Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.248/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_248/2015

Sentenza del 6 aprile 2016

II Corte di diritto civile

Composizione
Giudici federali von Werdt, Presidente,
Marazzi, Herrmann, Schöbi, Bovey,
Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Costantino Castelli,
ricorrente,

contro

B.________ SpA,
patrocinata dall'avv. dott. Goran Mazzucchelli,
opponente.

Oggetto
exequatur e sequestro,

ricorso contro la sentenza emanata il 16 febbraio 2015 dalla II Camera civile
del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.

Fatti:

A.

A.a. Con sentenza 13 febbraio 2013, la Corte d'assise di Milano ha condannato
A.________ e altri per associazione a delinquere e rivelazione di segreti di
Stato a una pena di 5 anni e 6 mesi di reclusione. La Corte d'assise ha inoltre
condannato A.________, in solido con i coimputati, al risarcimento dei danni
patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla parte civile B.________ SpA,
demandandone la liquidazione in separata sede; su tale liquidazione ha tuttavia
assegnato una provvisionale provvisoriamente esecutiva di EUR 10 milioni. Il
relativo dispositivo è stato provvisto di formula esecutiva in data 11 dicembre
2013.

A.b. Con istanza 11 febbraio 2014, B.________ Spa ha chiesto al Pretore del
Distretto di Lugano il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività in
Svizzera della sentenza italiana in punto al dispositivo di condanna di
A.________ al risarcimento dei danni ed al versamento provvisionale di EUR 10
milioni; fondandosi su detto titolo, l'istante ha chiesto il sequestro di tutti
gli averi accreditati o in essere sulle relazioni xxx e yyy presso la banca
C.________ SA, intestate a D.________ Ltd o (la seconda) eventualmente ad
A.________ personalmente. Con decisione di medesima data, il Pretore ha accolto
l'istanza.

B. 
Con reclamo 2 maggio 2014, A.________ ha chiesto alla II Camera civile del
Tribunale di appello del Cantone Ticino previamente di sospendere il
procedimento fino ad evasione dell'appello introdotto contro la sentenza
italiana e nel merito di respingere l'istanza e revocare il sequestro. Con la
qui impugnata sentenza 16 febbraio 2015, il Tribunale di appello ha respinto il
gravame.

C. 
Con allegato 25 marzo 2015 A.________ (qui di seguito: ricorrente) ha inoltrato
avanti al Tribunale federale un ricorso in materia civile avverso la pronuncia
cantonale, postulandone l'annullamento e la riforma nel senso del rigetto
dell'istanza di riconoscimento e di dichiarazione di esecutività in Svizzera
della sentenza italiana, con conseguente revoca del sequestro degli averi
depositati sulle menzionate relazioni presso la banca C.________ SA. Il
ricorrente ha anche chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza
giudiziaria. 

Con decreto presidenziale 7 aprile 2015, al ricorso è stato conferito effetto
sospensivo limitatamente al riconoscimento e all'esecutività in Svizzera della
sentenza estera, mentre è stato negato per il sequestro. La decisione sulla
contestuale domanda di sospensione del procedimento ex art. 46 par. 1 CLug (RS
0.275.12) è stata demandata a separato giudizio.
Non sono state chieste determinazioni nel merito.

Diritto:

1.

1.1. La decisione impugnata, con cui il Tribunale superiore del Cantone Ticino
(Allegato III CLug) ha respinto un ricorso ai sensi dell'art. 43 CLug, è
suscettiva di un ricorso in materia civile (art. 44 e Allegato IV CLug in
relazione con gli art. 72 cpv. 2 lett. b n. 1 e 75 cpv. 1 LTF), atteso che
anche il valore di lite supera la soglia prevista dall'art. 74 cpv. 1 lett. b
LTF. Il gravame, proposto peraltro tempestivamente dalla parte soccombente in
istanza cantonale (art. 100 cpv. 1 risp. art. 76 cpv. 1 LTF), è pertanto
ammissibile (DTF 139 III 232 consid. 1).

