Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.696/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_696/2015

Sentenza dell'11 maggio 2016

II Corte di diritto civile

Composizione
Giudici federali von Werdt, Presidente,
Marazzi, Bovey,
Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,

contro

1. B.________,
patrocinata dall'avv. Alberto F. Forni,
2. C.________e D.________,
patrocinati dall'avv. Daniel Ponti,
opponenti.

Oggetto
contestazione di paternità,

ricorso contro la sentenza emanata il 28 luglio 2015
dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.

Fatti:

A. 
A.________ e B.________ si sono sposati nel 1990 e si sono separati di fatto il
17 febbraio 1995. B.________ ha in seguito dato alla luce i figli C.________
(1996) e D.________ (2005). Presunto padre, A.________ è stato iscritto nei
registri dello stato civile quale padre dei due ragazzi.
In un momento di tensione fra i coniugi, verso la fine dell'estate 2010,
B.________ ha detto al marito che lui con i bambini "non c'entrava niente"; lo
ha ripetuto alla fine di novembre 2010. A.________ si è rivolto in data 30
dicembre 2010 alla Commissione tutoria regionale 3 in ragione di problemi
nell'esercizio del proprio diritto di visita, ed anche per chiedere
l'esecuzione di un test della paternità. Ha promosso azione di disconoscimento
della paternità in data 19 aprile 2011 davanti al Pretore del distretto di
Lugano; alla stessa data, B.________ ha inoltrato azione di divorzio dinanzi al
medesimo giudice, postulando fra l'altro contributi alimentari per i due figli.
Raggiunto un accordo cautelare sulle relazioni fra A.________ ed i figli, il
Pretore ha sospeso entrambe le cause. La procedura di disconoscimento è stata
riattivata il 9 marzo 2012. In sede d'istruttoria è stata fra l'altro acquisita
una perizia del DNA del 18 luglio 2012, dalla quale risulta che la paternità di
A.________ è esclusa con una probabilità superiore al 99.99999999 %.
Con sentenza 8 marzo 2013 il Pretore ha respinto la petizione di
disconoscimento della paternità, giudicata tardiva. Egli ha posto a carico
dell'attore soccombente le spese di giustizia e le ripetibili, negandogli il
beneficio del gratuito patrocinio.

B. 
Adito da A.________ in data 24 aprile 2013, il Tribunale di appello del Cantone
Ticino ha respinto il suo gravame con la qui impugnata sentenza 28 luglio 2015,
confermando espressamente il giudizio pretorile e ponendo a carico di
A.________ spese e ripetibili, ma conferendogli comunque il gratuito
patrocinio.

C. 
A.________ (di seguito: ricorrente) ha inoltrato in data 9 settembre 2015 un
ricorso in materia civile contro il giudizio d'appello, chiedendo in
particolare di accogliere la sua petizione e di essere posto al beneficio
dell'assistenza giudiziaria. 

Non sono state chieste determinazioni.

Diritto:

1.

1.1. La sentenza impugnata riguarda una contestazione di paternità ai sensi
degli art. 256 segg. CC, dunque una vertenza fondata sul diritto civile di
carattere non pecuniario (art. 72 cpv. 1 LTF; v. DTF 129 III 288 consid. 2.2;
sentenza 5A_702/2012 del 19 novembre 2012 consid. 1, non pubblicato in DTF 138
III 737). Essa emana da un'istanza cantonale di ultima istanza (art. 75 LTF),
respinge le conclusioni del ricorrente che esce soccombente dal procedimento
cantonale (art. 76 cpv. 1 LTF) e pone fine al medesimo (art. 90 LTF).
Nell'ottica dei criteri evocati, il ricorso - tempestivo (art. 46 cpv. 1 lett.
b e art. 100 cpv. 1 LTF) - è ammissibile. Manifestamente inammissibile di primo
acchito è per contro la "richiesta d'aiuto" formulata dal ricorrente, in quanto
esula dalla tematica oggetto del giudizio impugnato.

