Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.381/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_381/2015

Sentenza del 24 maggio 2016

II Corte di diritto civile

Composizione
Giudici federali Escher, Giudice presidente,
Marazzi, Bovey,
Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento
A.A.________,
patrocinata dagli avv. Mario Molo e dott. Davide Cerutti,
ricorrente,

contro

Ufficio fallimenti di Bellinzona,
via Henri Guisan 3, 6501 Bellinzona,

C.________SA.

Oggetto
liquidazione in via di fallimento di un'eredità giacente,

ricorso contro la sentenza emanata il 29 aprile 2015
dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino, quale autorità di vigilanza.

Fatti:

A. 
Con decisione 19 dicembre 2014 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha deciso
di procedere alla liquidazione dell'eredità giacente fu B.________ per via di
fallimento. Su richiesta del competente Ufficio di esecuzione e fallimenti
(ormai Ufficio fallimenti, qui di seguito: UF), C.________SA ha chiuso il conto
corrente xxx intestato al defunto e ha accreditato il saldo pari a fr.
23'000.74 all'UF, precisando al medesimo ufficio che facevano parte della
relazione in oggetto pure le rubriche denominate "conto di risparmio regalo yyy
D.A.________" e "conto di risparmio regalo zzz E.A.________".

Con scritto 14 gennaio 2015 all'UF, A.A.________, madre dei due minori, ha
rivendicato a loro nome e per loro conto la proprietà degli averi bancari
depositati a menzione "regalo", trattandosi di donazioni che lo scomparso padre
avrebbe elargito ai propri figli. L'UF ha risposto in data 20 gennaio 2015 per
la negativa.

B. 
Con sentenza 29 aprile 2015 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
di appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha respinto il
ricorso presentato in data 2 febbraio 2015 da A.A.________ contro il
provvedimento dell'UF.

C. 
A.A.________ (qui di seguito: ricorrente) ha introdotto avanti al Tribunale
federale in data 11 maggio 2015 un ricorso in materia civile, con il quale
chiede la riforma della sentenza dell'autorità di vigilanza e l'ammissione
della sua rivendicazione.

Invitata ad esprimersi, C.________SA, premesso il proprio disinteresse nella
vertenza, ha ribadito l'esclusiva titolari tà del conto in capo al  de cuius,
precisando altresì di averlo a suo tempo informato che gli averi sui conti
risparmio "regalo" sarebbero rientrati nella sua massa ereditaria.

Diritto:

1.

1.1. Il ricorso è stato interposto tempestivamente (art. 100 cpv. 2 lett. a
LTF) dalla parte soccombente in sede cantonale (art. 76 cpv. 1 LTF) contro una
decisione dell'autorità cantonale di vigilanza in materia di esecuzione e
fallimento. Si tratta di una decisione finale (art. 90 LTF; DTF 135 I 187
consid. 1.2; 133 III 350 consid. 1.2) pronunciata dall'autorità ticinese di
ultima (unica) istanza (art. 75 LTF; MARCO LEVANTE, in Basler Kommentar,
Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 2a ed. 2010, n. 19 ad
art. 19 LEF) in materia di esecuzione e fallimento (art. 72 cpv. 2 lett. a
LTF). Trattandosi di una decisione dell'autorità cantonale di vigilanza in
materia di esecuzione e fallimento, il valore di causa è privo di rilievo (art.
74 cpv. 2 lett. c LTF; DTF 133 III 350 consid. 1.2). Nell'ottica dei criteri
menzionati il ricorso in materia civile appare pertanto ammissibile.

1.2. Con il ricorso in materia civile può, tra l'altro, essere censurata la
violazione del diritto federale (art. 95 lett. a LTF). Il Tribunale federale è
tenuto ad applicare d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF).
Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dall'art.
42 cpv. 1 e 2 LTF, la cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del
gravame, il Tribunale federale esamina di regola solo le censure sollevate (DTF
140 III 86 consid. 2; 137 III 580 consid. 1.3; 134 III 102 consid. 1.1).
Nell'atto di ricorso occorre pertanto spiegare in modo conciso, riferendosi
all'oggetto del litigio, in cosa consiste la violazione del diritto e su quali
punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 134 II 244 consid. 2.1). Le
esigenze di motivazione sono più rigorose quando è fatta valere la violazione
di diritti fondamentali. II Tribunale federale esamina queste censure solo se
la parte ricorrente le ha debitamente sollevate e motivate, come prescritto
dall'art. 106 cpv. 2 LTF. Ciò significa che il ricorrente deve indicare in modo
chiaro e dettagliato con riferimento ai motivi della decisione impugnata in che
modo sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali (DTF 134 II 244
consid. 2.2).

