Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.204/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_204/2015

Sentenza del 15 gennaio 2016

II Corte di diritto civile

Composizione
Giudici federali von Werdt, Presidente,
Escher, Marazzi,
Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento
A.A.________,
patrocinato dall'avv. Daniele Timbal,
ricorrente,

contro

B.________ Inc.,
patrocinata dagli avv. Andrea Molino e Maurizio Agustoni,
opponente,

Ufficio di esecuzione di Lugano, via Bossi 2a, 6900 Lugano,

C.A.________.

Oggetto
realizzazione di beni pignorati,

ricorso contro la sentenza emanata il 23 febbraio 2015 dalla Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale
autorità di vigilanza.

Fatti:

A. 
Nell'ambito dell'esecuzione promossa dalla società panamense B.________ Inc.
nei confronti di A.A.________ per l'incasso di fr. 1'909'407.--, il 1°
settembre 2010 l'Ufficio di esecuzione di Lugano ha pignorato diversi beni
appartenenti all'escusso (numerose azioni, fr. 106'410.--, fr. 2'028'000.--, la
quota di ½ della particella n. 1284 e le particelle n. 1285, 2226 e 2228 RFD di
X.________) stimati in complessivi fr. 3'142'611.50. Al medesimo gruppo (n.
1001626/4) partecipa anche C.A.________, moglie di A.A.________, quale
creditrice pignorante per una pretesa di fr. 1'647'931.20.
Il 3 maggio 2012 l'Ufficio di esecuzione di Lugano ha realizzato le particelle
n. 2226 e 2228, il cui ricavo è servito in parte a pagare i crediti ipotecari,
mentre la rimanenza è stata tenuta a disposizione del Ministero pubblico in
quanto oggetto di sequestro penale. B.________ Inc. ha chiesto la realizzazione
degli altri beni pignorati e la ripartizione provvisoria del provento dei beni
pignorati già realizzati. Con provvedimento 11 settembre 2014 l'Ufficio di
esecuzione di Lugano ha comunicato di non poter dare seguito a tali richieste "
in quanto il Ministero pubblico mantiene il sequestro penale ".
Come risulta dal verbale di pignoramento, i beni pignorati (salvo l'importo di
fr. 106'410.--) erano in effetti già " oggett[o] di precedente sequestro penale
", e meglio - co me poi confermato con sentenza 18 agosto/29 settembre 2014
della Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino - di un
sequestro conservativo in vista dell'esecuzione di un risarcimento equivalente
in favore dello Stato ai sensi dell'art. 71 cpv. 3 CP in un procedimento aperto
contro l'escusso dal Ministero pubblico del Cantone Ti cino. Tale procedimento
penale è attualmente pendente dinanzi al Tribunale federale. Ai ricorsi
presentati da A.A.________ e C.A.________ avverso la predetta sentenza penale
il Tribunale federale ha conferito effetto sospensivo limitatamente ai
risarcimenti riconosciuti agli accusatori privati e al risarcimento equivalente
in favore dello Stato, precisando che i beni di pertinenza di A.A.________
rimangono sotto sequestro.

B. 
In accoglimento di un ricorso 22 settembre 2014 presentato da B.________ Inc.,
con sentenza 23 febbraio 2015 la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha
annullato il predetto provvedimento 11 settembre 2014 e ha fatto ordine
all'Ufficio di esecuzione di Lugano di dare immediatamente seguito alla domanda
di realizzazione dei beni pignorati e di ripartire provvisoriame nte tra i
creditori partecipanti nel gruppo n. 1001626/4 il ric avo dei beni pignorati
già realizzati.

C. 
Con ricorso in materia civile 9 marzo 2015 A.A.________ ha impugnato la
sentenza 23 febbraio 2015 dinanzi al Tribunale federale, postulando in via
principale di confermare la legittimità del rifiuto di realizzare i beni
pignorati e di ripartire provvisoriamente il ricavo dei beni pignorati già
realizzati, in via subordinata di accertare la tardività della domanda di
realizzazione e di fare ordine all'Ufficio di esecuzione di Lugano di decretare
l'estinzione dell'esecuzione.