1.2. Nella misura in cui la sentenza impugnata concerne il riconoscimento e
l'exequatur del giudizio estero, il ricorrente può, mediante censure
debitamente motivate (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 134 III 102 consid. 1.1),
invocare la violazione del diritto federale, inclusi i diritti costituzionali,
nonché del diritto internazionale (art. 95 lett. a e lett. b LTF; sentenza
5A_664/2013 del 19 febbraio 2014 consid. 1.1). Per contro, nella misura in cui
essa tratta di provvedimenti conservativi ordinati sotto forma di sequestro, si
discute di misure provvisionali: in tal caso, il ricorrente può sollevare
unicamente censure fondate sulla violazione di diritti costituzionali giusta
l'art. 98 LTF (HOFMANN/KUNZ, in Basler Kommentar, Lugano-Übereinkommen, 2a ed.
2016, n. 43a ad art. 44 CLug), che vanno allora motivate in ossequio ai
principi più severi dell'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 134 II 349 consid. 3; 133 III
393 consid. 6). Comunque, ovvero indipendentemente dalla natura della decisione
impugnata, il Tribunale federale decide sulla base dei fatti accertati
dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF; sentenze 5A_364/2012 del 20
dicembre 2012 consid. 2.3.2; 5A_664/2013 cit., loc. cit.).

2. 
È opportuno evadere preliminarmente l'istanza di sospensione del procedimento
proposta dal ricorrente giusta l'art. 46 par. 1 CLug.

2.1. Il ricorrente medesimo premette di aver già formulato una richiesta in tal
senso all'indirizzo del Tribunale di appello in uno con il reclamo cantonale;
ma l'autorità giudiziaria cantonale l'aveva a torto respinta. Consapevole che
contro la decisione cantonale che nega la sospensione del procedimento non è
dato ricorso, egli afferma che nulla impedirebbe che la medesima richiesta sia
tuttavia rinnovata in sede di ricorso al Tribunale federale.

2.2. Secondo l'interpretazione data dalla Corte di giustizia delle Comunità
europee (CGCE) alla nozione di "decisione emessa sul ricorso" (v. art. 44
CLug), in effetti, contro il diniego della sospensione del procedimento non è
dato rimedio di diritto (sentenza dell'11 agosto 1995 C-432/93  Societé
d'informatique service réalisation organisation (SISRO), Racc. 1995 I-2269
punti 27 segg.; sentenza del 4 ottobre 1991 C-183/90  B.J. van Dalfsen, Racc.
1991 I-4743 punti 17 segg.). Quella che respinge un'istanza di sospensione è
infatti una decisione incidentale contro la quale non può essere proposto il
rimedio fondato sull'art. 44 CLug, riservato alla decisione di merito relativa
al riconoscimento e all'exequatur (HOFMANN/KUNZ, op. cit., n. 139 ad art. 46
CLug con rinvio al n. 26 ad art. 44 CLug; STAEHELIN/BOPP, in
Lugano-Übereinkommen [LugÜ], 2a ed. 2011, n. 17 ad art. 46 CLug; REINHOLD
GEIMER, in Europäisches Zivilverfahrensrecht, 3a ed. 2010, n. 48 seg. ad art.
46 CLug); altri rimedi di diritto interno sono esclusi (HOFMANN/KUNZ, op. cit.,
n. 6 e 7 ad art. 44 CLug). Voci critiche abbondano in dottrina (v., fra i
molti, GEIMER, op. cit., n. 49 ad art. 46 CLug; PETER MANKOWSKI, in
Europäisches Zivilprozess- und Kollisionsrecht EuZPR/EuIPR, 2011, n. 22 ad art.
46 del Regolamento (CE) 44/2001 del Consiglio del 22 dicembre 2000 concernente
la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni
in materia civile e commerciale [GU L 12 del 16 gennaio 2001 pag. 1; detto pure
Regolamento Bruxelles I]; STAEHELIN/BOPP, ibid.; questione lasciata indecisa
con la sentenza 5A_752/2010 del 17 marzo 2011 consid. 2.1, v. in proposito
anche ANDREAS BUCHER, in Commentaire romand, Loi sur le droit international
privé - Convention de Lugano, 2011, n. 2 ad art. 46 CLug). La questione non va
tuttavia ridiscussa in questa sede, posto che il ricorrente non ha comunque
criticato la non impugnabilità della decisione cantonale che ha negato la
sospensione del procedimento.

