Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.384/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_384/2015

Sentenza del 16 novembre 2015

II Corte di diritto civile

Composizione
Giudici federali von Werdt, Presidente,
Marazzi, Bovey,
Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Carmelo Seminara,
ricorrente,

contro

1. B.________,
2. C.________,
patrocinati dall'avv. Andrea Pozzi,
opponenti.

Oggetto
assunzione di una perizia sul DNA,

ricorso contro la sentenza emanata il 15 aprile 2015
dalla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Fatti:

A.

A.a. B.________ ed il di lei figlio C.________ (nato nel 2012) hanno citato in
giudizio A.________ con petizione 16 ottobre 2013 rispettivamente 12 dicembre
2013. Scopo primo dell'azione promossa è l'accertamento del rapporto di
filiazione fra il convenuto e C.________; assortite sono conclusioni pecuniarie
di mantenimento, qui senza rilievo.

A.b. Con decisione 9 gennaio 2015, il Pretore aggiunto del Distretto di Lugano
ha ordinato l'assunzione di una perizia sul DNA delle parti interessate; nei
confronti di A.________, l'ordine di presentarsi dal perito è stato assortito
dalla comminatoria penale dell'art. 292 CP, riservando l'adozione di ogni altra
misura necessaria per l'esecuzione del prelievo.

B. 
In data 21 gennaio 2015, A.________ ha interposto reclamo contro l'ordinanza in
merito alla perizia sul DNA, che il Tribunale di appello del Cantone Ticino ha
respinto con la qui impugnata decisione 15 aprile 2015.

C. 
Contro la decisione del Tribunale di appello, A.________ (di seguito:
ricorrente) ha interposto ricorso in materia civile al Tribunale federale i n
data 11 maggio 2015 chiedendo di non assumere la perizia sul DNA, in via
subordinata di ordinarne l'assunzione senza misure coercitive. Con decreto
presidenziale 27 maggio 2015, al ricorso è stato concesso l'effetto sospensivo.

Non sono state richieste osservazioni nel merito.

Diritto:

1.

1.1. La decisione impugnata è una decisione incidentale emanata su ricorso
dall'autorità suprema cantonale (art. 75 cpv. 1 e 2 LTF; DTF 138 III 41 consid.
1.1; 137 III 424 consid. 2.2), che va qualificata con riferimento all'azione di
merito nel cui contesto si colloca (DTF 137 III 261 consid. 1.4) - qui,
un'azione di accertamento della paternità. Una tale azione è di natura civile
non pecuniaria (sentenze 5A_745/2014 del 16 marzo 2015 consid. 1.1; 5A_12/2014
del 28 ottobre 2014 consid. 1 con rinvii; v. anche DTF 138 III 537 consid. 1.1
e sentenza 5A_492/2010 del 13 dicembre 2010 consid. 1, non pubblicato in DTF
136 III 593, con riferimento all'azione di contestazione del riconoscimento
della paternità). Inoltrato tempestivamente (art. 100 cpv. 1 LTF) dalla parte
che ha visto respinte le proprie conclusioni in sede di appello, e che è
pertanto legittimata a ricorrere (art. 76 LTF), nell'ottica dei criteri testé
esposti il ricorso appare in linea di principio ammissibile.

1.2. L'ammissibilità del rimedio del ricorso in materia civile contro la
decisione impugnata, in quanto decisione incidentale notificata separatamente
ma non concernente la competenza né la ricusa, è retta dall'art. 93 cpv. 1 LTF.
Secondo questo disposto, esclusa di primo acchito la possibilità che
l'accoglimento del ricorso conduca immediatamente ad una decisione finale (art.
93 cpv. 1 lett. b LTF; sentenza 5A_745/2014 cit. consid. 1.2.1), un ricorso è
possibile solamente se la decisione è suscettibile di causare un pregiudizio
irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF). Non è in linea di principio il caso
per decisioni in materia di prove (sentenze 5A_745/2014 cit. consid. 1.2.2;
4A_269/2011 del 10 novembre 2011 consid. 1.3), a meno che esse siano assortite
- come nella presente fattispecie - dalla minaccia di sanzioni penali giusta
l'art. 292 CP (sentenza 5A_548/2012 del 28 settembre 2012 consid. 2.3 con
rinvii) oppure impongano un'ingerenza nella salute e quindi nella personalità
(art. 28 CC), la cui avvenuta violazione non potrà più essere riparata
(sentenza 5A_745/2014 cit. consid. 1.2.3 con rinvii, proprio con riferimento ad
un perizia sul DNA). Nella prospettiva dell'art. 93 LTF, il gravame appare
pertanto ammissibile.

