Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.340/2015
Zurück zum Index II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2015
Retour à l'indice II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2015


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_340/2015

Sentenza dell'11 agosto 2015

II Corte di diritto civile

Composizione
Giudici federali von Werdt, Presidente,
Escher, Marazzi,
Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinata dall'avv. Jonathan Moor,
ricorrente,

contro

B.________SA,
patrocinata dall'avv. Margherita Leuenberger-Foni,
opponente,

Ufficio di esecuzione di Lugano, via Bossi 2a, 6900 Lugano.

Oggetto
nullità della procedura esecutiva,

ricorso contro la sentenza emanata il 13 aprile 2015
dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino, quale autorità di vigilanza.

Fatti:

A.

A.a. In data 13 gennaio 2014 la B.________SA (o di seguito: opponente) ha
escusso A.________ per l'importo di fr. 40'731.90, dovuto per prestazioni
legali; nella rubrica "altre osservazioni" della domanda di esecuzione
B.________SA ha indicato di voler esercitare un diritto di ritenzione sulle
azioni della società C.________SA, depositate presso lo studio legale. In una
lettera accompagnatoria, B.________SA ha segnalato al competente Ufficio di
esecuzione di Lugano (qui di seguito: UE) che la debitrice era domiciliata in
Lussemburgo ma risiedeva a Milano, ragione per cui sarebbero potuti insorgere
problemi di notificazione degli atti giudiziari; B.________SA ha pertanto
proposto di procedere immediatamente in via edittale ai sensi dell'art. 66 cpv.
4 LEF.

A.b. Effettivamente, l'invio per posta raccomandata del precetto esecutivo al
domicilio lussemburghese dell'escussa è ritornato all'UE il 20 gennaio 2014 con
la menzione "N'habite/n'existe plus à l'adresse indiquée". L'UE ha allora
pubblicato il precetto sul Foglio ufficiale svizzero di commercio (qui di
seguito: FUSC) del 31 gennaio 2014. Non è stata interposta opposizione.
Proposta da B.________SA la domanda di realizzazione, il 18 marzo 2014 l'UE ha
preso in consegna 25 azioni della società C.________SA. La comunicazione della
domanda di realizzazione ed il verbale di stima delle azioni sono stati
pubblicati sul FUSC del 25 marzo 2014, l'avviso d'incanto sul FUSC del 14
maggio 2014.

A.c. In data 17 giugno 2014, B.________SA ha trasmesso per conoscenza via
e-mail all'avv. D.________, rappresentante legale della debitrice in Italia,
copia della comunicazione della domanda di realizzazione e dell'avviso
d'incanto. L'avv. D.________ ha preso contatto il giorno successivo con l'UE,
che il medesimo 18 giugno 2014 gli ha trasmesso tutte le informazioni
richieste, precisando altresì che l'incanto sarebbe avvenuto il successivo 24
giugno 2014 alle ore 10.30. Il 23 giugno 2014 l'avv. D.________ si è nuovamente
rivolto all'UE per accertare se fosse stato contabilizzato il pagamento del
debito mediante bonifico bancario; l'UE ha risposto di non aver ricevuto alcun
pagamento. Il giorno successivo, il pegno è stato aggiudicato per fr.
46'621.--.

A.d. Mediante scritto 16 dicembre 2014, A.________ ha chiesto all'UE di
accertare la nullità dell'esecuzione promossa da B.________SA, subordinatamente
di emanare formale decisione in merito. L'UE ha trattato la domanda alla
stregua di un ricorso ai sensi dell'art. 17 LEF e l'ha trasmessa il 15 gennaio
2015 alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello del
Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, unitamente alle proprie
osservazioni e a quelle di B.________SA.

B. 
Il Tribunale di appello ha respinto il ricorso nella misura della sua
ricevibilità con la qui impugnata decisione 13 aprile 2015.

C. 
Con ricorso in materia civile 27 aprile 2014 [recte: 2015], A.________ (qui di
seguito: ricorrente) ne chiede l'annullamento e (in via principale) il rinvio
dell'incarto all'autorità inferiore per nuovo giudizio, subordinatamente
l'accertamento della nullità della procedura esecutiva, incanto compreso.

Non sono state chieste osservazioni.

Diritto:

1.

