Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.433/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_433/2015

Sentenza del 27 luglio 2015

II Corte di diritto civile

Composizione
Giudici federali von Werdt, Presidente,
Marazzi, Herrmann,
Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,

contro

B.________,
patrocinata dall'avv. Matteo Quadranti,
opponente.

Oggetto
divorzio: provvedimenti cautelari,

ricorso contro la sentenza emanata il 28 aprile 2015
dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.

Fatti:

A. 
L'assetto provvisionale nelle procedure di divorzio promosse da B.________ nei
confronti di A.________ è stato regolato da numerosi provvedimenti.

Con decreto cautelare 19 dicembre 2014 il Pretore della giurisdizione di
Mendrisio Nord ha riconosciuto a A.________ un diritto di visita nei confronti
della figlia C.________ da esercitarsi esclusivamente in Svizzera ("e previa
consegna di ogni documento d'identità di C.________ da parte del padre alla
madre oppure alla Pretura ") un fine settimana ogni 15 giorni dal venerdì alle
ore 16.30 alla domenica alle ore 20.15, ogni mercoledì dalle ore 17.30 alle ore
20.45, due settimane durante le vacanze scolastiche estive, una settimana
durante le vacanze di Natale e, in alternativa, la settimana di Ognissanti o
quella di carnevale.

B. 
Con sentenza 28 aprile 2015 la I Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino ha respinto, nella misura della sua ricevibilità, un appello
presentato da A.________ avverso il decreto cautelare 19 dicembre 2014.

C. 
Con ricorso 22 maggio 2015 " per questioni di diritto di importanza
fondamentale (Art. 74 LTF) e sussidiario in materia costituzionale (Art. 113 ss
LTF) ", A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale
federale chie dendo di annullare la limitazione al territorio svizzero
dell'esercizio del diritto di visita provvisionale, "di annullare la decisione
19 dicembre 2014 sul diritto di visita, in quanto già regolarizzato allo stesso
modo, con provvedimento 7 luglio 2014", di accordagli una terza settimana di
vacanze estive con la figlia ed un diritto di visita settimanale ogni martedì e
mercoledì dalle ore 16.30 (pernottamento compreso), di autorizzare la figlia a
recarsi da lui " ogni volta che lo desidera oltre i giorni decisi dal Giudice
", di impedire alla stessa di " rimanere da sola con un adulto maschio diverso
dal padre ", di ammonire la moglie - sotto comminatoria dell'art. 292 CP - ad
astenersi dal continuare a celare al padre tutte le informazioni mediche e
scolastiche della figlia, dal prendere iniziative per la figlia senza il
consenso dell'altro genitore e dal non consegnare la figlia al padre per il
diritto di visita. Il ricorrente chiede pure di essere posto al beneficio del
gratuito patrocinio.

Non sono state chieste determinazioni.

Diritto:

1.
Un'errata denominazione dell'impugnativa non nuoce al ricorrente se il suo
allegato adempie le esigenze formali del tipo di ricorso effettivamente
esperibile (DTF 134 III 379 consid. 1.2 con rinvii; 133 I 300 consid. 1.2 con
rinvii).

La sentenza impugnata è una decisione finale (art. 90 LTF; DTF 134 III 426
consid. 2.2) che è stata emanata su ricorso dall'ultima istanza cantonale (art.
75 cpv. 1 e 2 LTF) in una causa civile ( art. 72 cpv. 1 LTF) di natura non
pecuniaria (essendo unicamente litigiose le relazioni personali tra padre e
figlia). Il gravame è stato inoltrato dalla parte soccombente nella sede
cantonale (art. 76 cpv. 1 LTF). Ne discende che il rimedio, inoltrato peraltro
tempestivamente (art. 100 cpv. 1 LTF), soddisfa i requisiti formali posti ad un
ricorso in materia civile e può pertanto essere trattato come tale.

2.

