Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.617/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_617/2015

Sentenza del 24 settembre 2015

II Corte di diritto civile

Composizione
Giudici federali von Werdt, Presidente,
Marazzi, Herrmann,
Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinata dall'avv. Chiarella Rei-Ferrari,
ricorrente,

contro

B.________,
patrocinato dall'avv. Marzia Borradori-Vignolini,
opponente,

C.________,
rappresentata dalla curatrice avv. Roberta Soldati.

Oggetto
ritorno di un minore,

ricorso contro la sentenza emanata il 30 luglio 2015
dalla Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Fatti:

A. 
C.________ è nata il 21 maggio 2007 in Irlanda del Nord dal matrimonio tra
A.________ e B.________ (tutti di nazionalità lituana). Con sentenza di
divorzio 18 ottobre 2012 il giudice lituano ha omologato l'accordo sugli
effetti accessori, mediante il quale gli ex coniugi hanno attribuito la
custodia della figlia alla madre e regolato il diritto di visita del padre. In
data 1° agosto 2014 il tribunale "Family Care Centre" di Belfast ha ordinato
alla madre di non allontanare la figlia dalla sua giurisdizione e ha concesso
ai genitori l'affidamento congiunto della minore a residenza alternata.
Nell'agosto 2014 la madre si è sposata con D.________. Il 10 marzo 2015 ella si
è trasferita con la figlia in Svizzera, a X.________, presso il nuovo marito.
Il giorno successivo ha informato (tramite sms) B.________ di tale
trasferimento.

B. 
In data 5 maggio 2015 B.________ ha presentato presso il Tribunale d'appello
del Cantone Ticino un'istanza fondata sulla convenzione dell'Aia del 25 ottobre
1980 sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori (CArap; RS
0.211.230.02) per ottenere il ritorno immediato della figlia in Irlanda del
Nord.

Con sentenza 30 luglio 2015 la Camera di protezione del Tribunale d'appello ha
accolto l'istanza, ordinando ad A.________ di collaborare al ritorno della
figlia in Irlanda del Nord, " che dovrà avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla
crescita in giudicato della presente decisione ", e ha predisposto misure di
esecuzione.

C. 
Con ricorso in materia civile 14 agosto 2015 A.________ ha chiesto al Tribunale
federale, previo conferimento dell'effetto sospensivo al suo gravame, di
riformare la sentenza cantonale nel senso che l'istanza di B.________ sia
respinta, subordinatamente di annullare il giudizio cantonale rinviando la
causa all'autorità inferiore per nuova decisione.

Con decreto 17 agosto 2015 al gravame è stato conferito l'effetto sospensivo in
via supercautelare. Con risposta 27 agosto 2015 l'opponente ha postulato la
reiezione del ricorso e la concessione dell'assistenza giudiziaria. Con
allegato 28 agosto 2015 C.________, rappresentata dalla sua curatrice, ha
chiesto l'annullamento della sentenza impugnata ed il rinvio della causa
all'autorità inferiore, nonché la concessione dell'assistenza giudiziaria. La
Corte cantonale ha invece rinunciato a formulare osservazioni.

Diritto:

1.

1.1. Le decisioni in materia di ritorno di un minore secondo la CArap sono
emanate nel quadro dell'assistenza giudiziaria tra gli Stati contraenti - e
sono quindi pronunciate in applicazione di norme di diritto pubblico - ma sono
in diretto rapporto con il rispetto e l'attuazione del diritto civile straniero
(art. 72 cpv. 2 lett. b n. 1 LTF; DTF 133 III 584 consid. 1.2). Inoltrato
tempestivamente (art. 100 cpv. 2 lett. c LTF) dalla parte soccombente dinanzi
all'autorità inferiore (art. 76 cpv. 1 LTF) contro una decisione finale (art.
90 LTF) emanata dall'autorità cantonale di ultima istanza che ha giudicato
quale istanza unica (art. 75 cpv. 1 e 2 lett. a LTF; art. 7 cpv. 1 della legge
federale del 21 dicembre 2007 sul rapimento internazionale dei minori e sulle
Convenzioni dell'Aia sulla protezione dei minori e degli adulti [LF-RMA; RS
211.222.32]), il ricorso in materia civile risulta in linea di principio
ammissibile.

