Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.314/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_314/2015

Sentenza del 14 settembre 2015

II Corte di diritto civile

Composizione
Giudici federali Escher, Giudice presidente,
Marazzi, Bovey,
Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,

contro

1. B.________,
2. C.________,
3. D.________,
patrocinati dall'avv. Maurizio Agustoni,
opponenti.

Oggetto
rigetto definitivo dell'opposizione,

ricorso contro la sentenza emanata il 19 febbraio 2015 dalla Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Fatti:

A.

A.a. L'avv. A.________ è debitrice di ripetibili a seguito di una vertenza
giudiziaria che la vedeva opposta alle società E.________SA e F.________SA,
rappresentate dagli avv. B.________, C.________ e D.________. Questi ultimi si
sono fatti cedere i relativi crediti ed hanno promosso presso l'Ufficio di
esecuzione di Lugano una procedura esecutiva nei confronti della debitrice per
l'incasso dell'importo totale di fr. 7'160.-- oltre a interessi decorrenti da
date diverse.

A.b. Il Pretore del Distretto di Lugano, con decisione 23 giugno 2014, ha
respinto in via definitiva l'opposizione sollevata dall'avv. A.________,
limitatamente all'importo di fr. 6'000.-- oltre a interessi.

B. 
Adita dall'avv. A.________, la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
di appello del Cantone Ticino ha respinto il reclamo con il qui impugnato
giudizio 19 febbraio 2015.

C. 
Con allegato 16 aprile 2015, l'avv. A.________ (qui di seguito: ricorrente) ha
interposto ricorso in materia civile e ricorso sussidiario in materia
costituzionale avverso la citata sentenza cantonale, chiedendo la constatazione
della sua nullità, eventualmente il suo annullamento.

Una domanda di conferimento al gravame dell'effetto sospensivo è stata respinta
con decreto presidenziale 21 aprile 2015; una domanda di riconsiderazione di
detto decreto è stata respinta con ulteriore decreto 13 maggio 2015. La
ricorrente formula peraltro istanza di ricusa nei confronti del Giudice
federale von Werdt, Presidente della II Corte di diritto civile, e postula di
essere messa al beneficio dell'assistenza giudiziaria. 

Non sono state chieste determinazioni nel merito.

Diritto:

1.

1.1. Decisioni in tema di rigetto - definitivo o provvisorio - dell'opposizione
sono decisioni finali ai sensi dell'art. 90 LTF, poiché mettono fine alla
relativa procedura. Possono fare l'oggetto di un ricorso in materia civile
(art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) qualora il valore di lite raggiunga fr. 30'000.--
(art. 74 cpv. 1 lett. b LTF); se quest'ultimo requisito non è adempiuto, il
ricorso in materia civile è ammissibile se solleva una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF), ciò che la parte
ricorrente deve allegare e dimostrare (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 134 III 115
consid. 1.1). Altrimenti, è dato unicamente il ricorso sussidiario in materia
costituzionale ai sensi dell'art. 113 LTF (sentenza 5D_164/2008 del 10 febbraio
2009 consid. 1.1, non pubblicato in DTF 135 III 315).

Nel presente caso, l'importo dedotto in esecuzione non raggiunge la soglia
richiesta dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per l'ammissibilità del ricorso in
materia civile. Contrariamente a quanto ritiene la ricorrente, il valore della
pretesa compensatoria non va addizionato, poiché la medesima non è oggetto
della presente procedura (v. sentenze 5D_72/2015 del 13 agosto 2015 consid. 1;
5D_213/2013 del 23 gennaio 2014 consid. 1.3; per analogia DTF 135 III 470
consid. 1.2). Una questione di diritto di importanza fondamentale è soltanto
invocata dalla ricorrente, la quale tuttavia non motiva tale opinione. Il
ricorso in materia civile non essendo ammissibile, il presente gravame è
trattato quale ricorso sussidiario in materia costituzionale.

