Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.9/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
4A_9/2015

Sentenza del 29 luglio 2015

I Corte di diritto civile

Composizione
Giudici federali Kiss, Presidente,
Kolly, Ramelli, Giudice supplente,
Cancelliere Thélin.

Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Yasar Ravi,
ricorrente,

contro

B.________,
patrocinato dall'avv. Francesco Hurle,
opponente.

Oggetto
pretese basate sul contratto d'architetto,

ricorso contro la sentenza emanata il 20 novembre 2014 dalla II Camera civile
del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.

Fatti:

A. 
A.________, architetto a X.________, ha progettato nel corso del 2007 opere di
demolizione e ristrutturazione di uno stabile sul mappale xxx di Y.________,
sul quale B.________ beneficiava di un diritto di compera; insieme essi hanno
presentato delle domande di costruzione e trattato con le autorità competenti,
senza ricevere tuttavia la licenza edilizia.
Il 10 gennaio 2008 A.________ ha comunicato a B.________ di considerare
terminati i loro rapporti e gli ha inviato la fattura per il pagamento di fr.
78'500.-- di onorari (fr. 86'500.-- meno fr. 8'000.-- di acconti ricevuti).

B.
Con petizione del 26 settembre 2008 A.________ ha chiesto al Pretore di Lugano,
sezione 2, di condannare B.________ a pagargli la predetta somma, con interessi
al 5 % dal 10 gennaio 2008, dovutagli a suo dire quale retribuzione per le
prestazioni di architetto rette dalle norme sul contratto di appalto.
Il Pretore ha respinto la petizione con sentenza del 13 febbraio 2013; ha
ammesso la conclusione per atti concludenti di un contratto di appalto, ma ha
reputato che l'attore non avesse provato la "congruità" delle proprie pretese,
contestate dal convenuto.
Il successivo appello di A.________ è stato respinto, nella misura in cui era
ricevibile, il 20 novembre 2014 dalla seconda Camera civile del Tribunale di
appello ticinese, con motivazione diversa da quella del Pretore, sulla quale si
tornerà.

C.
A.________ insorge con ricorso in materia civile dell'8 gennaio 2015. Chiede
che la sua petizione sia accolta, che B.________ sia condannato a pagargli fr.
78'500.-- con interessi al 5 % dal 10 gennaio 2008 e che siano riformati di
conseguenza i giudizi su spese e ripetibili di prima e seconda istanza.
Il convenuto, chiamato a esprimersi con decreto del 30 gennaio 2015, non ha
presentato risposte, mentre l'autorità cantonale ha comunicato di rinunciare a
prendere posizione sul ricorso.

Diritto:

1. 
II ricorso, presentato dalla parte soccombente nella procedura cantonale (art.
76 cpv. 1 lett. a LTF), tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) e volto contro una
sentenza finale (art. 90 LTF) emanata dall'autorità ticinese di ultima istanza
(art. 75 cpv. 1 LTF) in una causa civile (art. 72 cpv. 1 LTF) con un valore
litigioso superiore a fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF), è
ammissibile.

2.
II Tribunale federale applica d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv. 1
LTF). Tuttavia, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione imposto
dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, di regola esso considera solo gli argomenti
proposti nell'atto di ricorso (DTF 134 III 102 consid. 1.1).
In linea di massima il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico
sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1
LTF). Può scostarsene o completarlo solo se è stato effettuato in violazione
del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art.
105 cpv. 2 LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata
può essere censurato alle stesse condizioni. Se rimprovera all'autorità
cantonale un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - che significa
arbitrario (DTF 133 II 249 consid. 1.2.2) - il ricorrente deve sollevare la
censura e motivarla in modo preciso, come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 134
III 244 consid. 2.2); deve inoltre dimostrare che l'eliminazione dell'asserito
vizio può influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv.
1 LTF).

