Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.698/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_698/2015

Sentenza del 28 settembre 2016

II Corte di diritto civile

Composizione
Giudici federali von Werdt, Presidente,
Marazzi, Herrmann,
Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Stefano Zanetti,
ricorrente,

contro

Banca B.________,
patrocinata dall'avv. Yves Flückiger,
opponente.

Oggetto
ipoteca legale: privilegio degli artigiani e degli
imprenditori (art. 841 CC),

ricorso contro la sentenza emanata il 5 agosto 2015
dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.

Fatti:

A.

A.a. A.________, titolare di una ditta di impianti sanitari, ha ottenuto il 13
giugno 2003 l'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale degli artigiani e
imprenditori sulla particella n. 43 RFD di X.________, di proprietà di
C.________ e locata alla D.________SA che vi coltivava canapa, per fr.
45'483.75 oltre interessi (per lavori eseguiti tra febbraio ed aprile 2003).
Tale iscrizione è stata poi confermata in via definitiva il 20 marzo 2006
limitatamente a fr. 34'033.05 oltre interessi.

A.b. Nel frattempo, nel dicembre 2001 la banca B.________ aveva concesso alla
E.________SA un mutuo ipotecario di fr. 3'190'000.-- per l'acquisto delle
particelle n. 123, 129 e 571 RFD di X.________. Mediante contratto di permuta 3
dicembre 2002 C.________ aveva ceduto alla E.________SA la sua particella n. 43
in cambio della n. 129. Il trapasso era avvenuto nel luglio 2004. Le tre
cartelle ipotecarie gravanti la particella n. 43 (una in 1° grado di fr.
132'000.--, una in 2° grado di fr. 268'000.--, e una in 3° grado di fr.
200'000.--) erano state consegnate alla predetta società, che le aveva poi
cedute alla banca B.________ nel settembre 2003.

A.c. Il 3 dicembre 2009 le particelle n. 43, 123 e 571 sono state oggetto di
realizzazione forzata e sono state aggiudicate ai pubblici incanti alla banca
B.________ per complessivi fr. 2'628'944.--. In base allo stato di riparto del
18 maggio 2010, il provento dell'asta pubblica è stato assegnato in misura di
fr. 33'510.15 all'Ufficio esazione e condoni del Cantone Ticino, di fr.
8'848.65 al Comune di X.________ e di fr. 2'542'455.80 alla banca B.________,
mentre ad A.________ non è stato riconosciuto alcun importo.
Con petizione 25 maggio 2010 A.________ ha quindi convenuto l'Ufficio esazione
e condoni, il Comune di X.________ e la banca B.________ chiedendo di
modificare lo stato di riparto e di prelevare dal ricavo la somma di fr.
45'032.35 (fr. 34'033.05 più interessi) in favore della ditta A.________ oltre
interessi e spese. Mediante decisione 16 gennaio 2013 il Pretore del Distretto
di Bellinzona ha accolto la petizione nella misura in cui era diretta contro la
predetta banca.

B. 
Con sentenza 5 agosto 2015 la I Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino ha accolto l'appello introdotto dalla banca B.________ e
respinto la petizione.

C. 
Con ricorso in materia civile 10 settembre 2015 A.________ ha impugnato la
sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, chiedendo l'accoglimento
della sua petizione. Mediante decreto 24 settembre 2015 al ricorso è stato
conferito il postulato effetto sospensivo nel senso di continuare a trattenere
in deposito presso l'Ufficio di esecuzione di Bellinzona l'importo rivendicato.
Non sono state chieste determinazioni nel merito.

Diritto:

1.

1.1. La sentenza impugnata è una decisione finale (art. 90 LTF) che è stata
emanata su ricorso dall'ultima istanza cantonale (art. 75 cpv. 1 e 2 LTF) in
una causa civile (art. 72 cpv. 1 LTF) di natura pecuniaria con un valore di
lite superiore a fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF). Inoltrato
tempestivamente (art. 100 cpv. 1 LTF) dalla parte soccombente in sede cantonale
(art. 76 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile è pertanto in linea di
principio ammissibile.

