Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.4/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_4/2015

Sentenza del 29 luglio 2015

II Corte di diritto civile

Composizione
Giudici federali von Werdt, Presidente,
Marazzi, Schöbi,
Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento
1. Comune di X.________,
patrocinato dall'avv. Mario Antonio Ghidoni,
2. A.________,
ricorrenti,

contro

1. B.B.________,
patrocinata dall'avv. Roberto A. Keller,
2. C.C.________e D.C.________,
opponenti.

Oggetto
misurazione catastale,

ricorso contro la sentenza emanata il 18 novembre 2014 dal Tribunale
amministrativo del Cantone dei Grigioni,
5a Camera.

Fatti:

A.

A.a. Nell'ambito della procedura di misurazione ufficiale, sul territorio del
Comune di X.________ venivano esposti pubblicamente i rilievi della
terminazione. A.________ interponeva opposizione il 26 novembre 2001 affinché
la corte che (transitando attraverso le particelle n. 1752 e 1753) porta alla
sua particella n. 1751 venisse rilevata separatamente in un fondo a sé stante
di proprietà comunale. Tale corte era stata demarcata come facente parte
integrante dei fondi n. 1752 di proprietà di E.B.________ (cui subentrava in
seguito B.B.________) e n. 1753 di proprietà di C.C.________ e D.C.________. La
commissione di terminazione respingeva l'opposizione di A.________, ritenendo
che tale sedime fosse da considerarsi di proprietà privata.
Le procedure civili intentate in seguito da A.________ contro i proprietari dei
fondi n. 1752 e 1753, affinché venisse accertato che la corte fosse di
proprietà di tutti i confinanti oppure dell'ente pubblico, sono risultate
infruttuose.

A.b. Il 24 giugno 2014 il Comune di X.________ ha dichiarato di intavolare a
registro fondiario la predetta corte a nome proprio, ritenendola cosa senza
padrone d'uso pubblico.

B. 
Con sentenza 18 novembre 2014 il Tribunale amministrativo del Cantone dei
Grigioni ha accolto un ricorso di B.B.________ (proprietaria del fondo n.
1752), constatando la nullità della dichiarazione di intavolazione 24 giugno
2014.

C. 
Il 30 dicembre 2014 il Comune di X.________ e A.________ hanno impugnato, con
un unico " ricorso di diritto pubblico ", la sentenza 18 novembre 2014 dinanzi
al Tribunale federale, postulandone l'annullamento " nel senso dei considerandi
".

Non sono state chieste determinazioni.

Diritto:

1.

1.1. L'errata denominazione del rimedio giuridico non comporta alcun
pregiudizio per la parte ricorrente, nella misura in cui l'impugnativa adempie
alle esigenze formali del tipo di ricorso effettivamente esperibile (DTF 134
III 379 consid. 1.2 con rinvii; 133 I 300 consid. 1.2 con rinvii).
In concreto la decisione impugnata concerne la tenuta del registro fondiario e
soggiace pertanto al ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 2
LTF). Nelle cause di carattere pecuniario, non emanate in materia di diritto
del lavoro e di locazione (v. art. 74 cpv. 1 lett. a LTF), tale tipo di rimedio
è tuttavia ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta almeno a fr.
30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF). Salvo le eccezioni previste all'art. 74
cpv. 2 LTF, tale esigenza si applica ad ogni causa di carattere pecuniario che
soggiace al ricorso in materia civile, comprese le cause in cui la decisione è
fondata, come in concreto, su norme di diritto pubblico in connessione con il
diritto civile (art. 72 cpv. 2 lett. b LTF; DTF 133 III 368 consid. 1.3.1).
Malgrado né la sentenza impugnata né il ricorso forniscano indicazioni riguardo
al valore di lite, dall'incarto emerge che il valore venale della superficie
della controversa corte (ca. 38.10 mq) è stimato a fr. 4'600.-- (v. art. 51
cpv. 2 LTF; DTF 140 III 571 consid. 1.2), i mporto manifestamente inferiore al
predetto limite di fr. 30'000.--. I ricorrenti pretendono invero essere in
presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2
lett. a LTF). La loro mera enumerazione di vari temi che andrebbero in concreto
discussi non basta però a dimostrare perché si sarebbe in presenza di questa
eccezione che permette di derogare al requisito del valore litigioso (v. art.
42 cpv. 2 LTF; DTF 136 II 489 consid. 2.6), ovvero di una questione di diritto
che dà luogo ad un'incertezza qualificata che richiede in maniera impellente un
chiarimento da parte del Tribunale federale quale autorità giudiziaria suprema
incaricata di assicurare un'interpretazione uniforme del diritto federale (DTF
139 III 209 consid. 1.2 con rinvii).
In tali condizioni è unicamente aperta la via del ricorso sussidiario in
materia costituzionale (art. 113 segg. LTF), la cui ammissibilità non pone
problemi, siccome il gravame è stato interposto tempestivamente (art. 46 cpv. 1
lett. c LTF e art. 117 LTF combinato con l'art. 100 cpv. 1 LTF) dalle parti
soccombenti in sede cantonale (art. 115 LTF) contro una decisione finale (art.
117 LTF combinato con l'art. 90 LTF) pronunciata dall'autorità grigionese di
ultima istanza (art. 114 LTF con rinvio all'art. 75 LTF).

