Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.77/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_77/2015

Sentenza del 23 marzo 2015

II Corte di diritto civile

Composizione
Giudici federali von Werdt, Presidente,
Marazzi, Bovey,
Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Daniele Moro,
ricorrente,

contro

B.________,
patrocinata dall'avv. Silvio Pestelacci,
opponente,

Autorità regionale di protezione 1,
via Lavizzari 11b, casella postale 2614, 6830 Chiasso.

Oggetto
nomina del curatore di rappresentanza,

ricorso contro la decisione emanata il 17 dicembre 2014 dalla Vicepresidente
della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Fatti:

A. 
Dalla relazione tra A.________ e B.________ è nato nel 2003 C.________. Dinanzi
al Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Sud è ancora pendente la causa di
accertamento di paternità promossa il 12 ottobre 2004 dal minore; nonostante il
padre abbia nel frattempo ricon osciuto il figlio, rimangono ancora da
risolvere le relative conseguenze, segnatamente in ordine al contributo di
mantenimento. Con decisione 26 agosto 2014 l'Autorità regionale di protezione
1, sede di Chiasso, ha nominato l'avv. D.________ quale curatore di
rappresentanza del minore nella citata causa, d opo aver revocato il mandato al
precedente patrocinatore in data 5 giugno 2014.

B. 
A.________ ha impugnato la decisione 26 agosto 2014 dinanzi alla Camera di
protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino mediante reclamo datato
26 settembre 2014. Con decisione 17 dicembre 2014 la Vicepresidente della
Camera di protezione ha dichiarato il gravame irricevibile.

C. 
Con ricorso in materia civile 30 gennaio 2015 A.________ si è aggravato al
Tribunale federale, postulando l'annullamento della decisione 17 dicembre 2014
ed il rinvio della causa all'autorità inferiore affinché pronunci una nuova
decisione.

Non sono state chieste determinazioni.

Diritto:

1.

1.1. La decisione impugnata è stata pronunciata su ricorso dall'ultima istanza
cantonale (art. 75 LTF) in materia di protezione dei minori e degli adulti
(art. 72 cpv. 2 lett. b n. 6 LTF). Il tempestivo (art. 46 cpv. 1 lett. c e 100
cpv. 1 LTF) ricorso è stato inoltrato dalla parte soccombente nella sede
cantonale avente un interesse degno di protezione all'annullamento del giudizio
cantonale che dichiara irricevibile il suo reclamo (art. 76 cpv. 1 LTF). Alla
luce dei citati disposti, il ricorso in materia civile risulta pertanto in
linea di principio ammissibile.

1.2. Con il ricorso in materia civile può essere fatta valere la violazione del
diritto federale (art. 95 lett. a LTF), che include anche i diritti
costituzionali (DTF 133 III 446 consid. 3.1). Salvo che per i casi menzionati
all'art. 95 lett. c e lett. d LTF, non può invece essere censurata la
violazione del diritto cantonale. È però sempre possibile far valere che
l'errata applicazione del diritto cantonale da parte dell'autorità inferiore
comporti una violazione del diritto federale, segnatamente del divieto
dell'arbitrio (art. 9 Cost.; DTF 133 III 462 consid. 2.3).

1.3. Il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF).
Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dall'art.
42 cpv. 1 e 2 LTF, la cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del
gravame, il Tribunale federale esamina solo le censure sollevate (DTF 140 III
86 consid. 2; 137 III 580 consid. 1.3; 134 III 102 consid. 1.1). Il ricorrente
deve pertanto spiegare nei motivi del ricorso, in modo conciso e confrontandosi
con i considerandi della sentenza impugnata, perché l'atto impugnato viola il
diritto (DTF 134 II 244 consid. 2.1). Per le violazioni di diritti fondamentali
e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di
motivazione sono più severe; il ricorrente deve indicare in modo chiaro e
dettagliato i diritti che sono stati violati e spiegare in cosa consista la
violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 134 II 244 consid. 2.2).

1.4. Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico
sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1
LTF); può scostarsene o completarlo solo se è stato svolto in violazione del
diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105
cpv. 2 LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può
essere censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione
dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della
causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Se rimprovera all'autorità inferiore un
accertamento dei fatti manifestamente inesatto - ossia arbitrario (DTF 137 III
226 consid. 4.2 con rinvii; 133 II 249 consid. 1.2.2) - il ricorrente deve
sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l'art. 106 cpv. 2
LTF.
Nuovi fatti e nuovi mezzi di prova possono essere addotti dinanzi al Tribunale
federale soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore (art. 99
cpv. 1 LTF).

1.5. Il ricorso deve contenere le conclusioni (art. 42 cpv. 1 LTF). Considerata
la natura della decisione impugnata, il ricorrente postula a ragione
l'annullamento di tale decisione ed il rinvio della causa all'autorità
inferiore affinché (implicitamente) entri nel merito del suo reclamo (DTF 137
II 313 consid. 1.3; sentenza 5A_704/2011 del 23 febbraio 2012 consid. 1.2, non
pubblicato in DTF 138 I 49).

