Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.467/2015
Zurück zum Index II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2015
Retour à l'indice II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2015


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_467/2015

Sentenza del 25 agosto 2016

II Corte di diritto civile

Composizione
Giudici federali von Werdt, Presidente,
Marazzi, Herrmann, Schöbi, Bovey,
Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinata dall'avv. Costantino Delogu,
ricorrente,

contro

B.________,
patrocinato dall'avv. John dell'Oro,
opponente.

Oggetto
rigetto provvisorio dell'opposizione,

ricorso contro la sentenza emanata il 7 maggio 2015 dalla Camera di esecuzione
e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Fatti:

A.

A.a. La A.________ (qui di seguito: A.________ o ricorrente) è un'associazione
che mira al promovimento e al miglioramento dell'informazione e del trattamento
in ambito oncologico. Con contratto di lavoro 28 novembre 2008 B.________ (qui
di seguito: opponente) è stato assunto quale direttore a partire dal 1° aprile
2009. Con accordo concluso il 6 dicembre 2013, egli è stato esonerato dal
lavoro con effetto immediato; il rapporto di lavoro è stato disdetto per il 1°
gennaio 2014, con obbligo per la ricorrente di versare all'ex dipendente entro
quest'ultima data una liquidazione pari a sei mesi di salario. Il 16 gennaio
2014, tuttavia, la ricorrente - dopo aver incaricato la società di revisione
C.________ di appurare l'entità delle spese indebitamente poste a carico
dell'associazione dall'opponente durante il rapporto di lavoro - lo ha
informato di non volergli versare l'indennità pattuita.

A.b. Con precetto esecutivo 8 aprile 2014 dell'Ufficio esecuzione di Lugano,
l'opponente ha escusso la ricorrente per l'importo di fr. 179'273.75 oltre
interessi; ha indicato, quale titolo, il contratto di lavoro del 28 novembre
2008 e l'accordo del 6 dicembre 2013. La ricorrente ha formato opposizione.

A.c. Con sentenza 5 dicembre 2014 il Pretore del Distretto di Lugano ha
respinto l'istanza di rigetto provvisorio dell'opposizione inoltrata in data 19
maggio 2014 dall'opponente, ponendo tassa e spese a carico del medesimo.

B. 
Adita dall'opponente, la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di
appello del Cantone Ticino ha, con la qui impugnata sentenza 7 maggio 2015,
accolto il reclamo e rigettato in via provvisoria l'opposizione di A.________
per l'integralità dell'importo dedotto in esecuzione, con tassa e spese di
prima e seconda istanza a carico di A.________.

C. 
Con allegato 8 giugno 2015, A.________ formula contro la sentenza cantonale un
ricorso in materia civile chiedendo l'annullamento di tale giudizio e la
conferma della decisione pretorile, con conseguente adattamento delle spese di
giustizia di seconda istanza e protestate spese e ripetibili della sede
federale. Al ricorso è stato conferito il postulato effetto sospensivo con
decreto 24 giugno 2015.

Con risposta 7 dicembre 2015, l'opponente chiede la reiezione del ricorso,
rispettivamente la dichiarazione della sua inammissibilità, con spese e
ripetibili a carico della ricorrente.

Diritto:

1.

1.1. Decisioni in tema di rigetto - definitivo o provvisorio - dell'opposizione
sono decisioni finali ai sensi dell'art. 90 LTF, poiché mettono fine alla
relativa procedura. Possono fare l'oggetto di un ricorso in materia civile
(art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) qualora il valore di lite raggiunga fr. 30'000.--
(art. 74 cpv. 1 lett. b LTF), ciò che si verifica nell'evenienza concreta. La
ricorrente è risultata soccombente nella procedura cantonale di reclamo
inoltrata dal qui opponente ed è pertanto legittimata a ricorrere al Tribunale
federale (art. 76 cpv. 1 LTF) contro la menzionata sentenza di ultima istanza
cantonale (art. 75 cpv. 1 LTF). Il gravame è peraltro tempestivo (art. 100 cpv.
1 LTF).