2.1. La sentenza di appello è stata pronunciata in materia di misure cautelari,
motivo per cui il ricorrente può unicamente prevalersi della violazione di
diritti costituzionali (art. 98 LTF; DTF 133 III 393 consid. 5.1). Secondo
l'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di questi
diritti soltanto se tale censura è stata sollevata e motivata. Ciò significa
che il ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato con riferimento ai
motivi della decisione impugnata in che modo sarebbero stati violati i suoi
diritti costituzionali (DTF 135 III 232 consid. 1.2; 133 III 393 consid. 6).
Il Tribunale federale fonda inoltre la sua sentenza sui fatti accertati
dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e nell'ambito dei ricorsi
sottoposti alle limitazioni dell'art. 98 LTF, il ricorrente può unicamente
ottenere la rettifica o il complemento degli accertamenti di fatto se dimostra
una violazione dei suoi diritti costituzionali da parte dell'autorità
cantonale. Gli art. 95, 97 e 105 cpv. 2 LTF non si applicano dunque
direttamente, poiché non sono dei diritti costituzionali (DTF 133 III 393
consid. 7.1; 133 III 585 consid. 4.1). Tuttavia l'applicazione dell'art. 9
Cost. porta praticamente al medesimo risultato: il Tribunale federale corregge
gli accertamenti di fatto unicamente se sono arbitrari e hanno un'influenza
sull'esito della c ausa (sentenza 5A_160/2014 del 26 marzo 2014 consid. 2.1).

2.2. Nella misura in cui il ricorrente non censura la sentenza del Tribunale
d'appello, bensì critica l'operato del Giudice di prime cure - prevalendosi
peraltro anche della violazione di diritti non costituzionali (art. 1 CC e 334
CPC) - il suo gravame deve essere dichiarato a priori inammissibile (v. art. 75
cpv. 1 e 106 cpv. 2 LTF).

2.3. Le conclusioni mediante le quali il ricorrente chiede al Tribunale
federale di "annullare la decisione 19 dicembre 2014 sul diritto di visita, in
quanto già regolarizzato allo stesso modo, con provvedimento 7 luglio 2014", di
estendere il diritto di visita provvisionale, di impedire alla figlia di
"rimanere da sola con un adulto maschio diverso dal padre" e di ammonire
l'opponente sono prive di ogni e qualsiasi motivazione. Tali richieste di
giudizio sfuggono pertanto già di primo acchito ad un esame nel merito.

2.4. La conclusione tendente ad annullare la limitazione al territorio svizzero
dell'esercizio del diritto di visita provvisionale poggia invece su un'asserita
violazione di norme di rango costituzionale, e più precisamente degli art. 7,
8, 9, 13, 24, 30, 35 cpv. 3 e 36 cpv. 1 Cost., nonché degli art. 1, 6 e 8 CEDU.
Il ricorrente si limita però a criticare genericamente l'argomentazione
dell'autorità inferiore (secondo la quale il vincolare l'esercizio del diritto
di visita al territorio nazionale non costituisce una violazione né della CEDU
né di altri trattati internazionali, come " già ripetutamente spiegato
all'appellante "), senza spiegare conformemente ai requisiti dell'art. 106 cpv.
2 LTF in che consista la lesione delle predette disposizioni costituzionali e
della CEDU e fondandosi anche in parte su circostanze che non emergono dalla
sentenza di appello. L'argomentazione ricorsuale è insufficientemente motivata
e risulta quindi inammissibile.

3. 
Da quanto precede discende che il ricorso - peraltro di difficile lettura e
ripetitivo - si appalesa integralmente inammissibile. La domanda di assistenza
giudiziaria del ricorrente va respinta, dato che il suo rimedio non aveva fin
dall'inizio possibilità di esito favorevole (art. 64 cpv. 1 LTF). Le spese
giudiziarie seguono la soccombenza, e sono pertanto poste a carico del
ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili all'opponente, che
non è stata invitata a determinarsi e non è pertanto incorsa in spese della
sede federale.

 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
Il ricorso è inammissibile.

2. 
La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta.

3. 
Le spese giudiziarie di fr. 1'500.-- sono poste a carico del ricorrente.

4. 
Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.

Losanna, 27 luglio 2015

In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: von Werdt

La Cancelliera: Antonini

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