1.3. Il ricorso in materia civile può essere interposto per violazione del
diritto federale (art. 95 lett. a LTF) - che comprende anche i diritti
costituzionali - e per violazione del diritto internazionale (art. 95 lett. b
LTF). Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF).
Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dall'art.
42 cpv. 1 e 2 LTF, la cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del
gravame, il Tribunale federale esamina di regola solo le censure sollevate (DTF
140 III 86 consid. 2; 137 III 580 consid. 1.3; 134 III 102 consid. 1.1).
Nell'atto di ricorso occorre pertanto spiegare in modo conciso, riferendosi
all'oggetto del litigio, in cosa consiste la violazione del diritto e su quali
punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 134 II 244 consid. 2.1). Le
esigenze di motivazione sono più rigorose quando è fatta valere la violazione
di diritti fondamentali. II Tribunale federale esamina queste censure solo se
la parte ricorrente le ha debitamente sollevate e motivate, come prescritto
dall'art. 106 cpv. 2 LTF. Ne discende che l'allegato ricorsuale deve indicare
chiaramente i diritti costituzionali che si pretendono violati, precisando
altresì in che consista tale violazione (DTF 134 II 244 consid. 2.2; 133 III
393 consid. 6).

1.4. Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico
sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1
LTF) e può scostarsene o completarlo solo se è stato svolto in violazione del
diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105
cpv. 2 LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può
essere censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione
dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della
causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Se rimprovera all'autorità cantonale un
accertamento dei fatti manifestamente inesatto - ossia arbitrario (DTF 137 III
268 consid. 1.2; 133 II 249 consid. 1.2.2) - il ricorrente deve motivare la
censura conformemente alle esigenze poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 136 II
304 consid. 2.5). Per lamentare con un'ammissibile censura la violazione
dell'art. 9 Cost. (sulla nozione di arbitrio v. DTF 141 I 49 consid. 3.4) non è
segnatamente sufficiente formulare una critica meramente appellatoria (DTF 136
II 489 consid. 2.8) e contestare la decisione impugnata come in una procedura
d'appello, nella quale l'autorità di ricorso gode di cognizione libera,
opponendo semplicemente la propria opinione a quella del Tribunale cantonale (
DTF 134 II 349 consid. 3). Un accertamento dei fatti o un apprezzamento delle
prove è arbitrario solo quando l'autorità inferiore abbia manifestamente
disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo probatorio o abbia omesso, senza
fondati motivi, di tenere conto di una prova importante, idonea a influire
sulla decisione presa, oppure quando, sulla base degli elementi raccolti, essa
abbia fatto delle deduzioni insostenibili (DTF 137 III 226 consid. 4.2 con
rinvii).

1.5. Non possono essere addotti nuovi fatti o nuovi mezzi di prova, a meno che
ne dia motivo la decisione impugnata, ciò che la parte ricorrente deve
debitamente esporre nel proprio gravame; nova propri, ovvero fatti oppure mezzi
di prova che si sono verificati rispettivamente realizzati successivamente alla
sentenza impugnata, sono per principio inammissibili (art. 99 cpv. 1 LTF; DTF
139 II 7 consid. 4.2; sentenza 9C_748/2014 del 14 aprile 2015 consid. 2.1;
BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2a ed. 2014, n. 13 e 13a ad art. 99
LTF).

2. 
Controverso è l'ordine, impartito dal Pretore aggiunto al ricorrente con la
comminatoria della condanna penale per disubbidienza all'autorità giusta l'art.
292 CP, di sottomettersi ad una perizia sul DNA.