1.2. Il Tribunale federale è tenuto ad applicare d'ufficio il diritto (art. 106
cpv. 1 LTF). Nondimeno, considerato l'onere di allegazione e motivazione posto
dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, la cui mancata ottemperanza conduce
all'inammissibilità del gravame, il Tribunale federale esamina di regola solo
le censure sollevate (DTF 137 III 580 consid. 1.3; 134 III 102 consid. 1.1).
Nell'atto di ricorso occorre pertanto spiegare in modo conciso, riferendosi
all'oggetto del litigio, in cosa consiste la violazione del diritto e su quali
punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 134 II 244 consid. 2.1). Le
esigenze di motivazione sono più rigorose quando è fatta valere la violazione
di diritti fondamentali. II Tribunale federale esamina queste censure solo se
la parte ricorrente le ha debitamente sollevate e motivate, come prescritto
dall'art. 106 cpv. 2 LTF. Ne discende che l'allegato ricorsuale deve indicare
chiaramente i diritti costituzionali che si pretendono violati, precisando
altresì in che consista tale violazione (DTF 134 II 244 consid. 2.2; 133 III
393 consid. 6).
L'applicazione d'ufficio del diritto implica che il Tribunale federale può
accogliere un ricorso per altri motivi di quelli invocati dal ricorrente, come
pure respingerlo adottando un'altra argomentazione giuridica rispetto a quella
dell'istanza precedente (DTF 139 V 127 consid. 1.2; 138 II 331 consid. 1.3; 137
II 313 consid. 1.4; BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2a ed. 2014, n.
26 ad art. 106 LTF; MEYER/DORMANN, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz,
2a ed. 2011, n. 11-12 ad art. 106 LTF).

1.3. In linea di massima il Tribunale federale fonda il suo ragionamento
giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105
cpv. 1 LTF; DTF 139 II 373 consid. 1.6). Può scostarsene o completarlo soltanto
se è stato effettuato in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in
modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). Dato che la definizione di
" manifestamente inesatto " corrisponde a quella dell'arbitrio (DTF 133 Il 249
consid. 1.2.2) e configura dunque a sua volta una violazione di un diritto
fondamentale (art. 9 Cost.; DTF 134 IV 36 consid. 1.4.1), valgono anche in
questo contesto le esigenze di motivazione poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF.
Occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in
maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF).

2.

2.1. Il Pretore ha considerato quale valido titolo di riconoscimento di debito
il contratto di lavoro fra le parti, unitamente all'accordo 6 dicembre 2013
relativo alla rescissione consensuale del rapporto di lavoro. Tuttavia, ha
ammesso l'eccezione di compensazione sollevata dalla ricorrente, ritenendo
sufficientemente verosimile che l'opponente dovesse restituire rimborsi spese
percepiti in eccesso: il primo giudice si è in particolare basato su un
rapporto allestito dalla primaria società di revisione C.________.

2.2. Il Tribunale di appello è giunto alla conclusione opposta: il rapporto
stilato da C.________, unilaterale e almeno in parte lacunoso e inattendibile,
non rende verosimile il credito opposto in compensazione, da cui l'accoglimento
del reclamo e dell'istanza di rigetto provvisorio dell'opposizione nella sua
integralità.

