Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Revision 4F.16/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
4F_16/2015

Sentenza del 23 novembre 2015

I Corte di diritto civile

Composizione
Giudici federali Kiss, Presidente,
Klett, Hohl,
Cancelliere Piatti.

Partecipanti al procedimento
A.________,
istante,

contro

Cantone Zurigo, 8090 Zurigo,
rappresentato dal Presidente dell'Obergericht del Cantone Zurigo,
Hirschengraben 15, 8001 Zurigo,
controparte,

I Camera civile dell'Obergericht del Cantone Zurigo, Hirschengraben 13/15, 8001
Zurigo.

Oggetto
revisione,

domanda di revisione della sentenza del Tribunale federale svizzero 4A_489/2015
del 5 ottobre 2015.

Considerando:
che con sentenza del 5 ottobre 2015 la I Corte di diritto civile del Tribunale
federale ha dichiarato inammissibile, perché insufficientemente motivato, il
ricorso inoltrato da A.________ contro la decisione emanata su reclamo dalla I
Camera civile dell'Obergericht del Cantone Zurigo e concernente una domanda di
assistenza giudiziaria per una procedura di conciliazione da incoare;
che con scritto datato 19 ottobre 2015 A.________ ha indicato di voler
presentare una richiesta di revisione, adducendo in sostanza di essere stato
sottoposto a una perizia extragiudiziale da cui risulterebbe una riduzione
delle sue facoltà cognitive, di non essere in grado di sostenere con i suoi
mezzi finanziari i costi di una procedura di conciliazione e di essere pure
stato ricoverato nel mese di agosto 2015 per un delicato intervento chirurgico;
che la revisione di una sentenza del Tribunale federale può unicamente essere
chiesta per uno dei motivi elencati negli art. 121 segg. LTF;
che pertanto in una domanda di revisione occorre esporre, menzionando eventuali
mezzi di prova, il motivo di revisione invocato, non bastando a tal fine
semplicemente pretendere la sua esistenza, ma è necessario mostrare perché
questo sarebbe dato e in quale misura esso giustificherebbe una modifica del
dispositivo della sentenza di cui è chiesta la revisione (sentenza 4F_14/2012
dell'11 ottobre 2012);
che lo scritto datato 19 ottobre 2015 non menziona alcun motivo di revisione
previsto dalla legge e non soddisfa già per questo motivo i predetti requisiti;
che pertanto la domanda di revisione si rivela manifestamente inammissibile,
ragione per cui va decisa, analogamente a quanto previsto per la procedura
semplificata (art. 109 LTF), senza procedere a uno scambio di scritti e con una
motivazione sommaria;
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);

 per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
La domanda di revisione è inammissibile.

2. 
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico dell'istante.

3. 
Comunicazione alle parti e alla I Camera civile dell'Obergericht del Canton
Zurigo.

Losanna, 23 novembre 2015

In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Kiss

Il Cancelliere: Piatti

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