Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.686/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_686/2015

Sentenza dell'11 settembre 2015

II Corte di diritto civile

Composizione
Giudice federale Escher, Giudice presidente,
Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,

contro

Pretura del Distretto di Bellinzona, piazza Governo 2, 6500 Bellinzona.

Oggetto
assistenza giudiziaria (appuramento dell'elenco oneri),

ricorso contro la sentenza emanata il 2 luglio 2015
dalla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Considerando:
che nel quadro di un'azione di appuramento dell'elenco oneri promossa da
A.________ nei confronti di B.________ SA, con decisione 8 gennaio 2015 il
Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona ha negato all'attore il gratuito
patrocinio;
che con sentenza 2 luglio 2015 la III Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino ha respinto il reclamo interposto da A.________ contro tale
decisione pretorile;
che secondo il Tribunale d'appello la censura del reclamante di insufficiente
accertamento della sua indigenza da parte del Pretore aggiunto (v. art. 117
lett. a CPC) risulta infondata: il giudice di prime cure non ha infatti nemmeno
esaminato tale requisito, ma ha negato il gratuito patrocinio già a motivo
dell'assenza di chance della causa, e comunque l'impossibilità di accertare
l'indigenza va ricondotta alla sola responsabilità di A.________, il quale non
ha né sostanziato né documentato la sua istanza;
che a titolo abbondanziale la Corte cantonale ha pure confermato la conclusione
del Pretore aggiunto secondo cui l'azione introdotta dal reclamante appare sin
dall'inizio e in larga misura priva di probabilità di esito favorevole (v. art.
117 lett. b CPC) : gran parte delle sue contestazioni dell'elenco oneri
risultano infatti tardive e pertanto inammissibili, mentre l'unica
contestazione proponibile è già stata evasa dalla parziale acquiescenza di
B.________ SA;
che con ricorso in materia civile 7 settembre 2015 A.________ insorge dinanzi
al Tribunale federale chiedendo l'accoglimento della sua istanza di gratuito
patrocinio, nonché la concessione dell'assistenza giudiziaria anche per la sede
federale;
che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nella motivazione del ricorso occorre spiegare,
in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (
DTF 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché l'atto impugnato
viola il diritto e che in virtù dell'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale
esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto
cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato
tale censura;
che in concreto il ricorrente si limita ad esporre la sua versione dei fatti ed
a riproporre le medesime obiezioni formulate davanti all'istanza precedente
(segnatamente la critica di carente accertamento circa la sua indigenza),
omettendo del tutto di confrontarsi con le numerose e dettagliate
argomentazioni sviluppate nel contestato giudizio;
 che pertanto l'impugnativa manifestamente non soddisfa le suesposte esigenze
di motivazione;
che in queste circostanze il ricorso si rivela inammissibile e può essere
deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;
che la domanda di assistenza giudiziaria per la sede federale va respinta per
mancanza di possibilità di esito favorevole del gravame (art. 64 cpv. 1 e 3
LTF);
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);

per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:

1. 
Il ricorso è inammissibile.

2. 
La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta.

3. 
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente.

4. 
Comunicazione al ricorrente, alla Pretura del Distretto di Bellinzona e alla
III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 11 settembre 2015

In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero

La Giudice presidente: Escher

La Cancelliera: Antonini

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