2.3. Dopo aver rintuzzato le critiche alla motivazione delle proprie
osservazioni al reclamo cantonale mossele dai Giudici cantonali, la ricorrente
formula numerose censure al Tribunale di appello.
Segnatamente, essa rimprovera alla Corte cantonale di non aver tenuto conto
dell'inesigibilità della remunerazione salariale a fronte della grave
violazione del dovere di diligenza e di fedeltà da parte dell'opponente (art.
321a CO), di non aver tenuto conto della mensilità versata erroneamente in
eccesso all'opponente nel gennaio 2014 e di non aver determinato quale sia il
salario annuo di riferimento ai fini della liquidazione. Ora, la censura di
mancata considerazione del versamento per errore, a gennaio 2014, di un importo
di EUR 21'497.83 risulta di primo acchito inammissibile per carenza di
motivazione, poiché priva di precise e specifiche indicazioni su dove la
richiesta disattesa - peraltro contestata dall'opponente - sia stata espressa e
sui relativi documenti. Esulano invece manifestamente dalla competenza del
giudice del rigetto la censura relativa al salario annuo di riferimento per il
calcolo dell'indennità (si precisa peraltro che il Tribunale di appello ha
fatto proprio l'importo calcolato dall'opponente sulla base del salario 2014,
conclusione che la ricorrente non ha puntualmente discusso) e la censura
fondata sulla presunta grave violazione del dovere di diligenza del dipendente
(art. 321a CO) : tali questioni esigono infatti un'amministrazione completa
delle prove disponibili e in parte richiedono al giudice l'esercizio del
proprio apprezzamento - tutti momenti procedurali di cui il giudice del rigetto
non dispone (sulla limitazione delle prove v. infra consid. 4;
sull'impossibilità per il giudice del rigetto d'esercitare il proprio potere
d'apprezzamento v. infra consid. 3.3).
Ma il vero nodo del ricorso risiede nella discussione dell'attendibilità del
rapporto di C.________, negata dai Giudici cantonali dopo approfondito esame
del medesimo, ma diffusamente ribadita dalla ricorrente.

3.

3.1. Il creditore che si avvale di un riconoscimento di debito constatato
mediante atto pubblico o scrittura privata può chiedere il rigetto provvisorio
dell'opposizione, che il giudice pronuncia a meno che il debitore non
giustifichi immediatamente eccezioni che infirmano il riconoscimento di debito
(art. 82 cpv. 1 e 2 LEF).

3.2. Al fine di evitare il rigetto provvisorio della propria opposizione, il
debitore escusso può avvalersi di qualsiasi genere di obiezione o eccezione
atta ad infirmare il riconoscimento di debito; può segnatamente far valere la
compensazione. Non è tuttavia sufficiente che egli alleghi l'esistenza di un
credito compensatorio: semplici affermazioni in tal senso non bastano. Egli
deve anzi rendere verosimile il credito compensatorio nonché l'importo preciso
a concorrenza del quale il proprio debito sarebbe estinto (sentenza 5A_83/2011
del 2 settembre 2011 consid. 6.1 con rinvii).

3.3. Il giudice del rigetto dispone di un potere d'esame limitato
all'accertamento della mera esistenza di un titolo esecutivo, coerentemente con
la sua funzione. Vi sono pertanto questioni di diritto il cui esame può
trascendere i limiti insiti nella procedura sommaria, segnatamente in ragione
della limitazione di principio dei mezzi di prova a quelli documentali, ed il
cui esame resta riservato al giudice del merito (v. sentenza 5A_507/2015 del 16
febbraio 2016 consid. 3.3, concernente la limitata possibilità per il giudice
del rigetto di prendere in considerazione l'eccezione di abuso del diritto
giusta l'art. 2 cpv. 2 CC, pur se di principio ammissibile). Lo stesso vale per
quelle questioni la cui trattazione richiede l'esercizio del potere
d'apprezzamento del giudice (v. con riferimento al rigetto definitivo
dell'opposizione DTF 140 III 180 consid. 5.2.1; 136 III 624 consid. 4.2.3; 124
III 501 consid. 3a; sentenza 5A_824/2015 del 18 marzo 2016 consid. 2.2).

4. 
Vale la pena soffermarsi sui mezzi di prova ammessi per rendere verosimile
l'eccezione di compensazione. Ne danno spunto le relative considerazioni del
Tribunale di appello nella sentenza impugnata.

