Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.19/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_19/2015

Sentenza del 27 luglio 2016

II Corte di diritto civile

Composizione
Giudici federali von Werdt, Presidente,
Marazzi, Herrmann, Schöbi, Bovey,
Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento
1. A.________,
2. B.________,
patrocinate dall'avv. Bruno Cocchi,
ricorrenti,

contro

C.________,
patrocinato dall'avv. Francesco Galli,
opponente.

Oggetto
servitù (tutela giurisdizionale nei casi manifesti),

ricorso contro la sentenza emanata il 2 dicembre 2014 dalla I Camera civile del
Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.

Fatti:

A. 
A.________ e B.________, componenti la comunione ereditaria fu D.________, sono
proprietarie della particella n. 1680 RFD di X.________, sezione di Y.________,
non edificata. Tale particella è stata scorporata nel 1965 dall'originaria
particella n. 950, sulla quale era iscritta fin dal 1946 una servitù di passo
pedonale in favore dell'adiacente fondo n. 1764, ora di proprietà di
C.________. All'atto del frazionamento tale servitù non è però stata riportata
sulla particella n. 1680, per cui con decisione 14 ottobre 2011 il Pretore del
Distretto di Lugano ha accolto l'azione di rettifica (art. 977 cpv. 1 CC)
promossa dall'ufficiale del registro fondiario, ordinando l'iscrizione a carico
della particella n. 1680 di una servitù di passo pedonale in favore della
particella n. 1764. Tale decisione pretorile è stata confermata in appello.
L'11 agosto 2014 C.________ ha promosso un'istanza di tutela giurisdizionale
nei casi manifesti affinché A.________ e B.________ fossero condannate - sotto
comminatoria dell'art. 292 CP e dell'esecuzione diretta - a tollerare in ogni
momento il passaggio suo e dei suoi familiari sulla particella n. 1680. Con
decisione 26 settembre 2014 il Pretore del Distretto di Lugano ha accolto
l'istanza.

B. 
Con sentenza 2 dicembre 2014 la I Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino ha respinto l'appello introdotto da A.________ e B.________ e
confermato la decisione pretorile del 26 settembre 2014.

C. 
Con ricorso in materia civile 7 gennaio 2015 A.________ e B.________ hanno
impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, chiedendone in
via principale la riforma nel senso di dichiarare inammissibile l'istanza 11
agosto 2014 ed in via subordinata l'annullamento con il rinvio della causa
all'autorità inferiore per nuovo giudizio.
Con risposta 25 giugno 2015 C.________ ha postulato la reiezione del ricorso
nella misura della sua ricevibilità. Il Tribunale d'appello ha invece
comunicato di non avere osservazioni da formulare.

Diritto:

1.

1.1. La sentenza impugnata è una decisione finale (art. 90 LTF) che è stata
emanata su ricorso dall'ultima istanza cantonale (art. 75 cpv. 1 e 2 LTF) in
una causa civile (art. 72 cpv. 1 LTF) di natura pecuniaria con un valore di
lite superiore a fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF). Inoltrato
tempestivamente (art. 46 cpv. 1 lett. c e 100 cpv. 1 LTF) dalle parti
soccombenti nella sede cantonale (art. 76 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile è pertanto in linea di principio ammissibile.

1.2. Il Tribunale federale è tenuto ad applicare d'ufficio il diritto federale
(art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e
motivazione posto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, la cui mancata ottemperanza
conduce all'inammissibilità del gravame, il Tribunale federale esamina di
regola solo le censure sollevate (DTF 140 III 86 consid. 2 con rinvii).
Nell'atto di ricorso occorre pertanto spiegare in modo conciso, confrontandosi
con i considerandi della sentenza impugnata, perché l'atto impugnato viola il
diritto (DTF 134 II 244 consid. 2.1). Le esigenze di motivazione sono più
rigorose quando è fatta valere la violazione di diritti fondamentali e di
disposizioni di diritto cantonale. II Tribunale federale esamina queste censure
solo se la parte ricorrente le ha debitamente sollevate e motivate, come
prescritto dall'art. 106 cpv. 2 LTF. Ciò significa che il ricorrente deve
indicare in modo chiaro e dettagliato con riferimento ai motivi della decisione
impugnata in che modo sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali (
DTF 134 II 244 consid. 2.2).
Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei
fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); può scostarsene o
completarlo d'ufficio solo se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi
dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF).
L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può essere
censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione
dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della
causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Se rimprovera all'autorità cantonale un
accertamento dei fatti manifestamente inesatto - ossia arbitrario (DTF 137 III
226 consid. 4.2; 133 II 249 consid. 1.2.2) - il ricorrente deve motivare la
censura conformemente alle esigenze poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 136 II
304 consid. 2.5).