1.2. Il Tribunale federale è tenuto ad applicare d'ufficio il diritto federale
(art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e
motivazione posto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, la cui mancata ottemperanza
conduce all'inammissibilità del gravame, il Tribunale federale esamina di
regola solo le censure sollevate (DTF 140 III 86 consid. 2 con rinvii).
Nell'atto di ricorso occorre pertanto spiegare in modo conciso, confrontandosi
con i considerandi della sentenza impugnata, perché l'atto impugnato viola il
diritto (DTF 134 II 244 consid. 2.1). Le esigenze di motivazione sono più
rigorose quando è fatta valere la violazione di diritti fondamentali e di
disposizioni di diritto cantonale. II Tribunale federale esamina queste censure
solo se la parte ricorrente le ha debitamente sollevate e motivate, come
prescritto dall'art. 106 cpv. 2 LTF. Ciò significa che il ricorrente deve
indicare in modo chiaro e dettagliato con riferimento ai motivi della decisione
impugnata in che modo sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali (
DTF 134 II 244 consid. 2.2).
Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei
fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); può scostarsene o
completarlo d'ufficio solo se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi
dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF).
L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può essere
censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione
dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della
causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Se rimprovera all'autorità cantonale un
accertamento dei fatti manifestamente inesatto - ossia arbitrario (DTF 137 III
226 consid. 4.2; 133 II 249 consid. 1.2.2) - il ricorrente deve motivare la
censura conformemente alle esigenze poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 136 II
304 consid. 2.5).

2.
Se nella realizzazione del pegno i crediti degli artigiani od imprenditori
subiscono una perdita, la differenza dovrà essere risarcita sulla quota del
ricavo assegnata ai creditori pignoratizi anteriori, dedotto il valore del
suolo, in quanto questi potevano riconoscere che la costituzione dei loro
diritti di pegno tornava di pregiudizio agli artigiani ed imprenditori (art.
841 cpv. 1 CC).

2.1. A differenza del Pretore, il Tribunale d'appello ha considerato che la
prima condizione oggettiva del privilegio degli artigiani e imprenditori
previsto all'art. 841 cpv. 1 CC - ossia che il carico ipotecario di grado
anteriore sia superiore al valore del suolo (v. CHRISTOPH THURNHERR, in Basler
Kommentar, Zivilgesetzbuch, vol. II, 5 ^aed. 2015, n. 10-13 ad art. 841 CC;
PAUL-HENRI STEINAUER, Les droits réels, vol. III, 4a ed. 2012, n. 2909 e n.
2909b-2909d) - non potesse in concreto ritenersi adempiuta.

2.1.1. La Corte cantonale ha ricordato che il carico ipotecario di rango
anteriore corrisponde alla somma attribuita ai creditori pignoratizi anteriori
al momento del riparto del ricavo (v. THURNHERR, op. cit., n. 12 ad art. 841
CC; STEINAUER, op. cit., n. 2909b). Dato che in concreto la particella n. 43 è
stata realizzata in blocco con la n. 123 e la n. 571 e che tali fondi sono
stati costituiti in pegno separatamente, il ricavo complessivo va ripartito sui
diversi fondi nella proporzione della stima attribuita a ciascuno di essi nella
procedura di appuramento dell'elenco oneri (art. 118 del regolamento del
Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata di
fondi [RFF; RS 281.42]). La stima commissionata dall'ufficio di esecuzione
all'Unione svizzera dei contadini attesta un valore venale della particella n.
43 di fr. 272'000.-- per rapporto ad un valore di tutti e tre i fondi di fr.
2'626'600.--, ciò che corrisponde al 10,35 %. Secondo i Giudici cantonali,
considerato il ricavo complessivo di fr. 2'542'455.80 assegnato all'opponente,
la quota di ricavo spettante a quest'ultima per la realizzazione della
particella n. 43 ammonta quindi a fr. 263'144.15.
Quanto al valore del suolo, ossia il valore venale del fondo (terreno ed
eventuali costruzioni) prima dell'inizio dei lavori (v. THURNHERR, op. cit., n.
13 ad art. 841 CC; STEINAUER, op. cit., n. 2909c), il Tribunale d'appello ha
ritenuto che - quand'anche si volesse seguire l'opinione del Pretore e reputare
decisivo il momento in cui l'opponente ha erogato il mutuo ipotecario alla
E.________SA, dato che il trasferimento del titolo di pegno si inseriva
nell'ambito della medesima operazione di finanziamento - mancasse qualsiasi
accertamento sul valore delle costruzioni del fondo n. 43 a quel momento. Senza
tale accertamento, che spettava all'attore recare (se necessario tramite una
perizia), non era perciò possibile esaminare l'adempimento della prima
condizione oggettiva posta dall'art. 841 cpv. 1 CC.

