Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.405/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_405/2015

Sentenza del 1° aprile 2016

II Corte di diritto civile

Composizione
Giudici federali von Werdt, Presidente,
Marazzi, Herrmann,
Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento
1. A.________,
2. B.________,
patrocinati dall'avv. dott. Gianmaria Mosca,
ricorrenti,

contro

Comunione dei comproprietari del Condominio
C.________,
patrocinata dall'avv. dott. Giovanna Bonafede,
opponente.

Oggetto
proprietà per piani, contestazione di risoluzione assembleare,

ricorso contro la sentenza emanata il 25 marzo 2015 dalla I Camera civile del
Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.

Fatti:

A. 
I coniugi A.________ e B.________ sono comproprietari, un mezzo ciascuno, di
una proprietà per piani del Condominio C.________ di X.________, con diritto
esclusivo sull'appartamento n. 417. Alla loro unità è attribuita in uso
preclusivo una parte comune, e meglio una porzione del tetto-terrazza, adibita
a giardino pensile. All'assemblea generale del 7 maggio 2010 i comproprietari
del Condominio C.________, preso atto del preventivo di spesa (punto 9.1 del
verbale), hanno deciso - 32 voti a favore, 2 contrari, 7 astenuti - di
effettuare il risanamento dell'isolazione di tale porzione di tetto-terrazza, "
senza il ripristino del giardino e senza una nuova copertura ", per un costo
complessivo di circa fr. 80/85'000.--, precisando che la quota di spesa per la
rimozione del giardino pensile sarebbe stata posta a carico dei proprietari
dell'appartamento n. 417 (punto 9.2 del verbale).
Con petizione 7 giugno 2010 A.________ e B.________ hanno convenuto la
Comunione dei comproprietari del Condominio C.________ davanti al Pretore del
Distretto di Lugano affinché fossero annullate le " delibere 9.1 & 9.2 ". Con
decisione 14 novembre 2012, il Pretore ha respinto la petizione.

B. 
Con sentenza 25 marzo 2015 la I Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino ha respinto, nella misura in cui non era senza oggetto,
l'appello introdotto da A.________ e B.________ contro la decisione pretorile.
Più precisamente, secondo la Corte cantonale la richiesta di annullare la "
delibera 9.1 " risulta priva d'oggetto siccome l'esame del preventivo di spesa
non è stato oggetto di risoluzione assembleare, mentre la " delibera 9.2 " di
porre a carico dei proprietari dell'appartamento n. 417 le spese per la
rimozione e l'eventuale ripristino del giardino pensile - la cui sistemazione
non poggia su alcun fondamento giuridico opponibile alla Comunione dei
comproprietari - è conforme alle prescrizioni legali e convenzionali
disciplinanti la proprietà per piani in discussione.

C. 
Con ricorso in materia civile 11 maggio 2015 A.________ e B.________ hanno
impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, postulandone la
riforma nel senso di annullare " le delibere 9.1 & 9.2 " dell'assemblea dei
comproprietari del 7 maggio 2010.

Non sono state chieste determinazioni.

Diritto:

1.

1.1. Presentato tempestivamente (art. 100 cpv. 1 LTF combinato con l'art. 46
cpv. 1 lett. a LTF) dalle parti soccombenti in sede cantonale (art. 76 cpv. 1
LTF) contro una decisione finale (art. 90 LTF) pronunciata su ricorso
dall'ultima istanza cantonale (art. 75 cpv. 1 e 2 LTF) in una causa di
carattere pecuniario il cui valore di lite raggiunge la soglia di fr. 30'000.--
prevista dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF, il ricorso in materia civile soddisfa
i citati requisiti formali.

1.2. Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv.
1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto
dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, la cui mancata ottemperanza conduce
all'inammissibilità del gravame, il Tribunale federale esamina di regola solo
le censure sollevate (DTF 140 III 86 consid. 2 con rinvii). Nei motivi del
ricorso l'insorgente deve pertanto spiegare, in modo conciso e confrontandosi
con i considerandi della sentenza impugnata, perché l'atto impugnato viola il
diritto (DTF 134 II 244 consid. 2.1). Le e sigenze di motivazione sono più
rigorose quando è fatta valere la violazione di diritti fondamentali. II
Tribunale federale esamina queste censure solo se la parte ricorrente le ha
debitamente sollevate e motivate, come prescritto dall'art. 106 cpv. 2 LTF. Ciò
significa che il ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato con
riferimento ai motivi della decisione impugnata in che modo sarebbero stati
violati i suoi diritti costituzionali (DTF 134 II 244 consid. 2.2).

1.3. Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico
sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1
LTF); può scostarsene o completarlo d'ufficio solo se è stato svolto in
violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente
inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella
sentenza impugnata può essere censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre
che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante
sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Se rimprovera all'autorità
cantonale un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - ossia arbitrario
(DTF 137 III 226 consid. 4.2; 133 II 249 consid. 1.2.2) - il ricorrente deve
motivare la censura conformemente alle esigenze poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF
(DTF 136 II 304 consid. 2.5).

1.4. A meno che non ne dia motivo la decisione impugnata, il Tribunale federale
non tiene conto di fatti o mezzi di prova nuovi, i quali non possono in ogni
caso essere posteriori al giudizio contestato (art. 99 cpv. 1 LTF; DTF 133 IV
342 consid. 2.1).
Con il ricorso in materia civile gli insorgenti producono uno scritto 3 aprile
2015 dell'amministrazione condominiale. Posteriore alla sentenza impugnata,
esso risulta di primo acchito inammissibile.

2. 
Fatta eccezione per l'iniziale elenco delle censure (accertamento inesatto dei
fatti e violazione degli art. 712a, 712be 712 m cpv. 2 CC), per qualche
adattamento redazionale e per l'aggiunta di alcune considerazioni del tutto
generiche o di primo acchito inammissibili poiché fondate sul predetto mezzo di
prova nuovo, il rimedio presentato dinanzi al Tribunale federale riprodu ce
testualmente la motivazione contenuta nell'appello interposto in sede
cantonale. I ricorrenti hanno pertanto omesso di confrontarsi con gli argomenti
contenuti nel qui impugnato g iudizio e di spiegare in che mod o quest'ultimo
sarebbe contrario al diritto. Di conseguenza, il ricorso in materia civile non
risponde alle esigenze di motivazione previste dall'art. 42 cpv. 2 LTF, e
tantomeno a quelle esatte dall'art. 106 cpv. 2 LTF per le censure rivolte
contro l'accertamento dei fatti operato dall'istanza precedente (DTF 134 II 244
consid. 2.3).

3. 
Da quanto precede discende che il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese
giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano
ripetibili all'opponente, dato che non è stata invitata a presentare una
risposta al ricorso e non è quindi incorsa in spese della sede federale.

 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
Il ricorso è inammissibile.

2. 
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti.

3. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 1° aprile 2016

In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: von Werdt

La Cancelliera: Antonini

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