1.2. Il ricorso in materia civile può essere interposto per violazione del
diritto federale (art. 95 lett. a LTF) - che comprende anche i diritti
costituzionali - e per violazione del diritto internazionale (art. 95 lett. b
LTF). Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF).
Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dall'art.
42 cpv. 1 e 2 LTF, la cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del
gravame, il Tribunale federale esamina di regola solo le censure sollevate (DTF
137 III 580 consid. 1.3; 134 III 102 consid. 1.1). Nell'atto di ricorso occorre
pertanto spiegare in modo conciso, riferendosi all'oggetto del litigio, in cosa
consiste la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato
viene impugnato (DTF 134 II 244 consid. 2.1). Le esigenze di motivazione sono
più rigorose quando è fatta valere la violazione di diritti fondamentali. II
Tribunale federale esamina queste censure solo se la parte ricorrente le ha
debitamente sollevate e motivate, come prescritto dall'art. 106 cpv. 2 LTF. Ne
discende che l'allegato ricorsuale deve indicare chiaramente i diritti
costituzionali che si pretendono violati, precisando altresì in che consista
tale violazione (DTF 134 II 244 consid. 2.2; 133 III 393 consid. 6).

1.3. Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico
sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1
LTF) e può scostarsene o completarlo solo se è stato svolto in violazione del
diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105
cpv. 2 LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può
essere censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione
dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della
causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Se rimprovera all'autorità cantonale un
accertamento dei fatti manifestamente inesatto - ossia arbitrario (DTF 137 III
268 consid. 1.2; 133 II 249 consid. 1.2.2) - il ricorrente deve motivare la
censura conformemente alle esigenze poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 136 II
304 consid. 2.5). Per lamentare con un'ammissibile censura la violazione
dell'art. 9 Cost. (sulla nozione di arbitrio v. DTF 141 I 49 consid. 3.4) non è
segnatamente sufficiente formulare una critica meramente appellatoria (DTF 136
II 489 consid. 2.8) e contestare la decisione impugnata come in una procedura
d'appello, nella quale l'autorità di ricorso gode di cognizione libera,
opponendo semplicemente la propria opinione a quella del Tribunale cantonale (
DTF 134 II 349 consid. 3). Un accertamento dei fatti o un apprezzamento delle
prove è arbitrario solo quando l'autorità inferiore abbia manifestamente
disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo probatorio o abbia omesso, senza
fondati motivi, di tenere conto di una prova importante, idonea a influire
sulla decisione presa, oppure quando, sulla base degli elementi raccolti, essa
abbia fatto delle deduzioni insostenibili (DTF 137 III 226 consid. 4.2 e
rinvii).

2. 
La CArap mira a ripristinare lo status quo ante (DTF 133 III 146 consid. 2.4),
assicurando il ritorno immediato dei minori trasferiti o trattenuti
illecitamente in qualsiasi Stato contraente (art. 1 lett. a CArap). Il
trasferimento o il mancato ritorno di un minore è considerato illecito quando
avviene in violazione di un diritto di custodia attribuito a una persona, a
un'istituzione o ad ogni altro ente, solo o congiuntamente, dal diritto dello
Stato in cui il minore aveva la dimora abituale immediatamente prima del suo
trasferimento o del suo mancato ritorno (art. 3 cpv. 1 lett. a CArap) e quando
tale diritto era esercitato di fatto, solo o congiuntamente, al momento del
trasferimento o del mancato ritorno, o lo sarebbe stato se non fossero occorsi
tali avvenimenti (art. 3 cpv. 1 lett. b CArap).
Nella presente fattispecie la Corte cantonale ha constatato che prima del
trasferimento in Svizzera la dimora abituale della minore si situava in Irlanda
del Nord e che il trasferimento è avvenuto in violazione di una decisione
definitiva del competente giudice nord-irlandese che ha stabilito l'obbligo per
la madre di non allontanare la figlia dalla sua giurisdizione. Secondo il
Tribunale d'appello vi è quindi stata violazione del diritto di custodia
attribuito al padre ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 lett. a CArap. In merito alla
condizione posta dall'art. 3 cpv. 1 lett. b CArap, la Corte cantonale ha
accertato che il padre ha regolarmente esercitato il suo diritto di custodia
alternata (attribuitogli dal giudice nord-irlandese mediante decisione
cresciuta in giudicato) fino al trasferimento in Svizzera della figlia. Per i
Giudici cantonali la minore è pertanto stata trasferita illecitamente, ciò che
non è del resto più contestato.