Al ricorso è stato concesso l'effetto sospensivo mediante decreto 30 marzo
2015. Con risposta 19 giugno 2015 B.________ Inc. ha chiesto di dichiarare
inammissibile il gravame, in via subordinata di respingerlo. L'Autorità di
vigilanza ha invece dichiarato di non avere alcuna osservazione da formulare.
Il ricorrente e l'opponente hanno poi presentato replica e duplica spontanee.

Diritto:

1.

1.1. Il ricorso in materia civile è stato interposto tempestivamente (art. 100
cpv. 2 lett. a LTF) contro una decisione finale (art. 90 LTF; DTF 133 III 350
consid. 1.2) pronunciata dall'autorità ticinese di ultima (unica) istanza (art.
75 LTF) in materia di esecuzione e fallimento (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF).
Trattandosi di una decisione dell'autorità cantonale di vigilanza in materia di
esecuzione e fallimento, il valore di causa è privo di rilievo (art. 74 cpv. 2
lett. c LTF; DTF 133 III 350 consid. 1.2). Nell'ottica dei criteri menzionati
il ricorso in materia civile appare pertanto ammissibile.

1.2. L'opponente considera che il ricorrente non sia legittimato a ricorrere ai
sensi dell'art. 76 cpv. 1 LTF, poiché non si sarebbe prevalso di un interesse
proprio alla modifica della decisione impugnata. Giusta tale disposizione, ha
diritto di interporre ricorso in materia civile chi ha partecipato al
procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità
di farlo (lett. a) ed è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e ha
un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa
(lett. b). Secondo la giurisprudenza, in linea di principio i diretti
partecipanti alla procedura esecutiva, ossia il debitore ed il creditore, hanno
un interesse giuridicamente protetto a che tale procedura si svolga in
conformità della legge e sono pertanto legittimati a ricorrere (v. DTF 129 III
595 consid. 3.2; sentenza 5A_374/2013 del 9 settembre 2013 consid. 4.2; la
legittimazione ricorsuale dell'art. 17 LEF e dell'art. 76 cpv. 1 lett. b LTF è
definita allo stesso modo, v. DTF 139 III 504 consid. 3.3). È vero che in
concreto l'insorgente fonda parte della motivazione del gravame su un asserito
diritto preferenziale dello Stato nei confronti degli altri creditori sgorgante
dal sequestro dell'art. 71 cpv. 3 CP, ma egli dispone pure di un interesse
proprio, nella sua qualità di debitore pignorato (v. sentenza 5A_868/2011 del
21 maggio 2012 consid. 1.3), alla modifica della sentenza dell'Autorità di
vigilanza, sia nella misura in cui si oppone alla realizzazione dei beni
pignorati ed alla ripartizione provvisoria del provento dei beni pignorati già
realizzati sia nella misura in cui, in via subordinata, si prevale della
perenzione dell'esecuzione in applicazione dell'art. 121 LEF. In tali
condizioni, non si giustifica negare al ricorrente il diritto di presentare
ricorso in materia civile.

1.3. Con il ricorso in materia civile può, tra l'altro, essere censurata la
violazione del diritto federale (art. 95 lett. a LTF). Il Tribunale federale è
tenuto ad applicare d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF).
Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dall'art.
42 cpv. 1 e 2 LTF, la cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del
gravame, il Tribunale federale esamina di regola solo le censure sollevate (DTF
140 III 86 consid. 2; 137 III 580 consid. 1.3; 134 III 102 consid. 1.1).
Nell'atto di ricorso occorre pertanto spiegare in modo conciso, riferendosi
all'oggetto del litigio, in cosa consiste la violazione del diritto e su quali
punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 134 II 244 consid. 2.1). Le
esigenze di motivazione sono più rigorose quando è fatta valere la violazione
di diritti fondamentali. II Tribunale federale esamina queste censure solo se
la parte ricorrente le ha debitamente sollevate e motivate, come prescritto
dall'art. 106 cpv. 2 LTF. Ciò significa che il ricorrente deve indicare in modo
chiaro e dettagliato con riferimento ai motivi della decisione impugnata in che
modo sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali (DTF 134 II 244
consid. 2.2).
L'impugnativa rispetta solo in parte i requisiti di motivazione esposti. Nella
misura in cui sono disattesi - segnatamente perché il ricorrente si limita a
criticare con considerazioni generiche ed approssimative la sentenza impugnata
(ad esempio quando pretende che essa sarebbe in urto con il parziale
conferimento dell'effetto sospensivo deciso dal Tribunale federale nel
procedimento penale) - il rimedio si appalesa inammissibile. Di seguito
verranno pertanto unicamente vagliate le censure supportate da una motivazione
sufficiente.

