Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Revision 4F.14/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
4F_14/2015

Sentenza del 27 ottobre 2015

I Corte di diritto civile

Composizione
Giudici federali Kiss, Presidente,
Kolly, Niquille,
Cancelliere Piatti.

Partecipanti al procedimento
A.________,
istante,

contro

B.________,
controparte,

III Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino, casella postale 45853, 6901 Lugano.

Oggetto
revisione,

domanda di revisione della sentenza del Tribunale federale svizzero 4D_15/2015
del 17 marzo 2015.

Considerando:
che con sentenza 17 marzo 2015 la I Corte di diritto civile del Tribunale
federale ha dichiarato inammissibile, perché insufficientemente motivato e
privo di conclusioni quantificate, il ricorso introdotto da A.________ contro
la decisione emanata su reclamo dalla III Camera civile del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino e concernente la tassazione della nota professionale
dell'avv. B.________, già patrocinatrice d'ufficio della ricorrente;
che in uno scritto 27 marzo 2015, intitolato " Richiesta di revisione ",
A.________ menziona la predetta sentenza, formula delle " osservazioni " e
sostiene che " una simile decisione distorce la legge in materia di gratuito
patrocinio, della libera circolazione degli avvocati e del diritto di essere
sentito, creando poca chiarezza e molta incongruenza ";
che con lettera 8 ottobre 2015 A.________, riferendosi al summenzionato
scritto, sollecita l'emanazione di una decisione;
che la revisione di una sentenza del Tribunale federale può unicamente essere
chiesta per uno dei motivi elencati negli art. 121 segg. LTF;
che pertanto in una domanda di revisione occorre esporre, menzionando eventuali
mezzi di prova, il motivo di revisione invocato, non bastando a tal fine
semplicemente pretendere la sua esistenza, ma è necessario mostrare perché
questo sarebbe dato e in quale misura esso giustificherebbe una modifica del
dispositivo della sentenza di cui è chiesta la revisione (sentenza 4F_14/2012
dell'11 ottobre 2012);
che lo scritto del 27 marzo 2015 non menziona alcun motivo di revisione
previsto dalla legge e non soddisfa già per questo motivo i predetti requisiti;
che pertanto la domanda di revisione si rivela manifestamente inammissibile,
ragione per cui va decisa, analogamente a quanto previsto per la procedura
semplificata (art. 109 LTF), senza procedere a uno scambio di scritti e con una
motivazione sommaria;
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);

per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
La domanda di revisione è inammissibile.

2. 
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico dell'istante.

3. 
Comunicazione alle parti e alla III Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.

Losanna, 27 ottobre 2015

In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Kiss

Il Cancelliere: Piatti

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