2.1. Nelle questioni inerenti al diritto di famiglia vige il principio
inquisitorio: il giudice esamina d'ufficio i fatti (art. 296 cpv. 1 CPC).
Questo principio si giustifica per il preminente interesse pubblico
all'accertamento della verità materiale in questo ambito, tanto evidente da non
necessitare motivazione specifica (sentenza 5A_745/2014 cit. consid. 2.3 e 2.4,
in FamPra.ch 2015 pag. 738). A corollario, in questioni di stato le parti ed i
terzi sono tenuti a collaborare agli esami necessari all'accertamento della
filiazione, sempre che non comportino rischi per la salute (art. 296 cpv. 2
prima frase CPC). La legge precisa altresì che le disposizioni sui diritti
delle parti e dei terzi di rifiutare la collaborazione non sono applicabili in
questo ambito (art. 296 cpv. 2 seconda frase CPC). L'ordine alla parte
convenuta di un processo in accertamento della paternità di sottoporsi ad una
perizia sul DNA è dunque di principio perfettamente conforme al diritto
federale.

2.2. Il Tribunale di appello ha preliminarmente ricordato che lo Stato che non
prevede misure atte a imporre al presunto padre di ottemperare all'ordine
giudiziario di sottoporsi a un test di paternità non tutela il diritto al
rispetto della vita privata e familiare del figlio (art. 8 CEDU). Ha negato,
poi, una violazione degli art. 7 e 10 Cost. Nella prospettiva di un evidente (e
codificato) interesse pubblico a conoscere la propria discendenza (recte:
ascendenza), il Tribunale di appello ha rammentato la giurisprudenza che
considera conforme alla Costituzione l'ordine di procedere ad un prelievo di
sangue a scopo peritale, nonché il carattere lieve dell'ingerenza nel diritto
all'integrità fisica che costituisce il prelievo di uno striscio della mucosa
orale o del sangue, se non vi sono rischi di natura eccezionale per la salute.
Il Tribunale di appello, riferendosi al Messaggio del 28 giugno 2006 del
Consiglio federale concernente il CPC ed all'unanime dottrina, ha rammentato
che in tema di accertamento della paternità, il rifiuto indebito di una parte a
cooperare può essere sanzionato. Infine, il Tribunale di appello ha respinto le
obiezioni del ricorrente fondate sul suo onore e la sua dignità.

3. 
Gli argomenti addotti dai Giudici cantonali a sostegno del loro giudizio,
appena riprodotti, sono assolutamente conformi al diritto federale (supra
consid. 2.1). Le obiezioni ricorsuali, laddove ricevibili, non sono atte a
scalfire la correttezza del giudizio cantonale.

3.1. Il ricorrente assevera che l'ordine di sottoporsi al test del DNA mette a
rischio la sua salute psichica; lo confermerebbe un certificato medico 13
aprile 2015, trasmesso alla Pretura del Distretto di Lugano in data 22 aprile
2015. Il Tribunale di appello aveva già osservato che il ricorrente non aveva
allegato alcun pericolo per la propria salute, ciò che quest'ultimo non
contesta. Inoltre, il certificato medico in questione è successivo alla
sentenza impugnata. Ne discende che il mezzo di prova, e l'argomento che ne è
tratto, sono inammissibili (art. 99 cpv. 1 LTF; supra consid. 1.5).
Nel medesimo solco argomentativo, il ricorrente lamenta il rischio di
ritrovarsi con una condanna penale iscritta a casellario giudiziale nel caso
(inevitabile) di una sua disobbedienza all'ordine ricevuto, ciò che
costituirebbe un grave pregiudizio suscettibile di influire negativamente sulla
sua salute psichica. Ma pure questo è argomento che non emerge dalla sentenza
impugnata, e che il ricorrente non pretende di aver sottoposto all'autorità
inferiore, che l'avrebbe ignorato. Anch'esso è inammissibile.

3.2. Per il ricorrente, obbligarlo a sottoporsi al test del DNA non rispetta le
sue scelte di valori morali ed etici. Egli erra: come già detto (supra consid.
2.1), il legislatore medesimo ha espresso nel testo di legge la preminenza
dell'interesse pubblico all'accertamento della verità materiale sulle scelte
etiche e morali del singolo, almeno in ambito di cause di stato (v. anche
sentenza 5A_745/2014 cit. consid. 2.3-2.5, in FamPra.ch 2015 pag. 738). La
censura è pertanto infondata.