2.3. Fra le novità portate dalla riveduta Convenzione di Lugano del 2007 (CLug)
vi è l'estensione al Tribunale federale della facoltà di sospendere il
procedimento di riconoscimento e di exequatur (GEIMER, op. cit., n. 2 ad art.
46 CLug), facoltà che sotto l'egida della precedente versione della Convenzione
di Lugano del 1988 (CL) era limitata all'autorità cantonale di ricorso
(HOFFMANN/KUNZ, op. cit., n. 5 ad art. 46 CLug). Competente per ordinare la
sospensione del procedimento di riconoscimento e di exequatur del giudizio
estero è infatti ormai, secondo il testo dell'art. 46 par. 1 CLug, "il giudice
davanti al quale è proposto un ricorso ai sensi dell'articolo 43 o
dell'articolo 44 [CLug]". Va a questo punto chiarito se la congiunzione "o"
offra un'alternativa esclusiva (in prima istanza ricorsuale [art. 43 CLug]
oppure in seconda istanza ricorsuale [art. 44 CLug]) o invece, come sembra
pretendere il ricorrente, un'alternativa cumulativa (sia in prima, sia in
seconda istanza ricorsuale).

2.3.1. Per principio, i concetti della Convenzione di Lugano vanno interpretati
in maniera autonoma e non secondo il diritto nazionale applicabile: dev'essere
infatti garantita un'applicazione unitaria della convenzione, a tutela della
certezza del diritto e di un'equivalente tutela dei diritti individuali nei
vari Stati firmatari (OETIKER/WEIBEL, in Basler Kommentar,
Lugano-Übereinkommen, 2a ed. 2016, introduzione n. 50-52 con numerosi rinvii).
Trovano applicazione i metodi usuali dell'interpretazione grammaticale,
storica, sistematica e teleologica, integrati da criteri di interpretazione
comparativa con i sistemi giuridici nazionali (OETIKER/WEIBEL, op. cit.,
introduzione n. 54-77), ma anche, notoriamente, con la giurisprudenza
scaturente dall'applicazione della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre
1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni
in materia civile e commerciale e del Regolamento Bruxelles I, che ha
sostituito la predetta convenzione (DTF 137 III 261 consid. 1.1.1 con rinvii;
il Regolamento Bruxelles I, a sua volta, è ora stato sostituito dal Regolamento
(UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012
concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione
delle decisioni in materia civile e commerciale [GU L 351 del 20 dicembre 2012
pag. 1; detto pure Regolamento Bruxelles I bis]).

2.3.2. L'interpretazione grammaticale del testo convenzionale non è di utilità:
così come è formulato, esso è aperto a entrambe le letture proposte (supra
consid. 2.3). Nemmeno un confronto dei testi francese, tedesco e inglese -
egualmente fedefacenti (art. 79 CLug e Allegato VIII CLug; v.,
sull'interpretazione grammaticale fondata sulle diverse lingue, OETIKER/WEIBEL,
op. cit., introduzione n. 65 seg.) - permette di dirimere la questione. Né si
rinvengono criteri di natura storica suscettibili di dare una risposta univoca.

2.3.3. In una prospettiva sistematica e teleologica, va premesso che lo scopo
dell'art. 46 CLug consiste nell'evitare una situazione di incertezza, data
dalla possibilità che venga riconosciuta e dichiarata esecutiva una sentenza
che, nello Stato di pronuncia, è esecutiva ma non ancora cresciuta in
giudicato, e che pertanto potrebbe ancora venire modificata o addirittura
annullata in un'ipotetica istanza superiore (HOFMANN/KUNZ, op. cit., n. 1-2 ad
art. 46 CLug). Il mezzo di cui il legislatore si è avvalso per evitare un
riconoscimento ed un exequatur suscettibili di dover essere revocati
successivamente all'annullamento della decisione da delibare è quello della
sospensione della procedura. Uno dei criteri per la sospensione è che nello
Stato dal quale emana la sentenza da riconoscere e da dichiarare esecutiva
sussista ancora la possibilità di inoltrare un mezzo d'impugnazione ordinario,
o il medesimo sia già stato introdotto e sia dunque pendente (HOFFMANN/KUNZ,
op. cit., n. 18-20 ad art. 46 CLug).
Ora, appare evidente che questa circostanza può realizzarsi sia mentre è
pendente il ricorso davanti alla prima istanza di ricorso (art. 43 CLug), sia
quando la vertenza è già avanti alla Corte suprema nazionale (art. 44 CLug). È
questo il motivo per cui l'art. 46 CLug conferisce la possibilità di chiedere
la sospensione in entrambi gli stadi di impugnazione, ovvero in prima e seconda
istanza ricorsuale.