4.1. Per invalsa giurisprudenza, la procedura di rigetto provvisorio
dell'opposizione è una procedura documentale: il suo scopo non consiste
nell'accertare l'esistenza del credito posto in esecuzione, bensì la mera
esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice esamina unicamente la forza
probante del titolo prodotto dal creditore, la sua natura formale - e non la
validità del credito -, attribuendogli forza esecutiva se il debitore non rende
immediatamente verosimili le sue eccezioni liberatorie (DTF 132 III 140 consid.
4.1.1; v. anche DTF 139 III 444 consid. 4.1.1; sentenza 5A_40/2013 del 29
ottobre 2013 consid. 2.2, in SJ 2014 I pag. 172; AMONN/WALTHER, Grundriss des
Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9a ed. 2013, § 19 n. 19). La natura
documentale della procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione vale tanto
per il credito dedotto in esecuzione che per l'eventuale credito opposto in
compensazione: le eccezioni del debitore vanno infatti rese verosimili in linea
di principio mediante documenti (v. sentenze 5A_652/2011 del 28 febbraio 2012
consid. 3.2.2; 5A_630/2010 del 1° settembre 2011 consid. 2.2, in Pra 2012 n. 32
pag. 221; nell'ambito del rigetto definitivo dell'opposizione, il credito
compensatorio deve risultare esso medesimo da un titolo esecutivo o essere
riconosciuto senza riserva dall'escutente, v. DTF 136 III 624 consid. 4.2.1 e
sentenza 5D_180/2012 del 31 gennaio 2013 consid. 3.3.3).

4.2. La natura essenzialmente documentale della procedura di rigetto
provvisorio dell'opposizione è conforme alla funzione peculiare di tale
procedura nel contesto del diritto svizzero di esecuzione forzata (v. DTF 112
III 88 consid. 2b; AMONN/WALTHER, op. cit., § 19 n. 67). È, quello della
procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione, un passo intermedio della
procedura esecutiva, nell'ambito del quale al giudice è attribuito il solo
compito di accertare  prima facie l'efficacia di un determinato titolo
esecutivo invocato dal creditore escutente (AMONN/WALTHER, op. cit., § 1 n.
14-15 e § 19 n. 65-67; FRITZSCHE/WALDER, Schuldbetreibung und Konkurs nach
schweizerischem Recht, vol. I, 3a ed. 1984, § 20 n. 1). La procedura di rigetto
provvisorio dell'opposizione è anche passo intermedio (facoltativo, peraltro)
verso l'azione di merito: il debitore la cui opposizione è stata rigettata in
via provvisoria introdurrà, se lo riterrà, l'azione di disconoscimento del
debito dell'art. 83 cpv. 2 LEF, mentre il creditore risultato soccombente nella
procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione dovrà seguire la procedura
civile o amministrativa (art. 79 LEF; AMONN/WALTHER, op. cit., § 19 n. 85-86;
v. anche PIERRE-ROBERT GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat,
5a ed. 2012, n. 774a).

4.3. L'esigenza di prove documentali nella procedura di rigetto provvisorio
dell'opposizione è poi giustificata per il fatto che la decisione del giudice
non definisce in maniera definitiva la situazione giuridica fra le parti,
tant'è che essa non ha alcun effetto di  res iudicata al di fuori della
procedura esecutiva. In tali circostanze, la giurisprudenza ammette una
limitazione dei mezzi di prova a quelli di facile ed immediata disponibilità:
le prove improponibili in questa procedura potranno infatti essere assunte
nell'eventuale procedura ordinaria di merito (DTF 138 III 636 consid. 4.3.2,
con riferimento alla procedura di opposizione al sequestro, in tal senso
equiparata a quella di rigetto provvisorio dell'opposizione; 127 III 474
consid. 2b/bb; 117 II 554 consid. 2d; FABIENNE HOHL, Procédure civile, vol. II,
2a ed. 2010, n. 1566 e 1568).

4.4. Una limitazione di principio ai mezzi di prova documentali è infine
conforme all'art. 254 CPC (RS 272), norma generica sui mezzi di prova ammessi
nella procedura sommaria ormai applicabile al rigetto dell'opposizione (art.
251 lett. a CPC). Giusta l'art. 254 cpv. 1 CPC, la prova dev'essere addotta
mediante documenti; la loro immediata disponibilità, infatti, favorisce lo
svolgimento celere tipico della procedura sommaria. La possibilità eccezionale
di far eventualmente capo ad altri mezzi di prova (art. 254 cpv. 2 CPC) deve
apparire necessaria alla luce della particolare natura della procedura
concretamente in questione (i casi stabiliti dalla legge, i casi manifesti, i
divieti giudiziali, i provvedimenti cautelari, infine la volontaria
giurisdizione, art. 248 CPC; DTF 138 III 636 consid. 4.3.1).