2.

2.1. La procedura sommaria prevista dall'art. 257 CPC costituisce
un'alternativa alle procedure ordinaria o semplificata normalmente disponibili,
ed è volta ad offrire alla parte istante, nei casi manifesti, una via
particolarmente semplice e rapida (sentenza 4A_420/2012 del 7 novembre 2012
consid. 4, in SJ 2013 I pag. 129). Giusta l'art. 257 cpv. 1 CPC il giudice
accorda tutela giurisdizionale in procedura sommaria se i fatti sono
incontestati o immediatamente comprovabili (lett. a) e la situazione giuridica
è chiara (lett. b). Secondo l'art. 257 cpv. 3 CPC, se non sono date le
condizioni per ottenere la tutela giurisdizionale in procedura sommaria, il
giudice non entra nel merito.
I fatti sono immediatamente comprovabili ai sensi dell'art. 257 cpv. 1 lett. a
CPC se possono essere accertati senza indugio e senza troppe spese. L'istante
deve portare la prova piena dei fatti sui quali fonda la pretesa, di regola
mediante documenti (conformemente all'art. 254 cpv. 1 CPC). Se la parte
convenuta fa valere delle obiezioni o eccezioni motivate e concludenti, che non
possono essere risolte immediatamente e che sono atte a far vacillare il
convincimento del giudice, la procedura di tutela giurisdizionale nei casi
manifesti va dichiarata inammissibile (DTF 141 III 23 consid. 3.2; 138 III 620
consid. 5.1.1). La condizione della lett. b è invece soddisfatta se, sulla base
di una dottrina e di una giurisprudenza invalse, la conseguenza giuridica è
senz'altro ravvisabile dall'applicazione della legge e porta a un risultato
univoco. Per contro la situazione giuridica non è di regola chiara se la parte
convenuta oppone delle obiezioni o eccezioni motivate su cui il giudice non può
statuire immediatamente o se l'applicazione di una norma richiede l'emanazione
di una decisione di apprezzamento o in equità con una valutazione di tutte le
circostanze del caso (DTF 141 III 23 consid. 3.2; 138 III 123 consid. 2.1.2;
sentenza 4A_132/2015 dell'8 gennaio 2016 consid. 5, in SJ 2016 I pag. 229).

2.2. Secondo la Corte cantonale, le argomentazioni addotte in appello dalle
ricorrenti erano tutte volte a contestare l'esistenza del diritto di passo
pedonale gravante il loro fondo e cadevano pertanto nel vuoto, poiché la
cancellazione di una servitù non può essere ottenuta nel quadro dell'azione
confessoria introdotta dal beneficiario, tantomeno in una procedura sommaria di
tutela giurisdizionale nei casi manifesti, bensì mediante l'azione prevista
dall'art. 736 CC. L'autorità inferiore ha così confermato l'accoglimento
dell'istanza dell'opponente, fondata sull'art. 257 CPC, volta ad ottenere il
rispetto della servitù prediale regolarmente iscritta a registro fondiario.