3. 
Ancora oggetto di contestazione è invece la realizzazione dei presupposti
dell'art. 13 cpv. 1 lett. b CArap, norma che permette di non ordinare il
ritorno di un minore trasferito o trattenuto illecitamente.

3.1. Secondo tale disposizione, l'autorità giudiziaria o amministrativa dello
Stato richiesto non è infatti tenuta ad ordinare il ritorno del minore qualora
la persona, l'istituzione o l'ente che vi si oppone accerti che vi è il grave
rischio che il ritorno esponga il minore a un pericolo fisico o psichico,
ovvero lo metta altrimenti in una situazione intollerabile. Questa norma è da
interpretare in senso restrittivo (sentenze 5A_840/2011 del 13 gennaio 2012
consid. 3.1; 5A_105/2009 del 16 aprile 2009 consid. 3.3 con rinvii). Giova
inoltre ricordare che quando applica tale disposizione l'autorità non deve
emanare una decisione sulla custodia o sull'autorità parentale; per un siffatto
giudizio rimane infatti competente - almeno fino ad un'eventuale reiezione
della domanda di ritorno - il tribunale del luogo in cui il minore aveva la sua
dimora abituale prima del rapimento (art. 16 e 19 CArap; DTF 133 III 146
consid. 2.4 con rinvio; sentenza 5A_930/2014 del 23 dicembre 2014 consid. 6.1.2
con rinvii).
Secondo l'art. 5 LF-RMA il ritorno mette il minore in una situazione
intollerabile ai sensi del predetto dettame convenzionale in particolare se il
collocamento presso il genitore richiedente non corrisponde manifestamente
all'interesse del minore (lett. a), se il genitore rapitore, tenuto conto di
tutte le circostanze, non è in grado di prendersi cura del minore nello Stato
in cui il minore aveva la dimora abituale immediatamente prima del rapimento, o
ciò non può essere ragionevolmente preteso da lui (lett. b), e se il
collocamento presso terzi non corrisponde manifestamente all'interesse del
minore (lett. c). Con questa norma, i cui tre presupposti sono da intendere in
senso cumulativo (sentenza 5A_930/2014 del 23 dicembre 2014 consid. 6.1.2), il
legislatore non ha inteso sostituire la disposizione convenzionale, ma ne ha
unicamente precisato l'applicazione, chiarendo in quali casi non deve essere
ordinato il ritorno del minore per non porlo in una situazione manifestamente
intollerabile (Messaggio del 28 febbraio 2007 concernente l'attuazione delle
convenzioni sul rapimento internazionale di minori nonché l'approvazione e
l'attuazione delle Convenzioni dell'Aia sulla protezione dei minori e degli
adulti, FF 2007 2399 n. 6.4).

