Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.416/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_416/2015

Sentenza del 15 ottobre 2015

II Corte di diritto civile

Composizione
Giudici federali von Werdt, Presidente,
Escher, Marazzi,
Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,

contro

B.________,
patrocinata dall'avv. Stefano Fornara,
opponente.

Oggetto
rigetto definitivo dell'opposizione,

ricorso contro la sentenza emanata il 13 aprile 2015
dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino.

Fatti:

A.

A.a. Con precetto esecutivo 21 febbraio 2014 dell'Ufficio esecuzione di Lugano,
l'ente religioso B.________ ha escusso l'avv. A.________ per l'importo di fr.
14'200.-- oltre interessi. L'importo corrisponde a ripetibili attribuite
all'escutente con decisione 31 ottobre 2012 della Pretura di Lugano e sentenza
4A_107/2013 del 27 maggio 2013 del Tribunale federale in una vertenza che
vedeva opposte le parti al presente procedimento.

A.b. Con decisione 23 giugno 2014, il Pretore del Distretto di Lugano ha
rigettato in via definitiva l'opposizione interposta dall'avv. A.________.

B. 
Con la qui impugnata sentenza 13 aprile 2015, il Tribunale di appello del
Cantone Ticino, Camera di esecuzione e fallimenti, ha respinto il reclamo
dell'avv. A.________ e confermato la sentenza pretorile.

C.

C.a. L'avv. A.________ (qui di seguito: ricorrente) insorge al Tribunale
federale con ricorso 15 maggio 2015 chiedendo l'accertamento della nullità
della sentenza 13 aprile 2015, subordinatamente il suo annullamento. Il
Tribunale federale ha respinto l'istanza della ricorrente di conferimento
dell'effetto sospensivo al suo gravame.

La ricorrente formula peraltro istanza di ricusa nei confronti del Giudice
federale von Werdt, Presidente della II Corte di diritto civile, e postula di
essere messa al beneficio del gratuito patrocinio.

Non sono state chieste determinazioni nel merito.

C.b. Inoltrando l'identico allegato ricorsuale, la ricorrente ha interposto
ricorso anche contro la decisione sulla sua opposizione al sequestro (v.
incarto 5A_415/2015).

Diritto:

1. 
La ricorrente è dell'opinione che la procedura di rigetto definitivo
dell'opposizione e quella di opposizione al sequestro siano strettamente
legate, sì da esigerne il congiungimento e l'evasione in un unico giudizio.

La congiunzione di due ricorsi e la loro trattazione in un'unica sentenza
presuppongono che le due impugnative siano dirette contro la medesima sentenza
cantonale, si riferiscano ai medesimi fatti e pongano gli stessi temi giuridici
(art. 71 LTF in relazione con l'art. 24 cpv. 2 PC; DTF 133 IV 215 consid. 1;
131 V 59 consid. 1; 128 V 124 consid. 1; Florence Aubry Girardin, in
Commentaire de la LTF, 2a ed. 2014, n. 9 ad art. 71 LTF). Già la prima
condizione non è adempiuta. Inoltre, non si può affermare che la decisione sul
rigetto definitivo dell'opposizione e quella sull'opposizione al sequestro
pongano gli stessi temi giuridici, quand'anche nel caso di specie la ricorrente
proponga le medesime censure. La domanda di congiunzione va pertanto respinta.

2.

2.1. Decisioni in tema di rigetto - definitivo o provvisorio - dell'opposizione
sono decisioni finali ai sensi dell'art. 90 LTF, poiché mettono fine alla
relativa procedura. Possono fare l'oggetto di un ricorso in materia civile
(art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) qualora il valore di lite raggiunga fr. 30'000.--
(art. 74 cpv. 1 lett. b LTF); se quest'ultimo requisito non è adempiuto, il
ricorso in materia civile è ammissibile se solleva una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF), ciò che la parte
ricorrente deve allegare e dimostrare (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 134 III 115
consid. 1.1). Altrimenti, è dato unicamente il ricorso sussidiario in materia
costituzionale ai sensi dell'art. 113 LTF (sentenza 5D_164/2008 del 10 febbraio
2009 consid. 1.1, non pubblicato in DTF 135 III 315).