2.1.2. Il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 841 CC ed un arbitrario
accertamento dei fatti. A suo dire, "[ s]ulla base di tutta la documentazione
agli atti, contrariamente a quanto conclude il Tribunale Cantonale, non si può
se non oggettivamente ritenere che la realizzazione dei diritti di pegno della
Banca a garanzia del suo finanziamento ha assicurato un provento superiore al
valore del suolo".
Come si vedrà, la sua argomentazione appare tuttavia confusa e priva di un
reale confronto con la motivazione sviluppata dai Giudici cantonali in base
alla succitata dottrina.
L'insorgente afferma infatti che "[ i]l carico ipotecario di fr. 3'900'000.00
era [...] ben superiore al valore del suolo " (senza peraltro spiegare da dove
provenga tale cifra: la testimonianza da lui richiamata indica piuttosto un
importo di fr. 3'190'000.-- relativo al mutuo ipotecario per l'acquisto delle
particelle n. 123, 129 e 571), per poi indicare dopo poche righe che " il
carico ipotecario di fr. 132'000.00 oltre alle altre due cartelle ipotecarie di
fr. 268'000.00 e fr. 200'000.00 [...] era ben superiore al valore del suolo ".
Egli oppone così, peraltro in modo incoerente, la sua valutazione dell'aggravio
ipotecario di rango anteriore a quella della Corte cantonale, dimenticando però
di contestare l'argomentazione sviluppata nel giudizio impugnato secondo cui,
per determinare tale aggravio, occorre stabilire la somma attribuita ai
titolari di diritti di pegno anteriori al momento del riparto del ricavo. Il
ricorrente poi nemmeno discute il calcolo effettuato dall'autorità inferiore
per risalire al carico ipotecario gravante la sola particella n. 43, salvo
appena accennare al fatto che l' "eccezione, secondo cui [...] il ricavato
dell'incanto in blocco [deve essere ripartito] sui diversi fondi, giusta l'art.
118 RFF" non sarebbe stata sollevata dalla controparte.
In merito al valore del suolo, il ricorrente considera che non ammonti a fr.
263'144.15 come ritenuto dal Tribunale d'appello (in realtà i Giudici cantonali
non hanno potuto determinare il valore del suolo: l'importo di fr. 263'144.15
corrisponde alla loro valutazione del carico ipotecario di rango anteriore
gravante la particella n. 43), bensì a fr. 45'579.--, pari cioè al valore del
solo terreno. Secondo l'insorgente, le serre poste sulla particella n. 43
sarebbero infatti vetuste e, quanto all'onere della prova circa l'accertamento
del valore di tali costruzioni, sostiene che "[n]el caso in cui questa prova
fosse stata necessaria il Tribunale Cantonale avrebbe potuto ordinarla a
completazione dell'istruttoria per stabilire il valore creato dalle opere al
momento della concessione del mutuo". Egli non spiega però perché alla presente
controversia si sarebbe dovuto applicare il principio inquisitorio.

L'argomentazione ricorsuale non soddisfa pertanto i requisiti di motivazione
degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF e si appalesa inammissibile.

2.2. Dato che il ricorrente non è riuscito a dimostrare l'adempimento della
prima condizione oggettiva posta dall'art. 841 cpv. 1 CC, appare superfluo
esaminare le sue critiche ricorsuali volte a giustificare la realizzazione del
secondo presupposto oggettivo (uso del mutuo stanziato dai creditori
pignoratizi anteriori per scopi estranei al finanziamento delle opere che hanno
conferito un plusvalore al fondo) e di quello soggettivo (possibilità per i
creditori pignoratizi anteriori di riconoscere che la costituzione dei loro
diritti di pegno tornava di pregiudizio agli artigiani e imprenditori; v.
THURNHERR, op. cit., n. 14-20 ad art. 841 CC; STEINAUER, op. cit., n. 2909 e n.
2909e-2912a).

3. 
Da quanto precede discende che il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese
giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non sono dovute
ripetibili, l'opponente avendo unicamente dovuto pronunciarsi sulla domanda di
conferimento dell'effetto sospensivo, risultando soccombente.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
Il ricorso è inammissibile.

2. 
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 28 settembre 2016

In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: von Werdt

La Cancelliera: Antonini

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