II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.708/2015
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Wichtiger Hinweis: Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren. Zurück zur Einstiegsseite Drucken Grössere Schrift Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal [8frIR2ALAGK1] {T 0/2} 5A_708/2015 Sentenza del 22 ottobre 2015 II Corte di diritto civile Composizione Giudice federale Escher, Giudice presidente, Cancelliera Antonini. Partecipanti al procedimento A.________SA, ricorrente, contro B.________, opponente, Ufficio di esecuzione del Circolo di Roveredo, 6535 Roveredo GR. Oggetto incanto, ricorso contro la decisione emanata il 4 settembre 2015 dalla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale cantonale dei Grigioni, quale autorità di vigilanza sull'esecuzione e sul fallimento. Considerando: che, nel quadro dell'esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare promossa da C.________SA nei confronti di B.________, con provvedimento 21 luglio 2015 l'Ufficio di esecuzione del Circolo di Roveredo ha respinto le pretese insinuate da A.________SA siccome non garantite da pegno, invitandola a seguire la procedura di esecuzione ordinaria; che con decisione 4 settembre 2015 la Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale cantonale dei Grigioni, quale autorità di vigilanza sull'esecuzione e sul fallimento, ha respinto un ricorso presentato da A.________SA contro tale provvedimento; che con ricorso 11 settembre 2015 A.________SA ha impugnato la decisione 4 settembre 2015 dinanzi al Tribunale federale; che con decreto 15 settembre 2015 la ricorrente è stata invano invitata a versare un anticipo spese di fr. 2'000.--; che con decreto 28 settembre 2015 alla A.________SA è stato concesso un termine suppletorio non prorogabile di dieci giorni (dalla notifica del decreto) per provvedere al versamento di tale anticipo spese; che il decreto è stato notificato alla ricorrente in data 1° ottobre 2015, per cui il termine suppletorio di dieci giorni è scaduto lunedì 12 ottobre 2015 (art. 45 cpv. 1 LTF); che il 21 ottobre 2015 la cassa del Tribunale federale ha constatato che il richiesto anticipo spese non è stato pagato né accreditato sul suo conto postale e che non le è pervenuto alcun avviso di addebito di un conto bancario o postale; che in queste circostanze il Tribunale federale non può entrare nel merito del ricorso (art. 48 cpv. 4 e 62 cpv. 3 LTF); che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF; che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente. 3. Comunicazione alle parti, all'Ufficio di esecuzione del Circolo di Roveredo e alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale cantonale dei Grigioni, quale autorità di vigilanza sull'esecuzione e sul fallimento. Losanna, 22 ottobre 2015 In nome della II Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero La Giudice presidente: Escher La Cancelliera: Antonini Navigation Neue Suche ähnliche Leitentscheide suchen ähnliche Urteile ab 2000 suchen Drucken nach oben