1.3. Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico
sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1
LTF); può scostarsene o completarlo d'ufficio solo se è stato svolto in
violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente
inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella
sentenza impugnata può essere censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre
che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante
sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Se rimprovera all'autorità
cantonale un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - ossia arbitrario
(DTF 137 III 226 consid. 4.2; 133 II 249 consid. 1.2.2) - il ricorrente deve
motivare la censura conformemente alle esigenze poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF
(DTF 136 II 304 consid. 2.5).

2. 
Appare opportuno, preliminarmente, contestualizzare e precisare il carattere
della decisione impugnata.

2.1. L'amministrazione del fallimento cura gli interessi della massa e provvede
alla sua liquidazione (art. 240 prima frase LEF). Ovvio primario interesse
della massa è la determinazione e la conservazione degli attivi (FRITZSCHE/
WALDER, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. II, 3a
ed. 1993, § 48 n. 1). A tal fine essa decide, fra l'altro, se le cose
rivendicate da un terzo devono essere restituite (art. 242 cpv. 1 LEF).
All'amministrazione del fallimento incombe un primo sommario esame della
pretesa del terzo: se la ritiene manifestamente comprovata, procede alla
riconsegna (art. 51 del regolamento del Tribunale federale del 13 luglio 1911
concernente l'amministrazione degli uffici dei fallimenti [RUF; RS 281.32]);
altrimenti, assegna al terzo un termine di venti giorni per promuovere l'azione
davanti al giudice (art. 242 cpv. 2 LEF; FLORIAN BOMMER, in Kommentar
Verordnung über die Geschäftsführung der Konkursämter (KOV), 2016, n. 1 e 5 ad
art. 51 RUF; FRITZSCHE/WALDER, op. cit., § 48 n. 6 seg.; PIERRE-ROBERT
GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5a ed. 2012, n. 1940
segg.). In caso di dubbio - eventualità senz'altro più frequente che non quella
di chiara fondatezza della pretesa di rivendicazione (FRITZSCHE/WALDER, op.
cit., § 48 n. 6) -, l'amministrazione del fallimento deve sottoporre la
questione alla seconda assemblea dei creditori, la quale può accogliere
rispettivamente respingere la pretesa oppure cedere il diritto di contestarla
in applicazione dell'art. 260 LEF (v. art. 47-50 RUF; FRITZSCHE/WALDER, ibid.;
GILLIÉRON, op. cit., n. 1940 seg.).

2.2. Nel suo scritto 20 gennaio 2015 l'UF ha rifiutato la riconsegna
dell'importo conteso con una doppia motivazione: in primo luogo, ha ritenuto
che l'unico titolare dei conti rivendicati fosse il de cuius; in secondo luogo,
che nelle circostanze del caso la procedura di rivendicazione giusta l'art. 242
LEF non fosse aperta alla ricorrente.

2.3. Il presente ricorso si situa dunque nella fase preliminare della procedura
di rivendicazione, di competenza dell'amministrazione del fallimento
(rispettivamente dell'UF per essa). Tant'è che il presente gravame è rivolto
contro la decisione dell'autorità di vigilanza.

3.

