Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.834/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
5A_834/2015        

Sentenza del 20 gennaio 2017

II Corte di diritto civile

Composizione
Giudici federali von Werdt, Presidente,
Escher, Marazzi, Herrmann, Bovey,
Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento
A.________ AG,
patrocinata dagli avv. dott. Mattia Tonella e
Davide Cerutti,
ricorrente,

contro

B.________,
patrocinato dall'avv. Mario Bazzi,
opponente.

Oggetto
opposizione per non ritorno a miglior fortuna,

ricorso contro la sentenza emanata il 13 settembre 2015 dalla Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Fatti:

A. 
A.________ AG ha escusso B.________ per l'incasso di fr. 62'311.--, indicando
quale titolo di credito " Attestato carenza beni in seguito a fallimento (...)
emesso il 26.10.94 di fr. 62'311.-- (...) ". Mediante decisione 17 agosto 2012
la Pretura della Giurisdizione di Locarno Campagna ha ammesso l'opposizione per
non ritorno a miglior fortuna interposta dall'escusso al precetto esecutivo. La
medesima Pretura, con decisione 26 novembre 2014, ha poi respinto l'azione di
accertamento del ritorno a miglior fortuna promossa dalla creditrice
procedente.

B. 
Con sentenza 13 settembre 2015 la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile, siccome
tardivo, l'appello presentato il 12 gennaio 2015 da A.________ AG contro la
decisione pretorile 26 novembre 2014. Secondo la Corte cantonale, il termine
non era sospeso in virtù dell'art. 145 cpv. 1 lett. c CPC (RS 272), ma era
soltanto prorogato fino al terzo giorno dopo la fine delle ferie esecutive
natalizie giusta gli art. 56 n. 2 e 63 LEF.

C. 
Con ricorso in materia civile 19 ottobre 2015 A.________ AG ha impugnato la
sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di annullarla e di
ritornare gli atti al Tribunale d'appello per il giudizio di merito.

Con risposta 1° dicembre 2015 B.________ ha proposto la reiezione
dell'impugnativa. Il Tribunale d'appello ha invece comunicato di non avere
nessuna osservazione da formulare.

Diritto:

1.

1.1. La sentenza impugnata è una decisione finale (art. 90 LTF) che è stata
emanata su ricorso da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 75 cpv. 1 e
2 LTF) in una causa in materia di esecuzione e fallimento (art. 72 cpv. 2 lett.
a LTF) di natura pecuniaria (sentenza 5A_283/2007 del 15 novembre 2007 consid.
1.2, in Pra 2008 n. 57 pag. 379) con un valore di lite superiore a fr.
30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF). Inoltrato tempestivamente (art. 100
cpv. 1 LTF) dalla parte soccombente in sede cantonale (art. 76 cpv. 1 LTF), il
ricorso in materia civile è pertanto in linea di principio ammissibile.

1.2. Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv.
1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto
dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, la cui mancata ottemperanza conduce
all'inammissibilità del gravame, il Tribunale federale esamina di regola solo
le censure sollevate (DTF 140 III 86 consid. 2 con rinvii). Nel ricorso occorre
pertanto spiegare in modo conciso, confrontandosi con i considerandi della
decisione impugnata, perché l'atto impugnato viola il diritto (DTF 134 II 244
consid. 2.1). Le esigenze di motivazione sono più rigorose quando è fatta
valere la violazione di diritti fondamentali. II Tribunale federale esamina
queste censure solo se la parte ricorrente le ha debitamente sollevate e
motivate, come prescritto dall'art. 106 cpv. 2 LTF. Ciò significa che il
ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato, con riferimento ai
motivi della decisione impugnata, in che modo sarebbero stati violati i suoi
diritti costituzionali (DTF 134 II 244 consid. 2.2).
Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei
fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); può scostarsene o
completarlo d'ufficio solo se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi
dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF).
L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può essere
censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione
dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della
causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Se rimprovera all'autorità cantonale un
accertamento dei fatti manifestamente inesatto - ossia arbitrario (DTF 140 III
115 consid. 2) - il ricorrente deve motivare la censura conformemente alle
esigenze poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 140 III 264 consid. 2.3).

2. 
In concreto è litigiosa la questione a sapere se al termine di appello contro
una decisione che respinge l'azione di accertamento del ritorno a miglior
fortuna dell'art. 265a cpv. 4 LEF si applichino le norme sulle ferie
giudiziarie del CPC oppure quelle sulle ferie esecutive.

2.1. La procedura dinanzi alle giurisdizioni cantonali per le pratiche
giudiziali in materia di esecuzione per debiti e fallimenti è disciplinata dal
CPC (art. 1 lett. c CPC). L'art. 145 cpv. 1 CPC prevede che i termini stabiliti
dalla legge o dal giudice sono sospesi dal settimo giorno precedente la Pasqua
al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso (lett. a), dal 15 luglio al 15
agosto incluso (lett. b) e dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (lett. c).
Secondo l'art. 145 cpv. 2 CPC, questa sospensione dei termini non vale per la
procedura di conciliazione (lett. a) e la procedura sommaria (lett. b). L'art.
145 cpv. 4 CPC fa salve le disposizioni della LEF sulle ferie e sospensioni.