2.3.4. Naturalmente è anche possibile, anzi probabile, che la litispendenza del
rimedio ordinario di diritto nello Stato di pronuncia, già fatta valere avanti
alla prima istanza di ricorso, perduri quando la procedura di riconoscimento e
di exequatur è ormai pendente avanti all'istanza suprema nazionale - come nel
presente caso. Ma non è lecito dedurne la facoltà di presentare successivamente
due domande di sospensione identiche in ogni stadio ricorsuale: decidere
altrimenti, e seguire dunque l'opinione ricorsuale, equivarrebbe a smentire il
divieto di impugnazione della reiezione della (prima) istanza di sospensione
(supra consid. 2.2). Se non si vuole entrare in contraddizione con la predetta
giurisprudenza della CGCE, si deve giocoforza dichiarare inammissibile
l'inoltro di una nuova, identica, istanza di sospensione quando la procedura di
riconoscimento e di exequatur è pendente avanti all'istanza suprema nazionale.
Ciò vale sicuramente quando, come nel caso di specie, la nuova istanza di
sospensione si fondi sugli stessi motivi addotti a sostegno della precedente
istanza. Va per contro prudentemente lasciata indecisa la domanda - qui non di
attualità, posto che le condizioni non sono comunque date - a sapere se
circostanze nuove, intervenute fra la prima e la seconda istanza di ricorso,
possano semmai giustificare una soluzione differente. Si pensi, ad esempio, al
caso in cui mentre la decisione di riconoscimento e di exequatur è sottoposta
al primo riesame ex art. 43 CLug, contro la sentenza di merito sia pendente
nello Stato di pronuncia un primo mezzo di impugnazione: se questo viene nel
frattempo evaso, ma un ulteriore rimedio di diritto ordinario sia possibile o
addirittura già introdotto, è giustificato chiedersi se in sede di istanza di
ricorso ex art. 44 CLug possa essere presentata una nuova domanda di
sospensione (sulla controversa questione dell'ammissibilità di un tale  novum
 v.  HOFFMANN/KUNZ, op. cit., n. 13 ad art. 46 CLug con rinvii).       

2.4. In virtù dei motivi appena esposti, la domanda di sospensione di cui è
assortito il gravame va dichiarata inammissibile. Si può pertanto prescindere
dall'esaminare se i presupposti materiali per una sospensione fossero dati.

3. 
Va ora esaminato il merito della decisione impugnata, con la quale è stata
riconosciuta e dichiarata esecutiva in Svizzera la sentenza 13 febbraio 2013
della Corte d'assise di Milano.