1.2. Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv.
1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto
dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, la cui mancata ottemperanza conduce
all'inammissibilità del gravame, il Tribunale federale esamina di regola solo
le censure sollevate (DTF 140 III 86 consid. 2 con rinvii). Nei motivi del
ricorso l'insorgente deve pertanto spiegare, in modo conciso e confrontandosi
con i considerandi della sentenza impugnata, perché l'atto impugnato viola il
diritto (DTF 134 II 244 consid. 2.1). Le esigenze di motivazione sono più
rigorose quando è fatta valere la violazione di diritti fondamentali. II
Tribunale federale esamina queste censure solo se la parte ricorrente le ha
debitamente sollevate e motivate, come prescritto dall'art. 106 cpv. 2 LTF. Ciò
significa che il ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato con
riferimento ai motivi della decisione impugnata in che modo sarebbero stati
violati i suoi diritti costituzionali (DTF 134 II 244 consid. 2.2).

1.3. Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico
sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1
LTF); può scostarsene o completarlo d'ufficio solo se è stato svolto in
violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente
inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella
sentenza impugnata può essere censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre
che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante
sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Se rimprovera all'autorità
cantonale un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - ossia arbitrario
(DTF 137 III 226 consid. 4.2; 133 II 249 consid. 1.2.2) - il ricorrente deve
motivare la censura conformemente alle esigenze poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF
(DTF 136 II 304 consid. 2.5).

1.4. A meno che non ne dia motivo la decisione impugnata, il Tribunale federale
non tiene conto di fatti o mezzi di prova nuovi, i quali non possono in ogni
caso essere posteriori al giudizio contestato (art. 99 cpv. 1 LTF; DTF 133 IV
342 consid. 2.1).

2.

2.1. Il marito è presunto essere il padre del figlio nato durante il matrimonio
(art. 255 cpv. 1 CC). Il marito può tuttavia contestare giudizialmente questa
presunzione di paternità (art. 256 cpv. 1 n. 1 CC). Se il figlio è stato
concepito in un momento in cui la comunione domestica era sospesa, la
contestazione non dev'essere ulteriormente motivata (art. 256b cpv. 1 CC). Il
marito può proporre la relativa azione entro un anno dacché ebbe notizia della
nascita e dell'esclusa sua paternità, o del concubito di un terzo con la madre
al tempo del concepimento, in ogni caso però entro cinque anni dalla nascita
(art. 256c cpv. 1 CC). Scaduto il termine, la contestazione è ammessa se il
ritardo è scusato da gravi motivi (art. 256c cpv. 3 CC).

Incombe al marito provare quando e come egli sia venuto a conoscenza
dell'esclusa sua paternità. Tale conoscenza deve essere sufficientemente certa:
meri dubbi o timori non sono sufficienti, a meno che le circostanze concrete
non debbano indurre il marito a raccogliere informazioni pertinenti al fine di
ottenere certezza. In presenza di siffatte circostanze, la mancata assunzione
di ulteriori chiarimenti deve apparire inescusabile, ciò che va stabilito in
funzione delle circostanze del caso di specie. Nell'apprezzare tali
circostanze, il giudice del merito dispone di un margine d'apprezzamento,
l'esercizio del quale il Tribunale federale riesamina con ritegno: in tal caso,
il diritto federale è violato soltanto se il giudice ha abusato del proprio
potere d'apprezzamento, riferendosi a criteri sprovvisti di pertinenza oppure
omettendo di tener conto di criteri essenziali (DTF 127 III 136 consid. 3a). Il
Tribunale federale interviene poi in decisioni fondate sul potere
d'apprezzamento del giudice qualora esse si rivelino manifestamente inique ed
intollerabilmente ingiuste (DTF 138 III 49 consid. 4.4.5; 137 III 303 consid.
2.1.1; su quanto precede v. sentenza 5A_619/2014 del 5 gennaio 2015 consid.
4.1, in FamPra.ch 2015 pag. 470).

2.2. Nel presente caso, non è contestato che il ricorrente non è il padre
biologico dei due figli C.________ e D.________, nati in pendenza di
matrimonio. Incontestato è parimenti che il ricorrente non ha proposto l'azione
entro il termine di cinque anni dalla nascita dei figli. Controversa è
unicamente la questione a sapere se il ritardo del ricorrente ad agire sia
scusato da "gravi motivi" ai sensi dell'art. 256c cpv. 3 CC.
Tanto il Pretore quanto il Tribunale di appello hanno risposto negativamente
alla domanda.