Secondo l'art. 56 n. 2 LEF, non si può procedere ad atti esecutivi durante le
ferie, cioè sette giorni prima e sette giorni dopo la Pasqua e il Natale, come
pure dal 15 al 31 luglio. L'art. 63 LEF precisa che le ferie esecutive non
impediscono la decorrenza dei termini, ma che il termine a disposizione del
debitore, del creditore o di terzi che viene a scadere durante le ferie è
prorogato fino al terzo giorno dopo la fine delle medesime. Nel computo del
termine di tre giorni non si tiene conto dei sabati, delle domeniche e dei
giorni ufficialmente riconosciuti come festivi. Per costante giurisprudenza,
l'applicazione dell'art. 63 LEF presuppone l'esistenza di un atto esecutivo nel
senso dell'art. 56 LEF (sentenza 5A_471/2013 del 17 marzo 2014 consid. 2.3 con
rinvii), ossia un provvedimento che avvicina il creditore procedente al suo
fine e tocca la posizione giuridica dell'escusso (DTF 121 III 88 consid. 6c/aa
con rinvii).

2.2. Secondo i Giudici cantonali, "i termini relativi alle cause di puro
diritto esecutivo" - tra cui si annovera l'azione di accertamento del ritorno a
miglior fortuna - "soggiacciono all'art. 63 LEF". Dato che il giudizio
statuente sull'azione dell'art. 265a cpv. 4 LEF configura un atto esecutivo nel
senso dell'art. 56 LEF, il termine di trenta giorni (v. art. 311 cpv. 1 CPC)
per appellare la decisione pretorile 26 novembre 2014 (notificata alla
creditrice procedente il giorno seguente), era soltanto prorogato fino al terzo
giorno dopo la fine delle ferie esecutive natalizie, da cui la tardività del
rimedio presentato il 12 gennaio 2015.

2.3. La ricorrente ritiene invece che il giudizio statuente sull'azione di
accertamento del ritorno a miglior fortuna non sia un atto esecutivo nel senso
dell'art. 56 LEF e che al termine di appello contro tale giudizio, pronunciato
nell'ambito di una procedura ordinaria retta dal CPC, debbano applicarsi le
ferie di tale legge processuale.
L'opponente condivide per contro la soluzione adottata dalla Corte cantonale.

2.4. La procedura dell'azione di accertamento del ritorno a miglior fortuna
dell'art. 265a cpv. 4 LEF - azione che, come rettamente stabilito dalla Corte
cantonale, costituisce una controversia di puro diritto esecutivo (sentenza
5A_283/2007 del 15 novembre 2007 consid. 1.2, in Pra 2008 n. 57 pag. 379) - è
disciplinata dal CPC (art. 1 lett. c CPC). La causa si svolge in procedura
ordinaria o semplificata, e non in procedura sommaria (v. art. 251 lett. d CPC
a contrario). Nella presente fattispecie non è in discussione il regime delle
ferie applicabile al termine per promuovere l'azione, ma quello applicabile al
termine di appello contro la decisione che la respinge.

2.4.1. Con riferimento alla riserva contenuta nell'art. 145 cpv. 4 CPC, il
Messaggio del 28 giugno 2006 concernente il Codice di diritto processuale
civile svizzero precisa che le disposizioni sulle ferie esecutive (art. 56 e 63
LEF) prevalgono in quanto leges speciales sulla disciplina delle ferie
giudiziarie prevista nel CPC: tali disposizioni continueranno pertanto ad
applicarsi a talune azioni proposte nell'ambito della LEF (p. es. alle azioni
di disconoscimento del debito, di rivendicazione, di partecipazione al
pignoramento o di convalida del sequestro), a prescindere dal fatto che le
relative controversie debbano essere giudicate in procedura ordinaria o
semplificata, e dovranno inoltre essere osservate anche in futuro nelle
procedure sommarie aventi per oggetto atti esecutivi di competenza del giudice
(p. es. rigetto dell'opposizione o dichiarazione di fallimento; FF 2006 6682
seg. n. 5.9.3).

2.4.1.1. Dal Messaggio risulta in modo chiaro che la riserva in favore degli
art. 56 e 63 LEF vale per le controversie, di puro diritto esecutivo, soggette
alla  procedura sommaria in virtù dell'art. 251 CPC, nella quale la sospensione
dei termini prevista dal CPC del resto non si applica (v. art. 145 cpv. 2 lett.
b CPC).