3.1. Decisioni emesse in uno Stato parte alla CLug sono riconosciute in un
altro Stato parte alla CLug senza necessità di intraprendere un procedimento
particolare (art. 33 par. 1 CLug; GEIMER, op. cit., n. 70 ad art. 33 CLug). Il
riconoscimento è automatico, quand'anche soggiacente alla condizione che non
siano dati motivi di rifiuto giusta gli art. 34 e 35 CLug (BUCHER, op. cit., n.
1 ad art. 33 CLug e ad art. 34 CLug; FRIDOLIN WALTHER, in Lugano-Übereinkommen
[LugÜ], 2a ed. 2011, n. 1 ad art. 33 CLug; STEFAN LEIBLE, in Europäisches
Zivilprozess- und Kollisionsrecht EuZPR/EuIPR, 2011, n. 1 seg. ad art. 33
Regolamento Bruxelles I). Esso è peraltro presunto, sicché spetta alla parte
che vi si oppone provare l'esistenza di un motivo di rifiuto (SCHULER/MARUGG,
in Basler Kommentar, Lugano-Übereinkommen, 2a ed. 2016, n. 6 ad art. 33 CLug;
BUCHER, op. cit., n. 4 ad art. 34 CLug; WALTHER, op. cit., n. 2 ad art. 34
CLug; LEIBLE, op. cit., n. 3a ad art. 34 Regolamento Bruxelles I; GEIMER, op.
cit., n. 33 ad art. 34 CLug). Motivi sostanziali e formali di rifiuto del
riconoscimento sono enumerati all'art. 34 CLug, mentre i motivi riprodotti
all'art. 35 CLug riguardano essenzialmente la competenza dei giudici dello
Stato di origine. Poiché i motivi di rifiuto di un riconoscimento sono
un'eccezione al principio del riconoscimento automatico, o  ipso iure, essi
devono essere interpretati in modo restrittivo e trovare applicazione soltanto
in casi eccezionali (SCHULER/MARUGG, op. cit., n. 2 ad art. 34 CLug; BUCHER,
op. cit., n. 5 ad art. 34 CLug; WALTHER, op. cit., n. 1 ad art. 34 CLug;
GEIMER, op. cit., n. 13 e 21 ad art. 34 CLug; LEIBLE, op. cit., n. 9 ad art. 34
Regolamento Bruxelles I). In nessun caso la decisione straniera può formare
oggetto di un riesame del merito (art. 36 CLug; BUCHER, op. cit., n. 1 ad art.
36 CLug; GEIMER, op. cit., n. 9-12 ad art. 34 CLug; LEIBLE, op. cit., n. 1-2 ad
art. 36 Regolamento Bruxelles I) : espressione del  favor recognitionis che
permea la CLug, questa norma sottolinea il carattere straordinario delle
eccezioni degli art. 34 e 35 CLug (SCHULER/MARUGG, op. cit., n. 2 ad art. 36
CLug; WALTHER, op. cit., n. 4 ad art. 36 CLug), delle quali è conseguenza
logica (SCHULER/MARUGG, op. cit., n. 1 ad art. 36 CLug). Essa vincola i giudici
dello Stato richiesto sia in prima che in seconda istanza (v. art. 45 par. 2
CLug; SCHULER/MARUGG, op. cit., n. 4 ad art. 36 CLug).

3.2. Il Tribunale di appello ha in primo luogo respinto la censura ricorsuale
secondo la quale la sentenza italiana avrebbe condannato il ricorrente al
pagamento di  punitives damages, istituto giuridico ignoto al diritto italiano
e contrario all'ordine pubblico svizzero (art. 34 par. 1 CLug) : la condanna
provvisionale alla rifusione (parziale) del danno è ben conosciuta nel diritto
italiano e non è considerata istituto contrario all'ordine pubblico svizzero,
tanto più che l'ordinamento giuridico elvetico conosce istituti analoghi.
In un ulteriore considerando, la Corte cantonale ha respinto la censura, che il
ricorrente fonda sull'art. 34 par. 3 e 4 CLug, in ragione della quale il
riconoscimento andrebbe respinto anche perché la sentenza in questione sarebbe
in contrasto con un ulteriore precedente giudizio italiano, che aveva escluso
che il danno potesse eccedere l'importo di EUR 2'597'400.--. Premessa la sola
applicabilità del par. 4 della norma precitata, peraltro dubbia in dottrina,
per i Giudici cantonali non vi è contraddizione fra una prima decisione su
sequestro conservativo ed un successivo giudizio condannatorio.

3.3. Il ricorrente ridiscute la sentenza italiana, nel tentativo di dimostrare
come il riconoscimento della stessa sia manifestamente contrario all'ordine
pubblico svizzero (art. 34 par. 1 CLug) "poiché viola manifestamente i principi
della legalità, dell'equo processo, della buona fede e del divieto
dell'arbitrio".