1.2. Giusta l'art. 116 LTF con un ricorso sussidiario in materia costituzionale
può unicamente essere censurata la violazione di diritti costituzionali. Il
Tribunale federale esamina la violazione di questi diritti soltanto se la parte
ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 117 LTF combinato con
l'art. 106 cpv. 2 LTF). Ciò significa che essa deve spiegare in modo chiaro e
dettagliato, alla luce dei considerandi della sentenza impugnata, in che misura
sarebbero stati violati diritti costituzionali (DTF 134 II 244 consid. 2.2). Il
Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti stabiliti dall'autorità
inferiore, che può rettificare o completare se il loro accertamento è avvenuto
in violazione del diritto ai sensi dell'art. 116 LTF (art. 118 cpv. 1 e 2 LTF).

1.3. Non possono essere addotti nuovi fatti o nuovi mezzi di prova, a meno che
non ne dia motivo la decisione impugnata, ciò che la parte ricorrente deve
debitamente esporre nel proprio gravame (combinati art. 117 e 99 cpv. 1 LTF;
DTF 136 III 261 consid. 4.1).

Non sono ammissibili nuove conclusioni (combinati art. 117 e 99 cpv. 2 LTF).

2. 
Il Tribunale di appello, respinte preliminarmente le censure di violazione del
diritto di essere sentita della ricorrente e di violazione del diritto della
medesima ad un'udienza pubblica, ha esaurientemente esaminato i noti
presupposti per la concessione del rigetto definitivo dell'opposizione
formulata dalla ricorrente. Ha in primo luogo considerato le tre sentenze (del
10 dicembre 2012 e del 23 gennaio 2013 del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino e del 3 giugno 2013 del Tribunale federale) addotte dagli escutenti
siccome validi titoli esecutivi per le ripetibili poste in esecuzione,
quand'anche le controparti nei processi di merito abbiano ceduto le loro
pretese risarcitorie ai legali che le avevano rappresentate: la loro cessione
risulta valida, mentre la censura relativa alla pretesa illeggibilità delle
firme apposte sulle cessioni sarebbe tardiva e come tale irricevibile. Quanto
all'eccezione di compensazione sollevata dalla ricorrente, i Giudici cantonali
ne hanno in primo luogo dedotto in dubbio la ricevibilità (per tardività);
comunque, nel merito, hanno ritenuto tale eccezione infondata, la pretesa
compensatoria non essendo per nulla dimostrata.

3. Le censure ricorsuali, nella ridotta misura in cui risultino comprensibili,
non sovvertono l'esito della vertenza.

3.1. La ricorrente chiede che il Tribunale federale accerti "a titolo
pregiudiziale" la nullità della propria sentenza 4A_130/2013 del 3 giugno 2015
(recte: 2013), mediante la quale esso non è entrato nel merito di un ricorso
della ricorrente per mancato tempestivo versamento dell'anticipo richiesto. Non
si vede, tuttavia, per quale motivo tale sentenza debba essere dichiarata
nulla, né la ricorrente lo spiega: il mero rinvio alla "chiara giurisprudenza
della Corte EDU" non può certo bastare. La censura è platealmente
inammissibile.

3.2. Disordinatamente sparsa nel ricorso si rinviene ripetutamente la censura
ricorsuale di violazione del proprio diritto di essere sentita, realizzata
nella forma dell'insufficiente motivazione della sentenza impugnata o per aver
ignorato determinate censure.

3.2.1. Il diritto di essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., esige
che l'autorità si confronti con le censure della parte interessata e le esamini
seriamente, dando atto di questo esame nella sua decisione. La garanzia impone
quindi all'autorità di motivare il suo giudizio. La motivazione è sufficiente
quando la parte interessata può afferrare la portata della decisione ed
impugnarla con cognizione di causa. L'autorità deve quindi almeno succintamente
esporre le argomentazioni su cui si è fondata; non occorre invece che esamini
espressamente ogni allegazione in fatto e in diritto sollevata, potendosi
limitare ai punti rilevanti per il giudizio (DTF 138 I 232 consid. 5.1 con
rinvii; sentenza 2C_556/2014 del 9 gennaio 2015 consid. 3.2, concernente la
ricorrente).