1.2. Il ricorso deve contenere, fra l'altro, le conclusioni (art. 42 cpv. 1
LTF). Il ricorso al Tribunale federale è di natura riformatoria (v. art. 117
LTF combinato con l'art. 107 cpv. 2 LTF). Pertanto il ricorrente non può, in
linea di principio, limitarsi a chiedere l'annullamento della decisione
impugnata, ma deve formulare una conclusione nel merito. Le conclusioni devono
comunque essere interpretate alla luce della motivazione del gravame (DTF 137
II 313 consid. 1.3 con rinvii).

Nella fattispecie concreta i ricorrenti formulano una conclusione puramente
cassatoria. Dalla motivazione del rimedio emerge tuttavia in modo chiaro che
essi mirano ad ottenere la conferma della validità della dichiarazione di
intavolazione 24 giugno 2014.

1.3. Giusta l'art. 116 LTF con un ricorso sussidiario in materia costituzionale
può unicamente essere censurata la violazione di diritti costituzionali. Il
Tribunale federale esamina la violazione di questi diritti soltanto se la parte
ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 117 LTF combinato con
l'art. 106 cpv. 2 LTF). Ciò significa che essa deve spiegare in modo chiaro e
dettagliato, alla luce dei considerandi della sentenza impugnata, in che misura
sarebbero stati violati diritti costituzionali (DTF 134 II 244 consid. 2.2). Il
Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti stabiliti dall'autorità
inferiore, che può rettificare o completare se il loro accertamento è avvenuto
in violazione del diritto ai sensi dell'art. 116 LTF (art. 118 cpv. 1 e 2 LTF).
Per giurisprudenza invalsa l'arbitrio è ravvisabile solo quando la decisione
impugnata risulti manifestamente insostenibile, in contraddizione palese con la
situazione effettiva, gravemente lesiva di una norma o di un chiaro e
indiscusso principio giuridico o in contrasto intollerabile con il sentimento
di giustizia e di equità. La decisione dev'essere inoltre arbitraria anche nel
suo risultato e non solo nella sua motivazione. Non si è inoltre in presenza
d'arbitrio per il semplice fatto che anche un'altra soluzione potrebbe entrare
in linea di conto o sarebbe addirittura preferibile (DTF 137 I 1 consid. 2.4
con rinvii). Il ricorrente che lamenta una violazione del divieto dell'arbitrio
(art. 9 Cost.) non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una
procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera,
opponendo semplicemente la propria opinione a quella dell'autorità cantonale (
DTF 134 II 349 consid. 3).

2.

2.1. L'art. 22 cpv. 1 dell'ordinanza del 4 ottobre 1995 concernente il registro
fondiario nel Cantone dei Grigioni (OCRF; CSC 217.100) prevede che i fondi che
non sono di proprietà privata e che servono all'uso pubblico possono essere
intavolati a registro fondiario sulla base di una dichiarazione di
intavolazione del comune territoriale.

2.2. Il Tribunale cantonale ha dapprima riassunto la procedura di misurazione
catastale grigionese, che nella presente fattispecie era ancora retta
dall'ordinanza del 26 maggio 1994 sulla misurazione ufficiale nel Cantone dei
Grigioni (CSC 217.250). Ha osservato che la corte in oggetto è stata demarcata
come facente parte integrante delle particelle n. 1752 e 1753, e che né
l'opposizione interposta dal proprietario della particella n. 1751 dinanzi alla
commissione di terminazione (la quale ha a suo tempo debitamente svolto il suo
operato) né le sue procedure civili hanno avuto quale esito la rettificazione
di tale demarcazione e delle rispettive intavolazioni a registro fondiario. Il
controverso appezzamento di terreno risulta pertanto appartenere ai proprietari
delle particelle n. 1752 e 1753. Esso non sembra del resto rivestire un
interesse pubblico dal profilo viario, dato che l'ente pubblico non ha avanzato
alcun diritto sulla tratta in oggetto né nel quadro delle predette procedure
civili né nell'ambito della revisione della pianificazione comunale in atto.
Per i Giudici cantonali, la dichiarazione di intavolazione 24 giugno 2014 va
pertanto ritenuta nulla per incompetenza del Comune a decidere unilateralmente
in merito all'attribuzione della proprietà su detta corte giusta l'art. 22 cpv.
1 OCRF, dato che non costituisce un fondo a sé stante senza padrone e non pare
essere di utilità pubblica. Per modificare l'intavolazione a registro
fondiario, l'ente pubblico deve far valere i propri diritti sul sedime mediante
un'azione civile di rettifica dei confini.