3.
II Pretore ha stabilito, sulla base della corrispondenza agli atti e di una
deposizione testimoniale, che "risulta provata la venuta in essere tra le parti
di un contratto di appalto avente per oggetto le prestazioni di progettazione
dell'attore per lavori da eseguire sullo stabile al mappale xxx di Y.________".
I giudici d'appello, invece, posto che nessun contratto scritto di architettura
è stato firmato e che l'attore ha interrotto la collaborazione proprio perché
il convenuto non aveva dato riscontri al contratto che gli aveva sottoposto il
10 dicembre 2007, hanno escluso "alla luce dell'art. 16 CO" che un contratto
potesse essere stato stipulato per atti concludenti. Essi hanno pertanto
ipotizzato che l'attore potrebbe fondare le proprie pretese di risarcimento su
di una  culpa in contrahendo, per avere il convenuto interrotto di mala fede le
trattative in vista della conclusione del contratto. Anche tale eventualità è
però stata scartata, non avendo l'attore allegato, e non risultando nemmeno
dagli atti, circostanze atte a suffragare una responsabilità del genere.
Con la prima censura l'attore addebita alla Corte d'appello un accertamento
manifestamente errato dei fatti e la violazione degli art. 1, 11, 16 e 18 CO.
Le rimprovera in sostanza di essere partita dal presupposto errato secondo cui
le parti avrebbero stabilito che per regolare i loro rapporti occorresse
rispettare la forma scritta e di avere omesso di accertare la loro vera e
concorde volontà, attestata da diverse prove, in merito alla conclusione di un
contratto verbale di appalto a titolo oneroso.

4.
Commette  culpa in contrahendo la parte che interrompe una trattativa di mala
fede, dopo avere indotto l'altra a prendere disposizioni in vista della
conclusione del contratto illudendola che l'affare sarebbe andato in porto (DTF
140 III 200 consid. 5.2 pag. 203). In questi casi la parte ingannata può
chiedere il risarcimento dell'interesse negativo, ovvero di essere rimessa
nella situazione in cui si troverebbe se non avesse iniziato la negoziazione
(ibidem); non può pretendere di essere remunerata per il lavoro svolto.

4.1. La sentenza impugnata accerta che "l'architetto A.________ si è occupato
della progettazione delle opere di demolizione parziale, di ristrutturazione e
di ampliamento dell'edificio denominato 'C.________' sito sul mappale di
Y.________, sul quale B.________ beneficiava di un diritto di compera". Precisa
anche che i due hanno inoltrato una domanda di costruzione nel mese di giugno e
una nel mese di luglio 2007 e, ricevuta l'opposizione dell'Ufficio della natura
e del paesaggio, hanno promosso un incontro di conciliazione, concordando, tra
novembre e dicembre 2007, una soluzione. La "prospettata variante" è stata
ancora inoltrata dall'architetto prima che i loro rapporti si incrinassero.
Le parti, quindi, non hanno solo negoziato in vista della stipulazione di un
contratto o della conclusione di un affare; al momento della rottura erano già
andate oltre lo stadio della semplice trattativa. In particolare, secondo i
predetti accertamenti, l'attore ha effettuato prestazioni concrete di
progettazione e, verosimilmente, di preparazione degli atti necessari per le
domande di costruzione sul fondo del quale poteva disporre il convenuto grazie
al diritto di compera. In circostanze simili non v'è spazio per una
responsabilità  per culpa in contrahendo; occorre piuttosto approfondire la
natura del rapporto istauratosi tra le parti.

4.2. La Corte cantonale, come detto, ha accertato che attore e convenuto hanno
"smentito" di avere agito sulla base di accordi per una "collaborazione
nell'ambito della promozione immobiliare" e ha escluso la stipulazione di un
contratto d'architetto, facendo difetto la forma scritta pattuita dalle parti.
È difficile comprendere come i giudici cantonali abbiano potuto maturare
quest'ultimo convincimento. La mancata sottoscrizione del contratto di
architetto che l'attore aveva sottoposto al convenuto il 10 dicembre 2007 non
significa affatto, in assenza di altri elementi che la sentenza non menziona,
che le parti avessero concordato la forma scritta nel senso dell'art. 16 CO. Su
questo punto le critiche del ricorrente sono pertanto fondate: il giudizio
impugnato è manifestamente errato nella misura in cui deduce l'esistenza di un
accordo simile semplicemente dal fatto che il convenuto non avesse firmato il
predetto contratto.