1.1. Il ricorso è stato interposto tempestivamente (art. 45 cpv. 1, 48 cpv. 1 e
100 cpv. 2 lett. a LTF) dalla parte soccombente in sede cantonale (art. 76 cpv.
1 LTF) contro una decisione con cui l'autorità di vigilanza ha rifiutato di
dichiarare nulla l'esecuzione su segnalazione della debitrice. Si tratta di una
decisione finale (art. 90 LTF; DTF 133 III 350 consid. 1.2) pronunciata
dall'autorità ticinese di ultima (unica) istanza (art. 75 LTF; MARCO LEVANTE,
in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 2
^aed. 2010, n. 19 ad art. 19 LEF) in materia di esecuzione e fallimento (art.
72 cpv. 2 lett. a LTF). Trattandosi di una decisione dell'autorità cantonale di
vigilanza in materia di esecuzione e fallimento, il valore di causa è privo di
rilievo (art. 74 cpv. 2 lett. c LTF; DTF 133 III 350 consid. 1.2). Nell'ottica
dei criteri menzionati il ricorso in materia civile appare pertanto
ammissibile.

1.2. Con tale rimedio può, tra l'altro, essere censurata la violazione del
diritto federale (art. 95 lett. a LTF). Il Tribunale federale è tenuto ad
applicare d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, in
ragione dell'onere di allegazione e motivazione posto dall'art. 42 cpv. 1 e 2
LTF, la cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del gravame, il
Tribunale federale esamina di regola solo le censure sollevate (DTF 137 III 580
consid. 1.3; 134 III 102 consid. 1.1). Nell'atto di ricorso occorre pertanto
spiegare in modo conciso, riferendosi all'oggetto del litigio, in cosa consiste
la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene
impugnato (DTF 134 II 244 consid. 2.1).
In linea di massima il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico
sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1
LTF). Può scostarsene o completarlo soltanto se è stato effettuato in modo
manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF
(art. 105 cpv. 2 LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza
impugnata può essere censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che
l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante
sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Se rimprovera all'autorità
cantonale un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - ossia arbitrario
(DTF 137 III 268 consid. 1.2 con rinvii; 136 II 304 consid. 2.4 con rinvio) -
il ricorrente deve motivare la censura conformemente alle esigenze poste
dall'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 136 II 304 consid. 2.5).

1.3. Non possono essere addotti nuovi fatti o nuovi mezzi di prova, a meno che
non ne dia motivo la decisione impugnata, ciò che la parte ricorrente deve
debitamente esporre nel proprio gravame (art. 99 cpv. 1 LTF; DTF 136 III 261
consid. 4.1).

2. 
Contestata è la validità di una procedura esecutiva avviata mediante
intimazione postale infruttuosa del precetto esecutivo alla debitrice,
proseguita con procedura edittale e sfociata nell'aggiudicazione all'asta del
pegno.

2.1. Un precetto esecutivo che viene notificato in via edittale senza che siano
dati i presupposti per procedere in tal modo non può essere considerato nullo,
ma dev'essere impugnato entro il termine previsto dall'art. 17 cpv. 2 LEF, che
inizia a decorrere dalla conoscenza della notifica edittale. Se, come accade di
regola, la procedura continua prima che tale termine sia scaduto o abbia
addirittura iniziato a decorrere, il debitore può attaccare anche gli atti
successivi facendo valere che la notifica edittale del precetto esecutivo era
avvenuta a torto ed impedire così che tali atti crescano in giudicato (DTF 136
III 571 consid. 6.1; 75 III 81 consid. 2; 98 III 57 consid. 2). Nulla è per
contro la decisione inficiata da un vizio particolarmente grave, manifesto o
almeno facilmente riconoscibile, a condizione che la sicurezza del diritto non
venga seriamente messa in pericolo (DTF 136 III 571 consid. 6.2; 129 I 361
consid. 2.1 con rinvii). Si è in presenza di un vizio particolarmente grave,
con conseguenza di nullità, nel caso di una sentenza contumaciale emanata in
seguito ad un'inammissibile convocazione edittale e senza che il convenuto
fosse a conoscenza del processo e abbia potuto parteciparvi (DTF 136 III 571
consid. 6.2; 129 I 361 consid. 2.2; v. anche DTF 102 III 133 consid. 3). È
equiparabile ad un'inammissibile convocazione edittale l'avvio di una procedura
esecutiva mediante pubblicazione del precetto esecutivo benché il recapito del
debitore escusso fosse facilmente reperibile; se la procedura giunge a
conclusione all'insaputa di lui, impedendogli in tal modo di difendersi, la
medesima è da considerarsi nulla (DTF 136 III 571 consid. 6.3; sulle condizioni
della notifica di un precetto esecutivo mediante pubblicazione v. DTF 136 III
571 consid. 5; 112 III 6).

