Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.270/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_270/2015

Sentenza dell'11 gennaio 2016

II Corte di diritto civile

Composizione
Giudici federali von Werdt, Presidente,
Marazzi, Bovey,
Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinata dall'avv. dott. Urs Fasel,
ricorrente,

contro

Comune di X.________,
patrocinato dall'avv. Piero Mazzoleni,
opponente.

Oggetto
rettifica del registro fondiario,

ricorso contro la sentenza emanata il 25 febbraio 2015 dalla I Camera civile
del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.

Fatti:

A.

A.a. A.________ è la proprietaria dell'attuale particella n. 774 del registro
fondiario definitivo (RFD) del Comune di X.________. Detta particella portava
in precedenza, successivamente al raggruppamento dei terreni avvenuto fra gli
anni 1938 e 1947, il n. 287 RT (raggruppamento terreni) ed era di proprietà di
B.________, che l'ha lasciato in legato alla nipote A.________, entratane in
possesso in data 9 ottobre 1997. Una misurazione del 1954 ha attestato una
superficie della particella n. 774 pari a 3'764 m2. Con questi dati essa è
stata intavolata a registro fondiario definitivo, entrato in vigore il 1°
maggio 1965.

A.b. Un sentiero pubblico, che porta il n. 1473 RFD, costeggia la particella n.
774 lungo i confini est e sud, e ricopre una superficie accertata di 208 m2.
Tale sentiero figurava già nelle planimetrie del dicembre 1938 e del febbraio
1941 del progetto di raggruppamento dei terreni, tuttavia senza numero proprio.

A.c. A seguito dell'entrata in vigore delle nuove ordinanze federali sulla
misurazione ufficiale, nel 1999 un geometra revisore è stato incaricato di
trasporre i piani catastali su un supporto elettronico. In quella circostanza,
ha constatato che i confini della particella n. 774 coincidevano invero con
quelli risultanti dalla lastra catastale del 1958, ma che la superficie
risultava di 3'551 m2e non di 3'764 m2. Nei confronti della proprietaria, in
data 18 luglio 2002 ha spiegato il divario con un errore di calcolo in
occasione della misurazione precedente. Su suo invito, il giorno successivo
l'ufficiale del registro fondiario ha corretto la superficie, giustificandola
con un errore di misurazione.

A.d. Dopo aver adito senza successo istanze cantonali non competenti, in data
25 settembre 2008 A.________ ha promosso avanti al Pretore della Giurisdizione
di Locarno Campagna un'azione di rettifica del registro fondiario, chiedendo
l'accertamento della superficie della particella n. 774 in 3'764 m2e la
cancellazione della particella n. 1473, quella del sentiero che costeggia la
particella n. 774. Con giudizio 15 giugno 2012, il Pretore ha respinto la
petizione.

B. 
Adito da A.________ con appello 20 agosto 2012, il Tribunale di appello del
Cantone Ticino l'ha respinto, nella misura della sua ricevibilità, con la qui
impugnata sentenza 25 febbraio 2015, confermando del pari la sentenza
pretorile.

C. 
Con allegato 1° aprile 2015, denominato " zivilrechtliche Einheitsbeschwerde "
e redatto in tedesco, A.________ (di seguito: ricorrente) impugna la sentenza
cantonale postulando l'accertamento della superficie della particella n. 774 in
3'764 m2, la reiscrizione di tale dato a registro fondiario e la cancellazione
dell'iscrizione "errori di misurazione "; in subordine, chiede l'annullamento
della sentenza di appello ed il rinvio della causa all'istanza precedente per
l'accertamento della corretta fattispecie ("zwecks Feststellung eines korrekten
Sachverhaltes").

Non sono state chieste determinazioni.

Diritto:

1.

1.1. La sentenza impugnata riguarda un'azione di rettifica del registro
fondiario (art. 975 CC). Si tratta di un'azione in materia civile (art. 72 cpv.
1 LTF) di carattere pecuniario, con un valore di causa stimato dal Pretore in
fr. 208'000.--, pertanto agevolmente superiore ai limiti legali (art. 74 cpv. 1
lett. b LTF; sentenza 5A_175/2007 del 3 settembre 2007 consid. 1.2, non
pubblicato in DTF 133 III 641; DTF 84 II 187 consid. 1). Il giudizio di appello
è finale (art. 90 LTF) e di ultima istanza cantonale (art. 75 LTF). Il
tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) ricorso, peraltro proposto dalla parte che ha
visto respinte le proprie conclusioni in sede cantonale (art. 76 cpv. 1 LTF), è
dunque ammissibile.

