Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.626/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_626/2015

Sentenza del 22 aprile 2016

II Corte di diritto civile

Composizione
Giudici federali von Werdt, Presidente,
Marazzi, Schöbi,
Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento
A.________ SA,
patrocinata dall'avv. Silvio Pestelacci,
ricorrente,

contro

B.________ SA,
patrocinata dall'avv. Stefano Rossi,
opponente.

Oggetto
iscrizione provvisoria di ipoteca legale degli artigiani
e imprenditori,

ricorso contro la sentenza emanata il 15 luglio 2015
dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.

Fatti:

A.

A.a. La società A.________ SA ha commissionato a B.________ SA nel novembre
2009 opere da impresario costruttore relative alla ristrutturazione di un
palazzo a X.________. Il credito insoluto complessivo vantato da B.________ SA
per tali opere ammonta a fr. 1'082'686.43, da cui va dedotto un acconto di fr.
300'000.-- versato da A.________ SA in data 16 marzo 2012.

A.b. Con istanza 3 agosto 2012 inoltrata al Pretore del Distretto di Lugano,
B.________ SA ha chiesto l'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale
collettiva degli artigiani e imprenditori sulle nove proprietà per piani che
costituiscono l'integralità dell'immobile, per un importo totale di fr.
782'686.35 oltre interessi. Il giorno medesimo, il Pretore ha ordinato
l'iscrizione richiesta in via supercautelare. All'udienza del 14 settembre
2012, preso atto che A.________ SA aveva prodotto una seconda garanzia bancaria
che, sommata ad una prima in precedenza consegnata alla B.________ SA, copriva
l'intero importo in capitale, il Pretore ha circoscritto il proprio compito
alla determinazione degli interessi. Con decisione 21 settembre 2012, ha
fissato l'importo della garanzia comprensiva degli interessi in fr.
1'056'626.--. Accertata la consegna a B.________ SA di una corrispondente
garanzia, il Pretore ha ordinato la cancellazione a registro fondiario
dell'ipoteca legale provvisoria iscritta il 3 agosto precedente.
Con sentenza 26 febbraio 2013, il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza,
nel senso che ha mantenuto in essere la garanzia prestata dalla convenuta per
le pretese avanzate dall'istante limitatamente all'importo di fr. 717'568.--.
Egli ha pertanto ordinato a B.________ SA di restituire a A.________ SA la
garanzia di fr. 1'056'626.-- dietro contestuale consegna di una nuova garanzia
(di egual tenore) per l'importo di fr. 717'568.-- e ha assegnato all'istante
B.________ SA un termine di 60 giorni per depositare l'azione di merito volta
alla convalida dell'attualità della garanzia. Il Pretore ha posto le spese
giudiziarie a carico di A.________ SA nella misura di due terzi, e l'ha
condannata al versamento a B.________ SA di fr. 4'200.-- a titolo di
ripetibili.

B. 
Adito da A.________ SA con appello 11 marzo 2013, il Tribunale di appello del
Cantone Ticino lo ha respinto con la qui impugnata sentenza 15 luglio 2015,
confermando il giudizio pretorile e ponendo spese giudiziarie e ripetibili a
carico di A.________ SA.

C. 
Contro il giudizio cantonale insorge avanti al Tribunale federale A.________ SA
(qui di seguito: ricorrente) con un ricorso in materia civile 17 agosto 2015,
postulando in via principale l'annullamento della sentenza di appello e
l'integrale reiezione dell'istanza di B.________ SA (qui di seguito:
opponente), ed in via secondaria il rinvio dell'incarto al Tribunale di appello
per nuovo giudizio ai sensi dei considerandi.

Non sono state chieste determinazioni.

Diritto:

1. 
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione i ricorsi che
gli sono sottoposti (DTF 138 V 318 consid. 6 con rinvii).

2. 
È opportuno precisare preliminarmente che l'opponente non ha impugnato in
appello la decisione del Pretore di limitare l'ammontare della garanzia a fr.
717'568.-- (interessi compresi). La questione dell'estensione della garanzia,
pertanto, non si pone.

