Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.798/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_798/2015

Sentenza del 9 agosto 2016

II Corte di diritto civile

Composizione
Giudici federali von Werdt, Presidente,
Marazzi, Bovey,
Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. David Simoni,
ricorrente,

contro

Autorità regionale di protezione 6 sede di Agno, Contrada nuova 3, casella
postale 256, 6982 Agno.

Oggetto
curatela,

ricorso contro la sentenza emanata il 4 settembre 2015 dal Giudice supplente
della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Fatti:

A.

A.a. In data 22 giugno 2010 l'allora Commissione tutoria regionale 6 sede di
Agno aveva istituito in favore di A.________ (nato nel 1995) una curatela
educativa ai sensi dell'art. 308 CC allo scopo di sostenere i genitori
nell'organizzazione delle relazioni personali, di coordinare la presa a carico
del minore da parte del medico e di mantenere i contatti con la scuola ed i
terapeuti della fondazione OTAF, A.________ presentando infatti un "ritardo
dello sviluppo cognitivo e [un] disturbo della coordinazione centrale".

Nel gennaio 2013 A.________ è divenuto maggiorenne. L'Autorità regionale di
protezione 6 sede di Agno, revocata la predetta curatela educativa, ha ritenuto
di non dover istituire alcuna particolare misura in suo favore sulla base del
diritto di protezione degli adulti, considerato il sostegno fornitogli dalla
famiglia.

A.b. Con scritto 4 settembre 2013 la madre ed il patrigno di A.________, non
riuscendo più a sostenerlo nella sua gestione personale, hanno chiesto
l'intervento dell'autorità di protezione degli adulti.
Con risoluzione 4 ottobre 2013 l'Autorità regionale di protezione 6 ha così
istituito in favore di A.________ una curatela di rappresentanza e gestione,
con privazione dell'esercizio dei diritti civili in relazione a determinati
negozi giuridici, e ha designato B.________ in veste di curatrice. Con sentenza
25 giugno 2014 la Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino ha però annullato tale decisione, per il motivo che la predetta
segnalazione del 4 settembre 2013 non era stata intimata all'interessato.

Con decreto 30 giugno 2014 l'Autorità regionale di protezione 6 ha adottato,
fintanto che non si fosse pronunciata sull'eventuale istituzione di una misura
di protezione in favore di A.________, alcuni provvedimenti supercautelari
(blocco dell'incasso della rendita AI e di due conti bancari).
Con risoluzione 7 ottobre 2014 l'Autorità regionale di protezione 6 ha poi
nuovamente istituito in favore di A.________ una curatela di rappresentanza e
gestione (art. 394 e 395 CC), privandolo nel contempo dell'esercizio dei
diritti civili in relazione a determinati negozi giuridici, e ha nominato
C.________ quale curatore.

B. 
Con sentenza 4 settembre 2015 il Giudice supplente della Camera di protezione
del Tribunale d'appello ha respinto il reclamo presentato da A.________ avverso
la risoluzione 7 ottobre 2014.

C. 
Con ricorso in materia civile 7 ottobre 2015 A.________ ha impugnato la
sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, chiedendo - " in ordine " -
l'annullamento della decisione di prima istanza con trasmissione degli atti
all'Autorità regionale di protezione 11 sede di Losone e - " nel merito " - in
via principale l'annullamento della decisione di prima istanza e in via
subordinata la sua riforma nel senso di designare in veste di curatrice una
delle persone da lui proposte. Il ricorrente ha pure postulato la concessione
dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio del proprio legale.

La Camera di protezione del Tribunale d'appello ha rinunciato a formulare una
risposta al ricorso, mentre l'Autorità regionale di protezione 6 non si è
espressa nel termine impartitole.

Diritto:

1.