1.2. Il ricorso in materia civile può essere interposto per violazione del
diritto federale (art. 95 lett. a LTF) - che comprende anche i diritti
costituzionali - e per violazione del diritto internazionale (art. 95 lett. b
LTF). Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF).
Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dall'art.
42 cpv. 1 e 2 LTF, la cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del
gravame, il Tribunale federale esamina di regola solo le censure sollevate (DTF
140 III 86 consid. 2; 137 III 580 consid. 1.3; 134 III 102 consid. 1.1).
Nell'atto di ricorso occorre pertanto spiegare in modo conciso, riferendosi
all'oggetto del litigio, in cosa consiste la violazione del diritto e su quali
punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 134 II 244 consid. 2.1). Le
esigenze di motivazione sono più rigorose quando è fatta valere la violazione
di diritti fondamentali. II Tribunale federale esamina queste censure solo se
la parte ricorrente le ha debitamente sollevate e motivate, come prescritto
dall'art. 106 cpv. 2 LTF. Ne discende che l'allegato ricorsuale deve indicare
chiaramente i diritti costituzionali che si pretendono violati, precisando
altresì in che consista tale violazione (DTF 134 II 244 consid. 2.2; 133 III
393 consid. 6).

1.3. Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico
sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1
LTF) e può scostarsene o completarlo solo se è stato svolto in violazione del
diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105
cpv. 2 LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può
essere censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione
dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della
causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Se rimprovera all'autorità cantonale un
accertamento dei fatti manifestamente inesatto - ossia arbitrario (DTF 137 III
268 consid. 1.2; 133 II 249 consid. 1.2.2) - il ricorrente deve motivare la
censura conformemente alle esigenze poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 136 II
304 consid. 2.5). Per lamentare con un'ammissibile censura la violazione
dell'art. 9 Cost. (sulla nozione di arbitrio v. DTF 141 I 49 consid. 3.4) non è
segnatamente sufficiente formulare una critica meramente appellatoria (DTF 136
II 489 consid. 2.8) e contestare la decisione impugnata come in una procedura
d'appello, nella quale l'autorità di ricorso gode di cognizione libera,
opponendo semplicemente la propria opinione a quella del Tribunale cantonale (
DTF 134 II 349 consid. 3). Un accertamento dei fatti o un apprezzamento delle
prove è arbitrario solo quando l'autorità inferiore abbia manifestamente
disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo probatorio o abbia omesso, senza
fondati motivi, di tenere conto di una prova importante, idonea a influire
sulla decisione presa, oppure quando, sulla base degli elementi raccolti, essa
abbia fatto delle deduzioni insostenibili (DTF 140 III 264 consid. 2.3 con
rinvii).

1.4. Non possono essere addotti nuovi fatti o nuovi mezzi di prova, a meno che
ne dia motivo la decisione impugnata, ciò che la parte ricorrente deve
debitamente esporre nel proprio gravame; nova propri, ovvero fatti oppure mezzi
di prova che si sono verificati rispettivamente realizzati successivamente alla
sentenza impugnata, sono per principio inammissibili (art. 99 cpv. 1 LTF; DTF
139 II 7 consid. 4.2; sentenza 9C_748/2014 del 14 aprile 2015 consid. 2.1;
BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2a ed. 2014, n. 13 e 13a ad art. 99
LTF). Sono così inammissibili i documenti trasmessi il 26 novembre 2015 dalla
ricorrente al Tribunale federale, ampiamente tardivi.

1.5. Il ricorso in esame è stato redatto in lingua tedesca, ciò che era diritto
della ricorrente (art. 42 cpv. 1 LTF). Nel gravame viene espresso l'auspicio
che la sentenza possa venir redatta pure in tedesco; ma in concreto non vi è
ragione per scostarsi dalla regola sancita dall'art. 54 cpv. 1 LTF, secondo la
quale la sentenza del Tribunale federale va redatta nella lingua della
decisione impugnata, ossia in italiano.