3.3.1. La riserva dell'ordine pubblico (dello Stato richiesto, SCHULER/MARUGG,
op. cit., n. 9 e 14 ad art. 34 CLug; WALTHER, op. cit., n. 3 ad art. 34 CLug;
GEIMER, op. cit., n. 43 ad art. 34 CLug; LEIBLE, op. cit., n. 4-6 ad art. 34
Regolamento Bruxelles I) deve trovare applicazione soltanto in casi eccezionali
(GEIMER, op. cit., n. 13 ad art. 34 CLug), ciò che l'avverbio "manifestamente",
aggiunto al testo della norma con la revisione del 2007 (SCHULER/MARUGG, op.
cit., n. 7 ad art. 34 CLug; WALTHER, op. cit., n. 4 e 7 ad art. 34 CLug;
LEIBLE, op. cit., n. 9 ad art. 34 Regolamento Bruxelles I), sottolinea
ulteriormente. Il giudizio estero deve contrastare in modo talmente eclatante
con i principi dell'ordine giuridico svizzero e con il concetto di giustizia
che ne sta alla base da risultare assolutamente incompatibile con i medesimi;
in quest'ottica, il suo riconoscimento deve apparire insostenibile (SCHULER/
MARUGG, op. cit., n. 8 e 14 ad art. 34 CLug, quest'ultima con riferimento
all'ordine pubblico materiale; GEIMER, op. cit., n. 14-15 ad art. 34 CLug;
nell'ottica dell'  ordre public attenué de la reconnaissace v. GEIMER, op.
cit., n. 19-21 ad art. 34 CLug; BUCHER, op. cit., n. 9 ad art. 34 CLug; contra:
WALTHER, op. cit., n. 13 ad art. 34 CLug). Se sono fatte valere critiche contro
il procedimento che ha portato al giudizio estero, l'ordine pubblico
procedurale svizzero appare leso non già in presenza di una grave violazione
del diritto processuale, bensì soltanto qualora si debba ammettere che il
procedimento si sia svolto in maniera talmente contraria ai principi del
diritto processuale svizzero da non più potersi ritenere conforme alle regole
di uno stato di diritto, oppure sia stato inficiato da atti truffaldini
(SCHULER/MARUGG, op. cit., n. 20-22 ad art. 34 CLug; BUCHER, op. cit., n. 15 e
17 ad art. 34 CLug; GEIMER, op. cit., n. 23a ad art. 34 CLug; LEIBLE, op. cit.,
n. 13 segg. ad art. 34 Regolamento Bruxelles I; in particolare sulla truffa
processuale WALTHER, op. cit., n. 16 ad art. 34 CLug).

3.3.2. Il ricorrente tenta di far apparire la sentenza italiana incompatibile
con il principio della buona fede del diritto svizzero, "secondo il quale la
legge non protegge e non tutela chi agisce in modo illecito", per aver ammesso
l'esistenza di un danno risarcibile a favore di B.________ SpA costituito da
quanto essa gli avrebbe pagato per le prestazioni a lui commissionate e poi
ritenute illecite nel procedimento penale: ciò equivarrebbe a chiedere in
giudizio il risarcimento del  pretium sceleris. Il ricorrente afferma poi che
la pretesa risarcitoria avanzata da B.________ SpA configura un chiaro abuso di
diritto, nella forma del  venire contra factum proprium.
L'argomentazione ricorsuale è tuttavia del tutto generica. Essa non spiega, ad
esempio, quali norme del sistema legale italiano conducano alla situazione che
il ricorrente descrive come incompatibile con l'ordine pubblico svizzero
(GEIMER, op. cit., n. 28 seg. ad art. 34 CLug; sulla necessità di precisa e
circostanziata censura v. GEIMER, op. cit., n. 31 ad art. 34 CLug; LEIBLE, op.
cit., n. 22 ad art. 34 Regolamento Bruxelles I). Si inoltra, per contro, in
un'avventurosa contrapposizione di svariati giudizi aventi per parte convenuta
persone diverse, e per oggetto - così almeno pare - diversi capi di reato. Il
tutto, rinviando genericamente a documenti identificati in modo sommario,
peraltro nemmeno discussi nella sentenza cantonale avversata. Né il ricorrente
muove sostanziata critica all'omessa discussione di detti documenti: quando
egli, ad esempio, riporta stralci della sentenza di cassazione relativi alla
propria assoluzione dall'accusa di appropriazione indebita, invoca a sproposito
la violazione del proprio diritto di essere sentito invece dell'arbitrio
nell'apprezzamento delle prove. Lo stesso vale, sempre a titolo di esempio,
quando egli lamenta che la Corte cantonale non abbia accertato che B.________
SpA ha risarcito un danno all'Avvocatura di Stato. Ma soprattutto, egli omette
di esporre dettagliatamente nell'allegato ricorsuale esattamente dove, in quali
termini e con quale motivazione egli abbia già sottoposto tali elementi di
fatto all'autorità inferiore; quando poi chiede che il Tribunale federale tenga
in considerazione tali informazioni in applicazione dell'art. 105 cpv. 2 LTF,
egli interpreta quest'ultima norma in modo chiaramente non conforme a prassi e
dottrina (BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2a ed. 2014, n. 60 e 63 ad
art. 105 LTF).
Ora, quanto precede suscita fieri dubbi sull'ammissibilità formale delle
censure appena riassunte. Ma quel che è certo è che esse, espressioni di una
rilettura soggettiva e tendenziosa del giudizio italiano, consistono in un
malcelato tentativo di indurre questo Tribunale federale a procedere a un
riesame sostanziale della sentenza di cui è chiesto il riconoscimento. E ciò,
come già detto (supra consid. 3.1), è contrario all'art. 36 CLug.
Nella misura in cui esse sono formalmente ricevibili, le suddette censure si
rivelano infondate.