2. 
La Vicepresidente della Camera di protezione ha accertato che il reclamante
aveva ricevuto la decisione dell'Autorità regionale di protezione 1 in data 27
agosto 2014 e che il termine di trenta giorni per impugnarla scadeva quindi il
26 settembre 2014. Ha pertanto considerato che il reclamo, inoltrato il 28
settembre 2014 (data del timbro postale), fosse irricevibile in quanto tardivo.
L'autorità inferiore ha inoltre constatato che il versamento dell'anticipo per
le presunte spese processualiera avvenuto soltanto in data 28 ottobre 2014,
malgrado il termine fosse stato fissato al 21 ottobre 2014, e ha considerato
che la richiesta di proroga fosse inammissibile siccome presentata il 28
ottobre 2014, ossia dopo la scadenza del termine.

3. 
Con il suo gravame al Tribunale federale il ricorrente contesta sia la
tardività del suo reclamo (infra consid. 3.1) sia la tardività del suo
pagamento dell'anticipo per le presunte spese processuali (infra consid. 3.2).

3.1. Conformemente a quanto indicato nel giudizio impugnato, per quanto non già
regolato dagli art. 450 segg. CC (v. anche art. 314 cpv. 1 CC), la procedura di
reclamo contro le decisioni emanate dalle autorità ticinesi di protezione dei
minori e degli adulti è retta dal diritto cantonale (v. art. 450f CC; Messaggio
del Consiglio di Stato del Cantone Ticino n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente
la modifica della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele
e curatele dell'8 marzo 1999, pag. 8). Per implicita ammissione del ricorrente,
tale diritto cantonale prevede il rispetto di determinate formalità in caso di
trasmissione del rimedio dall'estero. L'insorgente riconosce pertanto che il
suo reclamo, che egli avrebbe semplicemente depositato alle poste norvegesi
l'ultimo giorno utile (il 26 settembre 2014), non sarebbe tempestivo. Sostiene
tuttavia di poter beneficiare della tutela della buona fede (art. 9 Cost.)
derivante da un'indicazione incompleta dei rimedi di diritto. Osserva infatti
che la decisione 26 agosto 2014 dell'Autorità regionale di protezione 1 si
limitava a menzionare la possibilità del reclamo alla Camera di protezione del
Tribunale d'appello entro il termine di trenta giorni dall'intimazione, ma
nulla indicava riguardo ai modi di trasmissione di un reclamo dall'estero.
Considera che, essendo "un inesperto del diritto svizzero e in quel momento non
patrocinato", era per lui legittimo "pensare che fosse sufficiente depositare
il reclamo presso un qualsiasi ufficio postale all'estero per ossequiare al
termine impartito".
Il ricorrente non spiega su quale fondamento poggia la tesi secondo cui
l'autorità di prima istanza dovesse pure menzionare, nell'indicazione dei mezzi
di impugnazione, i modi di trasmissione di un rimedio dall'estero: il suo
apodittico richiamo ai " principi del "fairness" e (...) della parità della
armi (art. 29 cpv. 1 CF, art. 6 CEDU) " è del tutto insufficiente. Egli
tralascia inoltre il fatto che tale menzione non appariva nemmeno necessaria
alla luce delle circostanze concrete: dagli atti emerge infatti che l'autorità
di prima istanza non ha indirizzato la sua decisione al domicilio estero del
qui insorgente, bensì allo studio legale svizzero che allora lo patrocinava. Il
ricorrente, in altre parole, non riesce a dimostrare che l'indicazione dei
rimedi di diritto nella decisione 26 agosto 2014 dell'Autorità regionale di
protezione 1 fosse incompleta. Difettando già tale presupposto, non si vede
come possa in concreto trovare applicazione il principio secondo cui un'omessa
o errata indicazione dei rimedi giuridici non deve causare pregiudizio alle
parti (su tale principio v. DTF 138 I 49 consid. 8.3.2 con rinvii). Nella
misura in cui è ammissibile, l'argomentazione ricorsuale si appalesa infondata.

3.2. Atteso che il rimedio cantonale era in ogni modo inammissibile siccome
tardivo, risulta superfluo esaminare la censura di violazione del divieto
dell'arbitrio (art. 9 Cost.) rivolta contro il mancato riconoscimento da parte
dell'autorità inferiore della tempestività del versamento dell'anticipo per le
presunte spese processuali. Non occorre quindi nemmeno discutere
l'ammissibilità dei nuovi fatti e dei nuovi mezzi di prova addotti dinanzi al
Tribunale federale dal ricorrente a fondamento di tale argomentazione.

4. 
Da quanto precede discende che il ricorso va respinto nella misura in cui è
ammissibile. Le spese giudiziarie sono poste a carico del ricorrente
soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2. 
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. 
Comunicazione ai partecipanti al procedimento e alla Vicepresidente della
Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 23 marzo 2015

In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: von Werdt

La Cancelliera: Antonini

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