2. 
Oggetto della vertenza è per l'essenziale la legittima esistenza della
particella n. 1473 RFD, ossia il sentiero che costeggia ad est e a sud la
particella di proprietà della ricorrente; dalla risposta a detto quesito
dipende, sempre a detta della ricorrente, l'ulteriore questione della reale ed
effettiva superficie della sua particella n. 774 RFD.

Nel caso in cui a registro fondiario sia stato indebitamente iscritto un
diritto reale (qui, la particella n. 1473 RFD) o sia stata indebitamente
cancellata o modificata una giusta iscrizione (qui, quella relativa alla
superficie della particella n. 774 RFD), trova applicazione l'art. 975 cpv. 1
CC, che permette a colui al quale dall'indebita iscrizione deriva pregiudizio
di chiederne la cancellazione o la modifica. Condizione è che l'iscrizione si
dimostri indebita o inesatta fin dall'inizio, segnatamente perché la causa
soggiacente all'iscrizione (ovvero il negozio contrattuale o la decisione
amministrativa) si rivela priva di validità (sentenza 5A_195/2012 del 21 giugno
2012 consid. 4.1). Se soltanto fatti successivi rendono indebita o inesatta
un'iscrizione, l'art. 975 CC non si applica. Del pari, un'iscrizione legittima
non diviene indebita se il titolo, ovvero la causa giuridica, decade
successivamente, ad esempio al realizzarsi di una condizione risolutiva
prevista in un contratto (DTF 133 III 641 consid. 3.1 con rinvii).

Considerato il duplice scopo dell'azione, ed in particolare la richiesta di
radiazione della particella n. 1473 RFD dal registro fondiario medesimo, il
Pretore ha sussunto la presente fattispecie sotto l'art. 975 cpv. 1 CC. Contro
tale sussunzione, implicitamente confermata dal Tribunale di appello, non sono
state sollevate obiezioni.

3.

3.1. Per l'essenziale, e sin dall'inizio, la ricorrente ritiene che il sentiero
che costeggia ad est e a sud il suo fondo sia stato costituito in modo non
conforme alla legge, e che il Comune di X.________ (parte opponente) abbia di
fatto indebitamente scorporato i relativi 208 m2 dalla sua particella n. 774
RFD - tant'è che la differenza di superficie della sua particella riscontrata
fra le misurazioni del 1958 e del 2002 corrisponde praticamente alla superficie
del sentiero.

3.2. In prima sede, il Pretore aveva respinto la petizione per tre motivi. A
suo dire, in primo luogo, parte opponente sarebbe divenuta proprietaria del
mappale n. 1473 RFD per prescrizione acquisitiva, avendolo utilizzato in buona
fede sin dal 1965. In secondo luogo, il Pretore ha ritenuto che procedendo su
segnalazione del geometra revisore ad una correzione della superficie iscritta
a registro anche senza il consenso della proprietaria rispettivamente
l'intervento di un giudice, l'ufficiale del registro fondiario aveva agito
correttamente. Infine, e soprattutto, a giudizio del Pretore l'intavolazione
della particella n. 1473 RFD era stata assolutamente regolare, e meglio sulla
scorta di una minuta (n. 301) del 30 settembre 1961 successiva ad un
frazionamento del 12 gennaio 1960, a seguito del quale una porzione di 200 m2
era stata scorporata dalla particella n. 783 (già di proprietà del Comune) per
andare a costituire la particella n. 1473 RFD appunto. Una perizia calligrafica
avrebbe escluso ogni manipolazione sui fogli di calcolo del 1954 relativi alla
superficie della particella n. 774 RFD, ed inoltre un sentiero comunale di
tracciato e superficie corrispondenti a quello poi intavolato esisteva già
nelle planimetrie del progetto di raggruppamento del dicembre 1938 e del
febbraio 1941.