2.2. Il Tribunale di appello ha constatato che l'opponente ha trasmesso al
rappresentante in Italia della ricorrente in data 17 giugno 2014 copia della
comunicazione della domanda di realizzazione e dell'avviso d'incanto, previsto
per il successivo 24 giugno (supra consid. in fatto A.c). Inoltre, il Tribunale
di appello ha anche accertato che il rappresentante della ricorrente si è
rivolto all'UE il giorno successivo per raccogliere informazioni e, più avanti,
ha verificato l'avvenuto pagamento dell'importo in esecuzione mediante bonifico
bancario. I Giudici cantonali ne hanno dedotto che, a differenza della
fattispecie alla base della giurisprudenza più recente (DTF 136 III 571),
l'esecuzione non si è svolta interamente all'insaputa della ricorrente. Essi
hanno pertanto negato l'esistenza di un vizio talmente grave da causare la
nullità dell'intera procedura. Né può essere chiesto l'annullamento della
procedura a distanza di quasi sei mesi dal momento in cui la ricorrente è
venuta a conoscenza della procedura esecutiva: il termine di impugnazione di un
atto esecutivo avanti all'autorità di vigilanza è infatti di 10 giorni dal
momento in cui l'insorgente è venuto a conoscenza dell'atto medesimo (art. 17
cpv. 2 LEF). I Giudici cantonali hanno persino ipotizzato l'abusività del
ricorso (cantonale), posto che la ricorrente sembrava ad un certo punto
addirittura intenzionata a saldare il debito.

3. 
Anche alla luce delle censure ricorsuali, la sentenza impugnata appare conforme
al diritto federale.

3.1. La ricorrente riassume lo svolgimento della procedura dinanzi alle
autorità cantonali, accompagnando il riassunto con considerazioni critiche.
Tali considerazioni non soddisfano le esigenze di motivazione poste a lamentele
contro gli accertamenti fattuali dell'autorità inferiore; nella misura in cui
fossero state intese quali censure, esse sono inammissibili. Il presente
giudizio si fonda sullo stato di fatto accertato dal Tribunale di appello (art.
105 cpv. 1 LTF).

3.2. Per l'essenziale, la ricorrente si richiama alla DTF 136 III 571,
ampiamente riproposta supra (consid. 2.1), che considera suscettibile di essere
ripresa integralmente per la presente fattispecie. A suo dire, il fatto che
nella citata sentenza l'escusso avesse scoperto l'incanto solo dopo il suo
svolgimento non rappresenta una differenza significativa con la presente
fattispecie, tant'è che il relativo considerando non è stato pubblicato.

Questa opinione ricorsuale è infondata. Al considerando 3 non pubblicato nella
DTF 136 III 571, il Tribunale federale si è limitato a puntualizzare i fatti
accertati dall'autorità cantonale; esso ha in particolare definitivamente
ritenuto che l'escusso era venuto a conoscenza della procedura svoltasi a sua
insaputa solo ad incanto avvenuto. Questa circostanza ha poi fatto oggetto di
un apprezzamento giuridico solo più avanti: essa è tornata utile al Tribunale
federale per dire che tutta la procedura esecutiva, incanto compreso, si era
svolta all'insaputa dell'escusso, e che questi era dunque stato escluso dalla
procedura che aveva portato all'alienazione forzata del suo fondo (DTF 136 III
571 consid. 6.3).

