Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.666/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_666/2015

Sentenza del 3 settembre 2015

II Corte di diritto civile

Composizione
Giudice federale Escher, Giudice presidente,
Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento
1. A.A.________,
2. B.A.________,
ricorrenti,

contro

Stato del Cantone Ticino, 6500 Bellinzona,
rappresentato dall'Ufficio esazione e condoni del
Cantone Ticino, viale S. Franscini 6, 6501 Bellinzona,
opponente,

Ufficio di esecuzione di Bellinzona, via Generale Guisan 3, 6501 Bellinzona.

Oggetto
avvisi di pignoramento,

ricorso contro la sentenza emanata il 18 agosto 2015 dalla Camera di esecuzione
e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di
vigilanza.

Considerando:
che, nelle esecuzioni promosse dallo Stato del Cantone Ticino contro
A.A.________, in data 11 giugno 2015 l'Ufficio di esecuzione di Bellinzona ha
emesso gli avvisi di pignoramento per il 22 giugno 2015;
che con sentenza 18 agosto 2015 la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha
respinto un ricorso introdotto da A.A.________ contro tali avvisi di
pignoramento, mediante il quale egli chiedeva una " ragionevole sospensione
temporanea di tutte le Esecuzioni ";
che secondo l'autorità di vigilanza nulla impediva l'emanazione degli avvisi di
pignoramento contestati, le esecuzioni potendo essere sospese soltanto in virtù
di una decisione giudiziaria nel senso dell'art. 85a cpv. 2 LEF o di una
dichiarazione di ritiro delle esecuzioni o delle domande di proseguimento da
parte del creditore procedente, in concreto non risultanti dagli atti (e
comunque non in virtù di una risoluzione del 5 marzo 2008 del Consiglio di
Stato del Cantone Ticino, peraltro non concernente le esecuzioni qui in
discussione);
che con " ricorso cautelativo " 31 agosto 2015 A.A.________ e B.A.________
hanno impugnato la sentenza 18 agosto 2015 dinanzi al Tribunale federale,
postulando il conferimento dell'effetto sospensivo al gravame e la concessione
dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio;
che il ricorso appare di primo acchito inammissibile nella misura in cui è
presentato da B.A.________, la decisione impugnata essendo stata emanata
soltanto nei confronti di A.A.________ (art. 76 cpv. 1 lett. b LTF);
che nella misura in cui il gravame è introdotto da A.A.________ esso risulta
confuso e privo di un reale confronto con l'argomentazione sviluppata
nell'impugnata sentenza,e non soddisfa quindi minimamente le esigenze di
motivazione previste agli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF;
che A.A.________ ricorre del resto unicamente allo scopo di ritardare
l'esecuzione forzata e la sua condotta processuale appare pertanto abusiva
(art. 42 cpv. 7 LTF);
che in queste circostanze il ricorso si rivela inammissibile e può essere
deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a - c LTF;
che già per tale motivo non si giustifica in concreto ordinare il postulato
dibattimento pubblico;
che la domanda di assistenza giudiziaria (con il gratuito patrocinio) va
respinta per mancanza di possibilità di esito favorevole del gravame (art. 64
cpv. 1 LTF), quest'ultimo non potendo in ogni modo essere migliorato dopo la
scadenza del termine ricorsuale;
che considerate le particolari circostanze del caso concreto si può rinunciare
a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF);
che con l'evasione del ricorso l'istanza di effetto sospensivo è divenuta priva
d'oggetto;
che si avvertono infine i ricorrenti che scritti analoghi a quello in esame e
concernenti questa procedura (e segnatamente domande di revisione abusive)
saranno archiviati senza risposta;

 per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:

1. 
Il ricorso è inammissibile.

2. 
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

3. 
Non si prelevano spese giudiziarie.

4. 
Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.

Losanna, 3 settembre 2015

In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero

La Giudice presidente: Escher

La Cancelliera: Antonini

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