Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.675/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_675/2015

Sentenza dell'8 settembre 2015

II Corte di diritto civile

Composizione
Giudice federale von Werdt, Presidente,
Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,

contro

B.________SA,
patrocinata dall'avv. Flavia Vassalli Garcia Fernandez,
opponente.

Oggetto
diritto di risposta,

ricorso contro la sentenza emanata il 20 luglio 2015
dalla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Considerando:
che con decisione 11 giugno 2015 il Pretore aggiunto del Distretto di Lugano ha
stralciato dai ruoli, per mancato versamento dell'anticipo delle spese
giudiziarie, la causa introdotta da A.________ nei confronti della B.________SA
in materia di diritto di risposta (art. 28g segg. CC);
che con sentenza 20 luglio 2015 la III Camera civile del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino ha dichiarato inammissibile un reclamo proposto da
A.________ contro tale decisione pretorile, siccome tardivo;
che la Corte cantonale ha pure rilevato a titolo abbondanziale l'infondatezza
del rimedio: non avendo ricevuto nei termini assegnati né il pagamento
dell'anticipo delle spese né la documentazione attestante l'avvenuto
versamento, a ragione il Pretore aggiunto ha stralciato la causa dai ruoli;
che con ricorso 30 agosto 2015 A.________ chiede al Tribunale federale di
"redimere la questione " e, implicitamente, di essere posta al beneficio
dell'assistenza giudiziaria;
che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF il ricorrente deve spiegare nei motivi del
ricorso, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza
impugnata (DTF 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché l'atto
impugnato viola il diritto;
che in virtù dell'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la
violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e
intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura;
che quando, come nella fattispecie, la sentenza impugnata si fonda su due
motivazioni indipendenti, alternative o sussidiarie, il ricorrente deve
confrontarsi con entrambe, sotto pena di inammissibilità del ricorso, e
l'impugnativa può unicamente essere accolta se le critiche volte contro tutte e
due le motivazioni si rivelano fondate (DTF 138 I 97 consid. 4.1.4 con rinvii);
che in concreto la ricorrente non spende una parola per contestare la
motivazione principale del giudizio cantonale relativa alla tardività del
reclamo, limitandosi a ribadire la tempestività del pagamento dell'anticipo
delle spese giudiziarie in prima istanza;
che pertanto il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si
appalesa inammissibile e può essere deciso nella procedura semplificata
dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;
che nel caso concreto si può rinunciare al prelievo di spese giudiziarie (art.
66 cpv. 1 seconda frase LTF);
che in tali condizioni la domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente
diviene priva d'oggetto;

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1. 
Il ricorso è inammissibile.

2. 
Non si prelevano spese giudiziarie.

3. 
Comunicazione alle parti e alla III Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.

Losanna, 8 settembre 2015

In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: von Werdt

La Cancelliera: Antonini

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