2.2.1. Il Pretore ha fondato il proprio giudizio sulle testimonianze che
affermano aver sentito la moglie dire espressamente al ricorrente che egli non
era il padre di D.________ nonché sull'ammissione del ricorrente medesimo di
aver iniziato a dubitare della propria paternità di C.________ a fine novembre
2010. Ha ritenuto inoltre che il ricorrente sapesse della frequentazione, da
parte della moglie, di un altro uomo e ha considerato indicativo il fatto che
ella non avesse mai chiesto contributi per i figli. Infine, il Pretore ha
evidenziato i lunghi tempi trascorsi fra il diverbio di fine novembre 2010 e le
ulteriori iniziative intraprese dal ricorrente al fine di stabilire la propria
paternità (presa di contatto con la Commissione tutoria regionale 3 soltanto a
fine dicembre 2010 ed ulteriori quattro mesi per intentare causa); la critica
di aver inescusabilmente temporeggiato, peraltro, varrebbe anche se si volesse
ritenere che il ricorrente abbia acquisito definitiva conoscenza della propria
non paternità soltanto il 22 febbraio 2011, per il tramite di una lettera
dell'avvocato della moglie.

2.2.2. Il Tribunale di appello, dal canto suo, ha sposato la tesi pretorile.
Esso ha ritenuto irrilevante accertare quando il figlio D.________ abbia saputo
che il ricorrente non era suo padre, e non decisivo il fatto che il figlio
chiamasse il ricorrente con il nome di battesimo. Ha poi ritenuto inverosimile
l'asserzione del ricorrente - contestata dalla moglie - di aver avuto rapporti
intimi con lei ancora dopo la separazione, ed accertato che il ricorrente era a
conoscenza del rapporto che ella aveva con un altro uomo. Se si aggiunge che la
moglie non solo non risulta avergli fatto credere di essere il padre di
C.________, ma anzi non gli aveva nemmeno chiesto alcun contributo di
mantenimento, il Tribunale di appello ha concluso che nei cinque anni
successivi alla nascita del ragazzo, il ricorrente avesse avuto ragioni
sufficientemente serie per mettere in dubbio la propria paternità;
conseguentemente, ha negato l'esistenza di gravi motivi suscettibili di
giustificare la sua inazione. Per quanto concerne la paternità di D.________,
il Tribunale di appello ha ribadito le considerazioni fatte a proposito del
figlio C.________ (l'insufficiente verosimiglianza di rapporti intimi del
ricorrente con la moglie dopo la loro separazione; la mancata richiesta di
contributi per il mantenimento dei figli; l'assenza di rassicurazioni da parte
della moglie in merito alla paternità del ricorrente). Inoltre, il ricorrente
era al corrente che nei tempi sospetti la moglie aveva una relazione
apparentemente non fugace con una determinata persona in Italia. Di
conseguenza, anche per D.________ il Tribunale di appello ha escluso
l'esistenza di gravi motivi suscettibili di giustificare l'inoltro tardivo
dell'azione di disconoscimento di paternità. Abbondanzialmente - quand'anche ci
si volesse fondare sul presupposto che il 30 dicembre 2010 il ricorrente fosse
ancora in tempo per attivarsi - i Giudici cantonali hanno sottolineato come la
sua scelta di indirizzarsi alla Commissione tutoria regionale 3 invece che al
giudice civile sia stata una sua opzione deliberata e come egli abbia poi
atteso altri quattro mesi per intentare causa di disconoscimento.
Infine, i Giudici cantonali hanno escluso l'esistenza di un motivo grave,
connesso con chiari interessi preponderanti del presunto padre, che possa
giustificare un disconoscimento tardivo nonostante i requisiti dell'art. 256c
cpv. 3 CC non sussistano (rinviando alla sentenza 5A_240/2011 del 6 luglio 2011
consid. 7.1) : il Tribunale di appello ha preso atto che il ricorrente non ha
contestato l'interesse dei figli a non trovarsi senza la figura del padre (sia
pure putativo) che li ha seguiti fin da piccoli e senza mantenimento, e ha
considerato non provato l'assunto del ricorrente, secondo il quale la moglie
gli avrebbe sottaciuto l'esclusa paternità allo scopo di lasciar scadere i
termini per l'azione di disconoscimento ed esigere poi da lui nella causa di
divorzio dei contributi alimentari in favore di C.________ e D.________.

3. 
Alla luce dei principi suesposti (supra consid. 2.1), non pare che la Corte
cantonale abbia disatteso le regole di diritto applicabili alla fattispecie. Le
critiche che il ricorrente muove al giudizio impugnato non sovvertono l'esito
della vertenza.