3.2. Nel caso concreto la ricorrente ha precisato di non essere disposta a
rientrare con la figlia in Irlanda del Nord. La Corte cantonale ha tuttavia
considerato che il ritorno della figlia presso il padre, senza la madre, non
espone la minore ad un pericolo fisico o psichico né la mette in una situazione
intollerabile. Quest'ultima ha infatti vissuto in Irlanda del Nord dalla
nascita, dove ha frequentato le scuole, ha amici e la gran parte dei famigliari
di parte materna e paterna. Il padre dispone già di una camera per lei nella
casa dove vive con la nuova compagna e la seconda figlia. La minore sarebbe sì
privata del rapporto con la madre, ma recupererebbe il rapporto con il padre,
la sorellastra e la maggioranza della famiglia allargata. Non è del resto stato
dimostrato, come sostenuto dalla ricorrente, che la capacità genitoriale del
padre sia insufficiente né che la sua situazione economica influirebbe
negativamente sul bene della figlia. Il Tribunale d'appello ha quindi
considerato che, benché dagli atti (in particolare dai rapporti dello psicologo
/psicoterapeuta e della curatrice) emerga che la minore apprezzi la nuova
situazione in Svizzera, in concreto i presupposti dell'art. 13 cpv. 1 lett. b
CArap per rifiutare il suo ritorno in Irlanda del Nord non sono adempiuti.
Secondo i Giudici cantonali, inoltre, apparentemente non emergono difficoltà
per la madre a far rientro in Irlanda del Nord se decidesse di seguire la
figlia. La ricorrente ha infatti gran parte della sua famiglia in tale Paese,
dove ha vissuto con la figlia dalla sua nascita ed anche dopo essersi sposata
con il nuovo marito, benché egli risiedesse in Svizzera. Qualora la madre
optasse di far rientro in Irlanda del Nord, l'opponente si è del resto
impegnato a ritirare la denuncia penale sporta nei suoi confronti per
violazione di un ordine del tribunale.
Il Tribunale d'appello ha quindi ordinato il ritorno della minore in Irlanda
del Nord presso il padre, rispettivamente con la madre qualora quest'ultima
decidesse di seguire la figlia.

3.3. Secondo la ricorrente, i Giudici cantonali avrebbero violato il divieto
dell'arbitrio nell'accertamento dei fatti (art. 97 cpv. 1 LTF), il diritto
federale (art. 95 lett. a LTF) ed il diritto internazionale (art. 95 lett. b
LTF).

3.3.1. Ella considera che il ritorno in Irlanda del Nord porrebbe la minore in
una situazione intollerabile, segnatamente per la separazione dalla madre
(dalla quale, a suo dire, non può essere esatto di seguire la figlia) e per il
fatto che il collocamento presso il padre non corrisponderebbe manifestamente
al suo interesse. Nel suo giudizio il Tribunale d'appello avrebbe accertato i
fatti in modo manifestamente inesatto e leso l'art. 13 cpv. 1 lett. b CArap in
relazione con l'art. 5 LF-RMA.

3.3.1.1. La ricorrente sostiene di essere "il punto di riferimento ed il
rifornimento di sicurezza e stabilità" per la figlia, perciò una loro
separazione metterebbe la minore in una situazione intollerabile. Anche secondo
la curatrice della minore il Tribunale d'appello non avrebbe sufficientemente
tenuto conto dello stretto legame tra madre e figlia: a suo dire, se questo
legame fosse spezzato, la minore subirebbe un forte disagio psicologico.
Secondo la giurisprudenza e la dottrina, la separazione di un minore dal suo
genitore di riferimento non costituisce, di per sé, una causa di impedimento al
ritorno (DTF 130 III 530 consid. 3), tranne per i neonati ed i bambini di età
inferiore ai due anni, in qual caso la separazione dalla madre costituisce in
ogni modo una situazione intollerabile (sentenza 5A_584/2014 del 3 settembre
2014 consid. 6.2.2 con rinvii; Andreas Bucher, L'enfant en droit international
privé, 2003, n. 471; Raselli/Hausammann/Möckli/Urwyler, Ausländische Kinder
sowie andere Angehörige, in Ausländerrecht, 2a ed. 2009, n. 16.164 ). Nella
presente fattispecie la minore ha otto anni. Pertanto, l'affermazione secondo
cui la ricorrente sarebbe la persona di riferimento per la figlia - a
prescindere dalla sua fondatezza - non basta comunque a dimostrare che la
minore possa seriamente essere messa in pericolo, ai sensi dell'art. 13 cpv. 1
lett. b CArap, dalla separazione dalla madre (v. sentenza 5A_930/2014 del 23
dicembre 2014 consid. 6.2.2 in fine, concernente proprio il ritorno di un
bambino di 8 anni e mezzo).