Nel presente caso, l'importo dedotto in esecuzione non raggiunge la soglia
richiesta dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per l'ammissibilità del ricorso in
materia civile. Contrariamente a quanto ritiene la ricorrente, il valore della
pretesa compensatoria non va addizionato, poiché la medesima non è oggetto
della presente procedura (v. sentenze 5A_314/2015 del 14 settembre 2015 consid.
1.1, concernente la ricorrente; 5D_72/2015 del 13 agosto 2015 consid. 1; 5D_213
/2013 del 23 gennaio 2014 consid. 1.3; per analogia DTF 135 III 470 consid.
1.2). Una questione di diritto di importanza fondamentale è soltanto invocata
dalla ricorrente, la quale tuttavia non motiva tale opinione. Il ricorso in
materia civile non essendo ammissibile, il presente gravame è trattato quale
ricorso sussidiario in materia costituzionale.

2.2. Giusta l'art. 116 LTF con un ricorso sussidiario in materia costituzionale
può unicamente essere censurata la violazione di diritti costituzionali. Il
Tribunale federale esamina la violazione di questi diritti soltanto se la parte
ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 117 LTF combinato con
l'art. 106 cpv. 2 LTF). Ciò significa che essa deve spiegare in modo chiaro e
dettagliato, alla luce dei considerandi della sentenza impugnata, in che misura
sarebbero stati violati diritti costituzionali (DTF 134 II 244 consid. 2.2). Il
Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti stabiliti dall'autorità
inferiore, che può rettificare o completare se il loro accertamento è avvenuto
in violazione del diritto ai sensi dell'art. 116 LTF (art. 118 cpv. 1 e 2 LTF).

2.3. Non possono essere addotti nuovi fatti o nuovi mezzi di prova, a meno che
non ne dia motivo la decisione impugnata, ciò che la parte ricorrente deve
debitamente esporre nel proprio gravame (combinati art. 117 e 99 cpv. 1 LTF;
DTF 136 III 261 consid. 4.1).

3. 
Uno dei due punti nodali dell'opposizione della ricorrente al precetto
esecutivo fatto spiccare nei suoi confronti è la capacità di stare in giudizio
della parte escutente, nonché la validità della procura dalla medesima
conferita al legale che la assiste. L'altro nodo consiste nell'eccezione di
compensazione che solleva la ricorrente.

4. 
Il Tribunale di appello, respinte preliminarmente le censure di violazione del
diritto di essere sentita della ricorrente, ha esaurientemente esaminato la
capacità di stare in lite dell'escutente e la legittimazione del suo
rappresentante in astratto ed in concreto, tanto in riferimento con il legale
agente avanti alla Corte cantonale che con il rappresentante di B.________,
ammettendo entrambe. Il Tribunale di appello, ricordati i noti presupposti per
la concessione del rigetto definitivo dell'opposizione formulata dalla
ricorrente, ha indi constatato l'esecutività delle due sentenze addotte
dall'escutente quali titoli. Infine, esso si è chinato sull'eccezione di
compensazione sollevata dalla ricorrente: evasa preliminarmente siccome tardiva
la censura di diniego di giustizia formulata dalla ricorrente per aver il
Pretore, nella sua sentenza 31 ottobre 2012, posto a suo carico "abnormi" spese
e ripetibili, i Giudici cantonali hanno negato la ricevibilità della domanda
riconvenzionale sia perché tardiva sia perché, sottostante alla procedura
ordinaria, non poteva essere presentata in una procedura sommaria qual'è
l'azione di rigetto dell'opposizione. Nel merito, i Giudici cantonali hanno
rilevato che l'escutente non aveva firmato la nota professionale della
ricorrente, ma anzi l'aveva contestata giudizialmente, sicché la pretesa
compensatoria non era provata.

5.

5.1. Il ricorso risulta di oltremodo difficile comprensione: da un lato, in
ragione di una totale mancanza di struttura, d'altro lato - e soprattutto -,
poiché la ricorrente ha inoltrato il medesimo allegato ricorsuale sia nella
procedura relativa al rigetto definitivo dell'opposizione, sia in quella di
opposizione al sequestro, senza peraltro darsi la pena di contestualizzare le
singole censure né di dire quale, se del caso, valga in una sola delle
procedure. Da questo punto di vista, il gravame appare al limite
dell'ammissibilità nell'ottica dell'obbligo di sufficiente motivazione ex art.
42 cpv. 2 LTF. Nel prosieguo dell'esame del presente ricorso, il Tribunale
federale non entrerà nel merito delle censure il cui nesso con il procedimento
di rigetto definitivo dell'opposizione appaia dubbio.