4. 
Il Tribunale di appello ha riesaminato la sentenza pretorile alla luce delle
censure proposte in appello.

4.1. Esso ha considerato queste ultime per la maggior parte inammissibili. Così
l'esposizione dei fatti da parte della ricorrente, in quanto meramente
appellatoria; inammissibile è stata in particolare considerata la versione
della ricorrente sulla creazione della particella n. 1473 RFD, ovvero del
sentiero, che consiste nella mera esposizione della propria teoria, senza
discussione alcuna delle precise spiegazioni del Pretore. Inammissibili sono
state poi ritenute le censure della ricorrente fondate su una presunta
violazione delle regole sulla prova scaturenti dall'art. 8 CC, poiché generiche
e costitutive di un enunciato teorico fine a se stesso. Non accompagnate da
un'approfondita discussione della chiara motivazione pretorile sono state poi
considerate inammissibili le censure relative alla mancanza di consenso della
proprietaria e di valido titolo giuridico per una rettifica della superficie
della particella n. 774 RFD. Medesimo destino, e per le stesse ragioni, il
Tribunale di appello ha riservato alla tesi ricorsuale secondo la quale la
creazione della particella n. 1473 RFD (sentiero) sia avvenuta senza atto
pubblico né titolo giuridico. Infine, il Tribunale di appello ha ritenuto
inammissibili per insufficiente motivazione le censure contro le spiegazioni
date dal Pretore sulla natura declaratoria dell'iscrizione della superficie del
fondo a registro fondiario secondo il diritto ticinese previgente e contro il
chiaro accertamento pretorile sulla natura dell'errore in cui era incorso il
geometra assuntore nel 1954 (erronea correzione di un risultato giusto) : in
entrambi i contesti mancava ogni discussione degli argomenti del giudice di
prima sede.

4.2. Il Tribunale di appello ha respinto le altre censure: quella relativa al
significato da attribuire alla mancata produzione, da parte del Comune, degli
atti della nuova misurazione catastale del 1959; quella relativa alla valenza
della perizia di parte allestita in data 15 aprile 2008 dal fratello della
ricorrente; quella attinente a un preteso comportamento contraddittorio
dell'ente pubblico, che la ricorrente invoca con riguardo alle tasse e tributi
che il Comune ha per anni incassato sulla base della superficie maggiore;
quella riguardante il tracciamento delle linee di confine tra la sua particella
n. 774 RFD e la n. 1473 RFD (sentiero); ed infine quella riguardante la buona
fede dell'art. 973 CC. Queste censure, che la ricorrente ripropone avanti al
Tribunale federale, verranno discusse in seguito (infra consid. 6).

4.3. Sicché i Giudici cantonali hanno in tal modo confermato la sentenza
pretorile.

5. 
Avanti al Tribunale federale, la ricorrente non si esprime sulle numerose
dichiarazioni di inammissibilità delle sue censure in appello (supra consid.
4.1), ma ripropone le medesime con argomentazioni ulteriormente sviluppate. In
altre parole, e come già rimproveratole dai Giudici cantonali, essa procede
anche avanti al Tribunale federale come se si trovasse ancora in prima istanza,
con un discorso assolutamente appellatorio, irrispettoso delle esigenze di
motivazione (v. supra consid. 1.2). È il caso, a titolo meramente
esemplificativo e per nulla esaustivo, delle numerose critiche sparse in modo
disordinato nel prolisso ricorso a proposito della creazione della particella
n. 1473 RFD (sentiero); o a proposito dell'asserita mancanza di suo consenso e
di valido titolo giuridico per una rettifica del proprio fondo n. 774 RFD,
rispettivamente per una creazione della particella n. 1473 RFD; o ancora
relative alla contestata natura declaratoria dell'iscrizione della superficie a
registro fondiario; o, infine, contro l'accertamento dell'errore del geometra
assuntore commesso nel 1954. Ne discende che tali considerazioni si appalesano
di primo acchito inammissibili, sicché nella medesima misura lo è il suo
gravame.

6. 
Per quanto attiene alle censure che la ricorrente ha sollevato in sede
cantonale, e che il Tribunale di appello ha respinto dopo averle esaminate nel
merito (supra consid. 4.2), va constatato quanto segue.

6.1. Alla ricorrente che rimproverava al Comune opponente la mancata produzione
degli atti della nuova misurazione catastale del 1959, il Tribunale di appello
ha risposto che tale comportamento non poteva essere a priori interpretato
quale indebito rifiuto di cooperare all'assunzione delle prove: il Comune ha
dichiarato di non saperli ritrovare, e la ricorrente non avrebbe sostanziato
elementi atti a provare che si sia trattato di riluttanza deliberata.
Nel proprio ricorso in materia civile, la ricorrente si limita a replicare come
le sembri estremamente inverosimile che si sia potuto rinvenire il piano del
raggruppamento del 1947, ma non quello del 1959, steso in tre copie. Ne deduce
che per chiunque del mestiere, il chiaro ed evidente fine perseguito sia di
nascondere il vero tracciato dei confini. Una presa di posizione di questo
genere non si confronta con la motivazione del giudizio cantonale, ma si
esaurisce in illazioni.