3.3.3. A giudizio del ricorrente, è poi incompatibile con l'ordine pubblico
svizzero il fatto che B.________ SpA abbia ricoperto, nel procedimento penale
italiano, al contempo il ruolo di responsabile, imputato e parte civile: detta
costellazione lederebbe "ovvi principi procedurali basilari, quali sono le
regole sulla partecipazione, sulla costituzione di parte civile, nonché sulla
legittimazione attiva e passiva nel procedimento penale". Aggiunge poi che i
reati di cui è stato riconosciuto colpevole hanno per bene giuridico protetto
l'ordine pubblico e la pubblica amministrazione; ne deduce che B.________ SpA,
ente privato, non poteva essere ritenuta vittima dei reati perseguiti e non era
legittimata a costituirsi parte civile: irrispettosa di principi basilari del
diritto ad un processo equo e della parità delle armi, la sentenza 13 febbraio
2013 non può essere riconosciuta.
I principi procedurali basilari di cui parla il ricorrente sono forse ovvi per
lui. Manca tuttavia ogni e qualsiasi esplicitazione di tale ovvietà, che si
fondi su un esame del procedimento italiano nella sua interezza nonché del
sistema e della struttura del diritto procedurale estero (LEIBLE, op. cit., n.
13 ad art. 34 Regolamento Bruxelles I) - esame che incombe alla parte svolgere
(GEIMER, op. cit., n. 64 ad art. 34 CLug). Manca, detto altrimenti, una
qualsiasi spiegazione che permetta di individuare i principi menzionati, che
renda plausibile la loro violazione, ed infine che faccia apparire con evidenza
il carattere imprescindibile di tali principi, sì che la loro violazione debba
necessariamente configurare una violazione dell'ordine pubblico svizzero. Da
cui derivano, ancora una volta, seri dubbi sull'ammissibilità della censura.
Nel merito, comunque, l'argomento ricorsuale portante è manifestamente
insostenibile. Non appare, infatti, per nulla inconcepibile che una persona
(fisica o giuridica) possa essere, nell'assieme di - sia sottolineato - un
coacervo di comportamenti penalmente riprensibili da esaminare uno alla volta,
vittima di una fattispecie e responsabile di un'altra. Il ricorrente, comunque,
non espone in maniera compiuta con quali norme del diritto svizzero una tale
costellazione appaia in inaccettabile contraddizione, precisato che una
normativa anche fondamentalmente differente nello Stato di pronuncia e nello
Stato richiesto non assurge di per sé a sufficiente dimostrazione di una
lesione dell'ordine pubblico procedurale: pretendere che ciò sia il caso perché
la normativa italiana permetterebbe ad una parte lesa di chiedere il
risarcimento dei danni subiti anche se il reato contestato all'offendente
protegge un bene giuridico collettivo e non individuale, come è il caso nel
diritto svizzero, è ipotesi che sfiora la temerarietà. Comunque, il ricorrente
non apporta una qualsiasi spiegazione che permetta di attribuire ad una tale
divergenza la valenza fondamentale che egli le attribuisce.
Nei ridotti limiti della sua ammissibilità, la censura appare manifestamente
infondata.