2.3. Le ricorrenti pretendono che, in realtà, con il loro appello non avrebbero
contestato l'esistenza della servitù, bensì la liquidità della pretesa fatta
valere con la procedura dell'art. 257 CPC. Esse sostengono infatti che sia il
presupposto di fatti incontestati o immediatamente comprovabili sia quello di
una situazione giuridica chiara non sarebbero in concreto adempiuti: a loro
dire, dai soli documenti prodotti dall'opponente, e cioè dall'iscrizione a
registro fondiario, il tracciato della servitù di passo pedonale non
risulterebbe chiaro e di conseguenza non sarebbero chiare le obbligazioni a
carico del fondo serviente, che esigerebbero così un apprezzamento - in
procedura ordinaria - in base al titolo di acquisto rispettivamente al modo in
cui la servitù è stata esercitata nel passato (v. art. 738 cpv. 1 e 2 CC; DTF
137 III 145 consid. 3.1 con rinvii). Secondo le ricorrenti, l'assenza di una
chiara situazione di fatto e di diritto riguardante l'estensione del diritto di
passo pedonale sarebbe anche avvalorata dalla lettera 27 aprile 2007
dell'Ufficio del registro fondiario federale (che comunica al geometra revisore
della mappa catastale di X.________ che il tracciato della servitù gravante la
primitiva particella n. 950 non toccava la n. 1680) e dall'inutilità della
servitù in discussione (per raggiungere la strada comunale, unico scopo utile
del passo pedonale, occorrerebbe ancora attraversare altri fondi non gravati da
servitù in favore della particella n. 1764).

2.4. Gli argomenti ricorsuali impongono le seguenti considerazioni.

2.4.1. Per impedire l'accoglimento di un'istanza fondata sull'art. 257 CPC, la
parte convenuta non può semplicemente limitarsi a segnalare obiezioni o
eccezioni che potrebbero contraddire la liquidità della fattispecie o della
situazione giuridica: tali obiezioni o eccezioni devono anche essere motivate e
concludenti (supra consid. 2.1; v. con riferimento ad un asserito abuso di
diritto la sentenza 4A_329/2013 del 10 dicembre 2013 consid. 6.1).

Nel caso concreto l'obiezione proposta, secondo cui il tracciato della servitù
non sarebbe chiaro in virtù della sola iscrizione a registro fondiario, non
basta a confutare la liquidità della pretesa dell'opponente. Le ricorrenti,
infatti, nemmeno pretendono, né ancor meno sostanziano, che l'esercizio della
servitù di passo pedonale sarebbe limitato ad una parte della loro particella
(v. sentenza 5D_190/2014 del 12 maggio 2015 consid. 8.2.1 e 8.2.2). L'obiezione
fondata su un asserito tracciato non appare pertanto né sufficientemente
motivata né concludente.
A ben vedere, alle ricorrenti non disturba tanto la (pretesa) assenza di
chiarezza circa l'estensione del diritto di passo pedonale, quanto piuttosto
l'esistenza stessa di tale diritto. Tuttavia, fintanto che non è cancellata, la
servitù iscritta a registro fondiario esiste (sentenza 5A_369/2013 del 15
maggio 2014 consid. 3.2.2 con rinvio, in SJ 2014 I pag. 429) ed il proprietario
del fondo serviente la deve rispettare anche se intende ottenerne la
cancellazione.
Di conseguenza, il Tribunale d'appello non ha violato il diritto federale
ritenendo che l'azione confessoria dell'opponente poteva essere accolta nella
procedura sommaria di tutela giurisdizionale nei casi manifesti.

2.4.2. Le ricorrenti non possono nemmeno essere seguite quando sembrano
rimproverare alla Corte cantonale di aver violato il suo obbligo di motivazione
per non aver discusso l'obiezione menzionata al considerando precedente.
Infatti, a prescindere dal sapere se tale obiezione fosse effettivamente già
stata presentata in appello, va sottolineato che l'art. 29 cpv. 2 Cost. non
impone al giudice di esporre e discutere tutti gli argomenti invocati dalle
parti, ma egli può limitarsi alle questioni pertinenti, con una motivazione che
permetta agli interessati di capire la portata della decisione ed impugnarla
con cognizione di causa (DTF 138 I 232 consid. 5.1 con rinvii), ciò che in
concreto le ricorrenti hanno potuto fare.

3. 
Da quanto precede discende che il ricorso va respinto nella misura in cui è
ammissibile. Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza (art.
66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 e 2 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2. 
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico delle ricorrenti.

3. 
Le ricorrenti verseranno all'opponente la somma di fr. 3'500.-- a titolo di
ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale.

4. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 27 luglio 2016

In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: von Werdt

La Cancelliera: Antonini

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