3.1. Nel proprio allegato ricorsuale il ricorrente, ormai non più rappresentato
da un legale, concentra la propria attenzione sul modo in cui il Tribunale di
appello ha accertato i fatti di causa. In termini discorsivi, sovente sotto
forma di domanda, egli ridiscute l'apprezzamento delle prove operato
dall'istanza inferiore: tuttavia, lo fa contrapponendovi la propria visione. È
il caso, ad esempio, per le spiegazioni che egli dà per l'inoltro tardivo
dell'azione (indisponibilità della legale, assenza per militare di un altro
potenziale patrocinatore - fatti, peraltro, che non emergono dalla sentenza
impugnata e che non sono pertanto ammissibili, art. 99 cpv. 1 LTF e supra
consid. 1.4). Lo stesso dicasi per le sue considerazioni relative al suo
rapporto con il figlio C.________: ad esempio, egli si limita a ribadire che né
lui né la sua famiglia avrebbero mai saputo della frequentazione di un altro
uomo da parte della moglie. Ma il ricorrente nemmeno pretende, ed ancor meno
rende plausibile, che la divergente opinione del Tribunale di appello sia
addirittura insostenibile; ed anche in relazione con questo tema, egli adduce
fatti non accertati dall'autorità cantonale (le discussioni con la moglie circa
l'opportunità di abortire, la presenza di suoi parenti al momento del parto dei
due figli, il ritorno della moglie a X.________), e che egli nemmeno pretende
di aver sottoposto all'autorità precedente - ancora una volta, dunque, fatti
nuovi, che il Tribunale federale non può tenere in considerazione. Puramente
appellatoria è poi l'affermazione che i tribunali cantonali non abbiano capito
la malafede della moglie. Altre tematiche non meritano ulteriore
approfondimento, poiché il Tribunale di appello stesso le ha ritenute
ininfluenti: così ad esempio il fatto che il figlio D.________ lo chiamasse o
meno papà. Altre censure ricorsuali si fondano su di un'opinione personale che
i Giudici cantonali hanno già apertamente smentita, senza che il ricorrente
affermi - ed ancor meno dimostri - che la conclusione del Tribunale di appello
sia addirittura insostenibile: è ciò il caso, ad esempio, della reiterazione
dell'affermazione di avvenuti rapporti intimi con la moglie successivamente
alla separazione.

Se a quanto precede si aggiunge che il ricorrente non fa assolutamente menzione
di un'asserita violazione del divieto dell'arbitrio (in merito v. supra consid.
1.3), non si può far altro che constatare l'integrale inammissibilità delle
censure in fatto sollevate nel ricorso.

3.2. Per quanto è dato di comprendere, quando ribadisce che i due padri dei
ragazzi sono noti e "vivi e vegeti" ed i ragazzi dunque non resterebbero senza
padre, il ricorrente sembra voler contraddire il Tribunale di appello quando in
diritto quest'ultimo discute l'interesse dei figli ad avere un padre,
foss'anche non quello biologico. Ma l'assunto ricorsuale è già inconsistente
per il mero fatto che l'ipotetico accoglimento della sua azione in
disconoscimento di paternità non condurrebbe automaticamente al riconoscimento
dell'altrui paternità. Contrariamente a quanto egli pretende, i ragazzi
resterebbero senza padre proprio se la sua azione venisse accolta, non
l'inverso.

La censura, ammessa e non concessa la sua ricevibilità data la pochezza della
motivazione addotta (supra consid. 1.2), si rivela pertanto infondata.

4. 
Ne deriva che il ricorso va respinto nella ridotta misura della sua
ammissibilità. Ciò ha per conseguenza che tassa e spese giudiziarie vanno poste
a carico del ricorrente soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF). Le considerazioni che
precedono lasciano trasparire che il ricorso era sin dall'inizio sprovvisto di
ogni e qualsiasi possibilità di successo, sicché non può essere accolta la
richiesta di ammissione al gratuito patrocinio formulata dal ricorrente (art.
64 cpv. 1 LTF) - richiesta peraltro inammissibile anche per il fatto che egli
non espone minimamente la propria condizione economica. Non sono attribuite
ripetibili, le controparti non essendo state invitate ad esprimersi davanti al
Tribunale federale (art. 68 cpv. 1 e contrario LTF).

 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2. 
La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta.

3. 
Le spese giudiziarie di fr. 1'500.-- sono poste a carico del ricorrente.

4. 
Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.

Losanna, 11 maggio 2016

In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: von Werdt

La Cancelliera: Antonini

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