4.3. II ricorrente sostiene di avere agito in esecuzione di un contratto di
appalto oneroso, stipulato per atti concludenti, e indica diverse prove a
sostegno della sua tesi. La sentenza non contiene però accertamenti a tale
riguardo. La causa deve perciò essere ritornata all'autorità cantonale per
nuovo esame e giudizio.
La Corte d'appello dovrà in primo luogo completare gli accertamenti di fatto e
stabilire la natura giuridica dei rapporti intrattenuti dalle parti. Dal
momento che essa ha già escluso altre forme di "collaborazione nell'ambito
della promozione immobiliare", dovrà in sostanza verificare l'ipotesi del
contratto d'architetto, avallata dal Pretore. A questo fine dovrà tenere
presente che l'allestimento di piani da parte dell'architetto può essere
oggetto di un contratto di appalto, ma solo a condizione che le parti si
accordino sul carattere oneroso, che ne costituisce un elemento essenziale.
Anche l'obbligo di remunerare, come la prestazione principale, può essere
pattuito tacitamente; l'onere della prova incombe sull'appaltatore (sentenza
4C.421/2006 del 4 aprile 2007, consid. 2.1).

5.
Con motivazione subordinata la Corte ticinese ha esaminato anche il tema della
mercede. È opportuno affrontarlo in questa sede per il caso che fosse accertata
la stipulazione per atti concludenti di un contratto di appalto, quindi
oneroso.
Davanti alle istanze cantonali è stata controversa la questione di sapere se il
convenuto avesse contestato sufficientemente le allegazioni di petizione
concernenti l'ammontare della mercede e, conseguentemente, se l'attore dovesse
provare o no la "congruità" della sua pretesa; entrambe hanno risposto
affermativamente alle due domande.

5.1. II Tribunale di appello ha osservato correttamente che il processo di
prima istanza è stato disciplinato dal diritto procedurale cantonale in forza
dell'art. 404 cpv. 1 CPC. Prima dell'entrata in vigore del codice processuale
federale era di principio il diritto cantonale che definiva le esigenze cui
sottostava l'onere di una parte di contestare le allegazioni dell'altra; lo
poteva però fare solo entro i limiti posti dall'art. 8 CC, ovvero senza
sovvertire le conseguenze dell'onere probatorio. In forza di questa norma, chi
contesta una pretesa deve motivare soltanto in modo tale da permettere
all'altra parte di capire quali fatti sono contestati e di fornire quindi le
prove adeguate per attestarli. A dipendenza delle circostanze specifiche
possono di conseguenza bastare anche contestazioni globali, ritenuto che
esigenze più severe, analoghe a quelle che deve rispettare la parte cui incombe
l'onere di provare, potrebbero tutt'al più giustificarsi in una situazione di
bisogno, di  Beweisnot (sentenze 4A_534/2013 del 1° settembre 2014, consid. 5 e
4A_629/2009 del 10 agosto 2010, consid. 4.1; DTF 117 II 113 consid. 2, pagg.
113/114).
La sentenza impugnata riporta correttamente questi principi.

5.2. Nella petizione l'attore ha sostenuto che, non essendovi stato accordo
sulla remunerazione, essa andasse calcolata secondo il lavoro svolto e le spese
sostenute in applicazione dell'art. 374 CO. A sostegno delle proprie pretese,
al punto n. 12 egli ha elencato il lavoro effettuato, suddiviso in nove voci, e
ha rinviato al documento V, che per ogni singola prestazione espone la data, la
persona che l'ha eseguita con la relativa tariffa oraria differenziata, il
tempo impiegato e l'importo dell'onorario corrispondente.
il convenuto ha risposto cosi:
ad 10, 11 e 12 Contestata la petizione 
Priva di fondamento è anche la pretesa di controparte che si sia perfezionato
un contratto d'architetto tra le parti, proprio per i motivi già ampiamente
esposti.
In ogni caso ogni contestata pretesa di controparte è ampiamente compensata con
il danno economico subito dal convenuto per la perdita di tempo di oltre un
anno e mezzo: in caso di tempestiva realizzazione dell'opera gli appartamenti
dell'immobile avrebbero già potuto essere venduti. II convenuto ha dovuto
presentare un'altra domanda di costruzione corredata da una corretta e completa
documentazione d'architetto e a giorni riceverà la licenza edilizia.

5.3. II Tribunale di appello, confermando in sostanza il giudizio di prima
istanza, ha reputato che la contestazione del convenuto, "sia pure generica,
permetteva in generale e nello specifico ha permesso all'attore di comprendere
che l'importo da lui preteso, compreso - almeno implicitamente - il suo
ammontare, era contestato, per cui egli avrebbe dovuto fornire le prove sul
tema (...) ". Lo stanno a dimostrare, ha soggiunto l'autorità cantonale, la
perizia e le audizioni testimoniali chieste dall'attore all'udienza preliminare
per stabilire la congruità del suo onorario, il lavoro svolto e la retribuzione
oraria.
Il ricorrente insorge contro questa argomentazione che ritiene lesiva dell'art.
8 CC. Spiega che, siccome il convenuto non ha preso posizione sulle allegazioni
dettagliate di petizione, lui non è stato messo in condizione di capire se la
contestazione generica si riferisse al calcolo, alle ore impiegate, alla
tariffa oraria oppure alle prestazioni; di conseguenza non ha nemmeno potuto
fornire le relative prove.

