Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.685/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_685/2015

Sentenza dell'11 settembre 2015

II Corte di diritto civile

Composizione
Giudice federale Escher, Giudice presidente,
Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,

contro

B.________ SA,
patrocinata dall'avv. dott. Carlo Postizzi,
opponente.

Oggetto
cauzione processuale (appuramento dell'elenco oneri),

ricorso contro la sentenza emanata il 2 luglio 2015
dalla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Considerando:
che nel quadro di un'azione di appuramento dell'elenco oneri promossa da
A.________ nei confronti di B.________ SA, con decisione 8 gennaio 2015 il
Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona ha condannato l'attore alla
prestazione di una cauzione processuale di fr. 15'000.-- a garanzia del
pagamento delle spese ripetibili;
che con sentenza 2 luglio 2015 la III Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino ha respinto, nella misura della sua ricevibilità, il reclamo
interposto da A.________ contro tale decisione pretorile;
che la Corte cantonale, dopo aver ricordato che in sede di reclamo la
produzione di nuove prove è inammissibile (art. 326 CPC), ha sottolineato come
l'esistenza di un attestato di carenza di beni di fr. 145'738.10 a carico
dell'attore sia sufficiente ad ordinare la prestazione di una cauzione per le
spese ripetibili (art. 99 cpv. 1 lett. b CPC) e come l'importo di fr. 15'000.--
non possa considerarsi né eccessivo né sproporzionato poiché al di sotto del
limite minimo previsto dalla tariffa cantonale per la fissazione delle spese
ripetibili (ritenuto un valore di causa di fr. 3'872'769.40);
che con ricorso in materia civile 7 settembre 2015 A.________ insorge dinanzi
al Tribunale federale chiedendo l'annullamento della cauzione processuale,
nonché la concessione dell'assistenza giudiziaria;
che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nella motivazione del ricorso occorre spiegare,
in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (
DTF 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché l'atto impugnato
viola il diritto e che in virtù dell'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale
esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto
cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato
tale censura;
che in concreto l'impugnativa manifestamente non soddisfa tali esigenze di
motivazione: il ricorrente si limita ad esporre la sua versione dei fatti ed a
riproporre le medesime obiezioni formulate davanti all'istanza precedente
(segnatamente l'assenza di rischio per la convenuta di ottenere il pagamento
delle spese ripetibili e la dismisura dell'importo richiesto quale cauzione
processuale), omettendo del tutto di confrontarsi con le dettagliate
argomentazioni sviluppate nel contestato giudizio;
 che in queste circostanze il ricorso si rivela inammissibile e può essere
deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;
che la domanda di assistenza giudiziaria va respinta per mancanza di
possibilità di esito favorevole del gravame (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF);
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);

per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:

1. 
Il ricorso è inammissibile.

2. 
La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta.

3. 
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente.

4. 
Comunicazione alle parti e alla III Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.

Losanna, 11 settembre 2015

In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero

La Giudice presidente: Escher

La Cancelliera: Antonini

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