3.1. A sostegno della decisione dell'UF, il Tribunale di appello ha in primo
luogo ribadito che la procedura dell'art. 242 LEF non è applicabile ad un
credito che, come in concreto, non è incorporato in una carta valore. Le due
rubriche indicanti i nomi dei figli non individualizzerebbero a sufficienza gli
averi contesi (unico intestatario della relazione bancaria in oggetto - e
dunque, unica persona abilitata contrattualmente a disporre degli averi - era
infatti il  de cuius)e costituiscono pertanto circostanza irrilevante. I
Giudici cantonali hanno indi negato la pertinenza del richiamo all'art. 401
cpv. 2 CO così come l'applicabilità della legislazione speciale in caso di
fallimenti bancari.
Il Tribunale di appello ha infine negato che l'UF sia incorso in un errore
d'apprezzamento rifiutando la restituzione degli importi controversi ai figli:
in primo luogo, l'UF non avrebbe avuto alcun margine d'apprezzamento in tema,
la giurisprudenza avendo escluso l'applicazione della procedura ex art. 242 LEF
riguardo a crediti non incorporati in una carta valore; né soccorrerebbe ai
figli l'invocazione del contratto in favore di terzi dell'art. 112 CO,
soprattutto nella forma perfetta del cpv. 2, poiché una tale pattuizione non
emerge dagli atti e sarebbe inconsueta.

3.2. Corrisponde in primo luogo a ormai inveterata ed incontestata
giurisprudenza che la procedura di rivendicazione dell'art. 242 LEF - ed in
particolare l'assegnazione di un termine al terzo rivendicante secondo il cpv.
2 - non possa trovare applicazione riguardo a crediti non incorporati in una
carta valore (DTF 128 III 388 pag. 389 con rinvii; sentenza 4A_185/2011 del 15
novembre 2011 consid. 2.2 in fine, in SJ 2012 I 237; entrambe le sentenze già
citate dai Giudici cantonali). Tant'è che la dottrina più recente ritiene ormai
superfluo attardarsi oltre sulla questione (MARC RUSSENBERGER, in Basler
Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, 2a ed.
2010, n. 10 ad art. 242 LEF). A ragione i Giudici cantonali l'hanno ribadito.

È allora coerente con quanto precede affermare che le autorità esecutive non
dispongono di alcun margine d'apprezzamento quando sono chiamate a decidere
sull'applicazione dell'art. 242 LEF.

Per contro, non vi è spazio per pronunciarsi in questa sede sulla correttezza
delle considerazioni del Tribunale di appello relative all'applicabilità
dell'art. 401 cpv. 2 CO rispettivamente all'eventualità del perfezionamento di
un contratto perfetto in favore di terzi ai sensi dell'art. 112 cpv. 2 CO.
Decisioni relative a queste questioni esulano sicuramente dalla competenza
dell'UF (e dell'autorità di vigilanza), le quali - come detto (supra consid.
2.1) - sono autorizzate alla riconsegna della cosa rivendicata soltanto nei
casi (rari) in cui la fondatezza della rivendicazione è assolutamente
manifesta: spetterebbe semmai al giudice di merito competente per l'azione ex
art. 242 cpv. 2 LEF (qui appunto non data) interpretare il contratto concluso
fra il  de cuiuse la banca, rispettivamente pronunciarsi su un'eventuale
surrogazione legale dei figli ex art. 401 cpv. 2 CO.

4. 
Le obiezioni ricorsuali vanno vagliate nell'ottica delle considerazioni che
precedono.

4.1. La prima parte del ricorso consiste in una attenta ed approfondita analisi
dei rapporti giuridici che legavano il  de cuius, ed eventualmente i figli, ai
conti bancari. La ricorrente spiega che il padre aperse i conti quale
rappresentante legale dei figli (ai sensi dell'art. 318 cpv. 1 CC), sui quali
ha fatto confluire donazioni destinate a loro; contesta la pertinenza della
giurisprudenza citata dalla Corte cantonale; ribadisce che il  de cuiusera
legittimato a disporre degli averi in applicazione dell'art. 301 CC e che di
conseguenza i figli sarebbero legittimati a postularne la restituzione;
peraltro, essi andrebbero semmai considerati quali loro aventi diritto
economici.

A prescindere dalla loro correttezza o meno, le considerazioni ricorsuali
esulano manifestamente dal campo di attività dell'UF rispettivamente
dell'autorità di vigilanza. Una restituzione degli averi alla parte
rivendicante direttamente ad opera dell'UF entra in linea di conto unicamente
in casi manifesti. Non spetta senz'altro all'autorità amministrativa operare
sottili disquisizioni sull'interpretazione di norme di diritto, oppure sulla
pertinenza di tale o talaltra giurisprudenza: a ciò è preposto il giudice. 

