Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.690/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_690/2015

Sentenza del 24 giugno 2016

II Corte di diritto civile

Composizione
Giudici federali Escher, Giudice presidente,
Marazzi, Schöbi,
Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,

contro

1. Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, via Ghiringhelli 15a, 6501
Bellinzona,
2. Stato del Cantone Ticino, 6500 Bellinzona,
rappresentato dall'Ufficio esazione e condoni del
Cantone Ticino, viale S. Franscini 6, 6501 Bellinzona,
3. B.________,
patrocinato dallo studio legale MAG Legis SA,
4. Organizzazione Sociopsichiatrica Cantonale (OSC), via Agostino Maspoli 6,
6850 Mendrisio,
opponenti,

Ufficio di esecuzione di Lugano, via Bossi 2a, 6900 Lugano.

Oggetto
esecuzione del pignoramento,

ricorso contro la sentenza emanata il 17 agosto 2015 dalla Camera di esecuzione
e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di
vigilanza.

Fatti:

A. 
In data 23 ottobre 2014, 2 e 10 aprile nonché 5 e 6 luglio 2015 l'Ufficio di
esecuzione di Lugano (qui di seguito: UE) ha notificato a A.________ gli avvisi
di pignoramento concernenti sette esecuzioni avviate nei confronti della
debitrice dalla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, dallo Stato del
Cantone Ticino, dall'avv. B.________, infine dall'Organizzazione
Sociopsichiatrica Cantonale (OSC). Il 10 luglio 2015, l'escussa è stata
invitata a presentarsi entro dieci giorni all'UE al fine di allestire il
verbale di pignoramento.

B. 
Con allegato 30 luglio 2015, A.________ ha inoltrato ricorso contro la
convocazione alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello
del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, che l'ha respinto con
decisione 17 agosto 2015 e ha impartito alla ricorrente un nuovo termine di 10
giorni per presentarsi agli sportelli dell'UE, avvertendola che l'inosservanza
di tale diffida è punibile con la multa (art. 323 n. 1 CP).

C. 
Con allegato 4 settembre 2015, A.________ (qui di seguito: ricorrente) insorge
al Tribunale federale contro la decisione cantonale, chiedendone l'accertamento
della nullità, in subordine l'annullamento. In data 28 settembre 2015
A.________ ha formulato istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria. Con
decreto presidenziale 1° ottobre 2015 è stato conferito al gravame l'effetto
sospensivo.

Non sono state richieste determinazioni nel merito.

Diritto:

1.

1.1. Il ricorso è stato interposto tempestivamente (art. 100 cpv. 2 lett. a
LTF) dalla parte soccombente in sede cantonale (art. 76 cpv. 1 LTF) contro una
convocazione ai sensi dell'art. 91 LEF (sulla natura v. sentenza 5A_515/2009
del 5 novembre 2009 consid. 1.1 con rinvio, non pubblicato in DTF 135 III 663),
che costituisce una decisione finale (art. 90 LTF; DTF 133 III 350 consid. 1.2)
pronunciata dall'autorità ticinese di ultima (unica) istanza (art. 75 LTF;
MARCO LEVANTE, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und
Konkurs, vol. I, 2 ^aed. 2010, n. 19 ad art. 19 LEF) in materia di esecuzione e
fallimento (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF). Trattandosi di una decisione
dell'autorità cantonale di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento, il
valore di causa è privo di rilievo (art. 74 cpv. 2 lett. c LTF; DTF 133 III 350
consid. 1.2). Nell'ottica dei criteri menzionati il ricorso in materia civile
appare pertanto ammissibile.

1.2. Con tale rimedio può, tra l'altro, essere censurata la violazione del
diritto federale (art. 95 lett. a LTF), che include anche i diritti
costituzionali (DTF 133 III 446 consid. 3.1). Salvo che per i casi menzionati
all'art. 95 lett. c e lett. d LTF, non può invece essere censurata la
violazione del diritto cantonale. È però sempre possibile far valere che
l'errata applicazione del diritto cantonale da parte dell'autorità inferiore
comporti una violazione del diritto federale, segnatamente del divieto
dell'arbitrio (art. 9 Cost.; DTF 133 III 462 consid. 2.3).