La censura è pertanto inammissibile.

6.2. In appello, la ricorrente aveva fatto valere che il Comune opponente non
aveva mosso alcuna obiezione ad una perizia di parte allestita in data 15
aprile 2008 da suo fratello, dalla quale si sarebbe dovuto dedurre che al
momento dell'intavolazione a registro fondiario definitivo, la particella n.
1473 RFD (sentiero) fosse stata sovrapposta alla particella n. 774 RFD della
ricorrente; il referto, non contestato, doveva valere per riconosciuto. Il
Tribunale di appello ha negato che ciò fosse il caso soltanto perché il Comune
non vi avrebbe mosso obiezioni: l'art. 199 del pregresso codice di procedura
civile ticinese, applicabile ancora in prima istanza, riguardava unicamente
obiezioni sull'autenticità del documento, qui mai messa in dubbio.

Nella presente sede, la ricorrente non discute l'argomentazione del Tribunale
di appello. Al contrario: ella ammette che di regola una perizia privata non è
un mezzo di prova, ma obietta che questa regola non debba valere qualora la
perizia sia stata esperita da un professionista riconosciuto. L'apodittica
contestazione di una giurisprudenza costante e riconosciuta anche in dottrina
(v. DTF 141 III 433 consid. 2.3, 2.5 e 2.6 con numerosi rinvii) non può certo
condurre ad una conclusione diversa da quella alla quale è giunto il Tribunale
di appello, ponendosi addirittura la questione dell'ammissibilità della censura
per carenza di motivazione.

Quest'ultima si appalesa dunque infondata in quanto ammissibile.

6.3. Il Tribunale di appello ha considerato privo di rilevanza l'argomento che
la ricorrente ha tratto dal principio del divieto di  venire contra factum
proprium, e che in sede cantonale ella ha invocato con riguardo alle tasse e
tributi che il Comune ha per anni incassato sulla base della superficie
supposta maggiore. L'eventuale obbligo del Comune di rimborsare eventuali
prelievi fiscali in eccesso esula, secondo i Giudici cantonali, dalla
fattispecie in discussione.

Nel suo ricorso in materia civile, la ricorrente ritiene che secondo il
Tribunale di appello, il Comune ed il Cantone Ticino non avrebbero attivamente
intrapreso alcun passo riguardo all'accertamento della superficie del suo
fondo, sicché non sussisterebbe alcun "venire". Ma ciò sarebbe falso, poiché
con l'invio di fatture per oneri fiscali fondate su una superficie di 3'764 m2,
l'ente pubblico avrebbe positivamente riconosciuto la correttezza di tale
superficie. Peraltro, anche il pretendere un'usucapione della superficie del
sentiero costituirebbe un  venire contra factum proprium, se il Comune fosse
davvero convinto di esserne da sempre legittimo proprietario.
Avvalendosi degli argomenti appena riassunti, la ricorrente ribadisce invero il
proprio convincimento che l'ente pubblico si sia attivato; tuttavia, non
risponde all'obiezione proposta dal Tribunale di appello, secondo il quale il
calcolo dei prelievi fiscali sulla base della superficie iscritta a registro
fondiario non ha nulla a che vedere con la presente fattispecie. In effetti, la
posizione della ricorrente resta incomprensibile: nell'esperire la propria
attività fiscale, l'ente pubblico - per il tramite dell'autorità fiscale - si è
semplicemente basato su dati che sono stati accertati in tutt'altra procedura,
nello svolgimento della quale l'autorità fiscale non era stata coinvolta in
alcun modo. Non si vede - né la ricorrente lo spiega - in virtù di quale norma
o principio giuridico l'autorità fiscale avrebbe dovuto, e addirittura potuto,
riesaminare la superficie del fondo in oggetto prima di formulare le proprie
pretese fiscali.
Al limite dell'inammissibilità per la pochezza dell'argomentazione ricorsuale,
la censura va respinta.