Ne discende che le censure ricorsuali sono fuori tema.

4.2. La ricorrente indugia in seguito sull'applicabilità della procedura
dell'art. 242 LEF a crediti non incorporati in carte valori, ricordando come
nel passato, anche la giurisprudenza e la dottrina avessero sostenuto opinioni
divergenti. Ella postula pertanto una riconsiderazione della giurisprudenza in
ragione della particolarità del caso, segnatamente della giovane età dei figli
e della scomparsa, repentina e tragica, del loro padre.

Nemmeno quest'obiezione convince. La motivazione che ha portato la
giurisprudenza ad assumere l'attuale posizione - peraltro ormai nemmeno più
contestata in dottrina - è squisitamente tecnica (DTF 76 III 9 consid. 1, con
rinvio a DTF 70 III 34 pag. 37-38; v. anche DTF 128 III 388 pag. 389; 105 III
11 consid. 2), e non può essere smentita in ragione di circostanze fattuali
sprovviste di ogni e qualsiasi pertinenza, per quanto esse abbiano potuto
essere tragiche.

La censura va respinta.

4.3. In terzo luogo, la ricorrente afferma che con la banca depositaria è
venuto in essere un vero contratto in favore di terzi, ovvero dei figli,  causa
donandi, con conseguente applicabilità dell'art. 112 cpv. 2 CO. Parlerebbero in
tal senso la denominazione delle rubriche, la chiara intenzione del padre,
infine la consuetudine nella prassi bancaria.

Anche con riferimento a queste censure vanno tuttavia ribadite le medesime
obiezioni mosse alle censure già trattate: decidere se, in presenza di una
relazione bancaria di univoca titolarità (quella del  de cuius), si possa o si
debba eccezionalmente ammettere la conclusione di un contratto perfetto in
favore di terzi, è certamente compito che esula dalla competenza dell'UF.

La censura è, ancora una volta, inconferente.

4.4. L'ultimo argomento ricorsuale è quello della  pietas : a giudizio della
ricorrente, nell'esercizio del proprio apprezzamento l'UF doveva lasciare i
conti ai figli in ragione dell'opportunità, scaturente dalla relazione bancaria
medesima, nonché della  pietas familiare, qui lesa dal sentimento che i figli
debbano subire, oltre al danno, pure la proverbiale beffa.

La presente censura è motivata in maniera perlomeno evanescente, con rinvii a
principi del diritto penale in tutt'altro che evidente connessione con il caso
di specie - connessione nemmeno esplicitata. Inoltre, la ricorrente non prende
posizione a proposito dell'argomentazione dell'autorità inferiore, che aveva
spiegato perché nel contesto qui discusso l'UF non avesse in verità alcun
margine di apprezzamento.

Insufficientemente motivata, la censura si appalesa inammissibile.

5. 
All'atto pratico, la conseguenza della presente decisione per la ricorrente,
rispettivamente per i figli, consiste nell'escludere che ella possa avvalersi
della procedura di rivendicazione ex art. 242 LEF nel quadro della liquidazione
in via di fallimento dell'eredità relitta dal  de cuius. Per contro, nulla le
impedisce di avviare una corrispondente azione di merito (RUSSENBERGER, op.
cit., n. 10 ad art. 242 LEF), che non avrà tuttavia alcun effetto ex lege sul
prosieguo della procedura fallimentare.

6. 
In conclusione, il ricorso va respinto nella misura della sua ricevibilità.
Tassa e spese di giustizia seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non
sono dovute ripetibili a C.________SA, che ha risposto per penna di un proprio
servizio interno (art. 68 cpv. 1 LTF; BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF,
2a ed. 2014, n. 15 ad art. 68 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2. 
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico della ricorrente.

3. 
Comunicazione ai partecipanti al procedimento e alla Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di
vigilanza.

Losanna, 24 maggio 2016

In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero

La Giudice presidente: Escher

La Cancelliera: Antonini

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