3. 
Come rettamente ricorda il Tribunale di appello, il fatto che l'ipoteca legale
sia stata sostituita da una garanzia bancaria in corso di procedura (art. 839
cpv. 3 CC) è senza influsso sullo svolgimento del processo: esso prosegue come
se la garanzia non fosse stata prestata. Con la prestazione - e l'accettazione
- di una garanzia, le parti evitano infatti al giudice unicamente di
pronunciarsi sulla sufficienza della garanzia stessa, e dunque su un eventuale
rifiuto dell'iscrizione dell'ipoteca legale per questo preciso motivo. Ma la
vertenza di merito, seppur con un contenuto modificato dall'avvenuta
prestazione della garanzia, permane: in particolare, incombe sempre
all'artigiano o imprenditore istante provare il suo diritto all'iscrizione di
un'ipoteca legale di un determinato importo nonché il rispetto del termine
dell'art. 839 CC (DTF 110 II 34 consid. 1b).

4. 
Il ricorso, rispettoso dei termini e della forma previsti dalla legge (art. 42
cpv. 2 e 100 cpv. 1 LTF), è stato introdotto da una parte che ha visto respinte
dall'autorità giudiziaria cantonale di ultima is tanza le proprie conclusioni
(art. 75 cpv. 1 e 2, art. 76 cpv. 1 LTF) ed è diretto contro una sentenza resa
in materia civile con valore di lite superiore al minimo legale (art. 72 cpv. 1
e art. 74 cpv. 1 lett. b LTF). Nell'ottica delle disposizioni menzionate, esso
sarebbe ammissibile.

5.

5.1. Il ricorso in materia civile è per principio ammissibile contro decisioni
finali (art. 90 LTF), parziali (art. 91 lett. a e b LTF) e contro decisioni
pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusa (art. 92 cpv. 1 LTF).
Altre decisioni pregiudiziali e incidentali, per contro, possono fare l'oggetto
di un ricorso immediato al Tribunale federale unicamente se sono suscettibili
di causare un pregiudizio irreparabile, oppure se l'accoglimento del gravame
comporti immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una
procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 cpv. 1 LTF); se nessuna
di queste due condizioni è soddisfatta, le decisioni pregiudiziali e
incidentali potranno essere impugnate con la decisione finale, nella misura in
cui esse influiscano sul contenuto della stessa (art. 93 cpv. 3 LTF).

5.2. Se confermata, la decisione di rifiuto dell'iscrizione provvisoria di
un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori mette fine al procedimento,
poiché il diritto di richiedere l'ipoteca cade in perenzione (art. 839 cpv. 2
CC) : essa è pertanto una decisione finale ai sensi dell'art. 90 LTF (DTF 137
III 589 consid. 1.2.2).

Per contro, la decisione che autorizza l'iscrizione provvisoria di una tale
ipoteca legale ha il valore di una misura conservativa ordinata a titolo
provvisionale: essa dovrà infatti essere proseguita mediante un'azione di
merito, di cui è una mera tappa, avente per scopo l'iscrizione definitiva. È
pertanto una decisione incidentale ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 LTF. Per
principio, essa non può portare ad una decisione finale, sicché la variante
enunciata all'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF non entra in linea di conto; per
costante giurisprudenza, poi, essa non è suscettibile di causare un pregiudizio
irreparabile al proprietario, ciò che esclude l'applicazione dell'art. 93 cpv.
1 lett. a LTF (DTF 137 III 589 consid. 1.2.3; sentenze 5A_613/2015 del 22
gennaio 2016 consid. 1; 5A_541/2011 del 3 gennaio 2012 consid. 1.2 e 2).

5.3. Il presente ricorso si appalesa pertanto di primo acchito inammissibile -
a maggior ragione considerato che la ricorrente non espone alcun argomento
suscettibile di spiegare perché, nel caso concreto, le condizioni poste
dall'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF sarebbero adempiute (sull'obbligo di
motivazione e le conseguenze del suo mancato ossequio v. DTF 134 III 426
consid. 1.2; 133 III 629 consid. 2.3.1 e 2.4.2; da ultimo sentenza 5A_51/2016
del 1° aprile 2016 consid. 2.3).

6. 
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con conseguenza di tassa e
spese a carico della ricorrente soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non sono
dovute ripetibili, non essendo l'opponente stata invitata ad esprimersi (art.
68 cpv. 1 LTF e contrario).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
Il ricorso è inammissibile.

2. 
Le spese giudiziarie di fr. 6'000.-- sono poste a carico della ricorrente.

3. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 22 aprile 2016

In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: von Werdt

La Cancelliera: Antonini

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