3.2.2. Siccome evocata riguardo all'asserita assenza della capacità di essere
parte degli istanti in ragione dell'intervenuta inesistenza delle due società
cedenti, poiché radiate dal Registro di commercio, va osservato che la Corte
cantonale ha ribadito che per la validità della cessione basta la firma del
cedente; il Pretore, al cui giudizio il Tribunale di appello rinvia, nel
giudizio di prima sede datato 23 giugno 2014 ha esposto le ulteriori condizioni
per la validità della cessione. La questione della radiazione delle società
cedenti non è invero esplicitamente trattata, né in prima né in seconda sede.
Dalla lettura delle decisioni di prima e seconda istanza si evince tuttavia che
entrambe hanno considerato soddisfatte le esigenze poste da giurisprudenza e
dottrina per la validità della cessione e, di riflesso, del documento
attestante il credito posto in esecuzione; in altre parole, esse hanno
implicitamente ritenuto che la cancellazione delle due società non poteva
influire sulla validità della pretesa ceduta. Ciò basta per scartare, siccome
infondata, la censura di violazione del diritto di essere sentita.

3.2.3. Sulla medesima censura, riferita però all'eccezione di compensazione, va
rilevato che la Corte cantonale - dopo aver evocato ma non risolto la questione
dell'ammissibilità dell'eccezione compensatoria sollevata dalla ricorrente
soltanto con la duplica spontanea - ha comunque concluso per l'inconsistenza
della pretesa compensatoria, "per nulla dimostrata". Evasa la censura nel
merito, il Tribunale cantonale non aveva alcun motivo di esprimersi
esplicitamente anche sull'eventuale opponibilità della pretesa compensatoria
nei confronti dei cessionari escutenti. La censura di insufficiente motivazione
è in conclusione infondata.

3.3. La ricorrente invoca anche una violazione del divieto di diniego di
giustizia formale e "delle garanzie processuali minime garantite dalla
Costituzione Federale (art. 29 cpv. 1) ", asseritamente commessa dalla Corte
cantonale omettendo di statuire sulle sue argomentazioni relative alla
radiazione delle due società cedenti dal Registro di commercio (e alle
conseguenze che ne derivano) ed all'eccezione di compensazione.

3.3.1. Secondo la prassi del Tribunale federale, un'autorità commette un
diniego formale di giustizia quando non entra nel merito di una vertenza che le
è stata sottoposta nel modo e nei tempi legali (DTF 135 I 6 consid. 2.1) o
rifiuta di statuire (DTF 131 V 407 consid. 1.1) anche solo parzialmente
(sentenze 2C_601/2010 del 21 dicembre 2010 consid. 2; 5A_279/2010 del 24 giugno
2010 consid. 3.3).

3.3.2. In buona parte, questa censura si sovrappone con quella di violazione
del diritto della ricorrente di essere sentita, asseritamente commessa per
insufficiente motivazione; in quella misura, la presente censura è evasa (supra
consid. 3.2). Dalla reiezione di quella censura segue parimenti che il
Tribunale di appello ha (almeno implicitamente) respinto gli argomenti
ricorsuali dedotti dalla radiazione delle società cedenti dal Registro di
commercio, mentre quelli opposti dalla ricorrente alla mancata presa in
considerazione dell'eccezione di compensazione con una propria pretesa sono
evasi in uno con la conclusione della Corte cantonale, secondo la quale la
pretesa compensatoria semplicemente non è stata dimostrata. Il Tribunale di
appello si è dunque confrontato con le censure e le conclusioni della
ricorrente, che ha pure evaso. La censura di diniego formale di giustizia è di
conseguenza infondata nella ridotta misura della sua ricevibilità.

3.4. Quanto al merito della causa, la ricorrente ribadisce la propria
convinzione che agli istanti fa difetto la capacità di essere parti "ex artt.
59 cpv. 2 lett. c, 66 CPC": a suo modo di vedere, le creditrici originarie dei
crediti posti in esecuzione, le due società E.________SA e F.________SA,
avrebbero perso la loro qualità di parte a seguito della loro radiazione dal
Registro di commercio in data 12 luglio 2013. Quest'ultima sarebbe circostanza
che la ricorrente è in diritto di opporre anche ai cessionari come già avrebbe
potuto opporre alle società cedenti (art. 169 cpv. 1 CO). L'insorgente
eccepisce poi, richiamandosi genericamente alla "legislazione sull'Avvocatura",
che gli avvocati non possono rendersi cessionari dei diritti sui quali è sorta
la contestazione nella giurisdizione nella quale esercitano la loro funzione. A
dire della ricorrente, inoltre, la sua eccezione di compensazione per un suo
credito nei confronti delle società cedenti (art. 169 cpv. 2 CO) sarebbe
tempestiva e fondata.