1.1. La decisione impugnata è una decisione finale (art. 90 LTF) che è stata
pronunciata su ricorso dall'ultima istanza cantonale (art. 75 LTF) in materia
di protezione dei minori e degli adulti (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 6 LTF). Il
ricorso in materia civile, tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) ed inoltrato dalla
parte soccombente nella sede cantonale (art. 76 cpv. 1 LTF), risulta pertanto
in linea di principio ammissibile.

1.2. Il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF).
Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dall'art.
42 cpv. 1 e 2 LTF, la cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del
gravame, il Tribunale federale esamina solo le censure sollevate (DTF 140 III
86 consid. 2; 137 III 580 consid. 1.3; 134 III 102 consid. 1.1). Il ricorrente
deve pertanto spiegare nei motivi del ricorso, in modo conciso e confrontandosi
con i considerandi della sentenza impugnata, perché l'atto impugnato viola il
diritto (DTF 134 II 244 consid. 2.1). Per le violazioni di diritti fondamentali
e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di
motivazione sono più severe; il ricorrente deve indicare in modo chiaro e
dettagliato i diritti che sono stati violati e spiegare in cosa consista la
violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 134 II 244 consid. 2.2).

1.3. Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico
sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1
LTF); può scostarsene o completarlo solo se è stato svolto in violazione del
diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105
cpv. 2 LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può
essere censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione
dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della
causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Se rimprovera all'autorità inferiore un
accertamento dei fatti manifestamente inesatto - ossia arbitrario (DTF 137 III
226 consid. 4.2 con rinvii; 133 II 249 consid. 1.2.2) - il ricorrente deve
sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l'art. 106 cpv. 2
LTF.
Dinanzi al Tribunale federale non possono essere addotti nuovi fatti o nuovi
mezzi di prova, a meno che non ne dia motivo la decisione impugnata, ciò che la
parte ricorrente deve debitamente esporre nel proprio gravame (art. 99 cpv. 1
LTF; DTF 136 III 261 consid. 4.1).

2. 
Il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 29 cpv. 2 Cost.

Il diritto di essere sentito è di natura formale. La sua violazione implica
l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della decisione impugnata, a
prescindere dalle possibilità di successo nel merito. Tale censura deve
pertanto essere esaminata in primo luogo (DTF 137 I 195 consid. 2.2 con
rinvio).

2.1. Il Giudice supplente della Camera di protezione del Tribunale d'appello ha
rimproverato all'Autorità regionale di protezione 6 la mancata intimazione al
ricorrente di alcuni documenti agli atti. Ha tuttavia considerato, da un lato,
che fosse pretestuoso da parte del ricorrente invocare tale vizio procedurale
non avendo egli mai chiesto né la trasmissione né l'accesso agli atti (nemmeno
dopo che gli era stata notificata la decisione di prima istanza) e, dall'altro,
che la pretesa violazione dell'art. 29 cpv. 2 Cost. poteva in ogni modo
reputarsi sanata poiché l'interessato aveva potuto far valere le sue
argomentazioni davanti ad un'autorità di ricorso munita di pieno potere
cognitivo in fatto e in diritto.

2.2. Nel gravame all'esame il ricorrente si limita in sostanza a ribadire la
censura di violazione dell'art. 29 cpv. 2 Cost., contestandone la
pretestuosità, ma non si confronta minimamente con la motivazione sviluppata
dall'autorità cantonale secondo cui l'asserita lesione del suo diritto di
essere sentito è in ogni modo stata sanata in sede di reclamo. Priva di
sufficiente motivazione, la censura risulta inammissibile.

3. 
Il ricorrente eccepisce poi l'incompetenza territoriale dell'Autorità regionale
di protezione 6.
Giusta l'art. 442 cpv. 1 CC è competente l'autorità di protezione degli adulti
del domicilio dell'interessato. Se è pendente un procedimento, la competenza
permane in ogni caso fino alla chiusura dello stesso.

3.1. Secondo l'autorità inferiore, al momento del trasferimento (perlomeno
formale) del domicilio del ricorrente a X.________, il 1° agosto 2014, il
procedimento avviato su segnalazione del 4 settembre 2013 era ancora pendente,
poiché in data 30 giugno 2014 l'Autorità regionale di protezione 6 aveva
intimato tale segnalazione all'interessato per osservazioni (rimediando così al
vizio di forma che aveva portato all'annullamento della sua decisione 4 ottobre
2013) ed aveva pure adottato dei provvedimenti supercautelari giusta l'art. 445
CC, da cui la competenza territoriale di detta autorità in virtù del principio
della perpetuatio fori previsto all'art. 442 cpv. 1 seconda frase CC.

3.2. Il ricorrente sostiene che la "prima procedura curatelare" si sarebbe
conclusa con la crescita in giudicato della decisione 25 giugno 2014 della
Camera di protezione che aveva annullato la decisione 4 ottobre 2013, per cui,
dopo il suo trasferimento di domicilio a X.________ il 30 luglio 2014,
l'Autorità regionale di protezione 6 "non era più competente ad avviare una
ulteriore - seconda - procedura curatelare". Ciò sarebbe confermato dal fatto
che l'incarto sarebbe attualmente pendente presso l'Autorità regionale di
protezione 11 sede di Losone.
In tal modo l'insorgente si limita però a ripresentare le stesse critiche già
confutate dall'autorità inferiore, senza confrontarsi in alcun modo con le
argomentazioni sviluppate nell'impugnata sentenza. Il fatto poi che l'Autorità
regionale di protezione 6avrebbe nel frattempo trasmesso l'incarto ad un'altra
autorità regionale di protezione costituisce un fatto nuovo e come tale
inammissibile in questa sede, poiché la condizione dell'art. 99 cpv. 1 LTF non
risulta adempiuta ed il ricorrente stesso non pretende il contrario. La
censura, insufficientemente motivata, è inammissibile.

4. 
Il ricorrente censura in seguito la violazione dell'art. 390 cpv. 1 n. 1 CC e,
implicitamente, dell'art. 446 cpv. 2 CC.
L'autorità di protezione degli adulti istituisce una curatela se una persona
maggiorenne non è in grado di provvedere ai propri interessi, o lo è solo in
parte, a causa di una disabilità mentale, di una turba psichica o di un analogo
stato di debolezza inerente alla sua persona (art. 390 cpv. 1 n. 1 CC).

L'autorità di protezione degli adulti esamina d'ufficio i fatti (art. 446 cpv.
1 CC). Essa raccoglie le informazioni occorrenti e assume le prove necessarie.
Può incaricare degli accertamenti una persona o un servizio idonei. Se
necessario ordina che uno specialista effettui una perizia (art. 446 cpv. 2
CC). Secondo la giurisprudenza, l'istituzione di una misura di protezione che
limita l'esercizio dei diritti civili a causa di una disabilità mentale o di
una turba psichica deve fondarsi su una perizia, a meno che uno dei membri
dell'autorità di protezione degli adulti disponga delle conoscenze necessarie (
DTF 140 III 97 consid. 4).

4.1. Per il Giudice supplente della Camera di protezione del Tribunale
d'appello, malgrado l'Autorità regionale di protezione 6 si sia limitata ad
indicare che il ricorrente si trova in uno stato di debolezza, l'esistenza di
una causa di curatela non può essere contestata, poiché essa è accertata da una
lettera del 19 febbraio 2010 del medico curante dell'interessato (secondo cui
egli sarebbe affetto da un " ritardo dello sviluppo cognitivo e [da un]
disturbo della coordinazione centrale ") e da un rapporto peritale dell'8
luglio 2009 (secondo cui " A.________ presenta un ritardo evolutivo con segni
di paresi cerebrale a predominanza inferiore "), nonché dal fatto che
l'interessato ha seguito una scolarizzazione speciale ed è (o era) seguito
dall'OTAF e da Pro Infirmis. Secondo l'autorità inferiore, " più che di uno
stato di debolezza, si tratta di una vera e propria disabilità mentale, ovvero
di un deficit intellettivo tanto da renderlo beneficiario fin dalla nascita di
un sostegno da parte dell'AI ".

4.2. Il ricorrente si duole del fatto che, per accertare la sua disabilità
mentale, l'istanza precedente si sarebbe unicamente fondata su " circostanze
pas sate ed esterne", non confermate da alcuna recente perizia specialistica.
Dalla sentenza impugnata non risulta che uno dei membri dell'Autorità regionale
di protezione 6 disponesse delle conoscenze necessarie per certificare
l'esistenza di una disabilità mentale o di una turba psichica. Di conseguenza,
nel rispetto della succitata giurisprudenza federale, la qui discussa
istituzione di una curatela di rappresentanza e amministrazione dei beni a
causa di una disabilità mentale, con privazione dell'esercizio dei diritti
civili in relazione a determinati negozi giuridici, non poteva essere
pronunciata se non dietro perizia di un esperto esterno. Ora, la documentazione
sulla quale l'autorità cantonale si è fondata per concludere che il ricorrente
era affetto da disabilità mentale - ossia, principalmente, una lettera del suo
medico curante del 2010 ed un rapporto peritale del 2009 - non soddisfa tale
esigenza. In primo luogo perché tale documentazione non si china sulle
questioni relative alla presente procedura di protezione dell'adulto (v. DTF
140 III 105 consid. 2.7; sentenza 5A_912/2014 del 27 marzo 2015 consid. 3.2.4
in fine) : l'allora pediatra del ricorrente si era infatti limitato a
presentare, su richiesta del patrigno di quest'ultimo, "un breve resoconto in
merito allo stato di salute del giovane", mentre la perita era stata incaricata
di determinare la capacità genitoriale della madre e del padre del ricorrente
in vista dell'assegnazione dell'autorità parentale. In secondo luogo perché la
documentazione, elaborata quando il ricorrente era ancora adolescente, non è
sufficientemente recente (v., con riferimento all'interdizione e alla
privazione di libertà a scopo d'assistenza del vecchio diritto, sentenze 5A_288
/2011 del 19 maggio 2011 consid. 3.2; 5C.245/2000 del 29 gennaio 2001 consid.
3b; 5C.25/1998 del 10 febbraio 1998 consid. 4). La sentenza impugnata viola
quindi il diritto federale. La censura si rivela fondata.

5. 
Da quanto precede discende che il ricorso va parzialmente accolto nella misura
in cui è ammissibile. La sentenza impugnata va annullata e la causa va rinviata
all'autorità inferiore affinché ordini una perizia e pronunci una nuova
decisione (art. 107 cpv. 2 LTF). Questo esito processuale rende superfluo
l'esame delle ulteriori censure formulate nell'impugnativa.
Allo Stato del Cantone Ticino, che va considerato quale parte integralmente
soccombente (v. DTF 137 V 210 consid. 7.1), non possono essere addossate le
spese giudiziarie (art. 66 cpv. 4 LTF), ma soltanto le spese ripetibili (art.
68 cpv. 1 e 2 LTF), da versare direttamente al patrocinatore del ricorrente. La
domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente diviene quindi priva di
oggetto.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è parzialmente accolto. La
sentenza impugnata è annullata e la causa è rinviata alla Camera di protezione
del Tribunale d'appello del Cantone Ticino affinché ordini una perizia e
pronunci una nuova decisione.

2. 
Non si prelevano spese giudiziarie.

3. 
Lo Stato del Cantone Ticino verserà al patrocinatore del ricorrente la somma di
fr. 2'000.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale
federale.

4. 
Comunicazione alle parti e al Giudice supplente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 9 agosto 2016

In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: von Werdt

La Cancelliera: Antonini

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