6.4. Il Tribunale di appello ha dettagliatamente esaminato nel merito la
censura consistente nell'asserita mancanza di un confine - rispettivamente di
una qualsiasi documentazione pertinente - fra le particella n. 774 RFD della
ricorrente ed il sentiero (particella n. 1473 RFD).

6.4.1. Dopo aver esposto il previgente sistema di impianto del registro
fondiario definitivo secondo la vecchia legge ticinese del 2 febbraio 1933 sul
registro fondiario - e segnatamente ricordato che l'operazione era preceduta da
una demarcazione dei confini i cui risultati venivano esposti in Municipio,
indi affidati, in caso di reclamo, a periti le cui decisioni potevano essere
impugnate tramite azione avanti al Pretore pena il decadimento del diritto di
contestare i dati iscritti negli abbozzi nonché i confini posati -, il
Tribunale di appello ha rilevato che il sentiero di cui all'odierna particella
n. 1473 RFD figurava già nelle planimetrie del progetto di raggruppamento dei
terreni del dicembre 1938 e del febbraio 1941, e che ancora oggi si rinvengono
segni di confine fra le particelle litigiose. Volto a ridiscutere linee di
confine definitivamente accertate, su questo punto l'appello è stato
considerato immotivato.

In proposito, avanti al Tribunale federale la ricorrente afferma che
contrariamente a quanto ritenuto dai Giudici cantonali, non è mai esistita una
superficie a se stante poi divenuta la particella n. 1473 RFD; un tale numero
di particella non sarebbe mai stato attribuito; mancherebbe ogni e qualsiasi
demarcazione fra le due particelle - contrariamente all'obbligo legale di
demarcare una via pubblica su entrambi i lati: il geometra ufficiale avrebbe
cercato di far passare i bulloni rinvenuti sul posto per ufficiali, mentre si
tratterebbe in realtà di segni destinati a delimitare terreno coltivabile
all'interno di una particella.

Partendo dal presupposto che, in realtà, i confini del proprio fondo siano
stati correttamente posti sul lato esterno del sentiero, ciò che tutti
avrebbero constatato nel 1959, la ricorrente sostiene che quella demarcazione
sia vincolante anche per il Comune, il quale allora non aveva obiettato contro
quella picchettazione. Modifiche successive alla pubblicazione del piano non
erano più permesse.

La ricorrente insiste poi che siano esistite fotografie che riproducono i
confini, scattate in occasione del sopralluogo del Pretore; ma in seguito il
Pretore avrebbe trasmesso al Tribunale di appello altre fotografie, che
rappresenterebbero in realtà un altro confine, quello con l'altro sentiero
(particella n. 769 RFD). Peraltro il geometra revisore avrebbe ammesso di aver
ridisegnato il confine fra le due particelle in questione, falsificando in tal
modo un documento.
In altre e più semplici parole, la tesi della ricorrente può essere riassunta
come segue: sin dall'inizio, la sua particella sarebbe stata correttamente
demarcata, e le sarebbe stata attribuita la giusta superficie. Facendo
affidamento su punti di demarcazione che non erano in realtà tali, e su
fotografie che in realtà rappresentano un'altra situazione di fatto, il
Tribunale di appello avrebbe arbitrariamente ritenuto che il sentiero
(particella n. 1473 RFD) esisteva già in occasione della prima misurazione
catastale, ma che vi era stato erratamente demarcato. Si tratta di un discorso
assai confuso, che si basa esclusivamente su illazioni - alcune, peraltro,
estremamente gravi in quanto costituiscono esplicite accuse di falso nei
confronti dell'autorità comunale, dell'autorità giudiziaria di primo grado e
del geometra ufficiale. La natura puramente speculativa delle censure sollevate
è di primo acchito evidente: basti pensare all'ipotesi cospirativa della
sostituzione delle fotografie da parte del Pretore, o all'ipotesi di (voluta)
confusione fra punti di confine e punti di demarcazione della superficie
agricola ("Kulturland"). Così come è evidente che la ricorrente sviluppa un
discorso partendo da premesse che non solo non sono state accertate
dall'autorità inferiore (senza essere ridiscusse secondo i carismi della legge,
v. supra consid. 1.3), ma anzi ne divergono in modo plateale.