2.3. I ricorrenti lamentano la lesione di diversi diritti costituzionali.

2.3.1. Essi accennano alla violazione del principio della buona fede, del
diritto di essere sentiti, del diritto alla parità ed equità di trattamento e
del divieto del formalismo eccessivo, ma omettono di spiegare, in modo conforme
a quanto previsto dai combinati art. 117 e 106 cpv. 2 LTF, come il giudizio
impugnato leda le norme costituzionali che tutelano tali diritti (art. 9 e 29
Cost.). Tali censure appaiono pertanto di primo acchito inammissibili.

2.3.2. I ricorrenti si dolgono pure della violazione del divieto dell'arbitrio
(art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove e nell'applicazione del diritto
cantonale. Sostengono che l'autorità inferiore avrebbe arbitrariamente ignorato
le risultanze istruttorie delle cause civili intentate dal proprietario del
fondo n. 1751 dopo la reiezione della sua opposizione da parte della
commissione di terminazione, dalle quali emergerebbe che la corte in oggetto
non apparterebbe ad alcun confinante privato e sarebbe di uso pubblico. La
demarcazione effettuata dalla commissione di terminazione (a loro dire
prematuramente sciolta prima dell'esito delle procedure civili), che ha invece
assegnato il terreno conteso a favore dei fondi n. 1752 e 1753, non sarebbe
pertanto divenuta definitiva. Il fatto che in precedenza non vi fosse stata una
rivendicazione formale della proprietà da parte dell'ente pubblico non
comproverebbe una sua mancanza di interesse all'attribuzione della particella,
poiché prima dell'esito dell'istruzione effettuata nelle procedure civili il
Comune "non sapeva di potere essere proprietario". Nella procedura di revisione
della pianificazione locale, l'ente pubblico avrebbe del resto omesso "per una
chiara svista di indicare un passaggio pubblico che transita proprio sulla
corte discussa". Per tali motivi, non confermando la validità della
dichiarazione di intavolazione del Comune, il Tribunale cantonale sarebbe
incorso in una violazione dell'art. 9 Cost.
Il carattere appellatorio di tale critica ricorsuale è evidente. Gli insorgenti
si limitano, peraltro in modo inutilmente prolisso, a contrapporre la propria
tesi a quella ritenuta dall'autorità inferiore. La loro motivazione è costruita
sulle asserite risultanze dell'istruttoria compiuta nelle procedure civili in
merito alla proprietà della corte, ma i ricorrenti dimenticano del tutto di
confrontarsi con l'argomento sviluppato nella sentenza impugnata secondo cui le
considerazioni espresse nei giudizi civili sulle quali essi si poggiano non
possono essere intese come un giudizio vincolante accertante che il sedime sia
senza padrone e di uso pubblico. Difetta pertanto una motivazione che possa far
apparire l'apprezzamento delle prove e l'applicazione del diritto cantonale da
parte dei Giudici cantonali manifestamente insostenibili e che possa così
dimostrare il preteso arbitrio nel quale essi sarebbero incorsi. Ne segue che
anche questa censura non soddisfa le severe esigenze poste dai combinati art.
117 e 106 cpv. 2 LTF e si appalesa inammissibile.

3. 
Da quanto precede discende che il ricorso, trattato quale ricorso sussidiario
in materia costituzionale, va dichiarato inammissibile. Le spese giudiziarie
sono poste a carico dei ricorrenti soccombenti, in parti uguali e con vincolo
di solidarietà (art. 66 cpv. 1 e 5 LTF). Non si giustifica assegnare ripetibili
agli opponenti, i quali non sono stati invitati a presentare una risposta al
ricorso e non sono quindi incorsi in spese della sede federale (art. 68 cpv. 1
LTF).

 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
Il ricorso è inammissibile.

2. 
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti.

3. 
Comunicazione alle parti e al Tribunale amministrativo del Cantone dei
Grigioni, 5a Camera.

Losanna, 29 luglio 2015

In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: von Werdt

La Cancelliera: Antonini

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