1.4. Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico
sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1
LTF); può scostarsene o completarlo d'ufficio solo se è stato svolto in
violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente
inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella
sentenza impugnata può essere censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre
che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante
sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Se rimprovera all'autorità
cantonale un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - ossia arbitrario
(DTF 137 III 226 consid. 4.2; 133 II 249 consid. 1.2.2) - il ricorrente deve
motivare la censura conformemente alle esigenze poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF
(DTF 136 II 304 consid. 2.5).
Nuovi fatti e nuovi mezzi di prova possono essere addotti soltanto se ne dà
motivo la decisione dell'autorità inferiore, ciò che la parte ricorrente deve
debitamente esporre nel proprio gravame (art. 99 cpv. 1 LTF; DTF 136 III 261
consid. 4.1).
Dato che nel ricorso all'esame viene completata, ma non validamente messa in
discussione, la fattispecie che emerge dalla sentenza impugnata vincola il
Tribunale federale. Gli argomenti ricorsuali interamente fondati su circostanze
diverse da quelle accertate dall'Autorità di vigilanza oppure su fatti e mezzi
di prova nuovi sono pertanto da considerarsi inammissibili.

2. 
In via subordinata il ricorrente chiede di decretare, in applicazione dell'art.
121 LEF, la perenzione dell'esecuzione introdotta dall'opponente. A suo dire,
infatti, la domanda di realizzazione non sarebbe stata presentata nei termini
legali dell'art. 116 cpv. 1 LEF.

Anche se presentata a titolo subordinato, tale conclusione merita di essere
trattata subito poiché il suo accoglimento renderebbe superfluo l'esame della
proposta di giudizio introdotta a titolo principale. Ora, l'argomento
dell'estinzione dell'esecuzione si fonda sull'asserita tardività della domanda
di realizzazione, circostanza che però non emerge dalla fattispecie accertata
nel querelato giudizio. Il ricorrente considera che spetterebbe al Tribunale
federale accertare la tempestività della domanda, ma nemmeno pretende che le
condizioni dell'art. 105 cpv. 2 LTF sarebbero in concreto realizzate. La
conclusione, che è del resto nuova (v. art. 99 cpv. 2 LTF), va quindi
dichiarata inammissibile.

3. 
In via principale il ricorrente postula di non realizzare i beni pignorati e di
non ripartire provvisoriamente il ricavo dei beni pignorati già realizzati.

3.1. L'art. 44 LEF prevede che la realizzazione di oggetti confiscati in virtù
di leggi d'ordine penale o fiscale oppure in virtù della legge del 1° ottobre
2010 sulla restituzione degli averi di provenienza illecita ha luogo secondo le
disposizioni delle relative leggi federali o cantonali.

3.1.1. Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono
il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare
l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa
allo scopo di ripristinare la situazione legale (art. 70 cpv. 1 CP). La
realizzazione degli oggetti confiscati in virtù di tale norma, conformemente
alla riserva dell'art. 44 LEF, non avviene secondo le prescrizioni della LEF,
ciò che conferisce un diritto di distrazione (Aussonderungsrecht) in favore
dello Stato o della persona lesa rispetto agli altri creditori (sentenza 5A_893
/2010 del 5 maggio 2011 consid. 2.2; THOMAS ROHNER, in SchKG Kurzkommentar, 2a
ed. 2014, n. 6 ad art. 44 LEF; FLORIAN BAUMANN, in Basler Kommentar, Strafrecht
I, 3a ed. 2013, n. 16 ad art. 70/71 CP; DOMENICO ACOCELLA, in Basler Kommentar,
Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 2a ed. 2010, n. 3 ad art. 44
LEF).