3.3. A dire della ricorrente, la circostanza che essa sia stata informata
dell'imminente incanto dall'opponente con sette giorni d'anticipo non può
essere considerata quale valida notifica di atto esecutivo, e non può dunque
pregiudicarle la protezione garantita dalla giurisprudenza riassunta alla
citata DTF 136 III 571. Di fatto, tutte le comunicazioni a lei indirizzate
sarebbero avvenute per via edittale, fino al 17 giugno 2014 essa era
completamente ignara della procedura, e la creditrice procedente sapeva
perfettamente dove essa fosse raggiungibile; che quest'ultima abbia atteso fino
all'ultimo momento utile per informare il rappresentante della debitrice deve
essere considerata mossa tattica finalizzata a far valere detta comunicazione
quale presa di conoscenza della procedura, privandola quindi della possibilità
di invocarne la nullità. In altre parole, l'opponente avrebbe agito in modo
contrario alle regole della buona fede, e tale comportamento sarebbe
stigmatizzato in modo insoddisfacente se la procedura fosse colpita da mera
annullabilità invece che da nullità. La ricorrente ne deduce che la
comunicazione del 17 giugno 2014 al proprio rappresentante debba essere
considerata irrilevante. Di conseguenza, andrebbe ritenuto che tutta la
procedura sia avvenuta a sua insaputa, sicché il Tribunale di appello doveva
entrare nel merito della censurata violazione dell'art. 66 LEF e sanzionarla
con le conseguenze di nullità stabilite alla DTF 136 III 571.

Come già visto (supra consid. 2.1 initio), la giurisprudenza si attiene alla
regola secondo la quale la notificazione irrita di un precetto esecutivo non
rende nulla la susseguente procedura, bensì soltanto annullabile. Discriminante
è la conoscenza effettiva dell'esistenza di una procedura in corso. Nel caso di
specie, l'avvenuta informazione della ricorrente prima della conclusione della
procedura esecutiva è accertata. L'ipotesi per cui l'opponente l'abbia
informata all'ultimo momento giusto per poi poterle impedire di invocare la
nullità della procedura non emerge dalla sentenza impugnata, sicché è lecito
chiedersi se non sia un inammissibile novum (art. 99 cpv. 1 LTF; supra consid.
1.3); comunque sia, essa non è suffragata da alcun indizio e rimane pertanto
meramente speculativa. Pertanto, a ragione il Tribunale di appello ha escluso
che in casu si possa parlare di ignoranza della procedura in corso, ed ha di
conseguenza negato l'applicabilità dell'eccezione statuita con la DTF 136 III
571.

Che poi, nelle circostanze accertate, la ricorrente ritenga che la mera
annullabilità della procedura possa apparire insoddisfacente, è opinione
personale che essa ha diritto di esprimere; ma non basta per giustificare il
riesame di una giurisprudenza costante e recentemente confermata. Resta,
peraltro, senza risposta la domanda sollevata dai Giudici cantonali a sapere
perché mai la ricorrente nulla abbia eccepito non appena venuta a conoscenza
della procedura in corso, in un momento che precede l'aggiudicazione del pegno;
e rimane pure inevaso il dubbio di abusività del ricorso cantonale, espresso
dai Giudici di appello alla luce dell'interessamento del rappresentante della
ricorrente al fine di saldare il debito.

3.4. Accertato che la ricorrente ha avuto conoscenza della procedura prima che
questa giungesse al termine, ma che ciononostante nulla ha eccepito per
impedirlo, a giusto titolo il Tribunale di appello ha potuto lasciare indecisa
la questione a sapere se le notificazioni edittali effettuate fino a quel
momento fossero o meno giustificate alla luce dell'art. 66 cpv. 4 LEF. La
critica ricorsuale ai Giudici di appello di non aver del tutto esaminato la
questione cade nel vuoto.

3.5. Gli ulteriori rimproveri della ricorrente all'autorità cantonale sono
privi di rilevanza. Come essa medesima a giusto titolo riconosce, le censure
mosse in sede cantonale e riguardanti l'operato dell'UE non porterebbero in
nessun caso alla nullità della procedura esecutiva. Peraltro le sue critiche in
merito alla stima del valore delle azioni ed al mancato differimento della
vendita giusta l'art. 123 LEF, nonostante le richieste del rappresentante della
ricorrente, si fondano su circostanze che non emergono dalla decisione
impugnata e che sono pertanto inammissibilmente nuove (art. 99 cpv. 1 LTF;
supra consid. 1.3).

4. 
Ne discende che il ricorso va respinto nella misura della sua ammissibilità,
con conseguenza di tassa e spese a carico della ricorrente soccombente (art. 66
cpv. 1 LTF). Non sono dovute ripetibili, l'opponente non essendo stata invitata
ad esprimersi avanti al Tribunale federale (art. 68 cpv. 1 LTF).

 

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2. 
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico della ricorrente.

3. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, all'Ufficio di esecuzione di Lugano
e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino, quale autorità di vigilanza.

Losanna, 11 agosto 2015

In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: von Werdt

La Cancelliera: Antonini

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben