basti precisare che con sentenza
5A_513/2013 dell'8 maggio 2014 il Tribunale federale ha incaricato l'Autorità
regionale di protezione 1, sede di Chiasso, di nominare al minore un nuovo
curatore educativo per la vigilanza delle relazioni personali (art. 308 cpv. 2
CC) entro 40 giorni dalla pronuncia della sua sentenza, precisando inoltre che
fino a tale nomina l'esercizio dei diritti di visita sarebbe stato sospeso.

Con decisione 5 giugno 2014 l'Autorità regionale di protezione 1 ha pertanto
designato G.________ quale nuova curatrice.

B. 
In accoglimento di un reclamo di A.________, con sentenza 29 settembre 2015 la
Vicepresidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino ha annullato la risoluzione dell'Autorità regionale di protezione 1 per
violazione del diritto di essere sentiti dei genitori di C.________ e le ha
retrocesso l'incarto affinché proceda con solerzia alla nomina di un curatore
implicando i predetti genitori nella scelta.

C. 
Con ricorso in materia civile 29 ottobre 2015 B.________ si è aggravato al
Tribunale federale, postulando in via principale l'annullamento della sentenza
cantonale e la conferma della decisione dell'Autorità regionale di protezione
1, in via subordinata il rinvio degli atti all'autorità precedente.

Non sono state chieste determinazioni.

Diritto:

1.

1.1. La contestata sentenza, con la quale la Vicepresidente della Camera di
protezione del Tribunale d'appello ha rinviato la causa all'Autorità regionale
di protezione 1, costituisce una decisione incidentale (DTF 138 I 143 consid.
1.2 con rinvio) notificata separatamente che non concerne la competenza o una
domanda di ricusazione, unicamente suscettiva di un ricorso immediato al
Tribunale federale se può causare un pregiudizio irreparabile (art. 93 cpv. 1
lett. a LTF) o se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una
decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o
dispendiosa (art. 93 cpv. 1 lett. b LTF). Nel caso concreto, il giudizio
impugnato è suscettibile di causare un danno irreparabile, poiché il rinvio
dell'incarto all'Autorità regionale di protezione 1 prolunga l'interruzione
dell'esercizio delle relazioni personali tra padre e figlio (v. supra consid.
in fatto A) ed anche emanando una decisione finale favorevole al ricorrente,
egli non potrebbe ottenere alcuna riparazione per il periodo già trascorso (DTF
137 III 475 consid. 1 con rinvii).
Per il resto, il tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) gravame è rivolto contro una
decisione di ultima istanza cantonale emanata su ricorso (art. 75 cpv. 1 e 2
LTF) in materia di protezione dei minori (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 6 LTF; DTF
137 III 261 consid. 1.4).
Alla luce dei citati disposti, il ricorso in materia civile risulta pertanto in
linea di principio ammissibile.

1.2. Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv.
1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto
dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, la cui mancata ottemperanza conduce
all'inammissibilità del gravame, il Tribunale federale esamina di regola solo
le censure sollevate (DTF 140 III 86 consid. 2; 137 III 580 consid. 1.3). Nei
motivi del ricorso, il ricorrente deve pertanto confrontarsi con
l'argomentazione della sentenza impugnata e spiegare in cosa consiste, a suo
parere, la violazione del diritto (DTF 134 II 244 consid. 2.1).

2.

2.1. Esaminando la censura di violazione del diritto di essere sentita
sollevata dalla reclamante, la Vicepresidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello ha considerato che l'art. 401 CC sia applicabile per
analogia anche in materia di protezione dei minori, per il rinvio operato
dall'art. 327c CC. Reputando che i genitori di C.________ siano "interessati"
ai sensi dell'art. 401 cpv. 1 CC dal processo di nomina del curatore educativo
per la vigilanza delle relazioni personali (art. 308 cpv. 2 CC) o comunque
"persone vicine all'interessato" ai sensi dell'art. 401 cpv. 2 CC, ha
constatato che l'Autorità regionale di protezione 1 ha omesso di coinvolgerli
nella designazione del curatore, violando il loro diritto di essere sentiti.
Essendo tale violazione troppo grave per potere essere sanata in sede di
reclamo, la Vicepresidente ha rinviato gli atti all'Autorità regionale di
protezione 1 affinché proceda con solerzia alla nomina di un curatore secondo i
parametri previsti dall'art. 401 CC, ovvero implicando i genitori nella scelta.