3.1.2. Se i valori patrimoniali sottostanti alla confisca non sono più
reperibili, il giudice ordina in favore dello Stato un risarcimento equivalente
(art. 71 cpv. 1 prima frase CP). In vista dell'esecuzione del risarcimento,
l'autorità inquirente può sottoporre a sequestro valori patrimoniali
dell'interessato. Tale sequestro non fonda alcuna pretesa privilegiata in
favore dello Stato nell'ambito dell'esecuzione forzata (art. 71 cpv. 3 CP). La
riserva dell'art. 44 LEF non vale in tale ambito (ROHNER, loc. cit.; BAUMANN,
loc. cit.; ACOCELLA, loc. cit.; MADELEINE HIRSIG-VOUILLOZ, in Commentaire
romand, Code pénal I, 2009, n. 29 ad art. 71 CP; KREN KOSTKIEWICZ/WALDER, SchKG
Kommentar, 18a ed. 2012, n. 8 ad art. 44 LEF; v. anche DTF 126 I 97 consid. 3d/
bb, riferita al vecchio art. 59 n. 2 cpv. 3 CP) e lo Stato - rispettivamente
l'assegnatario della pretesa risarcitoria (v. art. 73 cpv. 1 lett. c CP) - deve
far valere il suo credito risarcitorio secondo la procedura della LEF, nella
quale non beneficia di alcun diritto preferenziale rispetto agli altri
creditori (sentenze 1B_114/2015 del 1° luglio 2015 consid. 4.4.1; 6B_694/2009
del 22 aprile 2010 consid. 1.4.2, riferita al vecchio art. 59 n. 2 cpv. 3 CP;
Messaggio concernente la modificazione del Codice penale svizzero e del Codice
penale militare del 30 giugno 1993, FF 1993 III 223 n. 223.6, in relazione al
vecchio art. 59 n. 2 cpv. 3 CP; BAUMANN, op. cit., n. 69 ad art. 70/71 CP).
L'esecuzione del credito risarcitorio, la realizzazione dei valori patrimoniali
sequestrati e la distribuzione del relativo ricavo avvengono quindi secondo le
prescrizioni della LEF (DTF 141 IV 360 consid. 3.2 con rinvio; FF 1993 III 224
n. 223.6).

Il sequestro dell'art. 71 cpv. 3 CP è una misura provvisoria e conservativa,
che tende ad evitare che il debitore dell'eventuale futuro credito risarcitorio
disponga dei suoi beni per sottrarli all'azione futura dei suoi creditori (DTF
140 IV 57 consid. 4.2; sentenza 6B_326/2011 del 14 febbraio 2012 consid. 2.1).
Fino a che l'istruzione non è terminata e sussiste una possibilità che un
credito risarcitorio sia ordinato, il sequestro va mantenuto (DTF 141 IV 360
consid. 3.2; 140 IV 57 consid. 4.1.2 con rinvio). Una volta il giudizio penale
cresciuto in giudicato, il sequestro è mantenuto fino al momento in cui
subentra una misura di diritto dell'esecuzione e del fallimento (DTF 141 IV 360
consid. 3.2 con rinvii; FF 1993 III 223 n. 223.6).

3.2. L'Autorità di vigilanza ha stabilito che, nel procedimento penale
attualmente pendente dinanzi al Tribunale federale, il sequestro fondato
sull'art. 71 cpv. 3 CP potrà tutt'al più essere annullato, ma non commutato in
una confisca ai sensi dell'art. 70 CP, non essendoci una conclusione in tal
senso. Ha poi considerato che il sequestro dell'art. 71 cpv. 3 CP avente per
oggetto dei beni pignorati non impedisca né la loro realizzazione né la
ripartizione provvisoria del ricavo di quanto già realizzato, poiché tale
misura conservativa, a differenza della confisca, non fonda alcuna pretesa
privilegiata in favore dello Stato nei confronti degli altri creditori che
hanno promosso dei procedimenti esecutivi contro l'imputato prima dell'ente
pubblico.