Il Tribunale federale è tenuto ad applicare d'ufficio il diritto federale (art.
106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e
motivazione posto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, la cui mancata ottemperanza
conduce all'inammissibilità del gravame, il Tribunale federale esamina di
regola solo le censure sollevate (DTF 140 III 86 consid. 2; 137 III 580 consid.
1.3; 134 III 102 consid. 1.1). Nell'atto di ricorso occorre pertanto spiegare
in modo conciso, riferendosi all'oggetto del litigio, in cosa consiste la
violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato
(DTF 134 II 244 consid. 2.1). Le esigenze di motivazione sono più rigorose
quando è fatta valere la violazione di diritti fondamentali. II Tribunale
federale esamina queste censure solo se la parte ricorrente le ha debitamente
sollevate e motivate, come prescritto dall'art. 106 cpv. 2 LTF. Ciò significa
che il ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato con riferimento ai
motivi della decisione impugnata in che modo sarebbero stati violati i suoi
diritti costituzionali (DTF 134 II 244 consid. 2.2).

1.3. In linea di massima il Tribunale federale fonda il suo ragionamento
giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105
cpv. 1 LTF). Può scostarsene o completarlo soltanto se è stato effettuato in
modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95
LTF (art. 105 cpv. 2 LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza
impugnata può essere censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che
l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante
sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Se rimprovera all'autorità
cantonale un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - ossia arbitrario
(DTF 137 III 268 consid. 1.2 con rinvii; 136 II 304 consid. 2.4 con rinvio) -
il ricorrente deve motivare la censura conformemente alle esigenze poste
dall'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 136 II 304 consid. 2.5).

2. 
La ricorrente solleva l'eccezione di difetto di legittimazione del funzionario
dell'UE, ovvero dell'unico firmatario della convocazione litigiosa, a
rappresentare tale ufficio.
Nel giudizio impugnato, il Tribunale di appello ha spiegato che "le
comunicazioni e le decisioni dell'Ufficio di esecuzione possono essere firmate
individualmente da ogni suo funzionario nominato", salvo in casi qui senza
rilievo (art. 3 lett. a del regolamento interno dell'Ufficio di esecuzione,
adottato in applicazione dell'art. 8 cpv. 2 del regolamento del Consiglio di
Stato del Cantone Ticino del 17 dicembre 2014 sull'organizzazione dell'Ufficio
di esecuzione e dell'Ufficio dei fallimenti [RL 3.5.1.4.1]), come peraltro da
inveterata prassi ai sensi dell'art. 1 cpv. 2 CC. Come inoltre constatato, la
ricorrente non ha contestato che il cursore in questione sia effettivamente a
beneficio di una nomina presso l'UE di Lugano, né che fra i compiti di un tale
cursore vi sia l'interrogatorio dell'escusso in sede di esecuzione del
pignoramento.
La ricorrente censura innanzitutto, per l'essenziale, la mancata applicazione
delle norme del CPC "inerenti alla rappresentanza di una parte processuale".
Tuttavia, ella non spiega, confrontandosi con l'argomentazione della decisione
impugnata, perché il codice di diritto processuale civile svizzero debba
applicarsi in vece delle regole cantonali alle quali si è riferita la Corte
cantonale. Queste ultime, peraltro, sono norme di diritto cantonale. La loro
applicazione può essere censurata unicamente se configura una violazione del
divieto dell'arbitrio ex art. 9 Cost.; per una tale censura, la LTF esige una
motivazione esplicita e particolarmente precisa (supra consid. 1.2). Ora, la
ricorrente non fa stato di una violazione del divieto dell'arbitrio, né
ovviamente la motiva. Le sue obiezioni si rivelano pertanto di primo acchito
inammissibili (supra consid. 1.2).