3.3. Il ricorrente lamenta una carenza di motivazione dell'ordinanza 9 gennaio
2015, difettando essa della necessaria ponderazione degli interessi. A
prescindere dal fatto che la ponderazione degli interessi non concerne la
sufficienza di motivazione, bensì il fondo del giudizio impugnato, la decisione
di prima istanza non può essere oggetto del ricorso in materia civile (art. 75
cpv. 1 e 2 LTF). Né basta affermare apoditticamente che nemmeno la Corte
cantonale avrebbe posto rimedio a questa mancanza per formulare una censura
motivata conformemente ai criteri legali dell'art. 106 cpv. 2 LTF, quando è
lamentata una presunta violazione di diritti fondamentali (supra consid. 1.3),
quale è quella relativa all'insufficiente motivazione. La censura è dunque
integralmente inammissibile.

3.4. Il ricorrente lamenta indi una violazione del diritto procedurale
federale, segnatamente dell'art. 296 cpv. 1 e 2 CPC. A suo dire, stante il
pericolo per la sua salute psichica qualora venisse mantenuto l'ordine di
sottoporsi alla perizia sul DNA, non poteva essere imposta alcuna misura
coercitiva nei suoi confronti, bensì doveva trovare applicazione unicamente la
"sanzione" procedurale consistente nella presa in considerazione del suo
atteggiamento nell'ambito dell'apprezzamento delle prove (v. art. 164 CPC). La
censura si fonda, ancora una volta, su una premessa fattuale - l'asserito
pericolo per la sua salute psichica - di cui non è possibile tener conto (supra
consid. 3.1), sicché essa si rivela di primo acchito inammissibile. Peraltro,
il Tribunale di appello ha confutato l'opinione ricorsuale, attingendo ai
lavori preparatori del CPC ed alla dottrina unanime (v. anche sentenza 5A_745/
2014 cit. consid. 4, in FamPra.ch 2015 pag. 738); omettendo di confrontarsi con
l'opinione del Tribunale di appello, il ricorrente formula - ancora una volta -
una censura insufficientemente motivata.

3.5. Il ricorrente ribadisce di non essere fertile, e dunque di non aver potuto
procreare C.________. Il Tribunale di appello ha accertato che il documento sul
quale si basa l'affermazione ricorsuale non attesta l'infertilità del
ricorrente, bensì unicamente una fertilità ridotta. Il ricorrente non censura
tale accertamento siccome arbitrario: la constatazione fattuale dei Giudici
cantonali fa dunque stato. Peraltro, egli fa riferimento ai suoi problemi di
fertilità siccome suscettibili di acuire il rischio di problemi per la sua
salute psichica - argomento, come già ripetutamente constatato (supra consid.
3.1), inammissibile siccome nuovo.

3.6. La breve discussione ricorsuale di una nuova ordinanza pretorile del 29
aprile 2015, che ribadisce l'assunzione della perizia sul DNA, è di primo
acchito inammissibile, in quanto rivolta contro una decisione di prima istanza,
oltretutto successiva al giudizio impugnato (art. 75 cpv. 1 e 2 LTF; art. 99
cpv. 1 LTF).

4. 
Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso si appalesa dunque manifestamente
infondato siccome per l'essenziale fondato su nova inammissibili. A questa
Corte è stato di conseguenza risparmiato un esame nel merito
dell'argomentazione ricorsuale - la cui natura pretestuosa, al limite del
temerario, non è tuttavia sfuggita. Tassa e spese giudiziarie vanno poste a
carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non sono attribuite ripetibili, non
essendo le parti opponenti state invitate ad esprimersi sul merito del ricorso
avanti al Tribunale federale, ed essendosi esse opposte senza successo
all'istanza ricorsuale di concessione dell'effetto sospensivo (art. 68 cpv. 1
LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2. 
Le spese giudiziarie di fr. 1'500.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla III Camera civile del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 16 novembre 2015

In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: von Werdt

La Cancelliera: Antonini

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