5.2. Avanti al Tribunale federale la ricorrente ribadisce l'eccezione di
difetto di capacità di stare in lite della parte escutente ed il difetto di
legittimazione del rappresentante legale di quest'ultima. Per l'essenziale,
ella esprime dubbi sulla capacità di firma di D.________ quale rappresentante
di B.________, di E.________ che D.________ ha nominato procuratore generale, e
di conseguenza dell'avv. Fornara, mandatato da E.________: a dire della
ricorrente, l'avv. Fornara avrebbe dovuto esibire evidenza documentale che i
competenti organi di B.________ hanno validamente delegato E.________ a
conferirgli mandato. Non sarebbe nemmeno dimostrato che l'ente religioso
B.________ sia dotato di personalità giuridica. Peraltro, nel maggio 2013
B.________ si sarebbe fuso con F.________ per formare la Fondazione G.________,
con conseguente attribuzione di nuovi ruoli a D.________ e (almeno
implicitamente) decadenza della procura a suo tempo da quest'ultimo conferita a
E.________ e, a cascata, l'illegittimità di quella rilasciata al legale.

5.3. Con riferimento alla propria domanda compensatoria, la ricorrente lamenta
in sunto di essere stata privata dell'istruttoria e dell'udienza chieste avanti
al Pretore e, dunque, della possibilità di dimostrarne l'esistenza. Nel merito,
l'avvenuto pagamento dell'acconto da parte dell'escutente sarebbe peraltro
"chiaro ed inequivocabile riconoscimento di debito". Sostiene che questa sua
difesa, se non dovesse essere ammessa nella procedura di rigetto
dell'opposizione, dovrebbe esserlo almeno in quella relativa al sequestro, pena
una violazione del divieto di formalismo eccessivo.

6. 
Le censure ricorsuali, nella ridotta misura in cui risultino comprensibili, non
sovvertono l'esito del giudizio cantonale.

6.1. La ricorrente chiede che il Tribunale federale accerti "a titolo
pregiudiziale" la nullità della propria sentenza 4A_107/2013 del 27 maggio
2013, mediante la quale esso non è entrato nel merito di un ricorso della
ricorrente per insufficiente motivazione. Non si vede, tuttavia, per quale
motivo tale sentenza debba essere dichiarata nulla, né la ricorrente lo spiega:
il mero rinvio alla "chiara giurisprudenza della Corte EDU" non può certo
bastare. L'obiezione è platealmente inammissibile.

6.2. Disordinatamente sparsa nel ricorso si rinviene ripetutamente la censura
ricorsuale di violazione del proprio diritto di essere sentita, realizzata
nella forma dell'insufficiente motivazione della sentenza impugnata o per aver
le istanze inferiori ignorato determinate censure.

6.2.1. Il diritto di essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., esige
che l'autorità si confronti con le censure della parte interessata e le esamini
seriamente, dando atto di questo esame nella sua decisione. La garanzia impone
quindi all'autorità di motivare il suo giudizio. La motivazione è sufficiente
quando la parte interessata può afferrare la portata della decisione ed
impugnarla con cognizione di causa. L'autorità deve quindi almeno succintamente
esporre le argomentazioni su cui si è fondata; non occorre invece che esamini
espressamente ogni allegazione in fatto e in diritto sollevata, potendosi
limitare ai punti rilevanti per il giudizio (DTF 138 I 232 consid. 5.1 con
rinvii; sentenze 2C_556/2014 del 9 gennaio 2015 consid. 3.2; 5A_314/2015 del 14
settembre 2015 consid. 3.2.1, entrambe concernenti la ricorrente).