Anche la censura di violazione dell'art. 1 cpv. 2 CC si appalesa inammissibile
per carenza di motivazione (supra consid. 1.2). Travisando il senso
dell'argomentazione dell'autorità inferiore, la ricorrente si limita infatti ad
affermare che il predetto regolamento interno dell'Ufficio di esecuzione "è
stato adottato in data 23 dicembre 2014, quindi soltanto da 8/9 mesi di tempo,
certamente non sufficiente per integrare gli estremi di una consuetudine ai
sensi dell'art. 1 cpv. 2 CC".

3. 
La ricorrente si adombra per l'affermazione della Corte cantonale, secondo la
quale nessuna disposizione di legge imporrebbe agli uffici di esecuzione
d'indicare nei loro provvedimenti le basi legali su cui poggiano, pena una
violazione del principio della legalità. Ci si può chiedere se la semplice
menzione del principio della legalità possa bastare per una motivazione del
gravame ossequiosa delle regole della LTF (art. 106 cpv. 2; in merito supra
consid. 1.2). In ogni caso, la censura si esaurisce nell'affermazione
succitata, che peraltro non è di principio atta a dimostrare l'assenza di base
legale all'agire dell'UE: al più, come ha rettamente esposto il Tribunale di
appello, la questione è circoscritta alla necessità di  indicare la base
legale. In merito, la ricorrente è silente, sicché anche questa sua censura va
dichiarata inammissibile.

4. 
La ricorrente mette in dubbio che l'UE abbia proceduto in base ad una valida
domanda di continuazione della procedura di pignoramento ai sensi dell'art. 89
LEF. Tuttavia, tale censura riguarda l'operato dell'UE e non dell'autorità di
vigilanza; né risulta dal giudizio impugnato che la ricorrente abbia sottoposto
la presente lagnanza al Tribunale di appello. Essa è pertanto doppiamente
inammissibile in questa sede: da un lato in quanto irrispettosa dell'art. 75
cpv. 1 LTF, secondo il quale sono impugnabili unicamente i giudizi dell'ultima
istanza cantonale (v. BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2a ed. 2014, n.
11 ad art. 75 LTF), e d'altro lato in quanto nuova e fondata su fatti che non
sono stati accertati nell'impugnato giudizio (art. 99 cpv. 1 LTF; v. DTF 134
III 643 consid. 5.3.2).

5. 
Per il rimanente, la ricorrente si riferisce, in termini discorsivi e senza
formulare censure sufficientemente precise e motivate, ad una serie di
circostanze che ella considera apparentemente gravi ("il tono sprezzante
intriso di odio e cattiveria" dell'autorità inferiore nei suoi confronti; la
prossimità temporale con il suo "tentato omicidio"). Esse appaiono tuttavia
inconferenti e non possono essere tenute in considerazione. Ciò vale anche per
la rimessa in discussione di passi di una precedente procedura esecutiva
(erezione d'inventario e diritto di ritenzione) qui non in discussione.

6. 
Ne discende che il ricorso va dichiarato integralmente inammissibile. Esso va
evaso in tal senso, con messa delle spese giudiziarie a carico della ricorrente
soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF). Dato che il gravame appariva di primo acchito
manifestamente privo di possibilità di esito favorevole, la domanda di
assistenza giudiziaria della ricorrente non può essere accolta (art. 64 cpv. 1
LTF). Non sono dovute ripetibili alle parti opponenti, che non sono state
chiamate ad esprimersi nel merito e che, nella misura in cui si sono espresse,
hanno chiesto senza successo che la domanda di concessione dell'effetto
sospensivo fosse respinta.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
Il ricorso è inammissibile.

2. 
La domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente è respinta.

3. 
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico della ricorrente.

4. 
Comunicazione alle parti, all'Ufficio di esecuzione di Lugano e alla Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale
autorità di vigilanza.

Losanna, 24 giugno 2016

In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero

La Giudice presidente: Escher

La Cancelliera: Antonini

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