A sostegno delle sue argomentazioni la ricorrente invoca però esclusivamente
disposizioni di rango non costituzionale (segnatamente gli art. 169 cpv. 1 e 2
CO, gli art. 59 e 253 CPC ed una generica "legislazione sull'Avvocatura") senza
nemmeno tentare di dimostrare un'applicazione del diritto lesiva del divieto
d'arbitrio (art. 9 Cost.). Nel ricorso sussidiario in materia costituzionale
tale motivazione è del tutto insufficiente (combinati art. 117 e 106 cpv. 2
LTF; supra consid. 1.2). La critica di merito si appalesa dunque inammissibile.

4. 
Con allegato separato del 16 giugno 2015, la ricorrente chiede la ricusa del
Giudice federale von Werdt, Presidente della II Corte di diritto civile. A
sostegno, ella afferma di avvertire "un'innegabile ostilità, se non acredine,
quantomeno mancanza di sensibilità " da parte del magistrato, per non aver egli
mai accolto una sua doglianza, ed addirittura per averle negato l'effetto
sospensivo in casi in cui l'opportunità della sua concessione era manifesta.

4.1. Allegati sottoposti all'attenzione del Tribunale federale devono essere
debitamente motivati (art. 42 cpv. 1 LTF). Istanze di ricusa devono in
particolare rendere verosimile i fatti su cui si fonda la domanda (art. 36 cpv.
1 seconda frase LTF). Istanze fondate essenzialmente sul fatto che il
magistrato ricusato abbia in precedenza partecipato a decisioni sfavorevoli per
l'istante, o motivate con argomenti altrimenti inconferenti o incomprensibili,
sono inammissibili (v. in proposito sentenza 2F_12/2008 del 4 dicembre 2008
consid. 2, con riferimento alle DTF 114 Ia 278 consid. 1 e 105 Ib 301 consid.
1c, entrambe riferentesi all'art. 26 OG, di tenore essenzialmente identico
all'art. 37 LTF).

4.2. Ciò è quanto si verifica nel caso di specie, sicché la domanda di ricusa
andrebbe dichiarata inammissibile. Posto che, tuttavia, il Giudice federale von
Werdt non fa parte della composizione della Corte giudicante, la domanda
diviene priva d'oggetto. Si attira nondimeno l'attenzione della ricorrente
sull'obbligo di tenere un comportamento che non offenda le convenienze (art. 33
cpv. 1 LTF) : è dubbio che le insinuazioni formulate nell'istanza di ricusa
rispettino questa esigenza.

5. 
Il ricorso sussidiario in materia costituzionale si appalesa, in conclusione,
infondato nella misura della sua ricevibilità. Esso va evaso in tal senso, con
messa a carico della ricorrente di tassa e spese di giustizia (art. 66 cpv. 1
LTF) : stante l'assenza di possibilità di successo del gravame, manifesta sin
dall'inizio, alla ricorrente non può essere concesso il beneficio
dell'assistenza giudiziaria, indipendentemente dall'asserito - ma comunque non
reso plausibile - stato d'indigenza (art. 64 cpv. 1 LTF). Non sono dovute
ripetibili agli opponenti, che non sono stati invitati ad esprimersi nella sede
federale (art. 68 cpv. 1 LTF e contrario).

 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
La domanda di ricusa del Giudice federale von Werdt, Presidente della II Corte
di diritto civile, è priva d'oggetto.

2. 
Il ricorso in materia civile è inammissibile.

3. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale è respinto.

4. 
La domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente è respinta.

5. 
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico della ricorrente.

6. 
Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 14 settembre 2015

In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero

La Giudice presidente: Escher

La Cancelliera: Antonini

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