6.2.2. In merito alla capacità di stare in giudizio della parte escutente ed
alla validità della procura dalla medesima conferita al legale che la assiste,
il Tribunale di appello si è espresso in modo chiaro ed esauriente, come si
evince già dal riassunto dell'argomentazione della decisione impugnata (supra
consid. 4) : ha considerato la procura agli atti "indubbiamente recente, chiara
e precisa", anche perché menziona l'oggetto del mandato e la controparte. Ha
poi considerato chiara la procura generale 22 dicembre 2009 a favore di
E.________, non inficiata da alcuna circostanza atta a far dubitare della sua
regolarità. Replica e duplica delle parti - aggiungono i Giudici cantonali -
non influiscono sulla loro valutazione: in particolare, la firma di D.________
sullo scritto 25 febbraio 2015, con il quale egli conferma e ratifica la
procura a favore del legale, non differisce significativamente dalla firma
sulla sua carta d'identità, tenuto conto delle esigenze grafiche dei due
documenti. Senza scordare che la ricorrente medesima, quando era patrocinatrice
di B.________, aveva ricevuto procura proprio da E.________ medesimo.
È pertanto manifestamente falso affermare, come fa la ricorrente, che il
Tribunale di appello si sarebbe limitato ad avallare la motivazione del
Pretore, il quale si sarebbe a sua volta limitato ad affermare, senz'altra
precisazione, la regolarità della procura del legale.

Peraltro, anche avanti al Tribunale federale la ricorrente ha ripresentato un
ricorso "forbito" (per riprendere il termine utilizzato dai Giudici di
appello), per non dire prolisso. Ciò dimostra al di là di ogni ragionevole
dubbio che la motivazione della decisione impugnata le è stata sufficiente per
motivare le proprie censure. Che poi il giudizio impugnato sia corretto, è
questione che sarà esaminata affrontando le censure di merito.
La censura di insufficiente motivazione appare pertanto infondata, e persino
inammissibile nella misura in cui la ricorrente la rivolge al Pretore:
notoriamente, la sentenza pretorile, in quanto non di ultima istanza cantonale
e non pronunciata su ricorso, non soddisfa i requisiti posti dall'art. 75 cpv.
1 e 2 LTF e non può pertanto essere riesaminata dal Tribunale federale (DTF 137
III 238 consid. 2 e 2.2).

6.2.3. La ricorrente solleva la medesima censura anche con riferimento
all'evasione della sua eccezione compensatoria. La pretesa violazione dell'art.
29 cpv. 2 Cost. è tuttavia soltanto accennata, ma la censura è priva di ogni e
qualsiasi motivazione.

Essa si appalesa inammissibile.

6.2.4. Le medesime considerazioni si applicano, mutatis mutandis, alle censure
di diniego di giustizia formale e di violazione delle garanzie processuali
minime, che la ricorrente fonda sulla carenza di motivazione e che, dunque, si
sovrappone all'appena discussa - e negata - violazione del suo diritto di
essere sentita.

Priva di portata propria, e comunque insufficientemente motivata, la censura
appare inammissibile.

6.3. Nel merito, con riferimento alla validità delle procure conferite
dall'ente religioso B.________ a E.________, e da quest'ultimo al legale che lo
rappresenta nel presente procedimento (v. in dettaglio supra consid. 4), la
ricorrente solleva numerose obiezioni, per la maggior parte inammissibili, per
il resto infondate.

6.3.1. L'affermazione secondo la quale l'aver richiesto all'escutente, con
decreto 21 gennaio 2015, un estratto storico tradirebbe le incertezze dei
Giudici cantonali è puramente speculativa. Peraltro, tale documento è agli atti
e la Corte cantonale lo ha considerato probante. Ciò che la ricorrente vi
oppone, è puramente appellatorio.

6.3.2. La ricorrente adduce poi l'argomento della fusione di B.________ e
F.________, per dedurne - in sunto - il decadimento dei poteri di D.________ e,
a cascata, la nullità della procura conferita successivamente al legale.
Suppone il mancato aggiornamento del Registro presso la Prefettura di Milano e
suppone che E.________ abbia firma collettiva e non individuale.