4.5. Nel proprio considerando in diritto dedicato ai principi che reggono
l'allegazione e la considerazione di eccezioni che l'escusso può opporre (art.
82 cpv. 2 LEF), ed in particolare all'eccezione di compensazione, il Tribunale
di appello afferma che una prova documentale liquida della pretesa
compensatoria non è necessaria. Cita, a suffragio, autorevole dottrina (DANIEL
STAEHELIN, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs,
vol. I, 2a ed. 2010, n. 93 ad art. 82 LEF). In tale assolutezza, questa
posizione appare incompatibile con quanto esposto ai considerandi che precedono
(supra consid. 4.1 a 4.4).

4.5.1. L'autore citato non spiega le ragioni che giustificherebbero un
trattamento diverso del debitore che eccepisce la compensazione e del creditore
escutente. Secondo un'altra fonte dottrinale, il motivo risiede nel fatto che
il debitore può volersi avvalere di fatti per i quali non dispone di documenti.
Ciò parlerebbe a favore dell'ammissione di ogni genere di mezzo di prova.
Senonché va anche rispettata l'esigenza di una celere evasione dell'opposizione
(art. 84 cpv. 2 LEF), ragione per cui deve bastare la verosimiglianza della sua
eccezione (FRITZSCHE/WALDER, op. cit., § 20 n. 12).

4.5.2. Rare sentenze del Tribunale federale vanno nella medesima direzione (non
la sentenza 5D_180/2012 del 31 gennaio 2013 richiamata dai Giudici cantonali;
v. piuttosto la sentenza 5A_556/2009 del 30 novembre 2009 consid. 2.3, con
rinvio a DANIEL STAEHELIN, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über
Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 1a ed. 1998, n. 93 ad art. 82 LEF;
sentenza P.299/1984 del 12 luglio 1984 consid. 2, in Rep. 1985 pag. 33). Ma
queste sentenze vanno contestualizzate. La più recente riprende acriticamente
la prima. Questa, invece, sembra essere stata fraintesa: essa appare infatti
rintuzzare una censura ricorsuale sollevata in quel preciso contesto, secondo
la quale accogliendo l'eccezione di compensazione in ragione della sua mera
verosimiglianza, la Corte cantonale avrebbe all'atto pratico invertito l'onere
della prova circa l'esistenza della pretesa compensatoria; la conclusione del
Tribunale federale, infatti, è che l'esame della pretesa compensatoria sotto
l'angolo della sua verosimiglianza è conforme al diritto federale (loc. cit. in
fine). Peraltro, quella sentenza - pronunciata da una Corte a tre Giudici in
quella che era allora la procedura sommaria (art. 92 della previgente legge
federale sull'organizzazione giudiziaria (OG; CS 3 499), abrogato con effetto
al 15 febbraio 1992, v. Messaggio del 18 marzo 1991 concernente la
modificazione della legge federale sull'organizzazione giudiziaria [...], FF
1991 II 469 n. 515), non pubblicata nella raccolta ufficiale e apparentemente
non discussa in dottrina - non può avere, né intendeva avere, valenza di
enunciazione di principio. Inoltre, evadendo un ricorso di diritto pubblico
giusta l'art. 84 cpv. 1 lett. a OG, il potere d'esame del Tribunale federale
era limitato all'arbitrio. Infine, la sentenza è anteriore all'entrata in
vigore del CPC, il cui art. 254 è il fondamento dell'attuale e più recente
giurisprudenza.