3.3.4. Da ultimo, il ricorrente sostiene che la sentenza di cui è chiesto il
riconoscimento va ritenuta contraria all'ordine pubblico svizzero anche con
riguardo all'importo oggetto della condanna provvisionale. A suo dire, esso è
stato determinato in modo manifestamente arbitrario ed abusivo, motivato in
poche righe e sostanzialmente con riferimento unicamente al danno
"ingentissimo" fatto valere dalla parte lesa. Il ricorrente ritiene quindi di
essere stato condannato, in modo sommario, al pagamento di danni punitivi
esorbitanti. Peraltro, il Tribunale di appello si sarebbe arbitrariamente
fondato sulla circostanza secondo cui la Corte d'assise di Milano avrebbe
quantificato il danno subito da B.________ SpA in oltre EUR 59 milioni: tale
importo corrisponde invece a quanto rivendicato da B.________ SpA.
Il passo corrispondente della sentenza impugnata è invero suscettibile di
essere letto nel senso proposto dal ricorrente, e potrebbe dunque essere
errato. Tuttavia, questi nemmeno tenta di dimostrare che l'eventuale svista dei
Giudici cantonali abbia un qualsivoglia influsso sulla sentenza avversata, come
invece sarebbe suo obbligo fare quando critica l'accertamento dei fatti operato
dall'autorità inferiore (art. 97 cpv. 1 ultima frase LTF; DTF 135 I 19 consid.
2.2.2; CORBOZ, op. cit., n. 37 ad art. 97 LTF). Né una rilevanza in tal senso
salta spontaneamente agli occhi, posto che il ricorrente è stato condannato a
titolo provvisionale al pagamento di un importo di EUR 10 milioni. Quest'ultimo
importo corrisponde a un sesto del danno patrimoniale (quello non patrimoniale
rimane ancora aperto) fatto valere da B.________ SpA: il ricorrente avrebbe
allora dovuto dimostrare l'assoluta assenza di proporzionalità della condanna
italiana discutendo la sentenza impugnata, che respinge tale tesi - cosa che
nemmeno tenta di fare. E comunque, appare ancora una volta evidente come dietro
la motivazione proposta, il ricorrente si adoperi al fine di ottenere dai
tribunali svizzeri una revisione nel merito del giudizio di cui è chiesto il
riconoscimento.

Anche quest'ultima censura, semmai ammissibile, si rivela manifestamente
infondata.

4. 
In conclusione, il ricorso va respinto nella misura in cui lo si possa
considerare ammissibile. Inammissibile è invece la domanda di sospensione della
procedura federale di cui il gravame era assortito. Tassa e spese di giustizia
seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non può essere concesso al
ricorrente il postulato beneficio del gratuito patrocinio, facendo sin
dall'inizio difetto alle sue conclusioni ogni e qualsiasi possibilità di
successo (art. 64 cpv. 1 LTF). L'opponente ha unicamente dovuto pronunciarsi
sulla domanda di conferimento dell'effetto sospensivo, risultando parzialmente
soccombente; in tali circostanze non si giustifica assegnarle ripetibili per la
sede federale, ma, visto l'esito della procedura di misure d'urgenza, ritenere
le stesse compensate (art. 68 cpv. 1 LTF).

 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
La domanda di sospensione della procedura federale è inammissibile.

2. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

3. 
La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta.

4. 
Le spese giudiziarie di fr. 25'000.-- sono poste a carico del ricorrente.

5. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 6 aprile 2016

In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: von Werdt

La Cancelliera: Antonini

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