3.3. Il ricorrente lamenta una violazione degli art. 44 e 144 LEF, nonché
dell'art. 71 cpv. 3 CP. Egli considera in sostanza che, siccome il sequestro
dell'art. 71 cpv. 3 CP è antecedente il pignoramento, lo Stato disporrebbe di
un diritto preferenziale nei confronti dei creditori pignoranti. Il sequestro
impedirebbe pertanto la realizzazione degli oggetti pignorati e la ripartizione
provvisoria del ricavo risultante dalla realizzazione di tali beni.

3.4. In base ai vincolanti accertamenti del giudizio impugnato risulta che,
anche se la procedura penale non si è ancora conclusa, i valori patrimoniali
colpiti dal sequestro non potranno in ogni caso più essere confiscati giusta
l'art. 70 CP, ma potranno semmai soltanto essere utilizzati per garantire il
risarcimento equivalente in favore dello Stato ai sensi dell'art. 71 cpv. 1 e 3
CP. Nella presente fattispecie, pertanto, lo Stato non avrà comunque alcun
diritto di distrazione sui beni sequestrati e la realizzazione di questi ultimi
non potrà che avvenire secondo le prescrizioni della LEF.
Il sequestro penale in vista dell'esecuzione di un risarcimento equivalente non
fonda alcuna pretesa privilegiata in favore dello Stato nell'ambito
dell'esecuzione forzata del credito risarcitorio (art. 71 cpv. 3 CP). Questo
non significa però che qualora, come in concreto, i beni colpiti dal sequestro
siano in seguito oggetto di pignoramento da parte di terzi (ciò che rimane
possibile per l'assenza, appunto, di un diritto preferenziale dell'ente
pubblico; v. TRECHSEL/JEAN-RICHARD-DIT-BRESSEL, in Schweizerisches
Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2a ed. 2013, n. 4 ad art. 71 CP) la misura
conservativa disposta dall'autorità penale possa semplicemente essere ignorata.
Come spiegato, il sequestro dell'art. 71 cpv. 3 CP va infatti mantenuto fino a
che possa essere rimpiazzato da una misura di diritto dell'esecuzione e del
fallimento.

Per risolvere il caso qui all'esame, la dottrina propone un'applicazione per
analogia dell'art. 281 LEF, in virtù del quale qualora dopo il decreto di
sequestro (ex art. 271 segg. LEF) gli oggetti sequestrati vengano pignorati da
terzi, prima che il creditore sequestrante possa presentare la domanda di
pignoramento, questi partecipa di diritto al pignoramento in via provvisoria
(art. 281 cpv. 1 LEF; TRECHSEL/JEAN-RICHARD-DIT-BRESSEL, loc. cit.; v. anche
NIKLAUS SCHMID, Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, vol. I, 2a
ed. 2007, § 2 n. 185; GEORGES GREINER, Wie kommen durch eine Straftat
Geschädigte zu ihrem Geld?, RPS 125/2007 pag. 64). Tale soluzione dottrinale
merita di essere seguita, poiché permette di regolamentare il rapporto tra
Stato e terzi pignoranti senza conferire all'ente pubblico un diritto
preferenziale (v. art. 281 cpv. 3 LEF) e, inoltre, di dare modo allo Stato di
opporsi ad eventuali manovre abusive dell'imputato (il quale potrebbe ad
esempio lasciarsi pignorare i beni colpiti dal sequestro per favorire dei terzi
creditori).
In applicazione analogica dell'art. 281 LEF, lo Stato partecipa pertanto di
diritto, in via provvisoria, al pignoramento chiesto dall'opponente. Tale
misura di diritto dell'esecuzione e del fallimento subentra al sequestro
dell'art. 71 cpv. 3 CP.