3.3.1.2. Dato che la separazione dalla madre non pone, di per sé, la minore in
una situazione intollerabile (e quindi il suo ritorno non dipende forzatamente
dalla possibilità per la madre di riaccompagnarla ai sensi dell'art. 5 lett. b
LF-RMA), va esaminato se - come sostenuto dalla ricorrente - il collocamento
della figlia presso il padre non corrisponda manifestamente al suo interesse
(art. 5 lett. a LF-RMA).
A dire della ricorrente, infatti, dal materiale probatorio emergerebbe in modo
inequivocabile l'inadeguatezza del padre ad "oggettivamente farsi carico
dell'affido della figlia" a causa della sua difficile situazione economica
(disoccupato almeno dall'aprile 2015, disporrebbe di un reddito molto basso ed
avrebbe da poco dato avvio ad un'attività lavorativa indipendente) ed abitativa
(egli vivrebbe in una piccola casa bifamiliare beneficiando di sussidi per la
pigione).
L'insorgente si preoccupa soltanto di dettagliare la precaria situazione
finanziaria del padre (in ogni modo già ammessa dal Tribunale d'appello quando
ha ritenuto che i presupposti per concedergli l'assistenza giudiziaria in sede
cantonale fossero "palesemente dati", ciò che rende priva di fondamento la
censura di accertamento manifestamente inesatto dei fatti). Come rettamente
sottolinea l'opponente, anche in questa sede la ricorrente omette però di
dimostrare che tali difficoltà economiche possano influire in modo negativo sul
bene della figlia ai sensi dell'art. 13 cpv. 1 lett. b CArap. Nulla lascia in
realtà supporre che il collocamento della minore presso il padre - al quale,
prima del rapimento, ella era del resto già affidata a residenza alternata -
non corrisponda manifestamente al suo interesse.

In tali condizioni, dato che già il primo presupposto dell'art. 5 LF-RMA
risulta inadempiuto, non occorre determinare se la madre non possa
riaccompagnare la figlia e se ciò non possa ragionevolmente essere preteso da
lei (art. 5 lett. b LF-RMA), né - quale ultima ratio - se un collocamento
presso terzi sia manifestamente contrario all'interesse della minore (art. 5
lett. c LF-RMA).

3.3.1.3. L'insorgente rimprovera poi alla Corte cantonale di aver
arbitrariamente trascurato anche altri elementi risultanti dagli atti e
determinanti per la corretta applicazione degli art. 13 cpv. 1 lett. b CArap e
5 LF-RMA, e meglio le prove (in particolare i rapporti stilati dagli
specialisti e dalla curatrice) che attesterebbero come la minore abbia vissuto
positivamente il trasferimento e si sia già ben integrata nel nuovo ambiente
familiare e scolastico, tanto che avrebbe espresso il desiderio di potere
continuare a vivere in Svizzera.
L'argomentazione ricorsuale è inidonea a dimostrare un accertamento
manifestamente inesatto dei fatti da parte dell'autorità inferiore già per il
fatto che la ricorrente dimentica di sostanziare l'arbitrio, limitandosi a
contrapporre la propria opinione a quella dell'autorità inferiore (v. supra
consid. 1.3). In ogni modo, l'autorità inferiore non ha omesso di prendere in
considerazione le circostanze addotte dalla ricorrente, bensì ha ritenuto che
esse non soddisfacessero i presupposti dell'art. 13 cpv. 1 lett. b CArap (v.
supra consid. 3.2).
Il fatto che la figlia abbia già cominciato ad integrarsi in Svizzera non
costituisce infatti nel caso concreto un motivo di impedimento al suo ritorno.
Nella sistematica della CArap, la questione dell'inserimento del minore nel
nuovo ambiente è infatti unicamente pertinente se l'istanza di ritorno non è
stata formulata entro un anno dal trasferimento illecito (v. art. 12 cpv. 2
CArap) e nella presente fattispecie tale termine non è stato superato. A
prescindere da ciò, si può presumere che l'età (8 anni) e la manifesta capacità
di adattamento della bambina faciliteranno la sua re-integrazione in Irlanda
del Nord, in un ambiente del resto da lei già conosciuto.

