Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.806/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_806/2015

Sentenza del 14 ottobre 2015

II Corte di diritto civile

Composizione
Giudice federale von Werdt, Presidente,
Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,

contro

B.________,
patrocinato dall'avv. Ursula Hail-Weber,
opponente.

Oggetto
domanda d'informazione,

ricorso contro la sentenza emanata il 3 settembre 2015 dalla I Camera civile
dell'Obergericht del Cantone Zurigo.

Considerando:
che con decisione 18 maggio 2015 il Tribunale distrettuale di Bülach ha
dichiarato inammissibile un'istanza presentata da A.________ ai sensi dell'art.
170 CC volta all'ottenimento di informazioni circa i redditi, la sostanza ed i
debiti del marito B.________;
che il tribunale di primo grado ha osservato come in Italia sia già pendente
una procedura di divorzio tra le parti e come i presupposti della competenza
dei tribunali svizzeri a prendere provvedimenti cautelari giusta l'art. 10
lett. b LDIP (RS 291) non siano in concreto soddisfatti (v. DTF 134 III 326
consid. 3; sentenza 5A_588/2014 del 12 novembre 2014 consid. 4, in Fampra.ch
2015 pag. 225);
che il tribunale di prime cure ha pure respinto la richiesta di provisio ad
litem di fr. 4'500.-- presentata dall'istante, le sue conclusioni essendo prive
di probabilità di successo;
che con sentenza 3 settembre 2015 la I Camera civile dell'Obergericht del
Cantone Zurigo ha respinto un appello di A.________, poiché quest'ultima non si
è in alcun modo confrontata con la motivazione del giudizio di primo grado, ma
si è limitata a ripresentare gli stessi argomenti già proposti al Tribunale
distrettuale di Bülach;
che A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale
con ricorso 6 ottobre 2015, chiedendo l'ottenimento dei documenti riguardanti i
redditi del marito " dal gennaio 2011 ad oggi " (buste paga, estratti conti,
dichiarazioni dei redditi) e del calcolo della sua parte di previdenza
professionale " dalla data del matrimonio ad oggi ", il risarcimento di fr.
4'500.-- per le spese legali da lei sostenute in Svizzera e la messa a carico
di controparte di tutte le spese legali;
che la sentenza impugnata è stata pronunciata in materia di misure cautelari,
motivo per cui la parte ricorrente può unicamente far valere la violazione di
diritti costituzionali (art. 98 LTF; v. sentenza 5A_588/2014 cit. consid. 1.4
con rinvii );
che il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e
costituzionali (DTF 133 III 638 consid. 2) soltanto se la parte ricorrente ha
sollevato e motivato tale censura (art. 106 cpv. 2 LTF);
che pertanto la parte ricorrente deve spiegare in modo chiaro e dettagliato,
alla luce dei considerandi della sentenza impugnata, in che modo sarebbero
stati violati i suoi diritti costituzionali (DTF 135 III 232 consid. 1.2 in
fine con rinvii; 133 III 589 consid. 2);
che il gravame all'esame non soddisfa tali esigenze di motivazione;
che infatti la ricorrente nemmeno censura la violazione di garanzie
costituzionali e, anche in questa sede, dimentica di confrontarsi con
l'argomento posto a fondamento del giudizio di secondo grado (cioè la carente
motivazione dell'appello), limitandosi a ribadire il suo bisogno di ottenere la
documentazione circa i redditi, la sostanza ed i debiti di controparte per
poterla poi produrre nella procedura di divorzio italiana (vertente pure sul
contributo di mantenimento per il figlio), la quale sarebbe viziata dalle
menzogne e dai documenti falsi allegati dal marito;
che pertanto il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si
rivela inammissibile e può essere deciso nella procedura semplificata dell'art.
108 cpv. 1 lett. b LTF;
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1. 
Il ricorso è inammissibile.

2. 
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico della ricorrente.

3. 
Comunicazione alle parti e alla I Camera civile dell'Obergericht del Cantone
Zurigo.

Losanna, 14 ottobre 2015
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: von Werdt

La Cancelliera: Antonini

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