3.4.1. Se un creditore al beneficio di un pignoramento definitivo domanda la
realizzazione dei beni pignorati, l'ufficio di esecuzione deve procedere alla
vendita in favore di tutti i creditori dello stesso gruppo che partecipano al
pignoramento in via definitiva o provvisoria (v. art. 116-119 LEF; SVEN
RÜETSCHI, in SchKG Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 2-3 ad art. 117 LEF;
SÉBASTIEN BETTSCHART, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 17
ad art. 116 LEF, n. 2-4 ad art. 117 LEF). La partecipazione al pignoramento in
via provvisoria di un creditore sequestrante fondata sull'art. 281 LEF
continuerà quindi a sussistere anche dopo la realizzazione (v. PIERRE-ROBERT
GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite, 2003, n. 18 ad art. 281 LEF, con rinvio alla DTF 116 III 42 consid.
2c).
Di conseguenza, se, come in concreto, lo Stato partecipa di diritto al
pignoramento in via provvisoria in applicazione analogica dell'art. 281 LEF,
l'ufficio di esecuzione è in dovere di realizzare anche i beni già colpiti da
un sequestro dell'art. 71 cpv. 3 CP. Ordinando all'Ufficio di esecuzione di
Lugano di dare seguito alla domanda di realizzazione dei beni pignorati
presentata dall'opponente, l'Autorità di vigilanza non è pertanto incorsa in
una violazione del diritto federale. Su questo punto il ricorso va respinto.

3.4.2. La decisione dell'Autorità di vigilanza di ordinare all'Ufficio di
esecuzione di Lugano di ripartire provvisoriamente tra i creditori partecipanti
nel gruppo n. 1001626/4 il ricavo rimanente dalla realizzazione delle
particelle n. 2226 e 2228 RFD di X.________ parte dal presupposto che tale
gruppo sia unicamente composto di due creditrici (la qui opponente e la moglie
del ricorrente) al beneficio di un pignoramento definitivo.
Tale presupposto è però errato, poiché, come spiegato, pure lo Stato partecipa
di diritto al pignoramento in via provvisoria, in applicazione analogica
dell'art. 281 LEF, per un credito risarcitorio ex art. 71 cpv. 1 CP che non è
ancora stato determinato in via definitiva. Nel caso concreto non sono pertanto
dati i presupposti per procedere ad una ripartizione provvisoria secondo l'art.
144 cpv. 2 LEF (v. STÖCKLI/POSSA, in SchKG Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 7 ad
art. 144 LEF; CHRISTIAN SCHÖNIGER, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über
Schuldbetreibung und Konkurs I, 2a ed. 2010, n. 88 ad art. 144 LEF; ALBERT
REY-MERMET, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 13 ad art.
144 LEF; JAEGER/WALDER/KULL/KOTTMAN, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und
Konkurs, 4a ed. 1997, n. 12 ad art. 144 LEF: v. anche DTF 116 III 42 consid.
2c). Su questo punto il gravame merita pertanto accoglimento.

4. 
Da quanto precede discende che il ricorso in materia civile, nella misura in
cui è ammissibile, va parzialmente accolto nel senso che l'ordine impartito
dall'Autorità di vigilanza all'Ufficio di esecuzione di Lugano di ripartire
provvisoriamente tra i creditori partecipanti nel gruppo n. 1001626/4 il ricavo
dei beni pignorati già realizzati è revocato. Per il resto, il ricorso va
respinto. 
Dato l'esito del ricorso si giustifica porre le spese giudiziarie per 1/2 a
carico del ricorrente e per 1/2 a carico dell'opponente (art. 66 cpv. 1 LTF) e
compensare le spese ripetibili (art. 68 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è parzialmente accolto nel senso
che l'ordine impartito dall'Autorità di vigilanza all'Ufficio di esecuzione di
Lugano di ripartire provvisoriamente tra i creditori partecipanti nel gruppo n.
1001626/4 il ricavo dei beni pignorati già realizzati è revocato. Per il resto
il ricorso è respinto.

2. 
Le spese giudiziarie, fissate in complessivi fr. 2'000.--, sono poste a carico
del ricorrente in misura di fr. 1'000.-- e dell'opponente in misura di fr.
1'000.--. Le ripetibili sono compensate.

3. 
Comunicazione ai partecipanti al procedimento e alla Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di
vigilanza.

Losanna, 15 gennaio 2016

In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: von Werdt

La Cancelliera: Antonini

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