4.5.3. Invero, l'argomentazione del Tribunale di appello sovrappone
indebitamente due momenti: quello dell'esigenza di mera verosimiglianza
dell'eccezione sollevata dal debitore giusta l'art. 82 cpv. 2 LEF e quello
della forma nella quale l'eccezione va presentata. Che sia sufficiente rendere
verosimile un'eccezione ancora non significa che qualsivoglia mezzo di prova
debba essere ammesso. Appare piuttosto opportuno riprendere il ragionamento che
il Tribunale federale ha adottato nella citata DTF 138 III 636 consid. 4.3.2
(supra consid. 4.3) : considerata la finalità della procedura di rigetto
provvisorio dell'opposizione nonché la ridotta vincolatività delle decisioni
prese in tale procedura, rammentata la natura documentale delle procedure
sommarie connesse con la LEF, e richiamata la gerarchia dei mezzi di prova
prevista ormai all'art. 254 CPC, nell'ambito dell'art. 82 LEF il principio
della limitazione alla prova documentale - intesa ormai nell'accezione
codificata all'art. 177 CPC - va ribadito, anche per le eccezioni del debitore
(v. in questo senso Gilliéron, op. cit., n. 786). Tale principio può essere
semmai allentato soltanto laddove l'eccezione del debitore lo esiga
perentoriamente, e soltanto nella misura in cui ciò sia strettamente
indispensabile. In parole semplici: laddove un'eccezione, per sua stessa
natura, possa essere dimostrata mediante documenti, il giudice del rigetto non
potrà ammettere prove di altro genere. È, questo, senz'altro il caso della
compensazione: se la pretesa compensatoria è contenuta in un documento, essa
potrà validamente suffragare l'opposizione al precetto esecutivo; altrimenti,
il debitore dovrà far valere tale pretesa nell'eventuale successiva procedura
ordinaria di disconoscimento del debito (art. 83 cpv. 2 LEF). Il discorso potrà
essere sfumato laddove il debitore escusso non eccepisca la compensazione,
bensì sollevi altre eccezioni ad infirmare il riconoscimento di debito. Ma, qui
fuori tema, la questione non va dibattuta oltre in questa sede.

5. 
Alla luce di quanto precede, l'approccio del Tribunale di appello - che ha
rigettato l'opposizione formulata dalla ricorrente dopo un approfondito esame
della verosimiglianza del credito compensatorio fondato sul rapporto di
C.________ - impone le seguenti considerazioni.

5.1. Il Tribunale di appello ha sottoposto il rapporto di C.________ a un esame
di merito oltremodo approfondito. In un primo tempo, esso ha escluso che detto
rapporto potesse avere valore di prova, in quanto - nel migliore dei casi -
perizia di parte. Ma i Giudici cantonali sono andati oltre: dopo aver soppesato
e confrontato l'argomentazione apportata dalle parti in prima e seconda
istanza, hanno interlocutoriamente concluso che il rapporto appariva
unilaterale. In seguito, dopo aver preso in considerazione la mancanza di
spiegazioni, da parte della qui ricorrente, a giustificazione del fatto che le
uniche fonti citate nel rapporto sarebbero due "gole profonde" e che dallo
stesso sarebbero state volutamente espunte delle ricevute, e considerato in
seguito l'esclusione di responsabilità espressa da C.________ sulla completezza
e affidabilità del rapporto, i Giudici cantonali hanno espresso i primi dubbi
sulla verosimiglianza del credito posto in compensazione. Indi hanno
apprezzato, a valere quale indizio di poca verosimiglianza, il fatto che
nonostante all'interno dell'organizzazione della ricorrente fosse operativa
un'unità di controllo delle spese con un processo ben delineato, le accuse
fossero emerse soltanto anni più tardi; ed anche la mancata trattazione di
questa tematica nel rapporto di C.________. Essi si sono poi chinati
sull'assenza di spiegazioni da parte della ricorrente a proposito delle spese
locative, considerate inclassificabili nel rapporto di C.________ benché il
contratto di locazione fosse a nome della ricorrente medesima; e hanno
criticato quest'ultima per non aver chiesto spiegazioni all'opponente su spese
di viaggio e telefono che ora, a distanza di anni, si ritengono ingiustificate.
L'inattendibilità del rapporto di C.________ viene infine desunta dal manifesto
abbaglio concernente presunti investimenti illeciti in un proprio fondo (in
realtà, caso di omonimia) e dalla poco credibile qualifica delle cifre vantate
dalla ricorrente, non sufficientemente definite oppure non direttamente
constatate da C.________, bensì scaturenti in parte da allegazioni di
dipendenti e dedotte dall'assenza di giustificativi senza che sia stata data la
possibilità all'opponente di fornirli.