Inoltre, considerata l'età della minore, il suo desiderio di rimanere in
Svizzera va ritenuto anch'esso ininfluente ai fini del giudizio (v. DTF 133 III
146 consid. 2.6; Raselli/Hausammann/Möckli/Urwyler, op. cit., n. 16.167),
nonché prevedibile (v. DTF 131 III 334 consid. 5.5); del resto la ricorrente,
giustamente, non invoca l'art. 13 cpv. 2 CArap (secondo il quale l'autorità
giudiziaria o amministrativa può anche rifiutare di ordinare il ritorno del
minore ove accerti che questi vi si oppone e che ha raggiunto un'età e una
maturità tali che appare opportuno tener conto di questa opinione).

3.3.1.4. Nessun motivo avanzato dalla ricorrente (la separazione dalla madre,
la precaria condizione economica del padre, l'integrazione della minore nel
nuovo ambiente, il desiderio della figlia di rimanere in Svizzera) dimostra
quindi che vi sia un grave rischio che il ritorno in Irlanda del Nord esponga
la minore ad un pericolo fisico o psichico o la metta altrimenti in una
situazione intollerabile. La conclusione del Tribunale d'appello, secondo cui
in concreto non sono soddisfatti i presupposti dell'art. 13 cpv. 1 lett. b
CArap per non ordinare il ritorno della minore, va pertanto confermata.

3.3.2. La ricorrente rimprovera pure all'autorità inferiore di aver leso l'art.
8 CEDU (diritto al rispetto della vita privata e familiare) e la convenzione di
New York del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo (RS 0.107).

3.3.2.1. Citando la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo,
l'insorgente sostiene che in concreto il Tribunale d'appello avrebbe
soprasseduto ad un'adeguata analisi delle sue obiezioni circa il rischio cui
sarebbe esposta la minore in caso di ritorno in Irlanda del Nord presso il
padre e senza la madre, e quindi ad un'esame concreto dell'interesse superiore
della figlia, contravvenendo in tal modo all'art. 8 CEDU.
Nella sentenza  X. contro Lettonia del 26 novembre 2013 (v. anche le successive
sentenze  Rouiller contro Svizzera del 22 luglio 2014 e  Phostira Efthymiou e
Ribeiro Fernandes contro Portogallo del 5 febbraio 2015), la Corte europea dei
diritti dell'uomo ha stabilito che - contrariamente a quanto ritenuto nella sua
sentenza  Neulinger e Shuruk contro Svizzera del 6 luglio 2010 - per emanare
una decisione in materia di ritorno di un minore non occorre effettuare un
esame approfondito della situazione completa, ma basta, nel quadro del
meccanismo della CArap, che le giurisdizioni nazionali esaminino e motivino in
modo sufficiente gli elementi che depongono a favore del ritorno, così come gli
invocati motivi di impedimento al rientro, alla luce dell'interesse superiore
del minore e tenendo conto delle circostanze del caso di specie (sentenza
5A_930/2014 del 23 dicembre 2014 consid. 6.1.4 con rinvio).