6.4.2. A ulteriore suffragio della propria motivazione principale, il Tribunale
di appello ha rilevato che l'allora proprietario della particella n. 774 RFD
non aveva formulato riserve o obiezioni nemmeno quando, nel 1959, gli atti
relativi alla nuova misurazione catastale erano stati pubblicati in Municipio.

Ancora una volta, la ricorrente omette di confrontarsi con un passaggio
decisivo della sentenza impugnata. Ella non discute la forza di cosa giudicata
che, a giudizio del Tribunale di appello, hanno le linee di confine
definitivamente accertate nel 1961, al momento dell'introduzione del registro
fondiario definitivo, dall'allora proprietario mai rimesse in discussione;
forza di cosa giudicata che impedisce alla ricorrente di sollevare qui nuove
censure in proposito. Si limita ad eccepire che nemmeno l'ente pubblico avrebbe
sollevato obiezioni al tracciamento dei confini del 1959/1961, tracciamento che
avrebbe privato la sua particella n. 1473 RFD di ogni superficie; e dunque,
nemmeno oggi il Comune sarebbe abilitato a difendere questa posizione.
Peraltro, l'allora proprietario non si sarebbe limitato a non sollevare
obiezioni, ma avrebbe firmato la relativa documentazione attestante di una
superficie di 3'764 m2. L'argomento è inconferente: la presente vertenza vede
attrice la parte ricorrente, la quale è vincolata all'agire dell'allora
proprietario della sua particella. Non può fare astrazione dall'accordo
concludente che l'allora proprietario aveva dato alla picchettazione di quel
tempo giocando sul comportamento dell'ente pubblico, come se il silenzio di
quest'ultimo potesse sanare l'errore scoperto in seguito: non era compito
dell'ente pubblico intervenire giudizialmente a salvaguardia degli interessi
ipotetici dei singoli proprietari coinvolti nell'opera di raggruppamento dei
terreni e della loro intavolazione a registro fondiario definitivo.

6.4.3. Ne discende che pure questo capitolo ricorsuale va dichiarato
inammissibile.

6.5. Di fronte all'affermazione della ricorrente, secondo la quale ella andava
protetta nella sua buona fede (art. 973 CC) quando ha ricevuto una particella
della superficie dichiarata a registro fondiario di 3'764 m2, il Tribunale di
appello ha risposto trattarsi di una petizione di principio fondata sull'errata
premessa che lo zio le abbia legato anche la particella costituente il
sentiero.

Avanti al Tribunale federale, la ricorrente ribadisce il richiamo alla
protezione della propria buona fede nel registro fondiario, che va presunto
corretto e completo, e che si estende anche al piano. Non discute, tuttavia,
l'osservazione dei Giudici cantonali, i quali hanno posto in evidenza come il
richiamo alla correttezza del registro fondiario non possa supplire al fatto
che lo zio non le aveva legato anche il sentiero. Ella si limita a rinviare a
due sentenze del Tribunale federale (5A_431/2011 del 2 novembre 2011 consid.
4.2.1; 5A_365/2008 del 27 ottobre 2008 consid. 3.1), le quali peraltro non
trattano il problema della natura giuridica dell'iscrizione della superficie a
registro fondiario. In altro contesto, il Tribunale di appello ha infine
rilevato che secondo il diritto ticinese (art. 88 della previgente legge
ticinese sulla misurazione ufficiale, identico all'attuale art. 57 cpv. 1)
l'indicazione della superficie di una particella a registro fondiario ha mera
funzione descrittiva (dunque non costitutiva). Con questa constatazione, la
ricorrente non si confronta a sufficienza.

Per i motivi evidenziati, la censura è da ritenersi inammissibile.

7. 
In conclusione, nella ridottissima misura in cui esso è ammissibile, il gravame
va respinto, con conseguenza di tassa e spese a carico della ricorrente
soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non sono dovute ripetibili, non essendo
l'opponente stato invitato ad espri mersi avanti al Tribunale federale (art. 68
cpv. 1 LTF).

 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2. 
Le spese giudiziarie di fr. 5'000.-- sono poste a carico della ricorrente.

3. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 11 gennaio 2016

In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: von Werdt

La Cancelliera: Antonini

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