2.2. Il ricorrente censura la violazione del diritto federale.

2.2.1. Egli sostiene che la soluzione adottata dall'autorità precedente non sia
sorretta da alcuna base legale, atteso che l'applicazione per analogia delle
disposizioni relative alla nomina del curatore (art. 400-402 CC), disposta
all'art. 327c cpv. 2 CC, riguarderebbe unicamente i casi di messa sotto tutela
di minori. In concreto non vi era pertanto " alcun obbligo di interpellare
preventivamente i genitori, quali persone interessate dal procedimento di
nomina ai sensi dell'art. 401 CC ", atteso che la nomina non concerne un
tutore, bensì un curatore.
Nel codice civile, le misure di protezione del figlio - comprendenti la
curatela educativa per la vigilanza delle relazioni personali dell'art. 308
cpv. 2 CC - sono inserite nel capo terzo ("Dell'autorità parentale") del titolo
concernente gli effetti della filiazione, agli art. 307-317 CC. Su rinvio
dell'art. 314 cpv. 1 CC, alla procedura di protezione del figlio si applicano
per analogia le disposizioni sulla procedura davanti all'autorità di protezione
degli adulti, vale a dire gli art. 443 segg. CC (sentenza 5A_979/2013 del 28
marzo 2014 consid. 3.1; Messaggio del 28 giugno 2006 concernente la modifica
del Codice civile svizzero, FF 2006 6488 ad art. 314 CC; PETER BREITSCHMID, in
Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch, vol. I, 5 ^aed. 2014, n. 1 ad art. 314 CC;
MICHELLE COTTIER, in CommFam, Protection de l'adulte, 2013, n. 9 ad art. 314
CC). La messa sotto tutela di minori è invece disciplinata nel capo quinto
("Dei minorenni sotto tutela"), agli art. 327a -327 c CC. L'art. 327c cpv. 2 CC
prevede un'applicazione per analogia delle disposizioni sulla protezione degli
adulti, segnatamente quelle relative alla nomina del curatore (art. 400-402
CC), all'esercizio della curatela (art. 405-414 CC) ed al concorso
dell'autorità di protezione degli adulti (art. 415-418 CC; FF 2006 6490 ad art.
327c CC).

Considerata la sistematica del codice civile, è quindi a ragione che il
ricorrente fa valere che il rinvio operato dall'art. 327c cpv. 2 CC all'art.
401 CC concerne unicamente la procedura di messa sotto tutela di minori.
Tuttavia, il fatto che l'art. 314 cpv. 1 CC non preveda anch'esso un rinvio
esplicito all'art. 401 CC ancora non dimostra che quest'ultimo disposto di
legge non possa comunque applicarsi per analogia alla nomina di un curatore
educativo per la vigilanza delle relazioni personali (art. 308 cpv. 2 CC) e
nemmeno che il diritto dei genitori di essere sentiti non possa, per
conseguenza, fondarsi su di un'altra norma. Così com'è stata formulata,
l'argomentazione ricorsuale è inidonea a suffragare la pretesa carenza di base
legale della soluzione adottata dall'autorità precedente: il ricorrente avrebbe
dovuto completare il suo ragionamento, spiegando le conseguenze derivanti
dell'assenza, in materia di protezione del figlio, di un esplicito rinvio
all'art. 401 CC. Nella misura in cui è ammissibile, la censura va pertanto
respinta.

2.2.2. Il ricorrente considera inoltre che la violazione del diritto di essere
sentiti sia comunque stata sanata nella procedura di reclamo, nella quale i
genitori hanno potuto far valere i loro diritti.
Egli omette però di confrontarsi con la motivazione sviluppata nella sentenza
impugnata, secondo cui in concreto la violazione del diritto di essere sentiti
risulta troppo grave per potere essere sanata in sede di reclamo. La censura si
appalesa quindi inammissibile per insufficiente motivazione.

3. 
Da quanto precede discende che il ricorso va respinto nella misura in cui è
ammissibile. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2. 
Le spese giudiziarie di fr. 1'500.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. 
Comunicazione ai partecipanti al procedimento e alla Vicepresidente della
Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 18 marzo 2016

In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: von Werdt

La Cancelliera: Antonini

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