2.4.1.2. Nelle controversie soggette alla  procedura ordinaria o semplificata,
la riserva in favore delle disposizioni sulle ferie esecutive concerne inoltre
i termini, previsti dalla LEF, per introdurre le azioni. A tali termini sono
pertanto applicabili gli art. 56 e 63 LEF se prendono avvio da un atto
esecutivo, come nel caso dei termini per promuovere le "azioni di
disconoscimento del debito" (v. sentenza 4A_139/2016 del 14 dicembre 2016
consid. 3, destinato alla pubblicazione), "di rivendicazione, di partecipazione
al pignoramento o di convalida del sequestro".
La portata della predetta riserva è invece meno chiara con riferimento ai
termini non introduttivi d'azione, segnatamente i termini di impugnazione,
previsti dal CPC (salvo nel caso degli art. 174 cpv. 1, 185 e 278 cpv. 3 LEF).
Tra le interpretazioni proposte dalla dottrina che si è chinata su tale
questione (v. S TÉPHANE ABBET, Délais, féries et suspensions en droit des
poursuites et en procédure civile, JdT 2016 II pag. 92 seg.; ADRIAN STAEHELIN,
in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3a ed. 2016, n. 7 segg.
ad art. 145 CPC; BARBARA MERZ, in Schweizerische Zivilprozessordnung, vol. I,
2a ed. 2016, n. 32 seg. ad art. 145 CPC; NINA J. FREI, in Berner Kommentar,
Schweizerische Zivilprozessordnung, vol. I, 2012, n. 18 segg. ad art. 145 CPC;
DENIS TAPPY, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 18 ad art. 145 CPC;
FRANCESCO TREZZINI, in Commentario al Codice di diritto processuale civile
svizzero, 2011, pag. 613 seg.; THOMAS BAUER, in Basler Kommentar, Bundesgesetz
über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 2a ed. 2010, n. 16 segg. ad art. 63
LEF), quella nel senso di un'applicazione esclusiva del regime delle ferie
giudiziarie del CPC va favorita. La prima alternativa, consistente
nell'applicare alle vertenze di puro diritto esecutivo il regime delle ferie
esecutive (e nell'applicare invece alle vertenze di puro diritto materiale o
con un effetto riflesso sul diritto materiale il regime delle ferie giudiziarie
del CPC), complicherebbe infatti la già difficile coordinazione tra ferie
esecutive e ferie giudiziarie, poiché le parti e le autorità dovrebbero tenere
conto del fatto che le ferie del CPC non solo non si applicherebbero nelle
procedure sommarie dell'art. 251 CPC (come risulta esplicitamente dall'art. 145
cpv. 2 lett. b CPC), ma nemmeno in tutte le altre controversie di puro diritto
esecutivo soggette alla procedura ordinaria o semplificata. La seconda
alternativa, consistente nell'osservare le ferie esecutive quando il termine
prende avvio da un atto esecutivo nel senso dell'art. 56 LEF e nell'osservare
invece le ferie giudiziarie del CPC nel caso opposto, condurrebbe per contro al
risultato di far beneficiare gli atti non esecutivi (e quindi,
fondamentalmente, il creditore) di un regime di ferie generalmente più
vantaggioso di quello imposto agli atti esecutivi (e quindi, fondamentalmente,
al debitore). Si giustifica pertanto ritenere che, una volta promossa un'azione
in materia di esecuzione e fallimenti in procedura ordinaria o semplificata, ai
termini, segnatamente di impugnazione, siano esclusivamente applicabili le
ferie giudiziarie del CPC.

2.4.2. In concreto è pertanto ininfluente sapere se la decisione con cui viene
respinta l'azione di accertamento del ritorno a miglior fortuna costituisca un
atto esecutivo nel senso dell'art. 56 LEF: come visto, al termine per la sua
impugnazione sono in ogni modo applicabili le ferie giudiziarie del CPC, e non
quelle esecutive. Di conseguenza, la Corte cantonale è incorsa in una
violazione del diritto federale per aver ritenuto tardivo l'appello della qui
ricorrente contro la decisione pretorile 26 novembre 2014: il termine di trenta
giorni - iniziato a decorrere il 28 novembre 2014, sospeso dal 18 dicembre 2014
al 2 gennaio 2015 incluso in virtù dell'art. 145 cpv. 1 lett. c CPC e scaduto
quindi lunedì 12 gennaio 2015 - era infatti stato osservato.

3. 
Da quanto precede discende che il ricorso si rivela fondato e va accolto. La
sentenza impugnata è annullata e la causa è rinviata all'autorità inferiore per
nuovo esame dell'appello e nuova decisione (art. 107 cpv. 2 LTF). Le spese
giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1
e 2 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
Il ricorso è accolto. La sentenza impugnata è annullata e la causa è rinviata
alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino per nuova decisione.

2. 
Le spese giudiziarie di fr. 3'500.-- sono poste a carico dell'opponente.

3. 
L'opponente verserà alla ricorrente la somma di fr. 4'000.-- a titolo di
ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale.

4. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 20 gennaio 2017

In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: von Werdt

La Cancelliera: Antonini

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