5.4. La censura è fondata. La semplice dichiarazione di contestazione del
convenuto, generica ed espressa per di più globalmente per i punti n. 10, 11 e
12 della petizione, non rispetta le esigenze minime poste dall'art. 8 CC (cfr.
consid. 5.1). Essa ha forse consentito all'attore di rendersi conto che il
convenuto metteva in dubbio I'ammontare della pretesa, come ha osservato il
Tribunale di appello, ma non era affatto idonea a fargli capire quale fattore
utilizzato per il calcolo della mercede fosse effettivamente contestato. È
irrilevante, sotto questo profilo, che all'udienza preliminare egli avesse
chiesto l'allestimento di una perizia giudiziaria, alla quale aveva in seguito
rinunciato.
I giudici ticinesi hanno precisato giustamente che il diritto federale non
impone alla contestazione dei fatti esigenze severe come quelle richieste per
le allegazioni della parte gravata dall'onere della prova. Ma nel caso
specifico, di fronte alle allegazioni dettagliate e circostanziate della
petizione e del documento V, il convenuto aveva l'obbligo, se non di prendere
posizione su ogni singola voce dell'esposto dell'attore, almeno di specificare
se a essere contestate erano l'effettuazione stessa delle prestazioni
fatturate, il tempo impiegato oppure le tariffe applicate. L'attore doveva
essere messo in condizione di sapere di quali di questi fattori doveva fornire
le prove. La contestazione generica e globale riportata sopra non è stata
sufficiente a tale riguardo e non poteva avere come conseguenza l'obbligo per
lui di provarli tutti, per ogni singola prestazione elencata dall'attore (cfr.
la causa analoga esaminata nella già citata sentenza 4A_534/2013 del 1°
settembre 2014, consid. 6, nell'ambito della quale anche l'ultima istanza
ticinese aveva seguito questo orientamento).

5.5. La sentenza viola pertanto l'art. 8 CC. Il ricorrente non si prevale di
norme dell'abrogato CPC/TI. Di conseguenza, qualora la Corte cantonale
giungesse alla conclusione che l'attore avesse agito in esecuzione di un
contratto d'appalto, dovrà dapprima accertare quali prestazioni egli ha
effettivamente eseguito, entro i limiti delle allegazioni delle parti (a questo
proposito le sole obiezioni del convenuto sembrano essere quelle formulate al
n. 2 della risposta in merito ai "rilievi dello stabile esistente" e ad alcune
"bozze"). In seguito l'autorità cantonale dovrà dare atto che per quelle
prestazioni il convenuto non ha contestato validamente le allegazioni
dell'attore concernenti il calcolo della mercede e trarne le debite conseguenze
sulla base del diritto cantonale che vigeva per il processo di prima istanza.

5.6. Le considerazioni che precedono rendono senza oggetto le critiche del
ricorrente concernenti la mancata quantificazione della mercede secondo i
dettami dell'art. 374 CO, rispettivamente la mancata assunzione d'ufficio di
una perizia giudiziaria.

6.
II ricorso è pertanto fondato, nella misura in cui s'è detto. Per il giudizio
su spese e ripetibili è parte soccombente nel senso degli art. 66 cpv. 1 e 68
cpv. 1 LTF il convenuto, a prescindere dal fatto ch'egli non abbia preso
posizione sul ricorso davanti al Tribunale federale; non sono ravvisabili
motivi speciali che impediscano di considerarlo tale (cfr. la sentenza 4A_518/
2012 dell'8 gennaio 2013, consid. 3.1, e rif.).

 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
Il ricorso è accolto, la sentenza impugnata è annullata e la causa è rinviata
al Tribunale di appello per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.

2. 
Le spese giudiziarie di fr. 4'000.-- sono poste a carico dell'opponente.

3. 
L'opponente verserà al ricorrente un'indennità di fr. 5'000.-- a titolo di
ripetibili per la sede federale.

4. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 29 luglio 2015

In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Kiss

Il Cancelliere: Thélin

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