Il Tribunale di appello ha affermato, richiamando le osservazioni 20 febbraio
2015 di lei, che "neppure la reclamante nega ancora l'evidenza dell'esistenza
giuridica di B.________ e della persona del suo rappresentante legale". La
ricorrente non contesta la correttezza di tale affermazione. Dunque ella ha
rinunciato a ribadire il succitato argomento in ultima istanza cantonale,
sicché esso sarebbe da considerarsi nuovo e già come tale inammissibile
(combinati art. 117 e 99 cpv. 1 LTF). Comunque, quelle che precedono sono mere
speculazioni, che gli stralci della duplica della ricorrente in sede di
reclamo, incorporati nel presente ricorso peraltro in modo talmente disordinato
da risultare illeggibili, non rendono maggiormente plausibili. Il Tribunale di
appello ha ritenu to che i poteri di D.________ e E.________ siano perdurati
oltre il momento della fusione di B.________ e F.________, e tale conclusione è
senz'altro più che sostenibile, a fronte di una generica censura di arbitrio.

6.3.3. I Giudici cantonali hanno ritenuto superfluo chinarsi sullo scritto 25
febbraio 2015 di D.________, mediante il quale egli conferma e ratifica la
procura a favore del legale dell'opponente: la validità delle procure è
stabilita a sufficienza già sulla base dei documenti precedenti. La ricorrente
non contesta tale affermazione. Appare allora superfluo chinarsi sulla
motivazione abbondanziale di merito del Tribunale di appello, secondo la quale
ragioni grafiche, segnatamente lo spazio a disposizione, spiegano a sufficienza
le differenze riscontrate fra la firma di detto documento e quella apposta
sulla carta d'identità. Peraltro, la censura ricorsuale di falsità della firma
di D.________ è, ancora una volta, del tutto appellatoria.

6.3.4. Il Tribunale di appello, infine, ha stigmatizzato l'atteggiamento
pretestuoso della ricorrente, che in data 29 settembre 2005 si era fatta
rilasciare una procura per agire a nome di B.________ proprio da E.________.

L'argomento è di peso, nella misura in cui dimostra che almeno in un
determinato momento la ricorrente aveva riconosciuto la validità della firma di
E.________ (e di riflesso, quella di D.________ sulla procura in virtù della
quale E.________ aveva agito). Per contro, l'argomento non è atto a dimostrare
che i poteri di E.________ non siano stati modificati in seguito. Comunque sia,
la ricorrente si accontenta di opporvi il proprio disaccordo, limitandosi a
considerare l'argomento dei Giudici cantonali quale modo per "sviare
l'attenzione" dalla falsità della firma.

L'obiezione si rileva inammissibile per carenza di motivazione (combinati art.
117 e 106 cpv. 2 LTF).

6.4. Il Tribunale di appello si è da ultimo chinato sull'eccezione di
compensazione sollevata dalla ricorrente, che ella fonda su una propria nota
d'onorario inviata all'opponente relativa a prestazioni professionali fornite
quando ne era patrocinatrice, e rimasta impagata.

6.4.1. I Giudici cantonali hanno in primo luogo respinto la richiesta della
ricorrente di annullare la sentenza pretorile: presentata in duplica, la sua
domanda riconvenzionale era tardiva, ed in ogni caso, trattandosi di domanda da
proporre in procedura ordinaria, non poteva essere presentata nell'ambito di
una procedura sommaria. Dunque la sentenza di prima istanza non presenta motivi
di nullità.

La ricorrente persiste nel lamentare la mancata conduzione di un'istruttoria in
contraddittorio in prima istanza, "quantomeno sotto la procedura di sequestro",
poiché in tal modo sarebbe stata privata della possibilità di provare il
proprio credito; i rimproveri indirizzati a lei dalla Corte cantonale sarebbero
costitutivi di formalismo eccessivo. Ora, la censura ricorsuale non si
confronta del tutto con l'argomento principale del Tribunale di appello, ovvero
che la sua domanda riconvenzionale era doppiamente inammissibile. Motivata con
un incomprensibile rimando alle "premesse innanzi evidenziate", l'invocazione
del divieto del formalismo eccessivo (art. 29 cpv. 1 Cost.; per una definizione
v. DTF 135 I 6 consid. 2.1 con rinvii) è manifestamente insufficientemente
sostanziata. Incomprensibile è, infine, cosa intenda la ricorrente quando,
richiamato ancora una volta il menzionato principio costituzionale del divieto
del formalismo eccessivo, afferma che la sua "eccezione di compensazione, se
non valida nella procedura di rigetto, valeva e vale nella procedura di
sequestro [...]".