Ora, in concreto non si può ritenere che la sentenza qui impugnata non sia
conforme a tale giurisprudenza. Come già spiegato, il Tribunale d'appello non
ha infatti omesso di trattare le obiezioni sollevate dalla ricorrente contro il
ritorno della figlia in Irlanda del Nord, bensì ha valutato che esse non
realizzassero i presupposti delle eccezioni al rientro previste dalla CArap (v.
art. 12, 13 e 20 CArap), motivando tale suo giudizio alla luce della concreta
fattispecie. La censura di violazione dell'art. 8 CEDU è infondata.

3.3.2.2. La censura di violazione della convenzione di New York del 20 novembre
1989 sui diritti del fanciullo risulta invece inammissibile per assenza di
qualsiasi motivazione (v. supra consid. 1.2).

4.

4.1. Da quanto precede discende che il ricorso va respinto nella misura in cui
è ammissibile. Atteso che al gravame è stato concesso l'effetto sospensivo in
via supercautelare, si giustifica fissare un nuovo termine per il rientro della
minore. Tenuto conto delle vacanze scolastiche autunnali, il ritorno della
minore in Irlanda del Nord dovrà quindi avvenire entro il 31 ottobre 2015. Le
misure di esecuzione previste nel giudizio impugnato dovranno essere
corrispondentemente adattate.
Con l'evasione del ricorso la richiesta di conferimento di effetto sospensivo
diventa priva d'oggetto.

4.2. La procedura con la quale viene chiesto il ritorno di un minore è, in
linea di principio, gratuita (art. 26 cpv. 2 CArap e 14 LF-RMA). Il Regno Unito
di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha tuttavia formulato una riserva,
dichiarando di essere tenuto al pagamento delle spese di cui all'art. 26 cpv. 2
CArap solamente in quanto dette spese possano essere coperte dal suo sistema di
patrocinio giudiziario e giuridico (art. 26 cpv. 3 e 42 CArap). La Svizzera
applica in tal caso il principio di reciprocità (art. 21 cpv. 1 lett. b della
convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati [RS 0.111]) e
garantisce quindi la gratuità solo nel quadro dell'assistenza giudiziaria
nazionale (sentenza 5A_807/2013 del 28 novembre 2013 consid. 4.3; Raselli/Hausa
MMANN/MÖCKLI/URWYLER, op. cit., n. 16.193; FF 2007 2406 n. 6.13). Atteso che la
ricorrente non ha formulato alcuna domanda di assistenza giudiziaria, le spese
giudiziarie vanno poste a suo carico (art. 66 cpv. 1 LTF); esse comprendono
anche i costi per la rappresentanza della minore (sentenza 5A_674/2011 del 31
ottobre 2011 consid. 6, non pubblicato in DTF 137 III 529). Le ripetibili della
presente procedura vanno pure poste a carico della ricorrente (art. 68 cpv. 1 e
2 LTF; art. 26 cpv. 4 CArap, il quale prevede la possibilità di accollare spese
ripetibili alla persona che ha trasferito il minore).

In tali condizioni le domande di assistenza giudiziaria (con gratuito
patrocinio) formulate dall'opponente e dalla minore diventano prive d'oggetto.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. È ordinato ad
A.________ di collaborare al ritorno della figlia C.________ in Irlanda del
Nord, che dovrà avvenire entro il 31 ottobre 2015. Le misure di esecuzione
previste nella sentenza impugnata vanno corrispondentemente adattate.

2. 
Le spese giudiziarie di fr. 2'500.-- (che includono anche i costi per la
rappresentanza della minore) sono poste a carico della ricorrente.

3. 
La ricorrente verserà all'opponente la somma di fr. 3'000.-- a titolo di
ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale.

4. 
La cassa del Tribunale federale verserà all'avv. Roberta Soldati, curatrice
della minore, un'indennità di fr. 1'000.--.

5. 
Comunicazione alle patrocinatrici delle parti, alla curatrice della minore,
alla Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, e
all'Ufficio federale di giustizia, Autorità centrale in materia di rapimento
internazionale di minori.

Losanna, 24 settembre 2015

In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: von Werdt

La Cancelliera: Antonini

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