Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.362/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_362/2015

Sentenza dell'8 maggio 2015

II Corte di diritto civile

Composizione
Giudice federale von Werdt, Presidente,
Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento
A.________e B.________,
patrocinati dall'avv. dott. Marilisa Scilanga,
ricorrenti,

contro

Autorità regionale di protezione 3,
sede di Lugano Ovest, via dott. Polar 46, casella postale 246, 6932 Breganzona,

C.________ e D.________,
patrocinati dall'avv. Sebastiano Pellegrini,
E.________,
patrocinata dall'avv. Sandra Xavier,
F.________,
patrocinata dall'avv. Chiarella Rei-Ferrari.

Oggetto
collocamento di un minore,

ricorso contro la sentenza emanata il 27 marzo 2015
dal Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino.

Considerando:
che con decisione cautelare 14 novembre 2014 l'Autorità regionale di protezione
3, sede di Lugano Ovest, ha tra l'altro revocato il collocamento di F.________
(nata nel 2008 dalla relazione tra A.________ e E.________, privati della
custodia parentale) presso la famiglia affidataria di C.________ e D.________ e
conferito mandato al Servizio medico psicologico di X.________ di effettuare
una valutazione psicodiagnostica approfondita della minore;
che con sentenza 27 marzo 2015 il Presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto i reclami presentati contro
la predetta decisione cautelare da C.________ e D.________, da un lato, e da
A.________ e B.________, dall'altro;
che il Presidente della Camera di protezione - seppur per ragioni diverse da
quelle contenute nella decisione cautelare dell'Autorità regionale di
protezione 3 e successive alla sua emanazione - ha confermato la revoca del
collocamento in quanto non più conveniente per il benessere della minore,
quest'ultima manifestando un sentimento di disagio, di paura e di rifiuto nei
confronti della precedente madre affidataria (v. art. 310 cpv. 1, 313 cpv. 1 e
445 CC);
che con " ricorso in materia di diritto pubblico " del 4 maggio 2015 A.________
e B.________ si sono rivolti al Tribunale federale, postulando l'annullamento
della sentenza cantonale e l'accoglimento del loro reclamo nel senso di
rinviare gli atti all'Autorità regionale di protezione 3 affinché venga
completata l'istruttoria mediante una "valutazione peritale da Servizio medico
psichiatrico indipendente" e deciso il ricollocamento immediato della minore
presso C.________ e D.________;
che A.________ ha pure chiesto di essere posto al beneficio del gratuito
patrocinio;
che le decisioni in materia di protezione dei minori soggiacciono al ricorso in
materia civile (art. 72 cpv. 1 lett. b n. 6 LTF);
che non si vede, né nel ricorso viene spiegato (DTF 133 II 400 consid. 2), per
quale ragione la ricorrente B.________, zia della minore, sarebbe legittimata
ad interporre ricorso in materia civile (v. art. 76 cpv. 1 lett. b LTF);
che nella misura in cui i ricorrenti criticano l'operato dell'Autorità
regionale di protezione 3, il loro gravame appare di primo acchito
inammissibile poiché non è rivolto contro la decisione di ultima istanza
cantonale (v. art. 75 cpv. 1 LTF);
che contro le decisioni in materia di misure cautelari il ricorrente può far
valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF);
che in virtù dell'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la
violazione di diritti fondamentali e costituzionali (DTF 133 III 638 consid. 2)
soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura;
che pertanto il ricorrente deve spiegare in modo chiaro e dettagliato, alla
luce dei considerandi della sentenza impugnata, in che modo sarebbero stati
violati i suoi diritti costituzionali (DTF 135 III 232 consid. 1.2 con rinvii);
che nel gravame all'esame si cerca invano un'argomentazione conforme alle
predette esigenze di motivazione;
che i ricorrenti si dolgono di un'arbitraria assunzione delle prove e della
violazione del diritto di essere sentito: sostengono che l'autorità inferiore
avrebbe confermato la revoca del collocamento senza un'adeguata istruttoria,
ovvero fondandosi su prove insufficienti e rifiutando le prove da loro offerte
senza alcuna motivazione;
che i ricorrenti si limitano però a contrapporre la propria valutazione delle
prove a quella dell'autorità inferiore, senza curarsi di sostanziare la
violazione del divieto dell'arbitrio e del diritto di essere sentito (omettendo
ad esempio di indicare con precisione dove e quando avrebbero chiesto
all'autorità inferiore di assumere dei mezzi di prova), per cui la loro
argomentazione non soddisfa le esigenze poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF;
che nemmeno i loro apodittici richiami al diritto alla dignità umana ed al
diritto alla protezione del fanciullo adempiono i severi requisiti di
motivazione previsti da tale disposto di legge;
che in queste circostanze il ricorso si appalesa inammissibile e può essere
deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a e lett. b LTF;
che la domanda di assistenza giudiziaria presentata dal ricorrente A.________
va respinta per mancanza di possibilità di esito favorevole del gravame (art.
64 cpv. 1 e 3 LTF);
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1. 
Il ricorso è inammissibile.

2. 
La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente A.________ è respinta.

3. 
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti.

4. 
Comunicazione ai partecipanti al procedimento e al Presidente della Camera di
protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 8 maggio 2015

In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: von Werdt

La Cancelliera: Antonini

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