5.2. Da questo riassunto della motivazione del giudizio impugnato appare che i
Giudici cantonali non si sono limitati ad esaminare determinati documenti
prodotti da una parte in funzione di una precisa, lineare e unitaria tesi. Sono
andati ben oltre: hanno soppesato le allegazioni delle parti, al fine di
stabilire chi avesse contestato cosa; hanno valutato numerosi silenzi, lacune e
contraddizioni nel rapporto di C.________; hanno infine rimproverato alla
ricorrente l'omissione di controlli e critiche tempestive, ritenute possibili e
anzi dovute in ragione dell'esistenza di un'organizzazione interna preposta ai
controlli delle spese. Sono, quelli descritti, accertamenti che non si fondano
soltanto sul documento prodotto dalla ricorrente a sostegno della propria
pretesa compensatoria e che travalicano manifestamente i limiti della
cognizione del giudice del rigetto. Sembra doversi desumere, alla lettura del
consid. 7.5 del giudizio impugnato, che tale modo di procedere derivi da un
fraintendimento della giurisprudenza: i Giudici cantonali vi affermano,
infatti, che l'esame del titolo di rigetto e l'esame delle eccezioni giusta
l'art. 82 cpv. 2 LEF sottostanno a metri di giudizio differenti, queste ultime
dovendo "essere rese semplicemente verosimili". Come già esposto (supra consid.
4, in particolare 4.5.3), se è vero che l'eventuale credito compensatorio va
soltanto reso verosimile, la verosimiglianza va però resa su base documentale.

5.3. Ne discende che il Tribunale di appello avrebbe dovuto accogliere il
reclamo e pronunciare l'integrale rigetto provvisorio dell'opposizione non già
in virtù dell'esame di dettaglio svolto, che non gli competeva nella procedura
in corso, bensì poiché l'argomentazione della qui ricorrente a suffragio della
propria pretesa compensatoria non poteva essere resa verosimile soltanto sulla
base del documento da essa prodotto (rapporto di C.________) ed oltrepassava
così i limiti della procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione. Il
presente ricorso va pertanto respinto mediante sostituzione di motivazione
(supra consid. 1.2).

6. 
Sia peraltro detto, a titolo meramente abbondanziale, che l'analisi eseguita
dai Giudici cantonali sul rapporto di C.________ resiste senz'altro alle
relative critiche ricorsuali.

6.1. La ricorrente ritiene che l'apprezzamento del rapporto di C.________ da
parte del Tribunale di appello leda il divieto dell'arbitrio (art. 9 Cost. e
art. 97 LTF) e il proprio diritto alla prova (art. 29 Cost., art. 8 CC e art.
150 segg. CPC). Ma l'enunciazione di questi principi non basta a sostanziare le
censure (supra consid. 1.2 e 1.3). Nel caso concreto, le censure ricorsuali si
esauriscono perlopiù nella reiterazione di quanto già affermato nelle sedi
inferiori: di carattere appellatorio, esse sono integralmente inammissibili.

6.2. Altre censure sono invece infondate, quando non al limite del temerario.

6.2.1. La ricorrente teorizza, in primo luogo, che il rapporto di C.________
dovrebbe essere considerato non una perizia, bensì un " rapporto di controllo
", che non comporta valutazioni peritali bensì è "focalizzato sull'esame della
documentazione contabile disponibile"; esso sarebbe pertanto un "insieme di
documenti e constatazioni di fatti e di cifre [...]" di per sé fedefacente, e
comunque non soggetto a contraddittorio. A parte che la logica di questa teoria
sfugge, l'affermazione ricorsuale non si confronta con la giurisprudenza e la
dottrina relative al valore probatorio della perizia di parte indicate dal
Tribunale di appello. Certo, anche in sede di rigetto provvisorio
dell'opposizione una determinata pretesa può essere dimostrata sulla scorta di
un complesso di documenti legati fra loro (DTF 136 III 627 consid. 2; sentenza
5A_206/2013 del 13 maggio 2013 consid. 2.3; AMONN/WALTHER, op. cit., § 19 n.
79), a condizione tuttavia che i medesimi siano inequivocabili - ciò che
appunto non avviene nel caso concreto, nel quale va ritenuto che ognuna delle
numerose posizioni elencate nel rapporto di C.________ sia contestata. In
quanto sufficientemente motivata, la censura appare manifestamente infondata.

