Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.688/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_688/2015

Sentenza del 6 novembre 2015

II Corte di diritto civile

Composizione
Giudici federali von Werdt, Presidente,
Marazzi, Bovey,
Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinata dall'avv. Silvio Pestelacci,
ricorrente,

contro

Presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino,
Giudice Franco Lardelli, via Bossi 2a, 6900 Lugano,
opponente.

Oggetto
ricusa (protezione dei minori),

ricorso contro la decisione emanata il 1° luglio 2015
dalla Camera di protezione del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino.

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1. 
Dalla relazione tra A.________ e B.________ è nato nel 2003 C.________. Tra i
genitori vi è una situazione di forte conflitto, con coinvolgimento del figlio,
che ha dato luogo a numerose procedure. Per quanto qui di rilievo basti
menzionare che nel quadro della procedura relativa alla nomina di un curatore
in favore del minore, con istanze 4 luglio 2014 e 25 settembre 2014 A.________
ha chiesto la ricusa del Presidente della Camera di protezione del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino, Giudice Franco Lardelli, ritenendolo prevenuto
nei suoi confronti per quanto sostenuto nella presa di posizione 31 gennaio
2014 da lui presentata nella causa 5A_513/2013 dinanzi al Tribunale federale.
Con decisione 1° luglio 2015 la Camera di protezione del Tribunale d'appello ha
respinto le due istanze di ricusa siccome infondate.
Con ricorso in materia civile 7 settembre 2015 A.________ ha impugnato tale
decisione cantonale dinanzi al Tribunale federale chiedendone la riforma nel
senso di accogliere le sue istanze di ricusa. Non sono state chieste
determinazioni.

2. 
In materia di protezione del figlio, le disposizioni sulla procedura davanti
all'autorità di protezione degli adulti si applicano per analogia (art. 314
cpv. 1 CC). Nella misura in cui non contenga delle norme speciali, il diritto
federale attribuisce ai Cantoni la competenza di regolare la procedura in tale
ambito (ciò che è il caso per la ricusa; v. Auer/Marti, in Basler Kommentar,
Zivilgesetzbuch I, 5a ed. 2014, n. 6 ad art. 450f CC). Se il diritto cantonale
non dispone altrimenti, si applicano per analogia le disposizioni del CPC (art.
450f CC); queste ultime hanno la valenza di diritto cantonale suppletorio
(sentenza 5A_254/2014 del 5 settembre 2014 consid. 2.1 con rinvii).
Considerato che, fatta eccezione per i casi citati dall'art. 95 LTF, dinanzi al
Tribunale federale non è possibile far valere la violazione del diritto
cantonale in quanto tale, chi intende formulare una critica relativa
all'applicazione di disposizioni che rientrano nella categoria del diritto
cantonale suppletorio deve dimostrare, con una motivazione conforme all'art.
106 cpv. 2 LTF, una violazione del divieto dell'arbitrio o di altri diritti
costituzionali (DTF 139 III 225 consid. 2.3 con rinvio; 138 I 232 consid. 2.4).

3. 
Secondo l'autorità inferiore, la ricusa di un giudice della Camera di
protezione del Tribunale d'appello va decisa in base agli art. 47 segg. CPC. La
ricorrente non contesta tale valutazione e lamenta proprio una lesione
dell'art. 47 cpv. 1 lett. f CPC. Ella, peraltro patrocinata da un legale,
dimentica però che tale disposto di legge è stato applicato a titolo di diritto
cantonale suppletorio ed omette di prevalersi della violazione del divieto
dell'arbitrio o di altri diritti costituzionali. In mancanza di una motivazione
che soddisfi le rigorose esigenze imposte dall'art. 106 cpv. 2 LTF il gravame
sfugge ad un esame di merito.

4. 
Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile. Le spese giudiziarie seguono la
soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
Il ricorso è inammissibile.

2. 
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico della ricorrente.

3. 
Comunicazione alle parti e alla Camera di protezione del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino.

Losanna, 6 novembre 2015

In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: von Werdt

La Cancelliera: Antonini

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