La censura è inammissibile.

6.4.2. Esaminando nel merito l'eccezione di compensazione, il Tribunale di
appello ha rifiutato di considerare il pagamento di un acconto alla ricorrente
alla stregua di un riconoscimento di debito, dato che la parte opponente si era
opposta alla pretesa inoltrando un'azione contro la ricorrente avanti al
Pretore di Lugano; peraltro, la nota finale della ricorrente non è firmata da
B.________ e non può pertanto costituire prova sufficiente di compensazione.

Accontentandosi di riaffermare apoditticamente che l'avvenuto pagamento
dell'acconto va considerato "chiaro ed inequivocabile riconoscimento di
debito", la ricorrente formula nuovamente una censura puramente appellatoria, e
come tale inammissibile.

7. 
Con allegato separato del 22 giugno 2015, la ricorrente chiede la ricusa del
Giudice federale von Werdt, Presidente della II Corte di diritto civile. A
sostegno, ella afferma di avvertire "un'innegabile ostilità, se non acredine,
quantomeno mancanza di sensibilità" da parte del magistrato, per non aver egli
mai accolto una sua doglianza, ed addirittura per averle negato l'effetto
sospensivo in casi in cui l'opportunità della sua concessione era manifesta.

7.1. Allegati sottoposti all'attenzione del Tribunale federale devono essere
debitamente motivati (art. 42 cpv. 1 LTF). Istanze di ricusa devono in
particolare rendere verosimili i fatti su cui si fonda la domanda (art. 36 cpv.
1 seconda frase LTF). Istanze fondate essenzialmente sul fatto che il
magistrato ricusato abbia in precedenza partecipato a decisioni sfavorevoli per
l'istante, o motivate con argomenti altrimenti inconferenti o incomprensibili,
sono inammissibili (v. in proposito sentenza 2F_12/2008 del 4 dicembre 2008
consid. 2, con riferimento alle DTF 114 Ia 278 consid. 1 e 105 Ib 301 consid.
1c, entrambe riferentesi all'art. 26 OG, di tenore essenzialmente identico
all'art. 37 LTF; v. anche sentenza 5A_314/2015 del 14 settembre 2015 consid.
4.1, riguardante la ricorrente).

7.2. Ciò è quanto si verifica nel caso di specie, sicché la domanda di ricusa
dev'essere dichiarata inammissibile.

7.3. Si attira nondimeno ancora una volta l'attenzione della ricorrente
sull'obbligo di tenere un comportamento che non offenda le convenienze (art. 33
cpv. 1 LTF) : è dubbio che le insinuazioni formulate nell'istanza di ricusa
rispettino questa esigenza.

Il medesimo avvertimento si impone con riferimento alle più che sconvenienti
espressioni utilizzate al pto. B.11 pag. 14 del ricorso: se si prescinde dal
comminare già oggi una sanzione disciplinare senz'altro giustificata, ciò
avviene soltanto perché il presente allegato ricorsuale precede gli
avvertimenti inviati alla ricorrente con la summenzionata sentenza 5A_314/2015.
Sia ella tuttavia consapevole che provvedimenti saranno presi con riguardo ad
allegati successivi alla data di intimazione di quella sentenza.

8. 
In conclusione, il ricorso sussidiario in materia costituzionale va respinto
nella ridotta misura in cui sia ricevibile, mentre l'istanza di ricusa del
Giudice federale von Werdt dev'essere dichiarata inammissibile. Tassa e spese
di giudizio vanno poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF), non
potendosi riconoscerle il beneficio del gratuito patrocinio considerata la sin
dall'inizio manifesta infondatezza delle tesi ricorsuali (art. 64 cpv. 1 LTF).

 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
La domanda di ricusa del Giudice federale von Werdt, Presidente della II Corte
di diritto civile, è inammissibile.

2. 
Il ricorso in materia civile è inammissibile.

3. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale è respinto.

4. 
La domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente è respinta.

5. 
Le spese giudiziarie di fr. 1'500.-- sono poste a carico della ricorrente.

6. 
Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 15 ottobre 2015

In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: von Werdt

La Cancelliera: Antonini

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