6.2.2. La ricorrente considera poi che " invocando un inesistente diritto al
contraddittorio dell'escutente durante l'allestimento del Rapporto ", il
Tribunale di appello le avrebbe fatto carico dell'onere della prova certa,
violando in tal modo l'art. 82 cpv. 2 LEF. La critica è nebulosa: non solo non
è chiaro il nesso fra diritto al contraddittorio dell'escutente e messa a
carico dell'onere della prova; la ricorrente nemmeno indica precisamente dove
la Corte cantonale avrebbe affermato il preteso diritto al contraddittorio, né
in quale contesto essa le avrebbe messo a carico l'esigenza di una prova certa.
Anzi: la sentenza impugnata riafferma in modo inequivocabile l'applicabilità
del principio della verosimiglianza, e lo ha espresso in occasione dell'esame
delle censure del qui opponente. Ammettendone per ipotesi l'ammissibilità, la
censura appare dunque assolutamente infondata.

6.2.3. La ricorrente assevera poi che a torto il Tribunale di appello avrebbe
applicato "nell'ambito della procedura sommaria i precetti dottrinali e
giurisprudenziali sull'assenza di concludenza probatoria della perizia di parte
che valgono invece per la procedura ordinaria". Anche questa censura appare
perlomeno azzardata, già per il fatto che è assolutamente fantasioso affermare
che la possibilità di chiedere una perizia giudiziaria nella procedura
ordinaria dipenda dall'esclusione di valore probatorio di una perizia di parte.
Per non parlare dell'incongruenza del ragionamento ricorsuale, che mescola
apprezzamenti sulla natura di un determinato mezzo di prova con altri che
riguardano invece la procedura (ordinaria/sommaria) applicabile - incongruenza
che si perpetua laddove la ricorrente pretende che le obiezioni del qui
opponente, contrariamente alle sue, sarebbero pertinenti soltanto nella
procedura ordinaria di merito. Una violazione degli art. 82 cpv. 2 LEF, 252
segg. CPC e 29 Cost. - peraltro invocati genericamente nella medesima frase -
non è riscontrabile.

6.2.4. Manifestamente incompatibile con i principi della procedura di rigetto
dell'opposizione è poi la censura ricorsuale in virtù della quale il Tribunale
di appello avrebbe dovuto d'ufficio considerare le poste verosimili alla
lettura del rapporto di C.________, e ridurre di conseguenza l'importo da
ammettere in compensazione: tale esame non solo esula dalla competenza del
giudice del rigetto, poiché implica un apprezzamento di poste contestate (supra
consid. 3.3), bensì incombe alla parte che si prevale di un'eccezione (supra
consid. 3.2).

6.2.5. È giusto, invece, criticare l'apprezzamento dell'esistenza e del
funzionamento di un sistema di controllo interno svolto dal Tribunale di
appello - tema che, come già detto (supra consid. 5.2), esula dalla sua
competenza; ma trattandosi di uno fra i molti criteri presi in considerazione
dalla Corte cantonale, l'ammissione di questa critica nulla muterebbe all'esito
del gravame.

6.2.6. Infondata, infine, è la critica ricorsuale mediante la quale la
ricorrente pretende di considerare fondate le sue pretese di rimborso di spese
delle quali il carattere non è noto: dimentica, in questo contesto, che l'onere
di rendere verosimile la pretesa su base documentale incombe a lei.
Semplicemente temeraria è invece la pretesa della ricorrente che venga tenuto
conto delle testimonianze di propri dipendenti.

7. 
In conclusione, il ricorso va respinto nella misura della sua ricevibilità, con
conseguenza di tassa e spese a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).
Essa dovrà inoltre versare un congruo importo a titolo di ripetibili
all'opponente (art. 68 cpv. 1 LTF).

 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2. 
Le spese giudiziarie di fr. 6'000.-- sono poste a carico della ricorrente.

3. 
La ricorrente verserà all'opponente la somma di fr. 7'000.-- a titolo di
ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale.

4. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 25 agosto 2016

In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: von Werdt

La Cancelliera: Antonini

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben